DL GREEN PASS PROCEDURE PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
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secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute. Altresì, vengono specificati i provvedimenti da adottare nel caso in cui i lavoratori dichiarano di non essere in possesso della certificazione o ne risultano privi al momento, distinguendo due casi: - nel primo caso, in un'impresa con più di 15 dipendenti, la mancata esibizione del Green Pass corrisponde all'assenza ingiustificata del lavoratore sino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre, senza conseguenze disciplinari, con la conservazione del rapporto di lavoro ma senza retribuzione; - nel secondo caso, in un'impresa con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Si prevede una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro in caso di violazione degli obblighi di verifica da parte del datore di lavoro e in caso di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, mentre in caso di accesso da parte dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di Green pass è prevista una sanzione amministrativa è pari a euro da 600 a 1.500 e, in tale ipotesi, restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. L' Ance nazionale ha fornito le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'entrata in vigore di tale articolo, disponendo di appositi moduli ossia la lettera di incarico al soggetto nominato per la verifica e un verbale utile alla registrazione della rilevazione temperatura e verifica del Green Pass. In particolare, viene fornita la documentazione di informativa privacy sia per i lavoratori che per i dipendenti esterni, garantendo massimo rispetto sul trattamento dei dati. Segue la modulistica.
ra le disposizioni contenute nel decreto 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" l'art.3 fornisce indicazioni sulle misure da adottare in ambito privato.
Si evidenziano gli obblighi a cui il datore di lavoro deve sottostare: -informare i lavoratori (e tutti i soggetti esterni quali lavoratori autonomi e collaboratori non dipendenti che, a qualunque titolo, svolgono un'attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro) sull'obbligo di esibizione e verifica quotidiana del Green Pass (resta in vigore quella della rilevazione della temperatura), all'ingresso del luogo di lavoro (laddove necessario, anche della carta di identità) dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, tramite scansione del QR CODE con l'app “Verifica C-19”; - individuare con atto formale, ossia con una lettera di incarico, il soggetto incaricato alla verifica della certificazione per ogni luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale. Laddove realmente impossibilitato, il datore di lavoro può proseguire con verifiche a campione e in caso di lavoratori in trasferta, vige l'obbligo per il lavoratore stesso o per il committente di informare il datore di lavoro sul mancato possesso del Green Pass dei lavoratori e la conseguente non ammissione al lavoro. Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 4