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Comitati e gruppi di lavoro

 l’omogeneità dei percorsi formativi;  la gestione coordinata dei soccorsi in caso di incidente maggiore;  il raccordo operativo con le regioni limitrofe, con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con le Prefetture, i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, i Comandi regionali delle Forze Armate, l'ARPAV, gli organismi rappresentativi degli Enti locali, le Capitanerie di Porto, la

Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato sanitario. Le unità operative afferenti al Dipartimento funzionale interaziendale del Servizio Urgenza Emergenza Medica sono le UOC Centrali Operative SUEM-118 delle Aziende ULSS 1, 2, 3, 5, 8, dell’Azienda Ospedale-Università di Padova e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Nel Comitato di dipartimento sono coinvolti anche un direttore di Struttura Complessa afferente all’area critica per ciascuna delle Aziende ULSS 4, 6, 7 e 9. Il Coordinatore del Dipartimento funzionale interaziendale del Servizio Urgenza Emergenza Medica è nominato dalla Giunta Regionale, con provvedimento motivato. La tipologia e la durata dell’incarico, il trattamento economico, le responsabilità e le competenze generali del Coordinatore, le modalità di funzionamento del Dipartimento e del Comitato sono quelle indicate nella citata DGRV 1367/2020 e nelle allegate “Linee guida per il funzionamento del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica”.

CAPO II RETI CLINICHE, FUNZIONI ASSISTENZIALI E CONTINUITÀ DELLE CURE

105. Le Reti cliniche regionali

L’Azienda ULSS 5 Polesana promuove lo sviluppo delle Reti cliniche, secondo le specifiche indicazioni della programmazione regionale, attivando forme di coordinamento delle attività svolte dalle diverse componenti aziendali e dalle strutture accreditate. Tali Reti cliniche possono essere di tipo ospedaliero, trans-murale o inter-istituzionale, a seconda delle specifiche materie assistenziali e delle diverse tipologie di strutture coinvolte. Per ciascuna delle Reti cliniche individuate con specifici atti programmatori regionali, il Direttore generale può nominare un Coordinatore che, oltre alle competenze generali di cui all’articolo 51 del presente Atto (I processi aziendali) ha i seguenti compiti:  svolgere le attività indicate dagli atti programmatori regionali relativi alla specifica Rete clinica;  coordinare la stesura dei documenti di indirizzo clinico-organizzativo della Rete clinica, proporne l’approvazione e mantenerne l’aggiornamento;  coordinare le attività svolte dalle diverse componenti della Rete clinica e monitorarne l’andamento (per esempio, attività svolte, tempi di attesa, risorse impegnate);  proporre alla Direzione aziendale innovazioni organizzative finalizzate al miglioramento dell’efficacia clinica e dell’efficienza operativa della Rete stessa. Il Coordinatore di Rete clinica riferisce al Direttore sanitario e al Direttore dei servizi socio-sanitari nelle materie di competenza, coordinandosi di volta in volta con i Direttori/Responsabili delle articolazioni aziendali, e non riveste in nessun caso un ruolo di superiorità gerarchica nei confronti delle strutture e dei professionisti coinvolti nelle attività della Rete da lui coordinata. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Coordinatore di Rete clinica opera in stretto coordinamento con la linea gerarchica alla quale egli appartiene.

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