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Biomassa legnosa e Superbonus? Sì, ma solo a determinate condizioni

Biomassa legnosa e Superbonus?

Sì, ma solo a determinate condizioni

Chiarimenti in merito ad alcuni dei principali quesiti relativi al Superbonus applicato al riscaldamento a biomassa legnosa utili per la piena applicazione della detrazione fiscale

a cura di PATRIZIA RICCI

Il Superbonus 110% è un’occasione straordinaria per dare una netta svolta green sul fronte della rigenerazione del patrimonio edilizio. Tuttavia, come ha spiegato Domenico Brugnoni, presidente di AIEL, Associazione italiana energie agroforestali, intervenendo a un recente digital meeting organizzato da AIEL, con la collaborazione di ENEA e Uncem, “la complessità di questo strumento incentivante comporta inevitabilmente una grande quantità di quesiti, casi particolari, situazioni da interpretare alla luce della normativa vigente. Per far sì che gli obiettivi del provvedimento si trasformino in fatti concreti, è necessario dare tutte le risposte, chiarire i dubbi, spianare le incertezze interpretative che sono ancora in parte presenti, malgrado il significativo impegno su più fronti da parte delle istituzioni preposte”. Nel corso del meeting, grazie al contributo dell’ing. Domenico Prisinzano del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA e Responsabile del “Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l’efficienza energetica”, si è cercato di fare chiarezza sugli elementi che ancora frenano l’applicazione del Superbonus per il settore delle biomasse, rispondendo alle domande più ricorrenti pervenute al Dipartimento tecnico-normativo di AIEL. Sono stati risolti alcuni dei principali dubbi degli operatori, tra cui la definizione di “caldaia a 5 stelle” e di “sistemi ibridi”, la certificazione dei biocombustibili in base alla norma tecnica ISO 17225, i prezziari in uso, nonché i sistemi di microgenerazione. L’utilizzo delle tecnologie a biomassa negli interventi trainanti resta invece il principale dei fronti ancora aperti. In questo senso, AIEL si è impegnata a sollecitare il MiSE per sciogliere i nodi irrisolti e permettere al settore del riscaldamento a biomassa di poter davvero considerare il Superbonus un’opportunità solida e concreta. Il comparto rappresenta la prima fonte rinnovabile nazionale con una produzione di 7,7 Mtep di energia su un totale nazionale pari a 21,6 Mtep, e che conta 14.000 imprese, con un fatturato totale di 4 miliardi di euro e 72.000 posti di lavoro.

INTERVENTI TRAINANTI PER IL SUPERBONUS 110%

L’Art. 119 del Decreto Rilancio individua le tipologie di interventi di efficienza energetica per le quali la detrazione dell’Ecobonus si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Al comma 1 sono indicati gli interventi cosiddetti “trainanti” ossia quelli che consentono di accedere direttamente alla detrazione del 110%. Al comma 2 sono invece indicati gli interventi cosiddetti “trainati”, che devono essere realizzati in abbinamento ad almeno uno degli interventi trainanti per poter accedere alla detrazione del 110%. Tra gli interventi trainanti è prevista “la sostituzione degli impianti di

climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua

calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non

metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti

almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”. Il tetto di spesa è fissato a 30.000

euro. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Pertanto, in base al testo del decreto, le caldaie a biomassa rientrano fra gli interventi trainanti solo

a condizione che siano caldaie caratterizzate da prestazioni emissive elevate, a cinque stelle, e gli interventi siano realizzati in unità unifamiliari, nelle aree non metanizzate

dei comuni non interessati a procedure di infrazione europee per la qualità dell’aria. In base a quanto riportato nell’Allegato 1 del D.M. 7.11.2017 n. 186, la classe 5 stelle per le caldaie richiede valori di particolato primario PP = 15 (mg/Nm3), composti organici volatili COT = 5 (mg/Nm3), ossidi di azoto NOx = 150 (mg/Nm3), monossido di carbonio CO = 30 (mg/Nm3) e rendimento ŋ = 88 (%).

INTERVENTI “TRAINATI”

Se non è possibile incentivare la caldaia a biomassa come intervento trainante, c’è sempre la possibilità di accedere al Superbonus 110% come intervento “trainato”, ad esempio tramite la realizzazione di un cappotto termico. In questo caso (il riferimento normativo è il Decreto Legge 63/2013 che regola l’Ecobonus), l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o par-

ziale dell’impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa,

oppure come integrazione o nuova installazione sugli edifici esistenti. L’intervento richiede: ■ un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’allegato 2 del D.Lgs. 28/2011); ■ la certificazione ambientale di cui al D.M. 7.11.2017 n. 186, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell’allegato 2 del D.Lgs. 28/2011; ■ il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa; ■ la conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.

IL VADEMECUM BOX 1 ENEA SULLE CALDAIE A BIOMASSE Aggiornamento del 22/01/21

Grazie al supporto tecnicoistituzionale di AIEL, lo scorso 22 febbraio è stato pubblicato sul sito di Enea l’aggiornamento del “Vademecum caldaie a biomasse” che riporta i requisiti tecnici necessari per accedere all’incentivo dell’Ecobonus. Rispetto alla precedente versione, sono state apportate delle correzioni a una serie di imprecisioni che, di fatto, penalizzavano l’applicazione dell’incentivo al settore del riscaldamento residenziale a biomasse legnose. In particolare, è stato possibile: ■ includere le stufe a legna (UNI

EN 13240) in classe 4 stelle tra gli interventi agevolabili; ■ includere le cucine e le termocucine a legna (UNI EN 12815) e gli inserti a legna (UNI

EN 13229) in classe 4 stelle e in classe 5 stelle fra gli interventi agevolabili; ■ correggere il rendimento previsto per le termostufe a legna (UNI EN 13240) in classe 5 stelle che nella versione precedente era stato fissato all’87%.

Sempre solo in questo caso, l’agevolazione è estesa non solo alle caldaie ma anche a tutti i generatori di calore alimentati a biomasse. Si veda a questo proposito il prospetto riportato nel Vademecum ENEA “Generatori di calore a biomassa” (Aggiornamento del 22/02/2021, vedi Box 1). Inoltre per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, i generatori alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di

cui all’Allegato G al D.M. 6.08.2020, nel rispetto di quanto definito nell’Allegato 2 del D.Lgs.

28/2011, che richiede un’efficienza di conversione non inferiore all’85% per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica ai fini dell’accesso agli

incentivi statali. Nell’Allegato G del D.M. 6 agosto 2020 si precisa anche che l’accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato: a. nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 186; b. in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto. Quest’ultima precisazione vale senza ombra di dubbio per l’Ecobonus, mentre sembrerebbe non valere per il Super-Ecobonus, che richiede sempre e comunque la tecnologia più efficiente e quindi un generatore di calore a cinque stelle (il sito dell’Enea prevede solo generatori a cinque stelle). È importante sottolineare che l’installazione di una caldaia a biomassa come intervento “trainato” per il Superbonus 110 è possibile anche nelle zone metanizzate e nei comuni interessati da procedure di infrazione europee per la qualità dell’aria, diversamente da quanto avviene nel caso di intervento “trainante”, in quanto il “trainato” segue le regole dell’Ecobonus.

LE OPERE COMPLEMENTARI

In relazione ai costi dell’intervento, l’Allegato A del D.M. 6 agosto 2020 specifica che il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I, che definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A, nei casi in cui, ad esempio, la valutazione economica dell’intervento non venga eseguita da un asseveratore, sulla base dei prezziari o ricorrendo al calcolo analitico dei costi. I costi esposti nella tabella 1 dell’Allegato G si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie. Nella definizione delle cosiddette “opere complementari” vanno considerate le opere aggiuntive o accessorie connesse all’impianto ma non costituenti l’impianto in quanto tale. I costi indicati in tabella infatti riguardano tutto ciò che è strettamente funzionale alla realizzazione dell’impianto (ad esempio, il costo del generatore di calore e l’adeguamento dei sistemi di distribuzione e controllo). Il problema si pone per quegli interventi, più semplici, per i quali si fa ricorso all’Allegato I, in assenza di asseveratore, nel caso in cui si sfori il prezzo unitario massimo indicato in tabella. In questi casi, si raccomanda di indicare in fattura tutti i costi, specificandoli come funzionali alla realizzazione dell’impianto e come costi aggiuntivi (ad esempio, la realizzazione di opere murarie), in quanto se si superano i costi massimi ammissibili, sono quest’ultimi ad essere riconosciuti e non i costi aggiuntivi.

SISTEMI IBRIDI “BIOMASSA-PDC”

Un sistema ibrido è un dispositivo (o un impianto) in cui sono presenti più generatori di calore alimentati da diverse fonti di energia, solitamente un combustibile fossile e una fonte rinnovabile. Nei sistemi ibridi, il Manager Energetico intelligente dà la priorità di volta in volta alla pompa di calore ad aria (fonte di energia rinnovabile) o alla caldaia a gas o gasolio (fonte fossile) a seconda di ciò che risulta più vantaggioso in base alle condizioni di esercizio, assicurando sempre massima efficienza e risparmio sui costi energetici. In pratica, il sistema ibrido tende a ottimizzare il processo di produzione del calore. Normalmente gli impianti di riscaldamento vengono gestiti in funzione della temperatura ambiente o della temperatura esterna. In condizioni climatiche normali funzionerà quasi sempre la pompa di calore, fino a quando potrà coprire autonomamente l’intero fabbisogno di calore. Quando questo aumenta, ad esempio al peggiorare delle condizioni climatiche, sarà necessario il supporto della caldaia a condensazione. Questo

LA CERTIFICAZIONE DEI BIOCOMBUSTIBILI

Nell’Allegato G del DM 6 agosto 2020, al punto 2.a comma iii, si precisa che “il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet”. Dato che il combustibile deve essere certificato, si pone il problema dell’autoconsumo. L’auspicio di AIEL e Uncem è quello di un tavolo di confronto con il MiSE per la regolamentazione dell’autoconsumo, ovvero del consumo “virtuoso” della legna da ardere autoprodotta (che rappresenta il 50% del consumo di legna in Italia), che potrebbe essere disciplinato, senza necessariamente richiedere la certificazione di terza parte.

abbinamento comporta un risparmio in termini di energia primaria. Recentemente i produttori di impianti tecnologici a biomassa hanno immesso sul mercato una nuova tipologia di sistema ibrido: il cosiddetto “factory made”, un impianto a biomassa in grado di funzionare in abbinamento alle pompe di calore, costituendo così dei sistemi ibridi in cui entrambi i generatori sono alimentati a fonti rinnovabili, soprat-

tutto se abbinati all’installazione di un impianto fotovoltaico. Questi sistemi ibridi “biomassa-PdC” hanno soprattutto investito sulla regolazione intelligente in grado di gestire sempre nel modo più efficiente il funzionamento dei due generatori abbinati per la copertura del fabbisogno energetico dell’edificio. Questi sistemi non hanno però ancora ricevuto da parte del legislatore la necessaria attenzione: nel D.M. 6 agosto 2020, al punto 6 “Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi” si fa riferimento ai soli sistemi

TABELLA 1 – I generatori a biomassa che possono accedere all’Ecobonus (fonte: ENEA)

Tipologia

Caldaie a biomassa < 500 kW

Norma di riferimento

UNI EN 303-5

Caldaie a biomassa ≥ 500 kW

Caldaie domestiche a biomassa che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW

Stufe a combustibile solido UNI EN 12809

UNI EN 13240

Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW UNI EN 14785 Termocucine UNI EN 12815

Inserti a combustibile solido UNI EN 13229

Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento UNI EN 15250

UNI EN 15270

costituiti “da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro” e non viene fatta menzione di sistemi ibridi che integrino caldaie a biomassa. Il dubbio è che l’abbinamento di una caldaia a biomassa ad una pompa di calore non determini una convenienza effettiva in termini di risparmio di energia primaria, ovvero che l’uso della pompa di calore sia più efficiente, in termini di consumo di energia primaria, della caldaia a biomassa, quando l’obiettivo del legislatore è quello di minimizzare il fabbisogno di energia primaria da fonte rinnovabile. Inoltre, nei sistemi ibridi “biomassa-PdC” si utilizzano nella stessa macchina due sistemi concorrenziali tra loro, anche se tali sistemi abbassano notevolmente il fattore di emissione dell’impianto, determinando vantaggi in termini energetici ed ambientali in virtù dei quali gli stessi meritano tavoli di discussione in relazione ad loro regolamentazione dal punto di vista normativo nelle sedi appropriate.

MICRO-COGENERAZIONE

Per quanto riguarda i micro-cogeneratori, in base al comma 2. b-bis, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii, la detrazione si applica per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) ≥ 20% con potenza elettrica < 50 kWe, senza riferimento alcuno alla tipologia di alimentazione. Quindi non c’è alcun impedimento all’uso di micro-cogeneratori alimentati a biomassa ai fini del conseguimento di Ecobonus/Superbonus. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori vale quanto riportato nel punto 7 dell’Allegato A del D.M. 6 agosto 2020.

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