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AITG - Leggi cosa cambia nello sport
Cosa cambia NELLO SPORT
PER QUEST’ANNO IN PROGRAMMA IMPORTANTI MODIFICHE, QUALE LA RIFORMA STRUTTURALE DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO E SUL PROFESSIONISMO FEMMINILE
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di Ernesto Russo
Il 2020 sarà un anno costellato di novità per il mondo dello Sport poiché è dato credere che verrà completata quella riforma strutturale dell’ordinamento sportivo già intrapresa nel corso dell’anno precedente. Il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, nel corso della audizione del 4 febbraio presso le Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport, ha affermato di condividere le finalità della Legge Delega sullo Sport, approvata dal precedente Governo lo scorso 8 agosto.
Ha inoltre auspicato anche, ai fini di una positiva attuazione, un ampio dialogo tra tutti gli stakeholders coinvolti. Solo con la presentazione della prima bozza del testo dei decreti attuativi, potremmo comprendere in modo organico quale sia l’effettiva direzione che il Governo intende perseguire. Significative novità sono attese anche per quanto riguarda il “lavoro sportivo dilettantistico”. Certamente la situazione creatasi con la crisi del Covid-19 farà però slittare molte decisioni, visto che ci sono sul tavolo altre importanti necessità contingenti.
In attesa di ciò, non possono essere trascurate le numerose novità che ha introdotto per l’anno in corso la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, c.d. “Legge di bilancio 2020”. Sotto il profilo fiscale e delle agevolazioni, un importante intervento per il mondo sportivo è senza dubbio rappresentato dall’estensione anche al 2020 della disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali, per gli interventi di manutenzione e di restauro degli impianti sportivi pubblici nonché per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (il cosiddetto “Sport Bonus”).
La Legge di bilancio, in tema di detrazioni, ha anche introdotto l’obbligatorietà dei sistemi di pagamento tracciabili: si ricorda pertanto che ai fini IRPEF la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta purché l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Dal quadro delineato dalla Legge di Bilancio 2020 occorre osservare come il ruolo riconosciuto in capo all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia sempre più centrale. Tale ufficio, infatti, non solo è stato confermato dalla Legge di bilancio 2020 quale soggetto titolare della gestione delle risorse (9,8 milioni di euro) previste per l’anno in corso per il fondo istituito con il “Decreto Dignità”, destinato a interventi in favore associazioni e società sportive dilettantistiche e a enti di promozione sportiva, ma è anche
subentrato a Sport e Salute S.p.A. nella gestione delle risorse del più noto Fondo “Sport e Periferie”.
Tuttavia l’intervento legislativo oggetto di maggior attenzione mediatica è stato sicuramente quello sul professionismo femminile. Infatti, con l’intento di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, il legislatore ha stabilito che per i contratti di lavoro sportivo, stipulati da atlete ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 le società sportive femminili possono richiedere l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua. La norma, così introdotta, non è intervenuta sulla vigente disciplina in materia di professionismo sportivo (L. n. 91/1981) secondo la quale sono considerati “(...) sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”. L’applicazione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2020 nonché delle tutele
disposte dalla L. n. 91/1981 resta pertanto subordinato a relativo intervento federale. Nulla al momento dovrebbe, però, mutare nella disciplina del professionismo nel mondo del golf.
Colgo, infine, l’occasione per ricordare che con il nuovo anno sono entrate pienamente a regime le previsioni contenenti gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: a far data dal 1° gennaio 2020, infatti, tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimiliate (il cui regime fiscale prevede l’emissione di un documento fiscale) devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri e dunque non più procedere ad annotazione giornaliera. Si ricorda che le associazioni e società sportive dilettantistiche sono esentate dall’obbligo dello “scontrino elettronico” limitatamente all’ attività istituzionale e alle attività commerciali connesse se hanno esercitato l’opzione di cui alla L. n. 398/91. Per le attività commerciali non connesse all’attività istituzionale ovvero che non ne costituiscano “naturale completamento”, invece, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18E/2018 ha chiarito che anche le associazioni e società sportive dilettantistiche in regime agevolato L. 398/1991 devono comunicare i corrispettivi tramite le modalità telematiche.
A queste troverà dunque applicazione il regime di certificazione ordinario tanto per la fatturazione quanto per i corrispettivi elettronici.