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Diritti d'autore e all'immagine
Attenti all’uso di fotografie Chi non si è messo almeno una volta alla ricerca di una foto adatta per un flyer, per la propria pagina web? Il pensiero comune è spesso che quanto si trova su facebook si può liberamente utilizzarlo. Non è proprio così, vi sono infatti due aspetti ai quali prestare estrema attenzione.
Foto: FFG2019/Martin Schmid
Alla redazione di GYMlive è noto che di recente una società di ginnastica si è vista recapitare una fattura salata per diritti di licenza, per avere utilizzato senza autorizzazione una fotografia tratta dal web. Alla fattura si è aggiunto l’invito di rimuovere immediatamente lo scatto. Vogliamo dunque sensibilizzarvi su questo tema, che può portare spiacevoli sorprese.
Il diritto d’autore del fotografo
Il 1° aprile 2020 è entrata in vigore la nuova Legge sul diritto d’autore, che ha esteso la protezione delle fotografie anche a quelle che non sono considerate opere d’arte. Dunque il principio è che per utilizzare una foto altrui è necessaria un’autorizzazione e sono protette anche le fotografie di fotografi non professionisti. Il titolare del diritto d’autore è la persona che ha scattato la fotografia, il quale ne decide e concede l’utilizzo e può far valere il diritto al compenso. Quale impatto ha questa nuova norma sull’utilizzo dei social media? L’Istituto federale della proprietà intellettuale rassicura: gli utenti di Facebook e Instagram possono continuare a caricare e condividere contenuti scritti e immagini. Per caricare contenuti altrui, invece, si deve avere il consenso del titolare dei diritti d’autore. Attenzione a condividere: se il link condiviso rimanda al contenuto originale va bene. In caso di reposting invece tecnicamente il contenuto viene scaricato e quindi ricaricato, per cui è necessario il consenso dell’autore. Queste regole sono ora valide per tutte le fotografie. Il diritto alla propria immagine
L’altro aspetto al quale va prestata la massima attenzione è il diritto alla propria immagine: è la persona ritratta che decide se una fotografia che la raffigura può essere scattata, rispettivamente pubblicata. Soprattutto la pubblicazione di un’immagine individualizzante, non puramente casuale, dove la persona è riconoscibile, senza il consenso dell’interessato, è lesiva della personalità. Questo consenso non è necessario in presenza di un preminente interesse pubblico o privato (p.es per eventi sportivi, manifestazioni, ecc.), la cui esistenza viene però presunta in modo restrittivo. In caso di dubbio è dunque sempre
Prima della pubblicazione di una foto chiedete il consenso, così si evitano problemi.
meglio richiedere il consenso degli interessati, i quali in vista di una pubblicazione devono pure essere compiutamente informati in merito alle modalità. Rispettivamente se le fotografie vengono scattate in luoghi pubblici, e una persona vi è raffigurata accidentalmente, ecco che basta cancellarle se ve lo richiedono, oppure rinunciare alla pubblicazione. Per contro in caso di persone note che si lasciano fotografare nell’ambito delle loro attività (i politici, gli sportivi, ecc.) l’asticella del consenso si abbassa e si può presumere sia tacito.
tette dal diritto d’autore. Se lo sono richiedete il consenso del fotografo, oppure pagate i diritti di licenza. Prestate anche attenzione a pubblicare fotografie di persone, se riconoscibili, delle quali non potete presumere il consenso. Semmai, una richiesta di consenso esplicito alla pubblicazione vi richiederà poco tempo e vi eviterà problemi. Renata Loss Campana/ahv
Andare sul sicuro
Inciampare in un simile problema può essere poco piacevole, in quanto il rischio è di ricevere un ordine di rimozione e distruzione delle immagini, con eventuale richiesta di risarcimento danni e/o di riparazione. Altre conseguenze finanziarie possono essere il costo della distruzione di prodotti cartacei (flyer, manifesti, ecc.) e le spese giudiziarie. Il consiglio finale: prima di utilizzare foto reperite sul web accertatevi che non siano pro-
Ulteriori informazioni «Pubblicazione di fotografie» sul sito dell’IFPDT Istituto Federale della Proprietà Intellettuale