2 minute read
ASCENSORI I DIRITTI IN SALISCENDI
ASCENSORE
I DIRITTI IN SALISCENDI
L’elevatore condominiale può essere installato per eliminare le barriere architettoniche e anche se non tutti sono d’accordo. Ma chi non ne vuole usufruire può evitare di contribuire alle spese
Chiara Stefanini
Spesso, all’interno della compagine condominiale, la scelta di installare l’ascensore non è considerata necessaria o di vitale importanza dai condòmini ma, al contrario, fonte di numerose liti, tanto da finire nelle aule giudiziarie. Non manca chi sia contrario all’ascensore vuoi perché abita al primo piano e crede di non averne mai bisogno, vuoi perché ritiene che possa ledere il decoro architettonico dello stabile. È quanto mai opportuno ricordare che l’installazione dell’ascensore rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche, indipendentemente dalla presenza di una persona disabile o portatore di handicap all’interno dello stabile. I soggetti destinati a beneficiare dell’abbattimento o della riduzione delle barriere architettoniche sono tutti coloro che, per qualsivoglia motivo, presentano in forma permanente o temporanea una disabilità o una riduzione della mobilità (donne incinte, anziani). Questo concetto è stato recentemente precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza numero 1682/2020.
Il quorum
In questa ottica, l’articolo 1120 del Codice civile, così come modificato dalla Riforma del 2012, ha previsto la possibilità di effettuare opere e interventi volti a eliminare le barriere architettoniche mediante il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (in gergo 500/1000). Ma chi è tenuto a pagare le spese dell’installazione dell’ascensore? La Cassazione, richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, è recentemente tornata a pronunciarsi sulla spinosa questione della ripartizione delle spese di installazione dell’ascensore con un intervento chiarificatore volto a dipanare ogni dubbio in materia. I Giudici della Suprema Corte con ordinanza numero 22157/2019 hanno ribadito che le spese per l’installazione ex novo dell’impianto devono essere suddivise in base al criterio dei millesimi di ciascun condòmino (articolo 1123 Codice civile). Di contro, quelle relative alla manutenzione (straordinaria e ordinaria) di un impianto già esistente andranno ripartite secondo il criterio ex articolo 1124 del Codice civile. La differenza è sostanziale.
I due casi
Per l’installazione ex novo dell’impianto, (quasi) tutti i condòmini sono chiamati a partecipare alle spese secondo il valore delle proprietà di ciascuno (articolo 1123). Per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di un ascensore già esistente nello stabile, le spese andranno ripartite per metà in ragione dei millesimi, per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo (articolo 1124). Resta sempre possibile derogare questi criteri legali di ripartizione delle spese con una delibera assunta all’unanimità o con clausole presenti nel regolamento condominiale di natura contrattuale che, per esempio, esoneri dal pagamento delle spese i negozian ti o coloro che abitano al piano terra. Ma una volta adottata la delibera, tutti, proprio tutti i condòmini sono tenuti a partecipare alle spese di installazione dell’ascensore? No.
A chi tocca
Qualora l’innovazione comporti un esborso economico notevole e importante, come nel caso dell’ascensore, o non sia ritenuta necessaria o indispensabile alla luce delle particolari condizioni dello stabile, i condòmini che non intendono trarne vantaggio possono ritenersi esonerati da qualsivoglia partecipazione alla spesa, fatta salva la possibilità, in ogni tempo, di godere dell’ascensore, contribuendo alle spese che, fino a quel momento, si sono rese necessarie per l’esecuzione e la manutenzione dell’impianto.
Chiara Stefanini
Avvocato esperto in diritto condominiale e autrice di diversi articoli, si occupa degli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia. Co-fondatrice della Scuola di Alta Formazione per Amministratori Safoa e responsabile del suo Centro Studi cura la formazione e l’aggiornamento professionale