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INCENTIVI FISCALI GUIDA FACILE AI SUPERBONUS
INCENTIVI FISCALI
GUIDA FACILE AI SUPERBONUS
Il nuovo super sconto del 110% permette di riqualificare un condominio senza spendere un euro. Imperdibile. A patto di seguire le indicazioni contenute nel Decreto Rilancio. E quelle (in arrivo) dell'Agenzia delle Entrate
Stefano Lavori
Isuper-superbonus contenuti nel Decreto Rilancio si possono sintetizzare in un paio di righe: il bonus del 110% vale per tre interventi principali: cappotto termico (per oltre il 25% della superficie), caldaie a pompe di calore e a condensazione. A questi si aggiungono i pannelli fotovoltaici, a patto che siano abbinati ai tre miglioramenti citati. Il bonus fiscale sarà riconosciuto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nell'arco di tempo che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La cifra sarà scalata dalle tasse in cinque quote annuali di pari importo. Quali edifici sono soggetti allo sconto? Condomini e singole abitazioni. Ma non le seconde case. Quindi ora potete correre ad acquistare il necessario per rendere meno energivoro il vostro condominio? No: le modalità attuative saranno definite con un decreto del ministero dello Sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge. E la conversione in legge, cioè con l’approvazione di Camera e Senato, ha come limite massimo il 14 luglio. Cominciate a fare i conti.
Riqualificazione
Secondo le intenzioni del provvedimento, quindi, si potranno trasformare condomini energivori in oasi di risparmio energetico, con sostanziosi tagli al costo delle bollette e un maggiore comfort per chi ci abita. E a costo zero, perché a pagare sarà lo Stato: basterà cedere il credito d’imposta, cioè il super bonus al 110%, all’azienda che compie i lavori, la quale lo affibbierà a sua volta a una banca, lesta a incassare un credito spalmato su cinque anni. Ma sarà davvero così? Meglio approfondire e non dimenticare le dovute cautele. Però, attenzione, non c’è tempo da perdere, visto che il superbonus dura 18 mesi. A proposito, rimangono in vigore tutti gli altri bonus, compreso quello al 65%, nei tempi e modalità previste dalla legge di Bilancio 2020.
Le domande
Non mancano, inoltre, punti di doman-
da, dubbi, e perplessità, come spieghiamo qualche riga più avanti. Certo, se il super-ecobonus funzionerà, sarà una vittoria per il Paese, che si troverà con edifici meno energivori. E sarà un toccasana per le imprese, che avranno lavoro da svolgere. Ma anche un vantaggio concreto per chi abita in condominio, dato che senza spendere un euro dopo i lavori si troveranno case migliori. Il problema, semmai, sono i «se» e i «ma». Perché non sarà così semplice, meglio chiarirlo subito. Speriamo, però, che i dubbi siano fugati dalla realtà. Premesso questo, riqualificare il proprio condominio è un obiettivo che va al di là dei provvedimenti legati a un singolo momento. Sarà qualcosa da fare anche dopo e comunque prima possibile. E chi avesse dubbi o reticenze nella scelta, anche quest’anno avrà un’occasio
ne in più per chiarirsi le idee: la Fiera del Condominio che si terrà ancora a Verona dal 15 al 17 ottobre.
I principi dell'ecobonus
L’idea del decreto è quella di riqualificare in chiave ecosostenibile gli edifici grazie a uno sconto fiscale del 110%, a patto che l’intervento sia incisivo. Il provvedimento specifica che il bonus scatta con «il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)». Ma il testo finale contiene anche una glossa: «ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)». L’intento è di salvare l’agevolazione massima almeno per le situazioni in cui non è possibile, per la struttura stessa dell’edificio, un miglioramento di due classi energetiche. Va aggiunto, però, che non occorre portare un edificio in classe A, standard che vanta un indice di consumo (si chiama Epgl,nren) inferiore o uguale a 0,40 kWh/mq/anno. La maggior parte dei condomini italiani è in classe G, la più scarsa sotto il profilo dei consumi. Basterà, quindi, anche solo fare un salto dalla G alla E: non è un traguardo impossibile. Non solo: dovranno essere utilizzati anche materiali con il bollino blu: per un cappotto, per esempio, i componenti devono rispettare i requisiti minimi ambientali, quelli del decreto Ambiente 11 ottobre 2017. Requisiti che saranno specificati dal decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge. Inoltre, bisogna tenere conto dell’obbligo di applicare i Criteri ambientali minimi contenuti nel Dm ambiente dell’11 ottobre 2017, previsto nell’ambito dei lavori pubblici. I Cam stabiliscono l’uso di prodotti ecocompatibili nell’esecuzione degli interventi. Premesso questo, è necessario valutare anche un altro aspetto: dal 25 gennaio 2019 è necessario utilizzare solo sistemi dotati di certificazione di reazione al fuoco in caso di cappotto oltre il 50% delle facciate di edifici con altezza antincendio superiore ai 24 metri, che di solito corrispondono a otto piani. Ovviamente chi applica il cappotto all'edificio e rientra nel superbonus del 110% non avrà più bisogno di utilizzare il bonus facciate (al 90%, che comunque rimane in vigore per chi decide semplicemente di ridipingere la superficie). Per gli edifici unifamiliari il testo del decreto ha introdotto un limite (rispetto alla bozza originaria, che non lo prevedeva). Si tratta del tetto di spesa, per ottenere il bonus, di 30 mila euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali. Mentre per i condomini è tutto più semplice: il limite di spesa agevolato è di 60 mila euro per il cappotto o 30 mila per gli impianti di riscaldamento, ma moltiplicati per il numero di unità immobiliari. Inoltre, è prevista la possibilità di intervenire sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Seconde case e condominio
Come accennato, niente superbonus per chi ha una seconda casa. Ma solo se è un edificio unifamiliare. Al contrario, rientrano nella casistica ammessa le seconde abitazioni che fanno parte di un condominio, ovviamente se il complesso decide di intervenire con un cappotto o il cambio dell'impianto di riscaldamento. Il provvedimento non chiarisce, invece, che succede nel caso di ecobonus tradizionale nella singola unità abitativa. Probabilmente (ma bisognerà attendere l'interpretazione autentica) potranno usufruire del superbonus se agganciati ai lavori principali del condominio. Ma il dubbio, al momento, rimane.
Pannelli fotovoltaici
Il provvedimento prevede che i pannelli solari possano essere installati con il superbonus del 110% se saranno abbinati a uno degli interventi principali. Ci sono però dei limiti: il tetto di 48 mila euro e un massimo di Kw come potenza nominale dell’impianto, che è così ridotto da 2.400 a 1.600 euro. Tetto di mille euro, invece, per i Kw dedicati a sistemi di accumulo integrati nell’energia fotovoltaica, cioè la carica da utilizzare quando fa buio. Gli impianti si potranno installare contemporaneamente ai pannelli o anche successivamente, senza perdere l’agevolazione. Ma non pensate di fare affari con i panelli fotovoltaici: non è concesso installare l’impianto di energia solare e poi rivendere quella in eccesso al Gse. Insomma, l’energia elettrica va consumata tra le mura domestiche, e il resto, se eccede va semplicemente in rete. Nel superbonus sono compresi gli impianti di accumulo di energia relativi ai pannelli solari.
Super sismabonus
Il sismabonus al 110% sarà ammesso nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Quest’ultima zona è piuttosto vasta e comprende 1.560 comuni. Un’altra novità riguarda le polizze, con la detrazione al 90% per l’acquisto di un contratto assicurativo anticalamità, nel caso sia stato ceduto alla stessa compagnia assicurativa il credito di imposta maturato, cioè il superbonus. Non sarà
GLI ALTRI INCENTIVI
Accanto al superbonus che vale il 110% restano in vigore i bonus casa già previsti, quando non applicabile il nuovo supersconto. • 50% sulle ristrutturazioni • 36% per verde e giardini • 50% mobili ed elettrodomestici • 50-75% ecobonus (50% sugli infissi, 75% per le parti comuni dei condomini, che comprendano almeno il 25% della superficie dell’edificio, il 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione) 50-85% sismabonus secondo la riduzione del rischio sisimco, se su un edificio singolo o su un condominio • 90% bonus facciate per la tinteggiatura, la pulitura o il rifacimento degli involucri in zona urbanistica A e B
però un’opzione obbligatoria (come era stato ventilato in precedenza). Come per l’ecobonus, anche per gli interventi antisimici è necessario il via libera da parte di «professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico», che dovranno asseverare «la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati». La detrazione, però, sarà valida solo per una copertura assicurativa non inferiore ai 500 mila euro.
Sconto in fattura
Non avete i soldi per fare i lavori? Niente paura, ci pensano le imprese (per nulla entusiaste, per usare un eufemismo). Che, a loro volta, possono girare il bonus fiscale alle banche. La cessione del credito di imposta è stata fortemente potenziata, visto che consente di realizzare i lavori senza pagare anticipi. La cessione del credito dovrebbe essere un incentivo anche per chi non ha capienza fiscale, visto che non dovrà anticipare nulla. Ma per cedere il credito di imposta, oppure semplicemente per ottenere il bonus, occorre un visto di conformità, che dovrà essere richiesto ai Caf. I Centri di assistenza fiscale daranno il via libera per poter accedere alla cessione del credito alle banche e allo sconto in fattura, i due strumenti che vengono generalizzati per garantire la realizzazione dei lavori senza nessuna forma di anticipo da parte delle famiglie e dai condomini. Sempre che siano presenti i requisiti tecnici sotto il profilo edile. Sono due, in ogni caso, le strategie che portano alla cessione del credito d'imposta. La prima consiste nel chiedere un prestito alla banca in cambio della cessione del credito (con il 10% che serve a coprire gli interessi sull'operazione). I soldi servono ovviamente a pagare l'impresa che realizza i lavori. Seconda strategia: sconto in fattura del costruttore o, in ogni caso, dell'azienda che provvede alla riqualificazione. In questo caso l'impresa può utilizzare per abbassare il proprio carico fiscale, spalmato su cinque anni. Oppure la stessa impresa può trovare una banca che lo accetta, in cambio del 10% che eccede il costo dell'opera. A proposito: il decreto prevede che il rendiconto all'Agenzia delle entrate si svolga esclusivamente per via telematica. Ma è un dettaglio. Ultimo aspetto che farà andare in bestia molte piccole imprese: lo sconto in fattura si potrà tornare ad applicare anche agli altri bonus casa, che rimangono in vigore (vedi box).
Bollino blu
Professionisti e tecnici abilitati che dovranno asseverare sia gli interventi che accedono all’ecobonus, sia quelli destinati al sismabonus saranno soggetti per così dire attenzionati. Sono infatti previste sanzioni amministrative pecuniarie per chi rilascia attestazioni e asseverazioni infedeli. I periti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli per ecobonus e sismabonus rischieranno, infatti, una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila fino a un massimo di 15 mila euro per ogni attestazione infedele, è specificato nel decreto Rilancio. Le loro perizie saranno passate al setaccio dall’Enea.
Colonnine per le e-auto
Le agevolazioni del superbonus, con le stesse modalità, sono previste anche per le colonnine condominiali dedicate alla ricarica delle auto elettriche.
I tempi
È facile che il provvedimento definitivo, cioè approvato dal Parlamento, arrivi a metà luglio. Poi, scatteranno i 30 giorni per i decreti attuativi. E siamo a metà agosto. È previsto il classico documento dell’Agenzia delle Entrate (sempre entro un mese dalla conversione del decreto). E questo è un passo fondamentale per capire meglio le modalità dello sconto in fattura e cessione del credito. Poi, è necessario anche il decreto del ministero dello Sviluppo per fissare le modalità di trasmissione dell’asseverazione da parte dei tecnici. Certo, ci sono i precedenti dei bonus già in vigore, ma bisognerà vedere se il decreto ricalcherà la prassi consolidata. Infine, sempre riguardo ai tempi, c’è da mettere in conto la necessaria
diffusione delle informazioni relative alle modalità del decreto. In pratica, è probabile che per gli utenti se ne riparli a settembre. Ma se ne riparlerà? L'interrogativo non è capzioso: il covid-19 è sembrato bloccare anche le assemblee virtuali. Che, comunque, sono rimaste quasi sempre una chimera. Le assemblee virtuali sono ancora una chimera e, comunque, non sono normate. Quindi, chi deciderà di cambiare caldaia o mettere il cappotto?
I dubbi
Il provvedimento, che pure ha trovato accoglienza positiva in parte della filiera dell’edilizia, solleva anche qualche interrogativo, in attesa che arrivino chiarimenti. Il primo: imprese e banche saranno sempre obbligate ad accettare la cessione del credito d’imposta da parte del committente, oppure è un'opzione? Seconda domanda: a mettere il bollino blu finale sulla reale efficacia degli interventi di riqualificazione energetica è l’Enea. Ma questo ente ha la capacità di controllare e dare il via libera a tutte le richieste di verifica che pioveranno entro i 18 mesi (in realtà meno) previsti dal decreto? Oppure i lavori saranno bloccati per mesi (anni?) dalle procedure di controllo antifurbetti? Le banche accetteranno un credito d’imposta prima che l’Enea conceda il via libera? Oppure le imprese inizieranno a lavorare incrociando le dita? Ci sono, inoltre, interrogativi di caratteri finanziario: un credito d’imposta fino a quale entità può essere scontato da un’impresa, anche se questa è una banca? Un istituto di credito potrà iscrivere a bilancio nella voce passività il bonus casa senza scombussolare i parametri patrimoniali che, per la salvaguardia delle imprese e dei risparmiatori depositanti, devono essere protetti (questo vale soprattutto per le piccole banche)? In pratica, infatti, è come se la banca fosse obbligata (nel caso di automatismo) ad accettare dei Btp a cinque anni, anche se a importi decrescenti di anno in anno. Ma, come è logico, quale impresa accetterebbe di essere imbottita obbligatoriamente di titoli di debito? Infine, la considerazione più sdrucciolevole: un credito fiscale equivale a nuovo debito per lo Stato. Se questo debito è uno sconto spalmato su dieci anni (come avviene adesso per gli ecobonus) è un conto. Se, invece, questo debito diventa una cedola fiscale che, nella sostanza, crea un mercato secondario di paper con valore di debito (con la cessione alle banche), può essere equiparato a un Bot o Btp. E, quindi, potrebbe essere calcolato in automatico (per le regole Eurostat, ma anche secondo il buonsenso) come ulteriore, aggiuntivo e immediato, debito pubblico. A differenza dei Btp, però, questo debito non potrà essere acquistato dalla pur generosa politica della Bce. Ma forse, la Ragioneria dello Stato spera che a Bruxelles nessuno se ne accorga. Almeno per ora.