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SICUREZZA A OSTACOLIPRIVACY
PRIVACY
SICUREZZA A OSTACOLI
Le Linee Guida in materia di utilizzo dei dati personali pongono severe limitazioni all’installazione e all’uso di telecamere in ambito condominiale. Ecco come devono regolarsi l’amministratore e il singolo condòmino
Carlo Pikler
Le Linee Guida europee 3/2019 hanno cristallizzato l’orientamento restrittivo già manifestato dalla giurisprudenza sulla materia applicando al caso concreto i principi del Gdpr, quali la minimizzazione, la finalità, necessità, la pertinenza e non eccedenza ai trattamenti che vanno a riguardare le immagini delle persone. Da gennaio, quindi, la prima novità è che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il trattamento di dati personali da parte di una persona fisica nell’ambi
to di un’attività puramente personale o domestica non rientra nel campo di applicazione del Gdpr. Per attività personale o domestica si intende quella «relativa solo alle attività che si svolgono nell’ambito della vita privata o familiare delle persone...». Se, invece, il sistema di videosorveglianza comporta la registrazione e la conservazione costante di dati personali e le telecamere vanno a inquadrare, «anche parzialmente, uno spazio pubblico ed è quindi diretto verso l’esterno dell’ambiente privato della persona che tratta i dati in tal modo, non può essere considerato come un’attività puramente personale o domestica». Le Linee Guida ci forniscono anche un esempio: «Qualcuno sta monito rando e registrando il suo giardino. La proprietà è recintata e solo il controllore stesso e la sua famiglia entrano regolarmente nel giardino. Ciò rientrerebbe nell’esenzione per le famiglie, a condizione che la videosorveglianza non si estenda anche solo parzialmente a uno spazio pubblico o a una proprietà vicina».
Aree condominiali
Da ciò si deduce che, se il privato inquadra aree condominiali non si rientra nell’esenzione. Le Linee Guida, poi, specificano che l’impianto di videosorveglianza non si può installare quando possono adottarsi misure di sicurezza alternative. A tal proposito deve esse re effettuata una valutazione dei rischi che determini con attenzione dove e quando le misure di videosorveglianza sono strettamente necessarie. Per esempio, il trattamento risulterebbe illecito se si installassero un numero sproporzionato di telecamere che vanno a riprendere aree inutili sotto il profilo della prevenzione dei reati. Non si possono riprendere le aree di pubblico transito a meno che non siano considerati dei mezzi fisici e tecnici ad hoc, come il blocco o il pixelating di aree non rilevanti. Sul punto, poi, è intervenuta anche una pronuncia del Tar Lazio pubblicata il 17/03/2020 N. 03316/2020, secondo la quale «l’impianto privato di videosorveglianza non deve inquadrare le zone soggette a pubblico passaggio; per queste ultime sarebbe competente solo il Comune a disporre l’installazione di impianti di videosorveglianza ai sensi del DL 11/2009, conv. in l. 38/2009, al fine di prevenzione dei reati e controllo del territorio (mentre prima tali finalità non erano perseguibili in quanto di competenza delle autorità di polizia)».
Fini di polizia
Se, infatti, gli impianti utilizzati dai Comuni sono destinati alla tutela della sicurezza urbana, le regole in materia di protezione dei dati personali sono dettate dalla direttiva 2016/680 (direttiva Polizia) e non dal Gdpr. Secondo il giudice amministrativo, anche i privati possono installare telecamere rivolte verso aree pubbliche, ma in questo caso occorre un accordo formale col Comune che limita l’uso delle riprese esterne ai soli Comuni per fini di polizia, con l’ulteriore precisazione che le forze di Polizia locali hanno l’accesso esclusivo alle telecamere installate per motivi di sicurezza. Le Linee Guida, inoltre, vietano l’installazione delle telecamere laddove queste siano finte (o comunque che non registrano), ovvero quando sia installato un impianto con una riso luzione talmente bassa da non potersi distinguere alcun dato personale. In questi casi, non solo non si rientrerà nell’ambito del Gdpr, ma l’installazione sarebbe illegittima in quanto si condiziona il comportamento dell’interessato senza che si possa configurare alcun trattamento del dato tale da giustificare il condizionamento sull’interessato. Infine, le telecamere che si installano in ambito condominiale non possono effettuare né il riconoscimento facciale né la rilevazione della voce.
Legittimo interesse
La più grande delle novità è, quindi, quella di imporre all’amministratore di valutare se i legittimi interessi che sono a fondamento dell’installazione e ne costituiscono la base giuridica per il trattamento, prevalgano sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato (art. 6, co. 1, lett. f, Gdpr). Il legittimo interesse deve consistere in: a. interesse reale (non ipotetico): devono esserci stati continui reati a danno della proprietà nel quartiere (furti, atti di vandalismo eccetera) e tale situazione si deve essere verificata anche nel condominio in questione. b. attuale (non potenziale): fallimento delle altre misure di sicurezza meno invasive. Secondo le Linee Guida «il bilanciamento degli interessi è obbligatorio. I diritti e le libertà fondamentali, da un lato, e i legittimi interessi (del condominio ma anche del privato laddove
si applichi il Gdpr) dall’altro, devono essere valutati ed equilibrati con attenzione… la decisione deve essere presa caso per caso (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera f ). Importanti fattori di bilanciamento e da valutare sono anche le dimensioni dell’area e la quantità di soggetti sotto sorveglianza. E il numero con il posizionamento delle telecamere da installare. Nella valutazione deve sempre tenersi presente l’importanza delle finalità del trattamento che devono essere specificate sia nella cartellonistica, sia nell’informativa completa e sono quelle relative ad aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo e deturpazione del patrimonio; non può indicarsi quindi genericamente «tutela del patrimonio comune» o «rischio di reati» o «sicurezza». Fondamentale per evitare sanzioni: la valutazione deve essere effettuata sia per le nuove installazioni e sia per gli impianti già esistenti. Urgente, quindi, rivolgersi al consulente privacy di fiducia.
Minimi rischi
Infine, le Linee Guida specificano che devono essere attuate misure di sicurezza fisiche e analogiche che tendano a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Cambia anche la cartellonistica (informativa breve), la quale deve fornire i riferimenti del condominio e anche dell’amministratore nonché rappresentare in forma abbreviata i diritti dell’interessato e il risultato della valutazione effettuata. Il cartello deve essere posizionato prima del raggio di azione della telecamera, approssimativamente all’altezza degli occhi e visibile anche di notte. L’interessato deve essere in grado di stimare quale area viene catturata da una telecamera in modo da poter evitare la sorveglianza o adattare il proprio comportamento, se necessario.
I cartelli devono riportare i dettagli delle finalità del trattamento e fare riferimento al secondo livello di in- formazioni più dettagliato magari at- traverso l’indicazione di un link o un Qr Code. Inoltre, il cartello dovrebbe contenere anche tutte le informazioni che potrebbero sorprendere l’interes- sato. Come la trasmissione di dati a terzi, soprattutto se al di fuori dell’Ue e il periodo di conservazione. Se que- sta informazione non viene indicata, l’interessato deve potersi aspettare che ci sia solo un monitoraggio in tempo reale (senza registrazione o trasmissione di dati a terzi).
Guardare peccato?
Un’ultima novità sul tema, infine, la fornisce la V Sezione della Corte di Cassazione Penale, con sentenza pub- blicata il 6/05/2020 n. 13779/2020, che ha stabilito come l’estrazione dei dati da un supporto informatico effettuata in violazione del protocol- lo di comportamento previsto ex L. 48/08 (che detta norme tecniche per l’estrapolazione delle immagini pena l’inutilizzabilità delle stesse nei pro- cessi penali), non si applica quando queste non vengano estrapolate in sede di eventi peritali, in quanto, per l’appunto, non si rientra tra gli accer- tamenti tecnici irripetibili. L’even- tuale estrapolazione delle immagini effettuata dall’amministratore senza seguire i suddetti protocolli, quindi, non inciderebbe sull’ammissibilità della prova ma, eventualmente, sulla sua attendibilità. Una responsabilità in meno ma un’incombente in più per l’amministratore.
Carlo Pikler
Avvocato, responsabile del Centro Studi Privacy and Legal Advice, esperto in materia di tutela e trattamento dati e diritto condominiale.