REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 22 dicembre 2023 n.189
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti l’articolo 22, comma 2, secondo periodo della Legge 3 aprile 2014 n.48; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.57 adottata nella seduta del 21 dicembre 2023; Visti l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:
MODALITÀ, LIMITI E REQUISITI TECNICI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE IN AMBITO INDUSTRIALE Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto delegato nell’esercizio della delega di cui all’articolo 22, comma 2, secondo periodo della Legge 3 aprile 2014 n.48 stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti tecnici di progettazione ed esecuzione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia in ambito industriale, alimentati esclusivamente a gas naturale di rete, al fine di favorire il risparmio energetico, il contenimento delle emissioni di gas climalteranti ed inquinanti, l’uso efficiente dell'energia ed il rispetto di elevati standard acustici.
Art. 2 (Definizioni) 1. a)
Ai fini del presente decreto delegato, si definiscono: “produzione combinata di energia e calore” (di seguito denominata CHP o cogenerazione): la produzione simultanea in un unico processo di energia elettrica, meccanica e calore utile nella medesima unità secondo quanto stabilito nel presente decreto delegato; b) “impianto di cogenerazione”: un impianto che produce simultaneamente energia elettrica, meccanica e calore utile. L’impianto di cogenerazione può essere costituito da una o più unità di cogenerazione;