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SPECIALE REGOLE & PISCINE IL TUFFO È PER LEGGE

REGOLE & PISCINE

IL TUFFO È PER LEGGE

Il covid-19 impone nuove numerose e particolareggiate misure di sicurezza per evitare contagi nelle piscine condominiali, in aggiunta a quelle esistenti. E l’amministratore deve farle rispettare

Daniela Zeba

L’ estate è alle porte e si sta procedendo alla riapertura e messa in funzione delle piscine condominiali per l’avvio della stagione balneare. Quest’anno però, a complicare ulteriormente le cose ci si è messa anche la pandemia, costringendo gli amministratori di condominio ad adottare procedure di controllo e sicurezza più stringenti rispetto agli anni passati, ai fini della prevenzione del contagio da covid-19.

Normativa di riferimento

Le caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine sono delineate dalle singole Regioni, mentre i requisiti igienico-ambientali soddisfano quelli previsti dall’Accordo Stato-Regioni sulla «costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio» del 16 gennaio 2003. Nel 2004 è stata redatta la Disciplina interregionale delle piscine elaborata da un gruppo tecnico, che ha dato vita all’Accordo del 16 dicem bre 2004: un impegno politico e istituzionale, al fine di un’applicazione di regole condivise omogenee sul territorio nazionale. Occorre sottolineare che questi accordi non sono vere e proprie leggi e non comportano sanzioni a carico dei trasgressori. Sono semplici atti amministrativi che, per favorire l’armonizzazione delle legislazioni regionali, fissano i requisiti igienico-sanitari della qualità dell’acqua e dell’ambiente. In mancanza di precise leggi regionali che

recepiscono l’Accordo prevedendo delle sanzioni in caso di inadempimento, gli organi di vigilanza possono fornire solo delle «indicazioni di principio», ma non possono applicare alcuna sanzione.

Definizioni

L’Accordo del 2003 definisce la piscina come «un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeu tiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi». Il termine piscina non si riferisce solo alla vasca, ma comprende l’intero complesso formato dalle vasche, dai servizi, spogliatoi, solarium, locali tecnici e ogni altro locale accessorio, anche non strettamente destinato alle attività natatorie. L’Accordo 2004 introduce la distinzione tra frequentatori e bagnanti. I frequentatori sono gli utenti presenti all’interno dell’impianto e il loro nu

mero incide sulla capacità complessiva della struttura, sull’affollamento dei servizi, wc e spogliatoi, ma non sulle caratteristiche dell’acqua. I bagnanti sono i soggetti che si trovano in vasca e negli spazi strettamente funzionali all’attività natatoria (banchina perimetrale). Il numero di bagnanti è strettamente connesso allo spazio disponibile per svolgere in sicurezza le attività di nuoto e influisce sul carico inquinante cui l’impianto di trattamento deve far

fronte. L’Accordo 2004 stabilisce i valori massimi di affollamento dei bagnanti in relazione alla superficie delle vasche e al tipo di attività che vi si svolgono. Così, per esempio, abbiamo attività di nuoto (un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d’acqua), attività ludico ricreative (un bagnante ogni 3 metri quadrati di specchio d’acqua).

Il catalogo

Le piscine sono catalogate in varie categorie. Quelle condominiali appartengono alla tipologia B: destinate all’uso esclusivo degli abitanti del condominio e dei loro ospiti, esclusi i condomìni fino a quattro unità abitative. Occorre tener presente che l’Accordo 2003 considera la piscina come uno dei possibili servizi condominiali, al pari dell’ascensore o dell’autoclave: conseguentemente la corretta regolamentazione dell’uso, il rapporto con gli utenti, la manutenzione, la pulizia, la salubrità dell’acqua (dolce o salata), l’igiene, la sicurezza, la funzionalità dell’impianto eccetera, ri

cadono sotto la responsabilità dell’amministratore.

I collaboratori

Gli Accordi prevedono due figure obbligatorie: l’assistente bagnanti, con brevetto specifico, abilitato al salvataggio ed al primo soccorso, che vigili sulle attività in vasca e nel solarium durante l’orario di apertura della piscina, e l’addetto alla gestione degli impianti tecnologici ovvero il responsabile dell’impianto (con competenze tecniche specifiche) che assicuri il rispetto dei requisiti igienico ambientali e predisponga il manuale di autocontrollo che regoli ogni aspetto del rapporto gestore/utente. Il manuale di autocontrollo racchiude tutti gli aspetti igienici e comportamentali che servono a permettere di mantenere idonee le condizioni dell’impianto. Si tratta di un vero e proprio regolamento, che deve essere messo a conoscenza di ogni utente, esposto in punti ben visibili e deve contenere questi ele menti essenziali: • profondità dell’acqua e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta; • divieto di effettuare tuffi qualora non vi siano strutture adeguate e personale di soccorso; • raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto; • obbligo di fare la doccia e il pediluvio prima di bagnarsi (il pediluvio può essere evitato qualora la doccia sia prossima alla vasca di piscina); • collocazione dei più vicini servizi igienici; • orari di accesso alla piscina e orari di chiusura; • divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati da persona maggiorenne; • modalità di segnalazione della presenza e/o assenza del servizio di assistenza bagnanti; • fruizione della zona adibita a sola-

rium, eventualmente anche adiacente alla piscina, con indicazione del rispetto dell’interdizione nell’utilizzo della piscina medesima in caso di assenza dell’assistente bagnanti; orari di accesso prestabiliti relativamente ai quali dovrà essere data informazione ben visibile con affissione di cartelli.

Normative legate all’emergenza coronavirus

Allo stato attuale, il piano di autocontrollo dovrà essere integrato alla luce del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (G.U. n. 125 del 16 maggio 2020) «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19», al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, all’allegato 17 del medesimo Decreto «Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020» e in particolare ai conseguenti protocolli specifici redatti dalle singole regioni di appartenenza. Sebbene tali protocolli sembrino escludere le piscine alimentate ad acqua di mare, a parere di chi scrive, ferme restando le disposizioni fuori dall’acqua, comunque obbligatorie, il limite troverebbe spiegazione solo nei casi di «ricircolo continuo» dell’acqua, che garantisca una diluizione tale da rendere inoffensiva l’eventuale presenza del virus. A partire dalla stagione 2020 pertan to, il piano di autocontrollo deve essere integrato con misure atte a prevenire il contagio da covid-19. In particolare, si dovrà avere massima cura nell’informare gli utenti di tutte le precauzioni e le misure di prevenzione adottate. Occorrerà quindi predisporre idonee misure inserite in un documento di analisi del rischio specifico per ogni contesto, da sottoporre ad ogni fruitore della piscina. 1. Ai fini di dissuadere da eventuali condizioni di assembramento, si deve stabilire a priori il numero massimo di frequentatori in 2.

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4. funzione degli spazi disponibili (in vasca e nel solarium), regola mentare i flussi per permettere il distanziamento sociale di almeno 1 metro. Se rimane in capo a ogni singolo soggetto il rispetto della norma, al gestore della piscina però spetta prevedere e imporre le misure di sicurezza a tutti i frequentatori dell’impianto. Al fine di individuare le potenziali criticità e con riferimento alla presenza di personale si distinguerà una classificazione dei luoghi per transito, sosta breve; sosta prolungata, potenziali assembramenti. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 metri quadri di superficie di acqua a per sona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto. Relativamente ad attività motorie organizzate in acqua (acquagym, aquabike, eccetera) il parametro da seguire è quello di 2 metri di distanza a persona. Gli ombrelloni e lettini nel solarium possono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1,5 metri tra persone non appartenenti allo

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8. stesso nucleo familiare o conviventi. L’accesso da e per le aree verdi/ solarium alle vasche deve avvenire attraverso passaggi obbligati che possono essere dotati di presidi aggiuntivi oltre alle già obbligatorie vasche lava-piedi, in particolare doccia saponata completa in entrata e uscita dallo spazio vasche. Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. del 16 gennaio 2003, effettuate da apposito labo ratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. In ogni area dovranno essere disponibili in numero adeguato contenitori di rifiuti, chiusi con coperchio apribile a pedale, destinati allo smaltimento dei fazzoletti monouso, da predisporre nelle zone di maggior affollamento. Occorrerà provvedere alla pulizia

quotidiana e alla disinfezione periodica con soluzione igienizzante a base di cloro di tutte le attrezzature in dotazione (quali sedie, sdraio lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti. La disinfezione delle attrezzature dovrà comunque essere garantita ad ogni cambio di clientela.

Negli spogliatoi

1. Prevedere il controllo e la rilevazione dell’accesso degli utenti in modo opportunamente distanziato per mantenere le distanze di sicurezza. 2. Tutti gli indumenti (compreso le scarpe) e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa per sonale, anche qualora depositati negli appositi armadietti eventualmente presenti; in questo caso si raccomanda di non consentire l’u3.

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6. so promiscuo degli armadietti. Installazione di distributori automatici di salviette disinfettanti o gel disinfettante per la pulizia dell’armadietto. Installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le indicazioni governative in materia di contenimento del contagio da coronavirus. Posizionamento segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza personale. Predisporre distanziatori su panchine e appendiabiti per garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Servizi igienici e docce

1. Installazione distributori, preferibilmente automatici, di sapone e di disinfettante.

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4. Nel caso di ambiente unico per le docce, se le stesse non permettono di mantenere una distanza di almeno 1 metro pur usandole in modo alternato, deve essere prevista l’installazione di separatori fra una doccia e l’altra per il mantenimento della distanza di sicurezza. Prevedere una segnaletica chiara per il rispetto delle regole di distanziamento e di numero massimo di utenti nello spazio docce in base al numero delle docce stesse e della loro distanza. Accedere alle vasche passando obbligatoriamente della vaschetta lavapiedi.

Solarium

1. Prevedere l’installazione distributori automatici di disinfettante e di salviette disinfettanti.

2. Considerare almeno 7 metri quadri di superficie di calpestio a persona nelle aree solarium e verdi. Disporre le attrezzature (sdraio, lettini) in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

Prescrizioni & raccomandazioni

1. Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione. Mantenere l’elenco delle presenze nell’ impianto per almeno 14 giorni. 2. La misura della temperatura corporea, anche se non obbligatoria, è raccomandata per tutti gli utenti. 3. Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in sacchetti monouso subito prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine. 4. Usare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 5. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 6. Evitare abbracci e strette di mano. 7. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva. 8. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 9. Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto. 10. Non scambiare, con altri, oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.). 11. Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi o in ceste comuni.

Pulizia e controlli

Pulizia e controlli devono essere compiuti quotidianamente e a maggior ragione con più attenzione a causa del virus. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, esegui ti a cura del responsabile della gestione della piscina e controlli esterni, di competenza dell’Azienda Unità Sanitaria Locale». Abbiamo, quindi, due forme di controllo, uno interno effettuato dal gestore, ed uno esterno, a carico delle autorità sanitarie. Il controllo interno (punto 6 dell’Accordo 2003) posto a carico del gestore, è finalizzato alla verifica della gestione attraverso sistemi di autocontrollo basato sulla metodologia Haccp (Hazard Analysis Critical Control Point - Analisi del rischio e controllo dei punti critici). L’accordo descrive alcuni passaggi della procedura di autocontrollo che deve riguardare i pericoli derivanti dalla qualità dell’acqua, dalle condizioni degli ambienti e delle attrezzature, lasciando al gestore ampia autonomia purché sia assicurata la tutela della salute degli utenti. Al gestore, quindi, quando vi siano rischi per la salute degli utenti, è riconosciuto il potere/dovere di chiudere le vasche o l’intera struttura di propria iniziativa, senza aspettare che sia l’Autorità sanitaria a disporla. Il controllo esterno eventuale fatto a

campione può riguardare anche verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi.

La responsabilità dell’amministratore

L’amministratore di condominio è tenuto a garantire la sicurezza e deve adottare i mezzi adeguati per scongiurare ogni pericolo. A meno che l’assemblea non abbia nominato un responsabile della piscina, l’amministratore, quale legale rappresentante del condominio, è responsabile della gestione dell’impianto e ha l’obbligo di accertarsi che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge; quale custode dei beni condominiali, risponde per eventuali danni subiti dai condòmini o da terzi frequentatori dell’impianto anche a seguito di semplici omissioni. Buona norma quindi prevedere espressamente nel regolamento di condominio apposite clausole che prevedano, per esempio, l’obbligo di nominare le diverse figure professionali all’esterno e il divieto di sovrapposizione della figura dell’amministratore con quella di responsabile della piscina.

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