GYMlive 5/2020 - Italienisch

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Diritti d'autore e all'immagine

Attenti all’uso di fotografie Chi non si è messo almeno una volta alla ricerca di una foto adatta per un flyer, per la propria pagina web? Il pensiero comune è spesso che quanto si trova su facebook si può liberamente utilizzarlo. Non è proprio così, vi sono infatti due aspetti ai quali prestare estrema attenzione.

Foto: FFG2019/Martin Schmid

Alla redazione di GYMlive è noto che di recente una società di ginnastica si è vista recapitare una fattura ­salata per diritti di licenza, per avere utilizzato senza autorizzazione una fotografia tratta dal web. Alla ­fattura si è aggiunto l’invito di rimuovere immediatamente lo scatto. Vogliamo dunque sensibilizzarvi su questo tema, che può portare spiacevoli sorprese.

Il diritto d’autore del fotografo

Il 1° aprile 2020 è entrata in vigore la nuova Legge sul diritto d’autore, che ha esteso la ­protezione delle fotografie anche a quelle che non sono considerate opere d’arte. Dunque il principio è che per utilizzare una foto altrui è necessaria un’autorizzazione e sono protette anche le fotografie di fotografi non professionisti. Il titolare del diritto d’autore è la persona che ha scattato la fotografia, il quale ne decide e concede l’utilizzo e può far valere il diritto al compenso. Quale impatto ha questa nuova norma ­sull’utilizzo dei social media? L’Istituto federale della proprietà intellettuale rassicura: gli utenti di Facebook e Instagram possono continuare a caricare e condividere contenuti scritti e immagini. Per caricare contenuti altrui, invece, si deve avere il consenso del titolare dei diritti d’autore. Attenzione a condividere: se il link condiviso rimanda al contenuto originale va bene. In caso di reposting invece tecnicamente il contenuto viene scaricato e quindi ricaricato, per cui è necessario il consenso dell’autore. Queste regole sono ora valide per tutte le fotografie. Il diritto alla propria immagine

L’altro aspetto al quale va prestata la massima attenzione è il diritto alla propria immagine: è la persona ritratta che decide se una fotografia che la raffigura può essere scattata, rispettivamente pubblicata. Soprattutto la pubblicazione di un’immagine individualizzante, non puramente casuale, dove la persona è riconoscibile, senza il consenso dell’interessato, è lesiva della personalità. Questo consenso non è necessario in presenza di un preminente interesse pubblico o privato (p.es per eventi sportivi, manifestazioni, ecc.), la cui esistenza viene però presunta in modo restrittivo. In caso di dubbio è dunque sempre

Prima della pubblicazione di una foto chiedete il consenso, così si evitano problemi.

meglio richiedere il consenso degli interessati, i quali in vista di una pubblicazione devono pure essere compiutamente informati in merito alle modalità. Rispettivamente se le fotografie vengono scattate in luoghi pubblici, e una persona vi è raffigurata accidentalmente, ecco che basta cancellarle se ve lo richiedono, oppure rinunciare alla pubblicazione. Per contro in caso di persone note che si ­lasciano fotografare nell’ambito delle loro attività (i politici, gli sportivi, ecc.) l’asticella del consenso si abbassa e si può presumere sia ­tacito.

tette dal diritto d’autore. Se lo sono richiedete il consenso del fotografo, oppure pagate i ­diritti di licenza. Prestate anche attenzione a pubblicare fotografie di persone, se riconoscibili, delle quali non potete presumere il consenso. Semmai, una richiesta di consenso esplicito alla pubblicazione vi richiederà poco tempo e vi eviterà problemi. Renata Loss Campana/ahv

Andare sul sicuro

Inciampare in un simile problema può essere poco piacevole, in quanto il rischio è di ricevere un ordine di rimozione e distruzione delle immagini, con eventuale richiesta di risarcimento danni e/o di riparazione. Altre conseguenze finanziarie possono essere il costo della distruzione di prodotti cartacei (flyer, manifesti, ecc.) e le spese giudiziarie. Il consiglio finale: prima di utilizzare foto ­reperite sul web accertatevi che non siano pro-

Ulteriori informazioni «Pubblicazione di fotografie» sul sito dell’IFPDT Istituto Federale della Proprietà Intellettuale


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