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La cattiva segnaletica stradale chi ne paga le conseguenze?
Antonio Locci1) segnaletica &sicurezza
LA CATTIVA SEGNALETICA STRADALE:
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CHI NE PAGA LE CONSEGUENZE?
SUNTO DI UNA SENTENZA CHE CONDANNA UN FUNZIONARIO DELLA POLIZIA LOCALE PER OMESSA VIGILANZA SULLA CORRETTA SEGNALETICA
Che la segnaletica stradale - specialmente in presenza di cantieri e situazioni temporanee spesso legate a eventi di emergenza - sia inadeguata e sbagliata ma anche illogica e soprattutto poco visibile la notte è una triste costante. C’è una convinzione diffusa che un sovrannumero di segnaletica sia garanzia di tutela (non ci è dato capire se tutela per l’utenza oppure per l’Ente Proprietario della Strada o per chi effettua i lavori) e, all’opposto, che un semplice segnale di divieto su una transenna pedonale sia più che sufficiente. Ciò che accomuna le due casistiche è una quasi sistematica assenza di controllo da parte degli organi che ne hanno il dovere, ma anche l’altrettanto quasi sistematica inosservanza dell’utenza. Viene effettivamente difficile, trovandosi alla guida, interpretare correttamente decine d’informazioni errate o assumere comportamenti adeguati da informazioni scarse o poco visibili.
L’OMESSA VIGILANZA DEI CANTIERI STRADALI
In uno dei tanti Comuni d’Italia, il caso ha voluto che una delle situazioni appena rappresentate abbia cagionato la morte di alcune persone, con conseguente condanna del Comandante della Polizia Locale - nella sua qualità di responsabile dei servizi di viabilità e con il potere di emettere Ordinanze relative alla circolazione stradale. Si tratta della sentenza n° 20110 del 29 Marzo 2018 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che dovrebbe indurre tutti i Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni ad un maggiore controllo e richiamare la loro attenzione sulle proprie responsabilità. L’oggetto della sentenza della Suprema Corte vede un ragazzo munito di foglio rosa, con accanto la madre e sul sedile posteriore la sorella, che alla guida di un veicolo nel tardo pomeriggio di un Dicembre percorreva la strada statale chiusa al traffico alla velocità stimata di circa 70 km/ora e a luci spente. Lungo il lato sinistro della strada scorreva un torrente su un
1. Esempio di segnaletica inadeguata in presenza di strada interrotta
segnaletica &sicurezza
piano inferiore a quello stradale, delimitato da un muro di contenimento del corpo stradale in calcestruzzo armato, che in occasione di piogge alluvionali era franato, unitamente a una parte del piano stradale, per una lunghezza di circa 60 m. Precedentemente ai fatti e in seguito alla riunione di coordinamento della Protezione Civile, veniva emanata dal Comandante della Polizia Locale un’Ordinanza di chiusura della strada. La chiusura della strada veniva realizzata in maniera approssimativa per cui, a detta del conducente dell’autovettura, pur avendo superato un primo cartello recante un divieto, ubicato poco prima del luogo in cui aveva inizio la frana, era poi andato a impattare contro le transenne amovibili poste a chiusura della strada ma posizionate in modo da lasciare un varco a destra di circa 2 m. Il veicolo aveva quindi sbandato deviando a sinistra per finire la propria corsa nel torrente. L’impatto contro i lastroni di cemento aveva cagionato il decesso del conducente e delle trasportate. Al Comandante della Polizia Locale veniva addebitata la circostanza di non avere curato che la chiusura della strada avvenisse con le modalità prescritte per i cantieri stradali, con transennature fisse e con idonei cartelli di segnalazione luminosa, anche notturna. Più precisamente, all’imputato si contestava la violazione dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e del punto n° 3 del Disciplinare Tecnico relativo, approvato con D.M. 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto dopo aver emesso l’Ordinanza con la quale aveva disposto la chiusura al transito della via su cui poi si è verificato il fatto aveva omesso, nella circostanza, di vigilare sulla corretta esecuzione di detta Ordinanza non assicurando che la chiusura avvenisse con le modalità previste per i cantieri stradali. Il costrutto motivazionale della sentenza impugnata si fonda sui seguenti assunti: a) l’apposizione di un segnale di divieto di accesso agevolmente eludibile è segnaletica inadeguata a porre l’automobilista nella condizione di percepire la portata del pericolo al quale andrà incontro violando il divieto; b) la transennatura posta oltre il divieto avrebbe dovuto essere inamovibile e non avrebbe dovuto lasciare aperto un varco;
c) la segnaletica era estremamente pericolosa al calare dell’oscurità per la mancanza di dispositivi rifrangenti e di segnali luminosi di pericolo; d) chi è tenuto a predisporre gli strumenti di regolazione della circolazione stradale è tenuto a fronteggiare anche le possibili forme di condotta di guida imprudente degli utenti della strada; e) il Comandante della Polizia Locale era tenuto, sia in ragione dei compiti istituzionali inerenti alla regolamentazione della circolazione stradale sia in ragione dell’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante dei rischi per la circolazione derivanti dalla frana, a controllare che l’Ordinanza con cui aveva imposto la chiusura della strada fosse eseguita con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia; f) il Comandante della Polizia Locale, in funzione di vigilanza sul territorio, era nella condizione di percepire, direttamente o attraverso i suoi sottoposti, la pericolosità del sistema di chiusura del transito concretamente predisposto, valutando i frequenti spostamenti delle transenne operati dai privati nei giorni immediatamente successivi all’emanazione 2. Un esempio di segnaletica poco credibile e inefficace dell’Ordinanza. Ragion per cui, in definitiva, la Quarta Sezione Penale, con la sopra citata sentenza, ha confermato la pronuncia di condanna per omicidio colposo emessa dalla Corte d’Appello nei confronti del Comandante della Polizia Locale, in relazione al delitto previsto dagli artt. 113 e 589, secondo e terzo comma, Codice penale. La sentenza richiama a sottolineare la necessaria attenzione al tema della Sicurezza Stradale e all’obbligo di controllo da cui sorge la posizione di garanzia del Comandante della Polizia Locale, il quale ha l’impegno alla vigilanza, seppure indiretta, sulle condizioni di salvaguardia legate alla sicurezza della circolazione, anche in casi di illeciti amministrativi come nella circostanza di specie che vede il conducente violare la segnaletica di divieto. n (1) Geometra, Libero Professionista, Consulente Tecnico in ambito di sicurezza stradale specializzato in segnaletica stradale e piani di segnalamento 3. Una delimitazione di area franata eseguita in modo scorretto