Voci - Numero 1 Anno 4- Amnesty International in Sicilia

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Diritti civili

AGENDO CON CRUDELTÀ. UNA RIFLESSIONE A PARTIRE DAL NUOVO REATO DI TORTURA di Vincenzo Ceruso

Ph.: Amnesty International

“Nulla è cambiato. Il corpo trema, come tremava
prima e dopo la fondazione di Roma, nel ventesimo secolo prima e dopo Cristo, le torture c’erano e ci sono, solo la Terra è più piccola e qualunque cosa accada, è come dietro la porta” 1. La legge sulla tortura è stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento, a distanza di trent’anni dall’entrata in vigore, il 27 giugno 1987, della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’articolo 613 bis inizia con queste parole: “Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà …” 2. La tortura viene sanzionata come un reato comune. Chiunque può commetterlo. Ma è davvero così? La storia ci dice altro. Ci dice che, ben lontana dall’essere un tabù, per lungo tempo essa è si è manifestata quale “pratica violenta del potere” 3 e si configura, anche oggi, come una estrema affermazione punitiva

della sovranità statale. In quanto tale, non può essere commessa da chiunque, ma solo da un pubblico ufficiale. La storia di Bolzaneto è lì a ricordarlo. Bolzaneto è un quartiere di Genova sorto attorno al castello di Montebello, nel XIV secolo, lungo le sponde del torrente Polcevera, che conta oggi circa 15.000 abitanti. Qui, in una ex caserma dell’esercito, tra il 20 e il 21 luglio del 2001, furono portati centinaia di uomini e donne. La caserma Nino Bixio del VI Reparto Mobile della Polizia di Stato, che era stata adibita a sito penitenziario provvisorio, fu il luogo in cui questi cittadini europei, in prevalenza italiani ma non solo, furono trattenuti illegalmente (non fu loro consentito di avvisare i familiari, un avvocato o, nel caso di cittadini stranieri, il consolato o l’ambasciata), foto segnalati e successivamente presi in carico dalla Polizia Penitenziaria. Durante queste procedure essi subirono maltrattamenti, umiliazioni e torture, cioè “una sostanziale compromissione dei diritti umani fondamentali” 4, prima di essere trasferiti, il 23 dello stesso mese, in un altro luogo di detenzione.

1  -  W. Szymborska, La gioia di scrivere. Tutte le poesie, Adelphi, Milano, 2017, p.54.  2  -  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano, 18 luglio 2017.  3  -  D. Di Cesare, La tortura, Bollati Borlinghieri, Milano, 2016, p. 22.

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4  -  Corte di Appello di Genova, Sentenza nel procedimento penale contro Perugini Alessandro e altri, 5 marzo 2010, p. XXXIV. Si veda anche R. Settembre, Gridavano e piangevano. La tortura in Italia: ciò che ci insegna Bolzaneto, Einaudi, Torino, 2014. FEBBRAIO 2018 N.1 / A.4 - Voci


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