Atti Convegno Lazise 2020 (Apitalia - Supplemento)

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Atti del Convegno Nazionale

SALVAGUARDIA DELL’APE ITALIANA

copia omaggio del Comue di Lazise

il farmaco veterinario in apicoltura: normative, buone pratiche, sorveglianza




ATTI LAZISE 2020 FAI Apicoltura Srl Settembre 2021 per conto della FAI-Federazione Apicoltori Italiani Corso Vittorio Emanuele II, 101 IT - 00186 ROMA (Italy) Tel.: +39 06 6852556 Posta elettronica: segreteria@federapi.biz Sito internet www.fai.bio ©

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Atti del Convegno Nazionale SALVAGUARDIA DELL’APE ITALIANA il farmaco veterinario in apicoltura: normative, buone pratiche, sorveglianza Sommario Una indovinata promozione del Miele… al momento giusto Stefano Dal Colle, Presidente APAT-Apicoltori in Veneto

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Scoprire, nell’anno della pandemia, perché l’apicoltura è riconosciuta “essenziale” Raffaele Cirone, Presidente FAI-Federazione Apicoltori Italiani

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Un saluto dagli apicoltori dell’Associazione regionale del Veneto Gerardo Meridio, Presidente A.R.A.V.

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Il farmaco veterinario: in Italia, in Europa e nel mondo Claudia Garrido, Biologa, Ricercatrice Apistica BeeSafe

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I piani di risanamento nazionali e territoriali (Varroa destructor, Aethina tumida, morie e spopolamenti connessi all’utilizzo di fitofarmaci) Franco Mutinelli, Centro di referenza nazionale per l’apicoltura, IZS delle Venezie

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Protocolli scientifici antivarroa: esperienze regionali Pier Antonio Belletti, Apicoltore professionista

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Il farmaco in apicoltura: normativa e sorveglianza Angelica Maggio, Direttore Ufficio IV-Medicinali Veterinari Ministero della Salute (rappresentata dal Dott. Salvatore Macrì)

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Saluto e intervento Senatore Gianpaolo Vallardi, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica

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Senato della Repubblica XVIII Legislatura Disegno di legge d’iniziativa dei Senatori Vallardi et al.

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UNA INDOVINATA PROMOZIONE DEL MIELE… AL MOMENTO GIUSTO Stefano Dal Colle Presidente “APAT Apicoltori in Veneto” Ha riscosso notevole interesse e grande partecipazione la 41a edizione de “I Giorni del Miele” svoltasi da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2020 a Lazise sul Garda (VR) che ha sperimentato una nuova formula espositiva, ancora più interessante degli anni scorsi. La Mostra infatti non si è svolta nella consueta grande struttura con i tradizionali stand ma in tante casette di legno e bancarelle disposte lungo il lago e nel centro cittadino. Una splendida cornice per una grande promozione del Miele e dei prodotti dell’alveare. Perché la manifestazione di Lazise si chiama “I Giorni del Miele” ed è appunto sul prodotto, sul miele, che gli organizzatori promuovono lo sforzo di informare il numeroso pubblico che in quel periodo affolla le località del Lago di Garda. Ovviamente l’occasione si presta egregiamente anche per offrire spunti di miglioramento per gli stessi operatori del Settore e gli Apicoltori che curiosando fra gli stand hanno l’opportunità di cogliere promozioni di nuove tecnologie di produzione e innovativi processi di commercializzazione. A marzo all’Apimell di Piacenza, all’annuncio della primavera imminente, l’Apicoltore trova le risposte al desiderio di aggiornare il suo laboratorio, le attrezzature e le novità per la migliore conduzione degli alveari o per ottimizzare il pesante lavoro del nomadismo. A Lazise, in autunno, è il momento migliore per far conoscere il nostro e il lavoro delle api; in poche parole occorre attrezzarsi per vendere bene il nostro buon miele prodotto con tanta fatica! E il Convegno della domenica, affidato come sempre alla “FAI Federazione Apicoltori Italiani” e concordato con gli Apicoltori che in Veneto rappresentano la FAI, propone temi di stretta attualità suggeriti dagli stessi Apicoltori. L’affluenza registrata in tutti questi anni conferma l’ottima programmazione e l’eccellenza dell’informazione. Infatti si è parlato, e lo vedremo nelle pagine di questa pubblicazione, di argomenti “caldi” quali “il Farmaco veterinario in Apicoltura”, i “Piani di risanamento territoriali e nazionali” e l’esposizione di esperienze regionali sui protocolli scientifici antivarroa. Tutto questo con autorevoli Relatori di fama nazionale e internazionale

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e il coordinamento affidato alla sicura e nota abilità del Presidente FAI e Direttore della Rivista “Apitalia” dott. Raffaele Cirone. Oltre all’APAT Apicoltori in Veneto anche l’altra Associazione Regionale degli Apicoltori Veneti è intervenuta con la presentazione, da parte del suo Presidente dott. Gerardo Meridio, di una iniziativa della quale troverete traccia in questa stessa pubblicazione. Momento interessante poi si è avuto quando il Sen. Gianpaolo Vallardi si è fatto portavoce, in diretta, della richiesta al presidente della Regione Veneto Luca Zaia concordata fra i Presidenti delle due Associazioni Regionali intervenuti al Convegno: gli Apicoltori chiedevano che fosse posta particolare attenzione nella scelta di alberi ed essenze utili alle api lungo il percorso della Superstrada “Pedemontana Veneta”. Ora possiamo confermare che la risposta positiva è arrivata e, in occasione dell’inaugurazione di un tratto dell’importante arteria, lo stesso Presidente Zaia l’ha ribattezzata “L’Autostrada delle Api”, dove all’elevata tecnologia è abbinato un grande rispetto dell’ambiente. Come Presidente di una delle maggiori Associazioni di Apicoltori in Veneto e componente della Consulta Regionale per l’Apicoltura ho ricordato le Iniziative proposte dalla Regione Veneto e realizzate con il contributo delle Associazioni di Apicoltori. Potevo citare i numeri riferiti all’APAT, ovviamente, ma sono molto significativi e danno l’idea dell’importante azione di sostegno al Settore: gratuitamente ai nostri Apicoltori associati abbiamo consegnato 6.500 fogli cerei nel 2018, 8.000 kg di sciroppo e candito nel 2019, 6.000 fogli cerei nel 2020. Concludo questo breve intervento ricordando ancora una volta che è importante sostenere iniziative come questa de “I Giorni del Miele” in questo periodo dell’anno e infatti l’APAT ha come tutti gli anni organizzato il consueto pullman che partendo da Treviso la mattina presto ed effettuando un percorso e alcune fermate in base ai partecipanti, ha consentito la partecipazione di un bel gruppo di apicoltori al Convegno della domenica e nel pomeriggio di poter passeggiare lungo il lago fra le casette promozionali e le bancarelle con l’offerta del prodotto italiano di qualità.

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UNA INDOVINATA PROMOZIONE DEL MIELE… AL MOMENTO GIUSTO


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SCOPRIRE, NELL’ANNO DELLA PANDEMIA, PERCHÉ L’APICOLTURA È RICONOSCIUTA “ESSENZIALE” Raffaele Cirone Presidente FAI-Federazione Apicoltori Italiani Essere stati i primi a intuire l’importanza dell’Apicoltura per l’Agricoltura: è questo il merito che va riconosciuto a Lazise sul Garda e alla Manifestazione “I Giorni del Miele” che giunge quest’anno a celebrare la sua edizione numero 41. Un tragitto lunghissimo che mai, neanche nel 2020 che ricorderemo tutti come l’anno della pandemia da Covid-19, si è interrotto; dimostrando con quale continuità e determinazione le Amministrazioni comunali succedutesi negli anni hanno considerato questo appuntamento fieristico e convegnistico al tempo stesso. Va ricordato, infatti, che quella di Lazise è classificata dall’AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane nel calendario ufficiale degli eventi con il titolo di “Fiera Nazionale di Apicoltura per l’Agricoltura”. Non va dimenticato, d’altro canto, che in occasione di ciascuna edizione, la giornata conclusiva di questa storica “tre giorni del miele” - italiano, veneto e dei territori - si conclude sempre con un ricco programma convegnistico che la domenica culmina con quello che, a ragione, può essere considerato l’appuntamento con valenza istituzionale, di risalto anche internazionale e maggiormente seguito da operatori del mondo apistico che giungono da tutta Italia e dall’estero. È così che la FAI-Federazione Apicoltori Italiani si vede affidata ogni anno, ormai fin dalle prime edizioni, la realizzazione di un Convegno che rappresenta un momento di riflessione e di crescita al tempo stesso: uno spazio ad elevato valore tecnico, scientifico e istituzionale, che offre spunti preziosi a chi l’apicoltura la intende come un impegno serio e messo al servizio di tutta la collettività. Il Convegno di questa edizione 2020, che ho l’onore di vedermi affidato in veste di coordinatore, gode del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che ringraziamo per averci concesso tale prestigioso riconoscimento. Altrettanto motivo di grande soddisfazione mi deriva dalla presenza, a questo appuntamento, del Senatore Gianpaolo Vallardi nella sua veste di Presidente della Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica. Come vedremo nelle pagine che seguono egli si è fatto promotore di un disegno di legge che vede noi apicoltori molto interessati: si tratta

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infatti, una volta tanto, di interventi che vogliono semplificare l’operato di chi intende immettere sul mercato, rispettando le norme igienico-sanitarie, una piccola produzione locale. Il Convegno che stiamo per celebrare, infine, nasce dall’esigenza di dare agli apicoltori italiani una corretta informazione sull’impiego del farmaco veterinario. I richiami che negli anni abbiamo indirizzato al comparto, come Federazione Apicoltori Italiani, sono di pubblico dominio essendo la nostra Organizzazione sempre impegnata a favorire il rispetto delle norme di legge, l’adozione delle buone pratiche, l’utilizzo di prodotti autorizzati al fine di salvaguardare il patrimonio apistico nazionale preservando la qualità dei prodotti dell’alveare. Abbiamo quindi chiesto a Relatori di indiscussa competenza, che qui nuovamente ringrazio per aver accettato di essere al mio fianco, di fare il punto su un aspetto tanto delicato quanto decisivo per preservare quel prestigio che l’ape italiana, il miele italiano, i prodotti dell’alveare, vantano presso i consumatori. Gli atti di questo Convegno, dunque, sono l’ennesima riprova di quanto impegno il Comune di Lazise, la Provincia di Verona e la Regione Veneto, hanno profuso a favore di un servizio, quello svolto dall’apicoltura per l’agricoltura, che proprio nell’anno della pandemia è stato riconosciuto come “essenziale”. Ecco, i contenuti questa volta lasciano una traccia indelebile affinché si conservi memoria di quanto detto e quanto fatto da parte di quella ricca comunità di soggetti - l’Amministrazione Comunale, le Associazioni Apistiche locali, gli Apicoltori del territorio, i Ricercatori, ma anche gli Operatori commerciali e farmaceutici, le Istituzioni e la FAI - che hanno saputo coordinarsi e mettere a frutto le proprie competenze e le proprie conoscenze per farle diventare un patrimonio condiviso e capace di valorizzare il presente e il futuro di noi tutti.

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SCOPRIRE, NELL’ANNO DELLA PANDEMIA, PERCHÉ L’APICOLTURA È RICONOSCIUTA “ESSENZIALE”


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UN SALUTO DAGLI APICOLTORI DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL VENETO Gerardo Meridio Presidente A.R.A.V. Ringrazio Stefano Dal Colle e il Presidente della FAI Cirone per l’invito al Convegno di Lazise. Questa è la mia prima uscita pubblica, perché appena eletto Presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto. È anche l’occasione di affrontare alcuni temi, cari al nostro mondo, ma da una prospettiva un po’ diversa dal solito. Oggi, lo hanno ricordato qualificati relatori, il mondo, la produzione agricola, l’impollinazione, tutti noi, abbiamo bisogno delle api. Alla famosa frase “senza le api il mondo non sopravviverebbe” sarebbe necessaria un’aggiunta: visto che le api senza gli apicoltori non ci sarebbero, allora il mondo senza apicoltori non sopravviverebbe… Nonostante questo assioma, perché non siamo ascoltati e tutelati come lo sono i produttori agricoli i viticoltori e tante altre categorie? Forse perché chiediamo poco, perché zitti zitti, per pura passione ci sacrifichiamo e lavoriamo in silenzio? Probabile. Allora come dobbiamo agire, con la responsabilità che i nostri ruoli associativi impongono. Credo sia necessario da un lato creare cultura ed educare, investendo molto nelle nuove generazioni, dall’altro coinvolgere le istituzioni con idee nuove e innovative. Quali? La nostra associazione ha affrontato questo tema, investendo sulla creazione di apiari didattici. Quanto vedete nelle diapositive è quello, recentemente inaugurato a Vicenza, in pieno centro cittadino all’interno del mercato ortofrutticolo. È costituito da una casetta 5m x 4m, con una parete finestrata ma chiusa da una retina. All’esterno abbiamo collocato delle aiuole con essenze nettarifere e piante officinali, ed un’area con piante nettarifere. Vicino si trova il nostro laboratorio. Questo consente ai ragazzi un percorso naturalistico, visita delle essenze e piante nettarifere; un percorso di conoscenza dell’ape protetto (i ragazzi non sono all’interno della casetta ma vedono l’ape da vicino); e infine una visita al laboratorio per conoscere la smielatura ed i prodotti delle api. Questo percorso, inserito nel POFT delle scuole, ha consentito fin dall’inizio la visita di 1.200 bambini e ragazzi delle scuole del territorio. In questo modo abbiamo creato una maggiore sensibilizzazione e una conoscenza più approfondita dell’apicoltura, un mondo che ancora li affascina.

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Il progetto l’abbiamo denominato “immersi nel magico mondo delle api”. Un altro tema innovativo che abbiamo lanciato parte dalla consapevolezza dei costi, che tutti gli apicoltori sostengono, per la sopravvivenza di questo prezioso insetto. In primis l’alimentazione, sempre più necessaria, causa l’andamento del clima. Qui vorrei approfittare della presenza di un autorevole esponente politico. Ho scritto qualche mese fa al Presidente della Regione Veneto, On. Luca Zaia una lettera con una proposta. Un progetto per noi importante, con un’utilità per noi apicoltori e che non ha costi. L’Autostrada delle api o amica delle api. A cosa mi riferisco? Provate a pensare se lungo i 90 Km della superstrada Pedemontana, nelle aree acquisite dal SIS, lungo i pendii e a fianco dell’autostrada fossero piantate alberature con valenza pollinifera e nettarifera; se lungo i pendii ci fosse il trifoglio e siepi nettarifere. In collaborazione con Veneto agricoltura si potrebbero utilizzare le specie presenti nei loro vivai. I costi delle piante sono già previsti nel progetto della pedemontana. Basterebbe scegliere quelle più adatte alle nostre api, magari con fioritura a scalare. Nel giro di qualche anno avremmo novanta Km di piante nettarifere. Il più lungo sentiero corridoio o meglio autostrada per le api. Non ne esistono di simili nel mondo. Confido nella sensibilità dei politici presenti a questo convegno e visto il costo zero, basta la volontà. Se ci fossero dubbi sulla presenza delle api così vicino all’autostrada, potremmo pensare a delle piazzole lungo tutto il tragitto dove collocare gli alveari, con la finalità di monitorare l’ambiente In accordo con Veneto agricoltura potremmo inserire le bilance per la redazione del bollettino, dedicato all’andamento dell’apicoltura e con l’ISZVE potremmo effettuare le analisi del polline per monitorare l’ambiente circostante all’autostrada. Altro tema che lancio è rivolto ai comuni che hanno aderito all’iniziativa, comuni amici delle api, la vera amicizia nei confronti delle api e degli apicoltori, non la si fa con medagliette e delibere di principio, ma con atti concreti e mi riferisco a come evitare di sterminare le api con trattamenti adulticidi in epoca di fioriture; a come non ridurre improvvisamente la dotazione nettarifera, con potature eccessive di specie nettarifere ad esempio i tigli, oppure ancora sostituendo alberi nettariferi con altre specie di nessun interesse. Servirebbe come ha presentato l’amministratore del comune vicino a Mantova un piano regolatore del Verde con l’obbligo di una minima dotazione nettarifera in ogni città.

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UN SALUTO DAGLI APICOLTORI DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL VENETO


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Mi fermo, ma con questo intervento vorrei far capire che non dobbiamo lavorare solo sulla richiesta di contributi, come fanno molte realtà agricole. Dobbiamo suggerire come spendere meglio, fondi già stanziati, creando dei benefici indiretti alle nostre importanti amiche, le api. Per questo dobbiamo coinvolgere le istituzioni come abbiamo fatto oggi in questo convegno. Grazie ancora per l’invito.

UN SALUTO DAGLI APICOLTORI DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL VENETO

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IL FARMACO VETERINARIO: IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO Claudia Garrido Biologa, Ricercatrice Apistica BeeSafe La situazione dei farmaci veterinari per le api mellifere non è semplice: la scelta di formulati non è abbondante come per gli altri animali gestiti dall’uomo. Trattandosi di animali di produzione di alimenti, i trattamenti per le api sono regolati da leggi di sanità veterinaria. Comunque, le regole e pratiche divergono in molti paesi del mondo. Ogni medicinale ha effetti desiderati (l’efficacia contro la malattia oppure il parassita trattato), ma anche indesiderati. Ci vuole, quindi, l’attenta valutazione di efficacia e tollerabilità per le famiglie per mantenere la salute delle api. L’efficacia, il vantaggio, deve sempre superare i possibili svantaggi per la tollerabilità delle api. Questo principio è applicato in ogni valutazione di registrazione di medicinali - siano veterinari oppure umani. Sono sempre regolati delle autorità per garantire sia efficacia che tollerabilità. Nel mondo apistico i trattamenti di varroa sono i prodotti più comuni. In Europa sono infatti gli unici farmaci registrati per le api; invece, in altre parti del mondo ci sono anche altri prodotti. Per esempio, in America del Nord gli apicoltori possono usare antibiotici contro il Nosema, la peste europea e americana. In Europa invece, l’uso di antibiotici è proibito in apicoltura. Ci sono buone ragioni: negli Stati Uniti e anche in Canada i problemi con la peste americana sono molto più diffusi che da noi. Gli apicoltori usano gli antibiotici in modo preventivo, anche se hanno bisogno di una ricetta veterinaria per usare questi prodotti. Questi continui trattamenti, l’uso preventivo e sicuramente anche a volte non seguendo le indicazioni di etichetta causano resistenze. Quindi, i trattamenti con antibiotici rinforzano il problema che gli apicoltori vorrebbero curare. Oltre a ciò, gli antibiotici causano anche residui nel miele danneggiando la qualità del principale prodotto apistico. Questo esempio dimostra che è soprattutto l’interpretazione del principio di efficacia e sicurezza che diverge fra diverse parti del mondo. Gli standard in Europa sono molto alti e ciò porta al rifiuto di prodotti ammessi in altri paesi. Di seguito vedremo anche altri esempi per i vantaggi di un alto livello di sicurezza.

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In aggiunta ai trattamenti contro le malattie batteriche, un antibiotico, la fumagillina, si usa per i trattamenti contro il Nosema ceranae. Il caso più famoso è forse la registrazione di emergenza in Spagna dopo molti casi di spopolamento di famiglie senza mortalità evidente. Nel 2004, il 90% dei campioni su 3000 focolai diede esiti di prova positivi per questo parassita. Per controllare la situazione ed evitare ulteriori perdite, la fumagillina ha ricevuto una registrazione di emergenza. Nonostante Nosema ceranae sia ancora presente in molte famiglie e che sia una malattia importante ma trascurata, questa registrazione oggi è scaduta. Ci sono considerazioni da fare anche in questo caso. Prima di tutto, la fumagillina è tossica per i mammiferi e quindi anche per gli umani. Inoltre, studi recenti indicano che il parassita produce più spore in presenza dell’antibiotico. In questo stadio il Nosema non è suscettibile ai trattamenti e quindi l’efficacia desiderata contro questo agente patogeno non viene mai raggiunta. Oltre a ciò, è stato dimostrato che la fumagillina ha effetti negativi sul metabolismo delle api che si vedono soprattutto nella sfera del metabolismo delle proteine. Quindi, gli antibiotici rinforzano il danno già causato dal Nosema. Ciò non corrisponde al principio che gli effetti desiderati devono superare i possibili danni alla salute delle api.

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IL FARMACO VETERINARIO: IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO


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L’UE ha regole molto rigide per i farmaci veterinari. Le reazioni degli apicoltori a volte sono di fastidio e senza capire perché altri paesi possono usare prodotti vietati in Europa. È vero che sarebbero necessari farmaci per il Nosema e altre malattie delle api. Comunque, non siamo senza opzioni. La peste americana di solito in Europa è meno diffusa. Ci sono misure biotecniche e di quarantena che possono controllare in modo efficace il problema senza gli effetti nocivi degli antibiotici. Nel caso del Nosema il mercato offre una varietà di mangimi a base Prova comparativa di estratti vegetali che riducono il numero di spore e quindi il peso sull’effetto di Api-Bioxal dell’infestazione. Nella tabella si vedono i prodotti più comuni con le e ApiHerb contro descrizioni dei componenti e degli effetti che queste determinano sulle Nosema ceranae. famiglie di api. I due prodotti riducono Ma anche chi tratta la varroa con l’acido ossalico protegge le famiglie il numero di spore quasi contro il Nosema. Una prova recente dimostra che l’Api-Bioxal riduce completamente mentre il numero di spore a più del 95%. La prova ha confermato l’efficacia di senza trattare il numero ApiHerb, riducendo il numero di spore a quasi 100%. Quindi, ci sono di spore nelle famiglie prodotti che proteggono e curano le famiglie contro il Nosema senza aumenta.

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necessità di usare antibiotici e doversi esporre ai rischi conseguenti. Come si diceva all’inizio, i trattamenti contro la varroa sono i medicinali più diffusi in apicoltura. La ricerca ha trovato diverse sostanze efficaci contro l’acaro e ci sono diversi prodotti sul mercato. Anche in questo caso abbiamo un esempio per le differenze fra l’UE e altri parti del mondo: negli Stati Uniti e il Canada è registrata una sostanza non permessa in Europa. Una azienda specializzata in prodotti a base di acidi di luppolo ha sviluppato un prodotto che è dichiarato efficace contro la varroa. Comunque, nel processo di registrazione europeo, l’autorità ha considerato diversi aspetti insufficienti: l’efficacia troppo bassa e gli effetti indesiderati troppo frequenti. Mancavano dati per una valutazione

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completa oppure i formulati non avevano la qualità necessaria. Anche in questo caso, quindi, la decisione dell’autorità europea può sembrare fastidiosa a prima vista. Ma come nel caso degli antibiotici è nell’interesse degli apicoltori, la salute delle api e la qualità dei prodotti apistici. Nonostante la frustrazione di non aver accesso a un prodotto venduto in altri paesi, anche in Italia e altri Paesi europei, abbiamo diversi prodotti efficaci e sicuri contro la varroa, elencati nella tabella assieme alle loro proprietà principali. Come tutti i medicinali, anche i trattamenti contro la varroa si devono usare correttamente. L’etichetta dei prodotti indica la dose, il tempo di trattamento e altre modalità. Queste indicazioni non sono una proposta, ma un’urgente raccomandazione per raggiungere l’efficacia necessaria e mantenere la sicurezza per le famiglie. Errori di applicazione spesso portano a un’efficacia minore. In apicoltura siamo in una posizione particolare in comparazione ad altri allevamenti di animali. Siamo fortunati, ad esempio, che le sostanze di origine naturale (acido ossalico, acido formico, timolo) siano più efficaci che i trattamenti sintetici. Soprattutto l’acido ossalico raggiunge un’efficacia superiore al 95% se usato correttamente e nella concentrazione giusta. La concentrazione è il punto più importante in questo caso. Alcuni prodotti come il Varromed hanno una concentrazione troppo bassa per raggiungere livelli di efficacia sufficienti. Questo è stato dimostrato in prove messe a punto dall’Associazione nazionale francese FNOSAD. Sotto condizioni pratiche è possibile che un prodotto registrato sia insufficiente. In questi casi è importante segnalare i problemi alla farmacovigilanza per poter verificare i casi e cambiare l’etichetta o lo stato di registrazione di un prodotto. Assieme all’applicazione corretta dobbiamo anche rispettare i tempi di trattamento per ogni prodotto. L’acido ossalico, per esempio, agisce solo su varroe presenti sulle api adulte. Non può entrare nelle celle opercolate dove le varroe si riproducono. Quindi, i prodotti a base di acido ossalico si usano in assenza di covata, sia naturale in inverno oppure artificiale dopo l’ingabbiamento della regina in estate. Dall’altra parte c’è l’acido formico che è l’unica sostanza che agisce anche nella covata, ma deve evaporare con temperature esterne fra 15-18 °C. Con temperature più alte l’evaporazione è troppo veloce e produce gravi danni sulla covata e aumenta il rischio di perdita di regina. Quindi, l’acido formico funziona IL FARMACO VETERINARIO: IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO

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L’acido ossalico è la sostanza più efficace per la lotta della varroa - se usata correttamente.

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bene in regioni più fredde, ma non è consigliabile in regioni più calde come l’Italia. In Europa centrale e del nord invece si usa spesso come trattamento di estate. I tempi di trattamento ideali sono l’estate e l’inverno. In estate si diminuisce il carico di infestazione per aiutare le famiglie ad allevare api invernali sane. Con questo trattamento si abbassa anche il carico virale, come il virus delle ali deformi (DWV) prima che questo possa danneggiare le famiglie. Il trattamento invernale invece garantisce che le famiglie rimangano sane durante la stagione produttiva. Durante il flusso mellifero non sono permessi trattamenti per assicurare la qualità del miele. Quindi, è importante ridurre l’infestazione al massimo prima che le famiglie comincino la loro attività in primavera. Purtroppo molti apicoltori non usano i prodotti registrati ma stecche prodotte in casa ed altre “soluzioni” fai da te. Spesso ritengono i costi del trattamento troppo alto, considerando il prezzo della materia prima.

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Questo calcolo, purtroppo, è sbagliato. Abbiamo già parlato dell’importanza di un trattamento corretto. Per sviluppare un prodotto - facile da usare e attendibile, con risultati ripetibili e sicuro per le api e l’apicoltore - ci vuole molto lavoro. Solo questo giustifica il prezzo dei trattamenti sul mercato. Ma ci sono due punti più importanti a livello pratico e non considerati dagli apicoltori: il primo è il costo delle famiglie perse per la varroa e le virosi associate. Un trattamento costa attorno a 5€ per famiglia. Una famiglia e la raccolta persa per un trattamento mancato o sbagliato è molto più alto. Ma anche se le famiglie sopravvivono la convenienza non c’è: uno studio francese mostra che una famiglia altamente infestata (quindi non trattata) produce attorno ai 5 kg meno di miele rispetto ad una famiglia di cui l’apicoltore si è preso cura correttamente. Assumendo un prezzo di 3€ per chilo di miele questo è un costo di 15 € - invece dei 5 € per il trattamento. Infine, c’è anche la responsabilità dell’apicoltore per i suoi animali. Facciamo il paragone con i medicinali umani. Anche l’acido salicilico dell’aspirina, solo come principio attivo, costa alcuni centesimi se lo comprate su Internet. Ma lo prendereste contro il mal di testa senza preoccupazioni? Oppure lo dareste ai vostri figli contro la febbre? Credo di no. L’apicoltore sfrutta le sue famiglie raccogliendo il miele ed altri prodotti. Questo gli dà la responsabilità per l’animale da lui gestito e per i prodotti utilizzati a fini sanitari. Questa responsabilità include anche l’impegno etico di trattare correttamente le colonie di api contro malattie potenzialmente mortali come la varroosi.

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I PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI (VARROA DESTRUCTOR, AETHINA TUMIDA, MORIE E SPOPOLAMENTI CONNESSI ALL’UTILIZZO DI FITOFARMACI) Franco Mutinelli Centro di referenza nazionale per l’apicoltura, IZS delle Venezie, Legnaro (PD) Email: fmutinelli@izsvenezie.it Il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (entrato in vigore il 21 aprile 2021) riguarda le malattie animali trasmissibili e modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale nell’ottica di una razionalizzazione della normativa in questo ambito. Successivamente, il Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 ha modificato l’elenco delle malattie figuranti all’allegato II del regolamento 2016/429 individuando le malattie delle api di interesse per la Commissione che sono: infestazione da Varroa spp. (varroatosi o varroosi); infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida); peste americana e infestazione da Tropilaelaps spp.. Da ultimo il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, ha definito l’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate (Regolamento 2018/1629) e ha stabilito un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate. Nella Tabella 1, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, viene presentato quanto disposto relativamente alle malattie delle api, in materia di prevenzione e controllo per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. All’articolo 1 Nome della malattia elencata

Specie elencate

Categoria della malattia elencata

Specie e gruppi di specie

C+D+E

Apis

Infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida)

D+E

Apis, Bombus ssp.

Peste americana

D+E

Apis

Infestazione da Tropilaelaps spp.

D+E

Apis

Infestazione da Varroa spp. (varroatosi)

Tabella 1.

Specie vettrici

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Figura 1. Varroe sul fondo diagnostico dell’alveare (Foto Alessandro Dalla Pozza).

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del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione vengono esplicitate le seguenti definizioni: “malattia di categoria A”: malattia elencata che non si manifesta normalmente nell’Unione e che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429; “malattia di categoria B”: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429; “malattia di categoria C”: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429; “malattia di categoria D”: malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell’Unione o dei movimenti tra Stati membri, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429; “malattia di categoria E”: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429. I PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI


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Ciò premesso si evince che nessuna delle malattie delle api elencate ricade nelle categorie A e B ritenute particolarmente gravi per la salute degli animali e, in alcuni casi, anche dell’uomo. Le malattie delle api ricadono invece nelle categorie da C a E, e necessitano dell’adozione di misure dirette (C) ad evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata (solo la varroatosi) (Figura 1); (D) ad evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell’Unione o dei movimenti tra Stati membri; o ancora (E) a garantire la sorveglianza all’interno dell’Unione (tutte e quattro le malattie elencate) (Tabella 1). In considerazione dell’emergenza causata dal Covid 19, il piano nazionale di controllo dell’infestazione da V. destructor e il piano nazionale di sorveglianza dell’A. tumida sono stati posticipati perché rientranti nelle attività ritenute differibili ai sensi della nota n. prot. 0008536-08/04/2020-DGSAF-MDS-A. Piano nazionale di controllo dell’infestazione da V. destructor Il piano di cui sopra è stato successivamente ufficializzato ed ha trovato applicazione con la nota n. 0013022-09/06/2020-DGSAF-MDS-P. Considerato che la varroatosi (V. destructor) continua a rappresentare uno dei principali problemi sanitari anche dell’apicoltura italiana, trattandosi di un parassita endemico in tutto il mondo ad eccezione dell’Australia, il Ministero della Salute reputa necessario proseguire anche per il 2020 con un piano di intervento a carattere nazionale che abbia l’obiettivo di ridurre i danni provocati da questo parassita e limitarne i rischi di diffusione ove possibile. I trattamenti farmacologici rappresentano uno dei principali strumenti di lotta a condizione che siano eseguiti tenendo conto dei cicli riproduttivi di V. destructor ed effettuati capillarmente sul territorio secondo determinate tempistiche. E’ di primaria importanza, quindi, che le attività messe in atto dai singoli apicoltori non siano tra loro scollegate, pena il rischio di fenomeni di reinfestazione che rendono più difficile la lotta a questo parassita. In relazione agli aspetti sopra ricordati, una efficace attività di controllo può essere raggiunta solo ricercando la massima sinergia tra tutti gli attori coinvolti nel settore siano essi apicoltori, tecnici e veterinari aziendali, personale delle loro Organizzazioni professionali, degli Enti di ricerca in campo apistico, del Servizio Sanitario Nazionale e delle Regioni/Province Autonome. Tale coordinamento deve prevedere, quindi, il coinvolgimento non solo I PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI

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delle autorità regionali, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e delle Aziende UU.LL.SS., ma certamente anche delle Associazioni degli apicoltori che tramite le proprie professionalità veterinarie possono fornire indicazioni circa le tempistiche e le tecniche apistiche più adatte, nonché evidenziare eventuali problematiche connesse all’uso di medicinali veterinari. A questo proposito si ricorda che gli interventi farmacologici realizzati per il controllo dell’infestazione da varroa devono essere effettuati utilizzando farmaci autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”. Quanto ricordato rimarrà invariato anche con l’applicazione, a decorrere dal 28 gennaio 2022, del Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. Si rimanda inoltre il lettore all’opuscolo predisposto dal Ministero della Salute (DGSAN) in merito all’uso responsabile del farmaco veterinario in apicoltura, riportato nell’intervento del dottor Salvatore Macrì nelle pagine che seguono. Proprio in relazione a questo ultimo aspetto, si sottolinea l’importanza di segnalare al Ministero della Salute ogni sospetta reazione avversa connessa all’impiego di un medicinale veterinario che si manifesta sull’animale o sull’uomo o l’eventuale mancanza di efficacia, utilizzando il sistema nazionale di farmacovigilanza veterinaria di cui al seguente link: https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=ser vizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P Per tale motivo i piani di controllo, che ogni anno le Regioni/Province Autonome sono chiamate a redigere, devono tenere conto dell’eventuale introduzione di nuovi farmaci, nonché di nuove tecniche di trattamento o controllo e devono essere capillarmente diffusi agli apicoltori per affrontare le note criticità connesse alla mancata o errata esecuzione dei trattamenti o la mancata contemporaneità degli stessi almeno per aree territoriali omogenee. Tale attività di informazione deve essere svolta dalle Associazioni ma anche dalle Aziende UU.LL.SS. con l’obiettivo di raggiungere anche quanti risultano non associati. Inoltre, fermo restando che ciascuna regione deve redigere i piani in funzione delle proprie realtà territoriali, produttive ed ecoambientali, si ritiene che tali piani debbano raggiungere almeno i seguenti obiettivi: 1) l’esecuzione negli apiari di almeno due trattamenti antivarroa all’anno uale modifica di tale programma potrà essere ipotizzata in funzione di stagionalità particolari o sulla base di evidenze presentate dal-

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le Associazioni. Nel caso in cui il mancato rispetto del numero di trattamenti previsto sia dovuto all’utilizzo di tecniche particolari da parte di singoli apicoltori, le stesse dovranno essere proceduralizzate e verificate anche con esami clinici da parte del veterinario ufficiale. 2) l’adozione di un criterio di contemporaneità in relazione alle tempistiche e ai territori sottoposti a trattamento al fine di ridurre al minimo i fenomeni di reinfestazione (quanto meno fissando delle date limite per ciascun territorio, entro cui i due trattamenti previsti siano eseguiti). 3) l’attuazione di detti piani dovrà essere accompagnata alla pianificazione ed esecuzione di controlli finalizzati a verificare la rispondenza di quanto programmato. Tali controlli, basati sul rischio, potranno essere sia di tipo clinico, finalizzati a verificare il livello di infestazione (ed in particolare la presenza di forme cliniche gravi da cui l’adozione delle misure previste dalla nota 13975 del 12/07/2013 e della nota 0022996 del 03/12/2013), oppure di tipo documentale. In relazione a quest’ultimo aspetto si rimanda a quanto già contenuto nella nota 0015790-01/07/2016 ribadendo l’obbligo di tenuta delle registrazioni dei medicinali veterinari nella produzione primaria, come previsto dal Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari allegato I parte A capo III. Non da ultimo, tali controlli dovranno prevedere anche la gestione delle non conformità, tanto di tipo clinico/ispettivo, che documentale. Al riguardo, considerata anche la complessità del quadro normativo legato all’OM 17 febbraio 1995 recante “Norme per la profilassi della varroasi” si consiglia che le linee di indirizzo per la gestione delle non conformità, siano indicate dalle stesse regioni/Province Autonome, con consultazione dei veterinari ufficiali delle Aziende UU.LL.SS. referenti per il settore apistico, nell’ambito dei piani che saranno realizzati. Le Regioni e le Province Autonome devono inoltre trasmettere alla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute i propri piani al fine di poter aggiornare in futuro le linee guida finalizzate al controllo di questo parassita. Infine, per facilitare la stesura dei piani per il controllo dell’infestazione da varroa su base regionale, si rimanda al documento redatto dal Centro di referenza nazionale per l’apicoltura nel quale si riportano l’elenco aggiornato dei farmaci autorizzati (Tabella 2), le tecniche apistiche utilizzabili nella lotta alla varroa (rimozione della covata da fuco e soprattutto I PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI

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il confinamento (ingabbiamento) della regina seguito da trattamento farmacologico) (Figure 2-4), nonché dettagliate istruzioni sui programmi di trattamento (https://www.izsvenezie.it/piano-nazionale-aethina-tumida-varroa-2020/). In particolare si ricorda che è necessario e importante leggere sempre attentamente il foglietto illustrativo del farmaco o dei farmaci che si intende utilizzare in modo da conoscerne le caratteristiche e poter realizzare la strategia ottimale e sostenibile di lotta all’infestazione da varroa.

Tabella 2. Farmaci autorizzati per il controllo dell’infestazione da V. destructor. Nome del farmaco

Piano nazionale di sorveglianza dell’infestazione da Aethina tumida A seguito di un confronto con le Regioni e Province Autonome, il piano di sorveglianza dell’A. tumida (Figure 5-7) è stato ritenuto attività non più differibile, considerati anche gli esigui margini di tempo rimasti per l’esecuzione delle visite cliniche negli apiari che devono spostarsi per motivi di nomadismo, ed è stato licenziato con la nota n. 0013022-09/06/2020-DGSAF-MDS-P. In considerazione degli aspetti connessi alla pandemia, la percentuale dei controlli di cui al Principio attivo

Periodo di utilizzo

*LMR per il miele

Apilifevar

Timolo, Mentolo, Eucaliptolo, Canfora

Presenza di covata

-

Apiguard

Timolo

Presenza di covata

-

Thymovar

Timolo

Presenza di covata

-

Tau-fluvalinate

Presenza di covata

-

Polyvar

Flumetrina

Presenza di covata

-

MAQS

Acido formico

Presenza di covata

-

Varterminator

Acido formico

Presenza di covata

-

Apifor60

Acido formico

Presenza di covata

-

Varromed

Acido formico e acido ossalico

Assenza di covata

-

Api-Bioxal

Acido ossalico

Assenza di covata

-

Oxuvar

Acido ossalico

Assenza di covata

-

Oxybee

Acido ossalico

Assenza di covata

-

Apitraz

Amitraz

Ridotta presenza/ Assenza di covata

200 ppb

Apivar

Amitraz

Ridotta presenza/ Assenza di covata

200 ppb

Apistan

*LMR = limite Massimo Residuale; NB: tutti i farmaci autorizzati in Italia per la lotta alla varroa sono esenti da ricetta medico-veterinaria.

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Figura 2. Confinamento della regina con la “Bigabbia Cassian”.

Figura 3. Modalità di confinamento della regina secondo Campese.

Figura 4. Esempio di confinamento della regina su un favo da nido..

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Figura 5. Adulto di Aethina tumida (vista dorsale) (Foto Sara Carlin).

Figura 6. Adulto di Aethina tumida (vista ventrale) (Foto Sara Carlin).

Figura 7. Larva di Aethina tumida (vista dorsale) (Foto Sara Carlin).

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piano di sorveglianza per il 2020, redatto di concerto con il Centro di referenza nazionale per l’apicoltura, è stata ridotta del 50%, ad esclusione delle Regioni Calabria e Sicilia vista la loro particolare situazione epidemiologica. Come già più volte evidenziato, l’attività di sorveglianza risulta il principale strumento per fornire un quadro attendibile sui livelli di rischio di diffusione di questo coleottero ed in particolare per tenere aggiornata la Commissione europea che adotta o revoca le misure per la commercializzazione di materiale apistico vivo da applicare sul territorio italiano verso gli altri Stati membri. Il piano di sorveglianza si compone di: 1) Un controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con criterio random, 2) Un controllo clinico su apiari individuati in funzione di criteri di rischio. A) Controllo random di apiari stanziali sul territorio regionale A.1) Scelta degli apiari da controllare 1) Sul territorio nazionale vengono individuate 3 Aree: - Area Nord: comprendente le Province autonome di Trento e Bolzano, le regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; - Area Centro: comprendente le regioni Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise; - Area Sud: comprendente le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna. 2) In ciascuna Area di cui al punto 1) vengono individuati un numero di apiari stanziali secondo la ripartizione prevista dalla tabella sottostante sulla base dei dati della BDN Apistica di ciascuna regione ed una prevalenza attesa dell’infestazione del 2% con il 95% di intervallo di confidenza e una sensibilità del metodo del 90%. 3) Ciascuna Regione o Provincia autonoma seleziona gli apiari attraverso un campionamento randomizzato stratificato tale da garantire la copertura omogenea del territorio di competenza. A.2) Modalità di esecuzione del controllo 1) In ciascun apiario di cui al punto A.1 vengono effettuati controlli clinici su un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa I PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI

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Macroregione Area Nord

Area Centro

Area Sud

Regione

Numero di apiari

Numero di apiari in considerazione degli aspetti connessi alla pandemia

Valle d’Aosta

10

5

Piemonte

44

22

Lombardia

32

16

Liguria

10

5

Friuli V.G

10

5

PA Bolzano

10

5

PA Trento

10

5

Veneto

26

13

Emila Romagna

26

13

Marche

28

14

Toscana

68

34

Umbria

19

10

Lazio

26

13

Abruzzo

16

8

Molise

10

5

Campania

56

28

Basilicata

17

8

Puglia

31

16

Sardegna

60

30

dell’infestazione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%; 2) in ogni alveare gli esami clinici saranno effettuati in conformità al “Protocollo per l’esecuzione di un esame clinico negli alveari per l’individuazione di Aethina tumida”; 3) l’esame clinico dovrà essere effettuato una volta nel corso dell’anno, a partire dalla ripresa dell’attività. B) Controllo basato sul rischio in funzione di specifici criteri epidemiologici B.1) Scelta degli apiari da controllare I criteri di rischio minimi da prendere in considerazione per la scelta degli apiari da sottoporre a controllo sono i seguenti: a) apiari che effettuano attività di nomadismo fuori Regione o Provincia autonoma,

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b) apiari che ricevono materiale biologico (api regine, pacchi d’ape, etc.) da altre Regioni e Province autonome, c) apicoltori che posseggono diversi apiari stanziali in più Regioni o Province autonome, d) apiari ritenuti a rischio in funzione di altri criteri territoriali o produttivi, e) impianti di smielatura che ricevono melari provenienti da territori extraregionali. B.2) Modalità di esecuzione del controllo 1) Gli apiari di cui al precedente punto B.1) dovranno essere sottoposti a visita clinica come previsto dal “Protocollo per l’esecuzione di un esame clinico negli alveari per l’individuazione di Aethina tumida”. 2) La vista clinica negli apiari verrà effettuata su un numero di alveari sufficienti a rilevare una prevalenza attesa dell’infestazione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%. 3) Il controllo clinico degli apiari che hanno effettuato attività di nomadismo dovrà essere effettuato in autunno al ritorno nelle sedi di origine e comunque prima dell’invernamento, prevedendo l’esame clinico di un numero di alveari calcolato sulla base di una prevalenza attesa dell’infestazione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%. 4) Per gli impianti di smielatura il controllo sarà effettuato direttamente nell’impianto al momento dell’arrivo dei melari al fine di rilevare sugli stessi la presenza di larve o adulti di Aethina tumida. C) Flusso dati attività Ogni Regione e Provincia autonoma entro un mese dal termine del completamento di ciascuna tipologia di sorveglianza (random e basata sul rischio) dovrà trasmettere al Centro di referenza nazionale per l’apicoltura presso l’IZS delle Venezie - Padova, i dati della sorveglianza effettuata con le informazioni riportate nella Tabella sottostante. Sorveglianza apiari stanziali Codice identificativo univoco dell’apicoltore

Provincia

Comune

Coordinate geografiche

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N. alveari presenti

N. alveari controllati clinicamente

Esito (P/N)

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Sorveglianza di apiari basata sul rischio Regione/Provincia autonoma Codice identificativo univoco dell’apicoltore

Motivo controllo*

Provincia

Comune

Coordinate geografichei

N. alveari presenti

N. alveari controllati clinicamente

N. trappole

Data 1° contr.

Data 2° contr.

Esito (P/N)

Data

*1= nomadismo 2= acquisto materiale biologico 3 = apicoltori in possesso di diversi apiari stanziali in più regioni o province autonome 4= altro Controllo eseguito in impianti di smielatura su melari provenienti da territori extra regionali Codice identificativo univoco dell’apicoltore

Sede impianto smielatura Prov-comuneVia

Provincia apiario di provenienza

Comune apiario di provenienza

N. alveari

Esito (P/N)

Data

Misure da attuarsi in caso di sospetto e successiva conferma di infestazione da A. tumida A) Misure da attuarsi a seguito di sospetto 1. Qualora i controlli effettuati nell’ambito dell’attività di sorveglianza ovvero a seguito di esame ispettivo o a seguito di denuncia ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento di polizia veterinaria evidenzino un sospetto (inteso come la presenza di uova, larve e/o adulti che facciano sospettare la presenza di A. tumida, oppure anche il solo rilievo di segni tipici di infestazione da A. tumida a carico dell’arnia, covata o dei melari in assenza del rilevamento di uova, larve o adulti), il veterinario ufficiale procederà all’esame clinico di tutti gli alveari, api regine, nuclei o di altro materiale biologico, nonché al prelievo di idonei campioni, i quali, per il tramite della Sezione IZS territorialmente competente, verranno inviati al Centro di referenza nazionale per l’apicoltura presso l’IZS delle Venezie - Padova per le prove diagnostiche di conferma. 2. I campioni dovranno essere inviati in contenitori ermetici e previo ongelamento effettuato per almeno 8 ore a -80°C o 12 ore a -20°C o eventualmente in alcool etilico 70% (non denaturato) così da evitare il rischio di diffusione del parassita. Il campione conservato in alcool etilico 70% può essere inviato direttamente all’IZS delle Venezie in quanto tale tipo di trattamento è in grado di inattivare qualsiasi forma vitale del coleottero o di eventuali altri insetti.

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3. In caso di conferma il Centro di referenza nazionale per l’apicoltura invierà i campioni al Laboratorio di Referenza comunitario per le malattie delle api per la conferma definitiva. 4. In attesa della conferma da parte del Centro di referenza nazionale per l’apicoltura il Veterinario ufficiale della ASL provvede a: a) porre sotto sequestro l’intero apiario nonché ogni altro materiale ritenuto a rischio di diffusione del parassita; b) eseguire un controllo dei materiali apistici presenti nel magazzino e nei locali di smielatura, compresi i melari, al fine di individuare l’eventuale presenza di uova, larve o adulti di A. tumida; c) comunicare il sospetto alla Regione territorialmente competente che, a sua volta, ne darà comunicazione al Ministero della Salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; d) effettuare una indagine epidemiologica finalizzata ad accertare la via di introduzione, l’origine, il periodo, nonché le movimentazioni in uscita durante il periodo a rischio di api o altro materiale biologico che possano aver diffuso l’infestazione in altri apiari o allevamenti di api regine. A) Modalità di attuazione del piano di sorveglianza per A. tumida nella regione Calabria Considerata l’attuale situazione epidemiologica, l’attività di sorveglianza verrà differenziata in funzione di: a) Zona di protezione che interessa tutto il territorio delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia b) Zona di sorveglianza della profondità di 5 km rispetto al confine della zona di protezione (provincia di Catanzaro) c) Zona di attenzione comprendente il rimanente territorio della regione Calabria (province di Catanzaro, Crotone e Cosenza) a) Zona di protezione (province di Reggio Calabria e Vibo Valentia) Sorveglianza su apiari 1. Nella zona di protezione dovranno essere individuati un totale di 28 apiari, di cui 19 nella provincia di Reggio Calabria e 9 in quella di Vibo Valentia, calcolati sulla base di una prevalenza attesa dell’infestazione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%, ripartiti sulla base della tabella sottostante, 2. la sensibilità del metodo analitico (visita clinica) è stimata al 90%, 3. il numero di alveari da sottoporre a visita clinica in ciascun apiario sarà definito sulla base di una prevalenza attesa del 10% con un intervallo di confidenza del 95%, I PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI

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4. gli apiari di cui al punto 1 saranno controllati clinicamente una sola volta e in maniera tale da distribuire i controlli negli apiari nell’intero arco dell’anno. Sorveglianza con nuclei sentinella 1. L’attività di sorveglianza sarà integrata dall’uso di nuclei sentinella che dovranno essere disposti sia all’interno che all’esterno della zona di protezione secondo le seguenti indicazioni, 2. n. 30 nuclei sentinella nella provincia di Reggio Calabria, distribuiti verso lo stretto di Messina e al confine con la provincia di Vibo Valentia e Catanzaro, 3. n. 12 nuclei sentinella nella provincia di Vibo Valentia, distribuiti nel territorio della provincia e al confine con la provincia di Catanzaro, 4. i nuclei sentinella nella zona di protezione dovranno essere controllati almeno ogni 20 giorni. Tabella riepilogativa numero apiari da controllare nelle attuali zone di protezione (Reggio Calabria e Vibo Valentia) PROVINCIA

APIARI DA CONTROLLARE CLINICAMENTE

Reggio Calabria

19

Vibo Valentia

9

Totale

28

b) Zona di sorveglianza (provincia di Catanzaro, 5 km di profondità rispetto al confine della zona di protezione) Sorveglianza su apiari 1. Nella zona di sorveglianza di 5 km di profondità rispetto al confine della zona di protezione dovranno essere individuati un totale di 82 apiari, calcolati sulla base di una prevalenza attesa dell’infestazione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%. 2. la sensibilità del metodo analitico (visita clinica) è stimata al 90%, 3. il numero di alveari da sottoporre a visita clinica in ciascun apiario sarà definito sulla base di una prevalenza attesa del 2% con un intervallo di confidenza del 95%, 4. gli apiari di cui al punto 1 saranno controllati clinicamente una sola volta e in maniera tale da distribuire i controlli negli apiari nell’intero arco dell’anno.

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c) Zona di Attenzione (province di Catanzaro in parte, Crotone e Cosenza) 1. Nel rimanente territorio della Regione Calabria dovranno essere individuati con criteri random un totale di 164 apiari secondo la ripartizione fornita nella tabella sottostante, 2. in ogni apiario individuato dovranno essere sottoposti a controllo clinico un numero di colonie tale da rilevare un livello di infestazione del 5% con il 95% di confidenza. Tali controlli dovranno avere inizio alla ripresa dell’attività produttiva e terminare entro la fine della stessa, 3. in alternativa agli apiari potranno essere utilizzati i nuclei sentinella a condizione che in ogni territorio provinciale siano presenti in maniera equilibrata entrambi i sistemi di sorveglianza e che il numero dei nuclei non superi la metà degli apiari previsti in ciascuna provincia. Tabella riepilogativa numero apiari da controllare nelle attuali zone di protezione (Reggio Calabria e Vibo Valentia) PROVINCIA

APIARI DA VISITARE

Catanzaro

53

Cosenza

76

Crotone

35

Totale

164

Si raccomanda di inserire almeno una trappola del tipo Better Beetle Blaster in ciascun nucleo sentinella per facilitare l’eventuale rilevamento di Aethina tumida. Flusso dati attività Rendicontazione dell’attività di sorveglianza effettuata. La Regione Calabria comunica con cadenza bimestrale alla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e al Centro di referenza nazionale per l’apicoltura presso l’IZS delle Venezie i dati dell’attività di sorveglianza effettuata (apiari e nuclei sentinella) tramite il file Excel già utilizzato per la rendicontazione dell’attività di sorveglianza svolta nel 2016, gli esiti dei controlli effettuati negli apiari. B) Modalità di attuazione del piano di sorveglianza per Aethina tumida nella regione Sicilia Nel giugno 2019 è stato confermato un nuovo focolaio di malattia nel I PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI

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comune di Lentini (SR) dovuto all’introduzione illecita di alveari dalla Calabria, a cui è seguito il blocco delle movimentazioni dall’intero territorio regionale verso il restante territorio nazionale e comunitario da parte della Commissione Europea, analogamente a quanto avvenuto nel 2014. In considerazione della situazione epidemiologica dovrà essere implementata un intensa attività di sorveglianza per monitorare la situazione e raccogliere dati epidemiologici che consentano di supportare una richiesta di possibile riapertura del territorio regionale da parte della Commissione europea. L’attività di sorveglianza clinica negli apiari per il 2020 dovrà, quindi, essere svolta nell’intero territorio regionale sulla base della selezione random degli apiari secondo quanto di seguito indicato, tenuto conto della situazione epidemiologica: PROVINCIA

N. APIARI DA VISITARE

Agrigento

19

Caltanissetta

20

Catania

60*

Enna

29

Messina

30*

Palermo

53

Ragusa

29

Siracusa

51*

Trapani

13

Totale

328

*Il numero di apiari individuato per la provincia di Catania, Messina e Siracusa potrà essere in parte sostituito da nuclei sentinella posizionati in punti strategici come ad esempio la zona di Zafferana Etnea (CT) e lungo lo stretto di Messina, nonché nelle zone che sono state sede di focolaio.

In ogni apiario dovranno essere sottoposti a controllo clinico un numero di colonie tale da rilevare un livello di infestazione almeno del 5% con il 95% di confidenza. Tali controlli dovranno terminare entro la fine di aprile. Attività di sorveglianza con nuclei sentinella L’attività di sorveglianza basata sui nuclei sentinella dovrà essere mantenuta nel territorio della zona di protezione istituita in provincia di

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Siracusa e Catania a seguito della conferma del focolaio di A. tumida nel Comune di Lentini (SR) nel giugno 2019. Analoga attività dovrà essere svolta con i nuclei sentinella già attivi nel comune di Zafferana Etnea (CT) e in provincia di Messina, lungo lo stretto; questi ultimi posizionati successivamente alla notifica del focolaio di Villa S. Giovanni (RC) nel 2017. I nuclei sentinella devono essere sottoposti a visita clinica ogni 20 giorni circa, con le stesse modalità previste per gli alveari. Inoltre potrà rendersi necessaria l’attivazione di nuovi nuclei sentinella, opportunamente dislocati, in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, dell’attività di sorveglianza e della normativa. Si raccomanda di inserire almeno una trappola del tipo Better Beetle Blaster in ciascun nucleo sentinella per facilitare l’eventuale rilevamento di Aethina tumida. Flusso dati attività La Regione Sicilia dovrà comunicare con cadenza bimestrale a questa Direzione e al Centro di Referenza Nazionale per l’apicoltura presso l’IZS delle Venezie i dati dell’attività di sorveglianza effettuata (apiari e nuclei sentinella) tramite il file Excel già utilizzato per la rendicontazione dell’attività di sorveglianza svolta nel 2016, gli esiti dei controlli effettuati negli apiari. Gestione del nucleo sentinella infestato da A. tumida In caso di riscontro di A. tumida, il nucleo infestato oggetto della visita deve essere riportato nella condizione iniziale, cioè i favi devono essere riposizionati all’interno del porta nucleo e lo stesso deve essere chiuso con il coperchio. La porticina di entrata deve essere chiusa con nastro adesivo. Successivamente si procederà alla soppressione delle api mediante insufflazione di anidride solforosa. Il nucleo sarà quindi inserito in un sacco per rifiuti sanitari a rischio infettivo e sigillato con una fascetta da elettricista. La confezione così predisposta sarà inviata all’IZS territorialmente competente e conservata a -20°C. Lo stesso sarà successivamente esaminato in laboratorio per raccogliere eventuali ulteriori esemplari o, se del caso, inviato al CRN per l’apicoltura. Il terreno circostante il nucleo sentinella per un raggio di 2 m dovrà essere arato e trattato con una soluzione di piretroidi all’1%. Inoltre, in caso di ritrovamento di A. tumida nei nuclei sentinella, è neI PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI

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cessario procedere ad una intensificazione dell’attività di sorveglianza negli apiari situati nel raggio di 3 km. Piano di sorveglianza per A. tumida in alcuni porti italiani Il piano di sorveglianza per A. tumida in alcuni porti italiani, Genova, Livorno, Napoli e Salerno, mediante l’uso di nuclei sentinella, di cui allo specifico provvedimento del Ministero della Salute, è parte integrante del programma nazionale di sorveglianza. Questo programma è correlato all’origine africana delle popolazioni di A. tumida rilevate in Italia e al fatto che questi sono i principali porti italiani attraverso i quali viene introdotto legname proveniente dall’Africa. Questa tipologia di attività di sorveglianza a fino ad oggi dato esito negativo. Risultati del piano nazionale di sorveglianza Tutti gli apiari oggetto del piano nazionale di sorveglianza realizzato nel 2020 e anche negli anni precedenti sono risultati negativi. Nella Figura 8 e 9 sono indicati gli apiari oggetto del piano nazionale di sorverglianza dell’infestazione da A. tumida stanziali e nomadisti (sorveglianza basata sul rischio) rispettivamente. Le regioni Calabria e Sicilia, considerata la loro particolare situazione epidemiologica sono oggetto ogni anno di un piano di sorveglianza dedicato (Figura 10). Linee guida per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari connesse all’utilizzo di fitofarmaci Scopo delle linee guida, approvate da Ministero della salute con nota n. 0016168-31/07/2014-DGSAF-COD_UO-P, è fornire indicazioni operative per la gestione delle segnalazioni di mortalità/spopolamento di alveari con particolare riguardo a quelle di origine chimica dovute all’utilizzo di prodotti fitosanitari. Con la presente nota si è cercato di rivedere le linee guida, aggiornandole e semplificandole ove possibile, e suggerendo anche qualche modifica a beneficio di una loro maggiore applicabilità ed efficacia in campo.

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Figura 8. Sono indicati gli apiari stanziali oggetto del piano nazionale di sorveglianza dell’infestazione da A. tumida.

Figura 9. Sono indicati gli apiari che hanno effettuato nomadismo (sorveglianza basata sul rischio) oggetto del piano nazionale di sorveglianza dell’infestazione da A. tumida.

Figura 10. Situazione dell’attività di sorveglianza per A. tumida nelle regioni Calabria e Sicilia al 31 dicembre 2020.

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Figura 11. Api morte davanti ad un alveare (Foto Apenet)

Figura 12. Api morte davanti ad un alveare (Foto Oggi Treviso) Definizioni Arnia: il contenitore destinato alla famiglia di api Alveare: l’arnia contenente una famiglia di api Apiario: un insieme unitario di alveari Veterinario Ufficiale della ASL Referente per l’apicoltura: veterinario ufficiale ASL nominato come referente per la gestione dei diversi aspetti sanitari riguardanti la filiera apistica. Premessa Le api possono essere interessate da malattie infettive o parassitarie, ma anche da intossicazioni causate da prodotti fitosanitari che possono manifestarsi in forma acuta o cronica e arrecare mortalità dell’intero al-

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veare o di parte di esso con fenomeni di spopolamento più o meno gravi. Dal 2014, anno in cui sono state ufficializzate queste linee guida, vi sono state ogni anno circa un centinaio di segnalazioni di moria da parte degli apicoltori ma ancora gli interventi sul territorio nazionale non stati uniformi sia in relazione alla tipologia delle figure coinvolte sia per le procedure adottate. Precedentemente al 2014, la mancanza di specifiche indicazioni e le diverse interpretazioni, avevano comportato una limitata disponibilità di dati insufficienti a rappresentare la situazione nazionale non esaustivi e difficilmente confrontabili tra loro. Sulla base di queste premesse si è ritenuto pertanto opportuno riconsiderare le linee guida nazionali con l’obiettivo di rendere più omogenea l’attività di intervento a seguito di segnalazioni di fenomeni di moria e spopolamento degli alveari. a) Obiettivi Raccogliere informazioni sulle cause di moria e spopolamento degli alveari con particolare riguardo a quelle di origine chimica dovute all’utilizzo di prodotti fitosanitari. Tale attività di monitoraggio deve essere prevalentemente di tipo conoscitivo. I dati raccolti saranno eventualmente utilizzati per predisporre, in un secondo tempo, misure di prevenzione basate sulla valutazione del rischio. Le procedure individuate su base regionale dovranno quindi favorire quanto più possibile l’emersione del fenomeno coadiuvando gli apicoltori attraverso l’attività di formazione con particolare riguardo alle tempistiche di segnalazione, tipologia di dati e di informazioni da raccogliere e comunicare al Veterinario Ufficiale della ASL territorialmente competente in corso di sopralluogo. b) Aspetti clinici rilevabili in apiario utili per indirizzare il sospetto verso una moria causata da prodotti fitosanitari o da cause infettive o parassitarie. 1) Frequentemente i fenomeni di mortalità possono interessare l’intera famiglia di api o parte di essa (senza però che la famiglia venga a morte). In altri casi si può verificare uno spopolamento più o meno improvviso di alveari, ma non vanno assolutamente sottovalutati fenomeni di mortalità (presenza di api morte o moribonde o poco vitali, con sintomatologia nervosa, ecc.) che si manifestano con livelli superiori alla norma riferiti a quel determinato periodo dell’anno e I PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI

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a quella specifica situazione. In relazione a questo ultimo aspetto, la presenza di un numero rilevante di api morte/moribonde non sempre è accompagnato da eventi estremi come la morte della famiglia o a spopolamento clinicamente rilevabile (che comunque potranno presentarsi in tempi successivi), e verosimilmente è frequente nelle fasi iniziali degli avvelenamenti. 2) Il sospetto di avvelenamento da prodotti fitosanitari si verifica in maniera particolare in alcune stagioni (periodo primaverile o inizio estate, anche se non esclusivamente) e spesso in apiari posti in vicinanza di aree coltivate. 3) Episodi di mortalità si possono registrare anche in ambiente urbano a seguito di trattamenti con insetticidi in aree verdi oppure possono essere di natura dolosa (es. problemi di vicinato, liti tra apicoltori, ecc.). 4) Occorre però sottolineare che anche alcune malattie infettive o pain particolari situazioni possono causare morie accompagnate da una sintomatologia tale da far sospettare ad un primo approccio episodi di avvelenamento. Ciò si può verificare in presenza di infestazioni massive non controllate dell’acaro V. destructor (tipiche di errori gestionali da parte dell’apicoltore nella lotta a questo acaro) in grado di provocare talvolta la morte di interi apiari. In questi casi e a differenza dei casi di avvelenamento, saranno contestualmente rilevati i classici sintomi clinici di varroosi massiva associata a infezioni virali delle api: covata irregolare, api morte in fase di sfarfallamento, opercoli forati con insetti adulti già formati all’interno. Sempre nei casi di varroosi massiva è possibile osservare molte famiglie orfane o fucaiole; carenza di ovodeposizione della regina associata ad elevata mortalità della covata dovuta a varroosi massiva associata a infezioni virali, con forte riduzione della popolosità degli alveari destinati a morire in un tempo più o meno lungo. Gli spopolamenti o le morti da varroosi massiva possono rinvenirsi in ogni momento dell’anno ma sono tipici del periodo tardo estivo (dopo che la Varroa ha raggiunto i picchi massimi di infestazione) o inizio primavera (in concomitanza con la prima visita primaverile degli alveari) in quanto le api non riescono a svernare in modo adeguato. Normalmente la sintomatologia clinica è già sufficiente ad emettere una diagnosi e pertanto a scartare l’ipotesi di avvelenamento da prodotti fitosanitari. Ad ogni modo, le analisi delle api morte in fase di sfarfallamento, evidenziano forti cariche virali e presenza di

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virus normalmente associati alla varroa, quali virus delle ali deformi (DWV) e virus della paralisi acuta (ABPV). Infine, non va trascurato che anche l’infestazione da + può ridurre la popolazione di api, in particolare nel periodo estivo, specie se concomitante ad una forte infestazione da varroa. 5) Un’altra condizione di natura infettiva delle api che può presentarsi con segni clinici simili a quelli dell’avvelenamento è causata dal virus della paralisi cronica (CBPV). In questo caso negli alveari colpiti si possono osservare api tremolanti sul predellino o anche all’interno dell’alveare nella parte alta del nido e molte api morte a terra davanti agli alveari. Tale patologia è tipica del periodo primaverile-estivo. Gli alveari colpiti rimangono costantemente spopolati e non vanno in produzione. Gli accertamenti analitici sulle api con sintomatologia clinica evidenzieranno in questi casi la presenza di CBPV in quantità elevata a carico degli adulti. E’ possibile effettuare una diagnosi differenziale tra questa forma infettiva e gli avvelenamenti da prodotti fitosanitari poiché generalmente non è interessato l’intero apiario, bensì singoli alveari. 6) Altre patologie delle api che interessano la covata (ad esempio, peste americana, peste europea), generalmente non inducono a sospettare un avvelenamento poiché solitamente è interessata solo una parte degli alveari dell’apiario e sono contraddistinti da una sintomatologia clinica caratteristica. 7) Nosema spp. è stato chiamato in causa per i fenomeni di spopolamento degli alveari. A tale riguardo mentre per Nosema apis la forma clinica, tipica del periodo primaverile è caratterizzata da un interessamento dell’intestino medio con evidenti tracce di feci sul predellino dell’arnia e sui favi del nido; nel caso di Nosema ceranae è chiaro il suo ruolo nello spopolamento di fine estate degli alveari anche se non è stata ancora completamente compresa la patogenesi di tale fenomeno. In ogni caso, sarebbe opportuno effettuare contestualmente indagini diagnostiche verso N. ceranae quando ci si trova di fronte a un sospetto di avvelenamento, tenuto conto della sinergia d’azione che è stata evidenziata tra questo patogeno delle api ed i neonicotinoidi. c) Figure predisposte all’intervento e funzioni da svolgere 1) Veterinario Ufficiale della ASL Referente per l’apicoltura: interviene a seguito di segnalazione di moria/spopolamento ed effettua il sopralluogo in apiario, eseguendo un’appropriata valutazione diagnoI PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI

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stica corredata da una approfondita indagine epidemiologica atte ad identificare le possibili cause dell’evento. Per supportare tale valutazione può procedere al campionamento di api morte o moribonde e, nel caso di sospetto di avvelenamento da fitofarmaci, di matrici vegetali richiedendo i relativi esami di laboratorio in funzione delle risultanze dell’indagine clinica effettuata. 2) Istituti Zooprofilattici Sperimentali: eseguono le analisi di laboratorio dirette alla ricerca di eventuali molecole chimiche o di agenti eziologici infettivi o parassitari. 3) Centro di referenza per l’apicoltura: è responsabile della raccolta ed elaborazione dei dati delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari connesse all’utilizzo di fitofarmaci; fornisce supporto diagnostico ed analitici ove necessario/richiesto. d) Procedure di intervento a seguito di segnalazione di moria/spopolamento. 1) La segnalazione di moria da parte dell’apicoltore o da chiunque rilevi il fenomeno deve essere fatta il prima possibile considerata la rapida degradazione (fotosensibilità) di molte molecole chimiche presenti nei prodotti fitosanitari. In considerazione di ciò risulta essenziale che gli apicoltori siano adeguatamente informati su tempi e modalità di segnalazione nonché sulle figure da contattare (entro quando effettuare la segnalazione, numero di telefono da contattare anche in fase di reperibilità, informazioni che l’apicoltore deve raccogliere). 2) Le segnalazioni di morie/mortalità o malattie di alveari dovranno essere comunicate al Servizio veterinario competente per territorio che provvederà a smistarle al Veterinario Referente per l’apicoltura e, se previsto, alle altre figure professionali individuate nel Dipartimento di prevenzione o altri Enti ai fini di un rapido intervento sul posto. 3) Il sopralluogo, indispensabile per un’adeguata indagine diagnostica ed epidemiologica e per l’eventuale raccolta di campioni di api morte o moribonde, su cui eseguire le necessarie indagini di laboratorio, in caso di sospetto avvelenamento dovrà essere effettuato in modo da indirizzare adeguatamente il tipo di prelievo/analisi diagnostica da eseguire sul campione di api (possibili principi attivi presenti nei prodotti utilizzati nelle pratiche agricole nelle zone circostanti/ eventuale diagnosi differenziale) e sui vegetali presenti nella zona circostante l’apiario. In funzione delle informazioni raccolte sul contesto agricolo (coltivazioni e fioriture presenti nel raggio almeno di 1

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km), sull’attività delle api ecc. il Veterinario Ufficiale effettua il prelievo di campioni di vegetali nell’area circostante l’apiario, privilegiando eventuali fioriture di maggior interesse apistico. Per tale operazione può avvalersi della collaborazione di altre figure individuate dall’Autorità regionale competente nell’ambito del Dipartimento di prevenzione (tecnici della prevenzione o altre figure individuate nel Servizio igiene alimenti e nutrizione) o al di fuori di essa (ad esempio esperti apistici, agronomi, tecnici del Servizio fitosanitario, tecnici delle ARPA, ecc.). L’intervento dovrà essere effettuato al massimo entro 24-36 ore dalla segnalazione. 4) I sopralluoghi dovranno essere svolti in presenza dell’apicoltore applicando le necessarie misure di sicurezza per l’operatore e di biosicurezza (tuta, maschera, guanti monouso, ecc.). e) Operazioni da effettuare in apiario 1) Identificazione / visita dell’apiario oggetto della segnalazione da parte del Veterinario Ufficiale a) Verificare la registrazione dell’apiario nell’anagrafe apistica nazionale. b) Accertare la presenza e la numerosità di api morte o moribonde (con incapacità al volo, ridotta mobilità, tremori, presenza di ligula estroflessa) davanti agli alveari o sui predellini. L’erba alta, davanti agli alveari, può ostacolare notevolmente il rilevamento della mortalità nonché la raccolta delle api morte. c) La verifica dovrà essere effettuata anche all’interno degli alveari incluso il nido e sul fondo degli stessi, compatibilmente con le condizioni climatiche, soprattutto in caso di sospetta natura infettiva o parassitaria della moria. d) Anche l’assenza di api o una loro marcata riduzione numerica, può essere un sintomo dell’origine tossica del fenomeno (eventualmente concomitante ad altre cause di natura infettiva o parassitaria). e) Se possibile, fotografare o meglio ancora filmare gli alveari colpiti e le api morte/moribonde con sintomatologia clinica. 2) Indagine clinica in apiario a) Il Veterinario Ufficiale deve effettuare una indagine clinica in apiario per orientare il sospetto verso una causa di origine chimica (fitosanitari) o biologica (malattie infettive/parassitarie). Sulla base di tale valutazione individuerà il tipo di campioni da preleI PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI

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vare, gli esami diagnostici da richiedere e parimenti l’indagine da condurre in apiario e nel territorio circostante; b) Il campione con il verbale di prelievo (allegato I) sarà inviato all’IZS territorialmente competente per le ricerche del caso. c) Ai fini della raccolta dei dati sul fenomeni di moria o spopolamento dovrà inoltre compilare il modulo di cui all’allegato II. 3) Ulteriori indagini in caso di sospetto avvelenamento a) Il Veterinario Ufficiale, per indagare l’eventuale correlazione tra moria e prodotti fitosanitari, raccoglierà informazioni sulle attività agricole in essere ed individuerà le aree probabilmente trattate con prodotti fitosanitari verosimilmente causa della mortalità, anche sulla base alle informazioni anamnestiche fornite dall’apicoltore. b) Qualora si sospetti la correlazione tra l’utilizzo di un determinato prodotto fitosanitario e la mortalità/spopolamento delle api, verranno raccolte informazioni sulle condizioni di utilizzo del prodotto (ad esempio condizioni operative, data di trattamento, prescrizioni di utilizzo, presenza o meno di piante e/o di cotico erboso fiorito nelle vicinanze o sottostante la coltura trattata), nonché la verifica della registrazione del trattamento. c) L’accertamento sull’utilizzo di prodotti fitosanitari sarà effettuato primariamente in aree collocate a breve distanza (< 1 km circa) dall’apiario, essendo poco probabile che l’avvelenamento sia avvenuto a distanze maggiori. A tale riguardo occorre sottolineare che il fenomeno di moria può essere dipeso non solo da un trattamento effettuato su piante in fioritura, ma anche da trattamenti effettuati su semine con concianti/geodisinfestanti, fertirrigazione, trattamenti su piante con melata, ecc.. d) Il Veterinario Ufficiale dovrà inoltre raccogliere informazioni sui trattamenti eseguiti dall’apicoltore in precedenza negli alveari, loro modalità di attuazione o altre operazioni di gestione dell’apiario (ad esempio trasporto, chiusura degli alveari). 4) Campionamento di api, polline e matrici vegetali 4.1) Api morte o moribonde a) In presenza di mortalità di famiglie o di loro spopolamento nonché di significativa mortalità di api, è sempre opportuno procedere al campionamento di api morte o moribonde (preferibilmente entro

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le 24 ore dalla comparsa della sintomatologia fino ad un massimo di 36 ore) evitando di raccogliere terriccio, erba o api morte da tempo (queste ultime sono di aspetto più opaco e in parte mutilate o putrefatte). b) Campioni ottimali sono costituiti da circa 1000 api (minimo 250) per consentire le ricerche di prodotti fitosanitari; campioni più ridotti limitano sensibilmente la ricerca di molecole chimiche. c) È consigliabile campionare api con pallottole di polline separatamente in un contenitore a parte (questo potrà essere utile anche per individuare la possibile area di “pascolo”). d) Il/i campione/i è prelevato in aliquota unica, effettuando eventualmente pool tra più alveari e utilizzando idonei contenitori rigidi, poi chiusi in sacchetti contrassegnati in modo univoco. e) Il campione con il verbale di prelievo (allegato I) sarà inviato all’IZS territorialmente competente per le indagini diagnostiche. 4.2) Matrici vegetali Si procederà al campionamento di vegetali oggetto di trattamento e/o di altre matrici che potrebbero essere di interesse (ad esempio erba o altre piante, specialmente se con fioriture in atto, sottostanti o a breve distanza dalle colture trattate, acqua presente nelle pozzanghere, liquido irrorato direttamente sulle piante, ecc.). A proposito del campionamento, si ritiene che il SIAN si occupi di vegetali ma intesi come alimento, il Servizio fitosanitario di colture e di protezione delle stesse, non di api e di morie di api; mentre il Servizio veterinario di salute animale e quindi di morie di api per le quali è necessaria un’indagine epidemiologica che consenta di inquadrare l’evento nei suoi diversi aspetti, la raccolta di campioni diretta a individuare le possibili cause di detti eventi (diagnosi differenziale) e quindi non solo api e prodotti dell’alveare ma anche vegetali (foglie, fiori, semi) che potrebbero essere stati esposti ad eventuali principi attivi. Partendo da queste premesse, si potrebbe ipotizzare un punto di incontro fra le due DG (SAF e SAN) del Ministero della salute in cui si inquadra la problematica sopra descritta e si individua il Servizio veterinario, limitatamente a quest’ambito, come l’autorità competente non solo per la gestione degli eventi di moria e spopolamento degli alveari riferibili all’impiego dei fitofarmaci (che è già competente in materia), ma si esplicita chiaramente la competenza anche per il prelievo delle matrici vegetali di cui sopra strettamente connesse all’evento. In questo modo si potrebbe trovare una soluzione al problema della competenza I PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI

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per il campionamento dei vegetali in caso di morie/spopolamenti di alveari connesse all’utilizzo di fitofarmaci che ormai si trascina da tempo (le linee guida ministeriali risalgono al luglio del 2014). 4.3) Pane delle api (polline lavorato dalle api e depositato nei favi) Il campionamento di pane delle api non risulta particolarmente utile in quanto non fornisce informazioni “recenti” sull’eventuale presenza di sostanze tossiche riconducibili all’evento in corso. 4.4) Favi con covata malata accertata durante il sopralluogo o sospetto di malattia delle api adulte Prelevare dagli alveari con sospetto di mortalità anomale riferibili a malattie della covata un campione di larve malate o una porzione di favo di covata non opercolata e opercolata (10x10 cm per le indagini di laboratorio, ad esempio peste americana, peste europea, virosi, covata calcificata). Nel caso di sospetta nosemiasi, prelevare 60 api dal predellino. 5) Conservazione del campione: a) I campioni destinati all’analisi tossicologica devono essere conservati in buste presto-chiuse a -20°C, avendo cura di indicare con un pennarello indelebile sull’etichetta delle buste il nome dell’apicoltore, la data e gli alveari (numero identificativo) da cui sono state prelevate le api. I campioni così preparati devono essere conservati sempre a -20°C fino alla consegna (da effettuarsi nel più breve tempo possibile) presso la sede IZS territorialmente competente e anche successivamente fino alla esecuzione delle analisi (sono da evitare congelamento e scongelamento). b) Nel caso si sospetti anche la presenza di una malattia è opportuno prelevare un altro campione utilizzando un contenitore rigido per evitare lo schiacciamento sia di favi sia di api, da refrigerare se consegnato nel giro di qualche ore o da congelare se consegnato in tempi successivi all’IZS territorialmente competente. Vedi punto 4.4. c) Per la ricerca di S. tricuspis prelevare le api con sintomi e conservarle a temperatura ambiente utilizzando un contenitore con tappo con piccoli fori per assicurare il passaggio dell’aria. f ) Analisi di laboratorio e relativi risultati a) Al fine di indirizzare le analisi di laboratorio, se possibile, sarà utile indicare i principi attivi da ricercare e a tale riguardo risul-

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terà importante il confronto con i tecnici esperti di prodotti fitosanitari individuati a livello regionale. Qualora non emergano informazioni anamnestiche che permettano di indirizzare le analisi di laboratorio, queste dovranno essere effettuate mediante analisi multiresiduali, tenendo in considerazione i principali prodotti fitosanitari destinati alle colture presenti nella zona circostante. A tale riguardo risulterà necessario indicare la priorità sul verbale. b) Per quanto riguarda gli accertamenti diagnostici relativi alle malattie dell’alveare, si rimanda ai punti 4.4, 5b, 5c. c) Per quanto riguarda gli accertamenti chimici si possono configurare tre tipologie di esito: i. Nell’esito non si evidenzia la presenza di alcun principio attivo e questo indica che le api sono morte per altre cause o che il laboratorio non è stato in grado di rilevare la presenza della sostanza per ragioni legate al campionamento, alla sensibilità del metodo o alle molecole ricercate. ii. Nell’esito viene evidenziata la presenza di una o più sostanze, ma a concentrazione inferiore al DL50 per le api. Questo non esclude la possibilità che le api morte possano essere venute a contatto con concentrazioni letali. Infatti, non è possibile stabilire una correlazione certa fra dose assunta dall’ape e concentrazione residua nell’organismo a causa della normale degradazione del principio attivo e della sua metabolizzazione da parte dell’ape. iii. Nell’esito viene evidenziata la presenza di una o più sostanze con concentrazione superiore al DL50 per le api. Questo indica con un’altissima probabilità quale agente ha causato la moria. g) A seguito dell’intervento in apiario e di sospetto avvelenamento da fitofarmaci a) Il Veterinario Ufficiale dovrà permettere la movimentazione degli alveari in un area a minor rischio di contaminazione per favorire la ripresa degli stessi. b) Lo stesso dovrà indicare all’apicoltore le azioni più idonee da adottare per una corretta gestione degli alveari al fine di attenuare le conseguenze della moria delle api. c) L’apicoltore, in accordo con il Veterinario Ufficiale, dovrà prevedere un controllo dei prodotti dell’alveare raccolti durante il periodo di esposizione ai fitofarmaci e in quello successivo al fine di I PIANI DI RISANAMENTO NAZIONALI E TERRITORIALI

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valutare eventuali contaminazioni degli stessi. d) Il Veterinario Ufficiale comunica tempestivamente all’apicoltore il risultato delle analisi di cui al punto precedente. e) Nel caso si riscontrino residui di fitofarmaci, in concentrazione significativa, su matrici vegetali, il Veterinario Ufficiale dovrà comunicare tempestivamente il risultato delle analisi al competente Servizio igiene degli alimenti di origine animale del Dipartimento di prevenzione per gli eventuali provvedimenti del caso. Da ultimo si riportano a titolo di esempio i dati raccolti nel 2020 dal Centro di referenza nazionale per l’apicoltura in merito alle segnalazioni di morie di api in Italia (Tabella 1) e i principi attivi rilevati a seguito delle analisi di laboratorio effettuate (Tabella 2). Tabella 3. Segnalazioni di morie di api in Italia nel 2020.

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REGIONE

NUMERO SEGNALAZIONI

CALABRIA

1

CAMPANIA

2

2

FRIULI VENEZIA GIULIA

8

4

LIGURIA

2

PIEMONTE

10

6

4

PUGLIA

4

1

3

P.A. BOLZANO

14

10

4

P.A. TRENTO

13

7

6

VALLE D'AOSTA

9

POSITIVE

NEGATIVE 1

4 2

9

VENETO

34

11

23

Totale

97

41 (42%)

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Tabella 4. Incidenza dei principi attivi rilevati a seguito di segnalazioni di morie di api in Italia nel 2020. N.

PRINCIPIO ATTIVO

N.

PRINCIPIO ATTIVO

17

Fluvalinate

2

Tetraconazolo

8

Etofenprox

2

Trifloxystrobin

6

Chlorpyrifos-Methyl

1

(Z)-Chlorfenvinphos

5

Permethrin

1

Abamectina

5

Piperonyl-Butoxide

1

Amitraz

4

Coumaphos

1

Carbendazim

3

Boscalid

1

Chlorpropham

3

Chlorpyrifos

1

Cifruthrin

3

Penconazole

1

Dimethoate

2

Bromopropylate

1

Etofenprox

2

Cipermethrin

1

Fipronil Sulfone

2

Deltamethrin

1

Fludioxonil

2

Fipronil

1

Flufenoxuron

2

Fludioxonil

1

Flumethrin

2

Imidacloprid

1

Imidacloprid

2

Pendimethalin

1

Indoxacarb

2

Phosmet

1

Omethoate

2

Pirimicarb

1

Phosmet

2

Pirimicarb-Desmethyl

1

Tetrametrin

2

Pyraclostrobin

1

Thiophanate-Methyl

2

Tebuconazole

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Esempio di modulo per la raccolta dei dati in campo:

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PROTOCOLLI SCIENTIFICI ANTIVARROA: ESPERIENZE REGIONALI Pier Antonio Belletti Apicoltore professionista Sono passati più di trent’anni dal primo ritrovamento di Varroa jacobsoni oudemas in Italia, oggi Varroa destructor, e la situazione attuale presenta ancora molti lati “oscuri”. Parlare di un piano di lotta regionale da trasporre poi a livello nazionale non ha alcun senso. In questa relazione si vuole porre l’attenzione di come la profilassi e il controllo dell’acaro sia mutata nel corso di questi decenni, un unico trattamento negli anni ’80 contro gli attuali due o forse tre. Al momento, dunque, i prodotti acaricidi autorizzati per il controllo di Varroa destructor sono: Apistan®, Apivar®, Apitraz®, Polyvar®, Apiguard®, ApiLife Var®, Thymovar®, Api-Bioxal® (in polvere solubile o già in soluzione), Oxybee®, Oxuvar®, MAQS®, VARTERMINATOR®, APIFOR60® e VarroMed. Sulla reale efficacia di questi prodotti quando utilizzati in condizioni di stress alimentare e su alveari già fortemente debilitati non esprimiamo alcun giudizio seppur il pensiero mio personale su alcuni dei prodotti acaricidi è ben chiaro: essi sono semplicemente inutili! Non si può dire altrettanto dell’esperienza dal 2008 al 2017 con l’utilizzo dell’abbinata timoli con fluvalinate (Apistan®) e amitraz (Apivar®) che ha permesso di salvare l’apicoltura in diverse regioni d’Italia. Oggi questo metodo è stato sostituito al fine di rispettare “il corretto uso del farmaco” nella combinata e non più abbinata cioè i prodotti NON possono essere inseriti insieme ma SOLO separatamente, quindi in successione. Chapeau! Ecco quali sono le azioni tecniche da considerare nella gestione di un apiario per una corretta profilassi e controllo della varroa:: a) Monitorare la ripresa primaverile nella deposizione della regina. b) Interventi di contenimento biomeccanico da fine marzo a tutto aprile. c) Intervento con acido ossalico sgocciolato post acacia. d) Controllo della reinfestazione. e) Evitare ogni forma di stress alimentare prima e post trattamento. I riferimenti a determinati prodotti piuttosto che ad altri presenti sul mercato derivano da circa vent’anni di collaborazioni su prove di mo-

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Figura 1. Alveare su 9 favi (Foto Andrea Chicco).

Figura 2. Produzione di nuclei da più famiglie (Foto Mauro D’Agaro).

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nitoraggio in apiari con le aziende Vita Europe Ltd e Chemicals Laif, sempre liberi nel gestire i dati e proporre le soluzioni migliori. a) Monitorare la ripresa della deposizione In funzione della latitudine vi può essere assenza di blocco della covata o continuità nella deposizione. Nel primo caso è necessario prestare particolare attenzione alla ripresa della deposizione da parte della regina in quanto questo aspetto risulta essere il punto debole per ogni tipologia di piano di lotta soprattutto al centro e nord Italia anche se negli ultimi anni anche il periodo di blocco della covata si sta sempre più riducendo. Nel mese di gennaio la regina può iniziare la deposizione ed in questo caso è fondamentale un contenimento già all’inizio della primavera, pena una infestazione troppo elevata ad inizio estate (fine giugno). b) Interventi di contenimento biomeccanico dell’acaro da fine marzo ad aprile attraverso la produzione di nuclei In molti allevamenti zootecnici la rimonta interna, cioè l’allevamento di nuovi capi, è finalizzata a mantenere inalterato il patrimonio animale; nei bovini da latte ogni anno l’allevatore produce il 16% di nuove manze che andranno a sostituire le vacche lattifere a fine carriera (è un termine tecnico che indica gli animali che hanno terminato il ciclo produttivo). Nell’allevamento apistico la rimonta è diventata sempre più importante negli ultimi anni a causa delle perdite che superano la soglia fisiologica dell’8-10% e che in questo caso possono attribuirsi a normali scompensi fisiologici dell’alveare. Se prendiamo come esempio la regione Friuli Venezia Giulia, il patrimonio apistico ogni anno nel periodo invernale si riduce di più del 20% e le motivazioni sono essenzialmente riconducibili alla scarsa tecnica apistica nelle operazioni di controllo della varroasi, alla bassa efficacia di alcuni piani di lotta, al fenomeno della reinfestazione di fine estate e alle errate operazioni di invernamento, oltre che a patologie quali nosemiasi e virosi. Costituire nuove famiglie è come mettere da parte una riserva utilizzabile in caso di necessità. Si possono formare già con cella reale, con regina oppure semplicemente facendo allevare loro le celle reali ed è proprio questo metodo che andremo ad esaminare. La produzione primaverile di nuclei rientra inoltre a pieno titolo nella profilassi alla varroa e riveste un ruolo ancora più importante quando la stagione di deposizione della regina inizia con anticipo e quindi potenPROTOCOLLI SCIENTIFICI ANTIVARROA: ESPERIENZE REGIONALI

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zialmente l’infestazione a luglio sarà più elevata. Si possono individuare 3 fasi: • Svernamento con restringimento delle famiglie fino al cambio di generazione delle api (es. primi di marzo al Nord Italia) e nutrizione con candito e successivamente con sciroppo glucidico. • Pareggiamento, se necessario, togliendo un favo di covata e api dalle famiglie più forti per portare un giusto equilibrio a quelle meno sviluppate. • Da fine marzo (in concomitanza con le fioriture di tarassaco e colza o altre fioriture importanti) iniziano le operazioni di salasso e la produzione di nuclei. Prima si stringe, poi si pareggia e alla fine si toglie! Il salasso può essere effettuato fino al momento della fioritura dell’acacia. Un esempio aiuterà meglio a capire la metodologia. Dalle famiglie più forti, ben strutturate e con melario si preleva un favo di covate e api (Figure 1 e 2) e questa operazione consente di mitigare il fenomeno della sciamatura, la stessa sarà influenzata da altri fattori per cui è necessario comunque un controllo costante. I nuclei formati nel mese di aprile e fecondi entro la prima decade di maggio possono venir impiegati con successo nelle produzioni tardive di miele (miele millefiori di montagna, melate, millefiori di barena, santoreggia) in quanto il trattamento contro la varroa può essere ritardato, importante che gli apiari siano omogenei cioè non vi siano famiglie trattate insieme a quelle non trattate. Nuclei formati da alveari non destinati alla produzione (sempre nel mese di aprile). Dagli alveari che hanno stentato la ripresa e non sono pronti per la produzione ad esempio di acacia è possibile una divisione netta in più unità, una con regina e due orfane (Figura 4). La procedura nella successiva “lavorazione” delle famiglie senza regina è la medesima sin qui descritta, tranne che per la famiglia madre con regina che se lasciata solo su favi di covata aperta e favi di miele può beneficiare subito del trattamento con Apibioxal®. Nel caso descritto si può inserire nelle famiglie appena orfanizzato un favo - in ognuna - di covata con prevalenza di uova proveniente da alveari che hanno dato buoni risultati nell’invernamento, nello svernamento e nella produzione di miele e da questo si selezioneranno successivamente le celle reali.

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Figura 3. Nucleo costituito a fine marzo e pronto a fine maggio per essere trasferito in arnia e successivamente portato a fine giugno sulle fioriture tardive (Foto Belletti, 2020). Il cambio dei favi incide sulla sanità dell’alveare. Lavorando su 9 favi con diaframma sarebbe opportuno un cambio di almeno 2-3 favi ogni anno in modo da ottenere in 3 anni un rinnovo del corpo nido. Il cambio periodico della cera è un’ottima profilassi su patologie batteriche (peste americana) e consente di evitare che le la riduzione di volume delle cellette con conseguenza di avere api più piccoline. c) Intervento con acido ossalico sgocciolato post acacia A fine maggio - inizi di giugno è importante capire l’entità dell’infestazione, si raccomanda questa operazione soprattutto in apiari dove la deposizione è iniziata prima del previsto. L’analisi della caduta naturale nel cassetto sottostante è un metodo attendibile, pratico e immediato (Figura 5). Per ogni unità - Varroa che cade naturalmente in un giorno - si ipotizza che vi siano dalle 120-150 varroe nell’alveare (il coefficiente verosimilPROTOCOLLI SCIENTIFICI ANTIVARROA: ESPERIENZE REGIONALI

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Figura 4. Formazione di nuclei da alveari non performanti. mente può essere ridotto a 80 - 90, prove di monitoraggio 2015 - 2018 Belletti - San Martino del Carso). Una caduta di 30 acari in tre giorni va suddivisa per tre per essere rapportata alla caduta giornaliera; 10 acari corrispondono pertanto ad una infestazione di circa 800 - 900 acari. Se questo dato lo si trova a fine maggio è necessario intervenire! Una possibilità è quella di un trattamento con ossalico sgocciolato ApiBioxal® in polvere o con glicerolo secondo le prescrizioni previste, cioè comunque in “assenza di melario”. In questo periodo si consiglia l’ossalico con glicerolo (Figura 6); il glicerolo migliora le performance dell’acido ossalico prolungando la presenza della soluzione all’interno dell’alveare aumentando il tempo di contatto con le api, questo si traduce con una maggiore persistenza. d) Controllo della reinfestazione degli alveari La reinfestazione rappresenta uno dei maggiori pericoli per gli alveari, tanto da vanificare, in alcuni casi, l’efficacia dei trattamenti eseguiti; essa è risultata nettamente più elevata quando il flusso nettarifero era più scarso; tale picco è stato attribuito a fenomeni di saccheggio di colonie infestate (Sakofski e Koeniger, 1988). Il controllo di questo fenomeno appare pertanto un elemento importante e nello stesso tempo difficile; per ogni territorio e per ogni fascia climatica si devono individuare i tempi e le modalità del piano di lotta alla varroa, sapendo che ogni anno è una storia a sé e molte sono le variabili che influenzano il successo del trattamento. Imndorf (1992) studiando il fenomeno della reinfestazione era riuscito a determinare come un alveare in un solo giorno può “importare” fino

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Figura 5. Cassetto di arnia D.B da 10 favi.

Figura 6. Api-Bioxal® in soluzione con glicerolo.

Figura 7. Apiherb® integratore alimentare utile nel mantenere un corretto equilibrio intestinale.

a 100 varroe. Alla fine del mese di novembre 2013, in un apiario in provincia di Udine, dopo il trattamento con Api-Bioxal® in assenza di covata, è stata registrata una caduta superiore a 1200 acari (Figura 1). Nel mese di settembre è necessario intervenire con un ulteriore trattamento. Quali le possibili soluzioni? Si può optare per un trattamento con Apivar® lasciando le strisce (una se il numero di favi è inferiore a 5) per 8 - 10 settimane fino al momento del trattamento invernale (se il trattamento estivo è stato fatto con Apivar® è possibile prolungare la presenza delle strisce fino a fine settembre - primi di ottobre, poi alla rimozione è consigliabile effettuare un trattamento con ossalico e glicerolo in quanto siamo ancora lontani dal blocco invernale della covata). PROTOCOLLI SCIENTIFICI ANTIVARROA: ESPERIENZE REGIONALI

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In alternativa è consigliabile un trattamento con ossalico sgocciolato in polvere o in soluzione con glicerolo entro la seconda decade di settembre(Api-Bioxal®); tale intervento mi consente di capire la situazione, una caduta inferiore alle 50 unità non è preoccupante, sopra tale soglia potrebbe diventare un problema se all’interno c’e ancora molta covata. e) Evitare fenomeni di stress alimentare La regola aulica è quella di evitare ogni forma di stress alimentare soprattutto nella fase prima del tampone estivo e soprattutto in preinvernamento (da fine agosto e tutto settembre). Focalizzando l’attenzione alle operazioni di preparazione delle famiglie all’invernamento è importante iniziare a valutare l’entità delle scorte già a fine agosto ed intervenire se non c’è importazione (esempio polline e nettare di edera). L’obiettivo è quello di migliorare la formazione del corpo grasso dell’ape, un tessuto di riserva che permette di immagazzinare prodotti alimentari elaborati (digeriti) e renderli disponibili all’organismo in momenti difficili (avversità climatiche - invernamento), garantendo così una maggiore longevità dell’ape. È molto importante nella fase larvale; una larva sottoalimentata non dà origine ad un’ape matura normale. Con l’utilizzo di Apiherb® a fine agosto si riscontrano ottimi risultati nelle famiglie al momento dello svernamento. Oltre che nella modalità sgocciolato come indicato in etichetta è possibile miscelare Apiherb® nello sciroppo nella dose di 2 g per litro, questa tipologia di somministrazione non sostituisce il trattamento sgocciolato

Figura 8. Vitafeed Power.

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ma rende lo sciroppo un prodotto nutraceutico. Quando iniziare il trattamento? Nella terza decade di agosto e proseguire fino a metà settembre. La parte amminoacidica nell’alimentazione di fine agosto deve essere integrata soprattutto in assenza di importazione pollinica. Allo sciroppo oltre all’aggiunta di Apiherb® è consigliabile l’inserimento di un integratore come Vitafeed Power® (Figura 8) nelle dosi di 5 ml per litro (il trattamento con i due integratori non supera i 2 euro per alveare nelle tre somministrazioni). Quanto sciroppo dare? Si va da 1,5 litri (nutritore Baravalle) fino a 6 litri (nutritore Miller) ogni 7 giorni, l’obiettivo è quello di ricostituire le scorte. In presenza di importazione non si alimenta, l’alimentazione deve sempre essere concepita come una operazione di tecnica apistica che se necessaria si effettua altrimenti diventa superflua e dispendiosa. Sappiamo molto bene che l’alimentazione è alla base sempre di una buona profilassi, importante sapere come, quando e che cosa dare.

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IL FARMACO IN APICOLTURA: NORMATIVA E SORVEGLIANZA D.ssa Angelica Maggio Direttore Ufficio IV-Medicinali Veterinari Ministero della Salute (rappresentata dal Dott. Salvatore Macrì) Introduzione L’utilizzo alimentare di prodotti dell’apicoltura non deve soltanto soddisfare i fabbisogni nutrizionali, ma anche le esigenze di sicurezza alimentare e sanitarie sostanziali per il consumatore nella scelta di uno specifico prodotto. L’uso corretto del farmaco veterinario in apicoltura è fondamentale per la salvaguardia di questi obiettivi. Le regole, le procedure e le norme indicate in questa pubblicazione sono orientate all’assoluta tutela del consumatore e dell’alveare. Non si tratta, infatti, di semplici adempimenti burocratici, ma di punti sostanziali per la realizzazione di un alimento sicuro. Tali regole relative al medicinale veterinario, infatti, sono applicabili non solo alle api ma anche alle altre specie animali e riguardano sia i medicinali veterinari ad oggi autorizzati sia quelli che saranno autorizzati in futuro, tanto nel caso in cui sia obbligatoria la prescrizione veterinaria quanto nel caso non sia prevista. Il medicinale veterinario: cosa bisogna sapere? I medicinali veterinari autorizzati in apicoltura, come del resto tutti i medicinali veterinali, non derivano dai medicinali per uso umano, ma possiedono una loro identità e sono studiati e sviluppati appositamente, in funzione delle caratteristiche delle api. Per medicinale veterinario si intende ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali, che può essere usata sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica. Nessun medicinale veterinario può essere commercializzato senza aver ottenuto la prevista Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) dal Ministero della salute, a norma del Dlgs 193/2006 oppure dall’UE, ai sensi del regolamento (CE) 726/2004.

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Le aziende farmaceutiche produttrici dei farmaci veterinari hanno il compito di garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia clinica del farmaco. Il Ministero della salute verifica accuratamente gli studi ed autorizza l’immissione in commercio del medicinale veterinario. Il medico veterinario prescrive i medicinali più appropriati e controlla il loro impiego. È vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive come ad es. acido ossalico, acido formico o timolo se non in forma di medicinali veterinari autorizzati. L’allevatore, infine, utilizza il farmaco solo come indicato dal veterinario di fiducia ed ha il compito di segnalare al medico veterinario sospette reazioni avverse legate all’uso del medicinale veterinario. Per reazioni avverse si intendono non solo effetti collaterali, ma anche perdita di efficacia (come ad esempio una diminuzione della caduta di varroe), problemi di impatto ambientale ed eventuali residui negli alimenti. Il medicinale veterinario dovrebbe essere utilizzato previa visita dell’alveare da parte del medico veterinario che stabilisce la diagnosi e prescrive, ove necessario, con propria ricetta il tipo di farmaco autorizzato per curare la patologia accertata. Solo eccezionalmente, per far fronte alla mancata disponibilità di un medicinale ad uso veterinario che curi una determinata patologia, il medico veterinario può prescrivere sotto la propria responsabilità un farmaco autorizzato per altra specie animale, o, in assenza di questo, un farmaco destinato ad uso umano. Il legislatore, sulla base dei rischi connessi a tale utilizzo del farmaco, ha precisato l’eccezionalità di questo comportamento (vedi uso in deroga). L’impegno e la ricerca hanno portato nel tempo ad approfondire le conoscenze relative al medicinale veterinario utilizzato in apicoltura, portando allo sviluppo di prodotti ad uso specifico con formulazioni adeguate all’impiego nell’alverare. L’utilizzo di prodotti specifici ad uso veterinario è sempre consigliabile poiché garantisce qualità, sicurezza ed efficacia ed ed evita il rischio di sanzioni. Ruolo del veterinario Formare gli apicoltori al possesso responsabile delle api resta una delle peculiarità del medico veterinario.

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Da ciò deriva la corretta gestione degli stessi e l’utilizzo del sistema di allevamento più adeguato così da poter prevenire le malattie più comuni. Il veterinario deve, inoltre, vigilare sul corretto uso del farmaco veterinario. Sui medici veterinari ricade anche la responsabilità della gestione corretta delle scorte dei farmaci in allevamento, della registrazione delle terapie nel registro dei trattamenti e dell’utilizzo in deroga dei medicinali veterinari che è una loro esclusiva prerogativa. Per prevenire l’utilizzo di sostanze non autorizzate, in considerazione dell’endemicità di alcune patologie come la varroatosi e delle indicazioni del Ministero delle Salute sull’importanza dei trattamenti, è necessario un controllo di congruità tra l’approvvigionamento di farmaci autorizzati e il numero di alveari presenti in azienda. Apicoltori La conformità alle leggi non deve essere considerata dall’apicoltore mera burocrazia, ma una pratica di tutela che, basandosi su dati scientifici, garantisce la salute delle api e dei consumatori e consente la collocazione dell’azienda a un livello di rischio basso con conseguente riduzione dei controlli da parte delle autorità competenti. La normativa diventa pertanto non un ostacolo, ma un mezzo per operare in qualità. Pochi e semplici accorgimenti, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali, nutrizionali e igienico-sanitarie degli animali assistiti, sono sufficienti per garantire le conIL FARMACO VETERINARIO: NORMATIVA E SORVEGLIANZA

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dizioni fisiche e il benessere necessari allo sviluppo di una solida immunità, che protegga le api dagli agenti patogeni provenienti dall’ambiente esterno e porti, di conseguenza, alla riduzione, quanto più possibile, dell’uso dei farmaci. Dlgs 193/2006, art.1 “Uso improprio: l’uso di un medicinale veterinario in modo non conforme a quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto; il termine si riferisce anche all’abuso grave o all’uso scorretto di un medicinale veterinario” 1. Evitare l’uso improprio dei medicinali veterinari. L’utilizzo improprio nel trattamento di alcune malattie animali ha portato allo sviluppo di organismi resistenti. Ad esempio, l’uso inappropriato di acaricidi nel trattamento della varroatosi potrebbe portare alla comparsa di resistenza e aumentare il rischio di trasmissione di infezioni virali. L’uso di farmaci veterinari, diversamente da quanto indicato nel foglietto illustrativo, potrebbe rappresentare un rischio per il veterinario, per l’apicoltore e per l’ambiente. 2. Evitare il ricorso a sostanze non autorizzate. La presenza nel miele di sostanze vietate o con limiti residuali superiori a quelli consentiti rappresenta un grave rischio per la salute dei consumatori con possibili effetti negativi anche sulla produttività degli apiari. È necessario un congruo rapporto tra farmaci autorizzati acquistati e alveari presenti in azienda. Buone pratiche apistiche La conformità alle pratiche fin qui esposte rappresenta anche il presupposto per un uso responsabile del medicinale veterinario che, a sua volta, contribuisce ad aumentare i livelli di garanzia per la salute delle api e dei consumatori, collocando l’azienda a un livello sempre più basso di rischio. L’utilizzo responsabile può essere favorito anche dall’applicazione di buone pratiche legate alla corretta gestione degli alveari, all’alimentazione, all’igiene e al controllo sistematico che, se applicate con scrupolo, consentono di prevenire le malattie delle api, di diminuire il ricorso ai farmaci, di ridurre i costi di gestione aumentando la qualità dei prodotti ottenuti. Le buone pratiche che normalmente dovrebbero essere adottate in apiario sono:

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1. ubicare gli apiari in zone facilmente raggiungibili, in luoghi soleggiati in inverno, ombreggiati in estate, non umidi, non esposti ai venti freddi e non soggetti a fonti di inquinamento ambientale (ad esempio, zone fortemente vocate per l’agricoltura intensiva o fortemente industrializzate); 2. non superare il numero di 40 - 50 alveari/apiario; 3. distanziare gli alveari tra loro di 30 - 40 cm per favorire riunioni delle famiglie e prevenire i fenomeni di deriva; 4. inclinare leggermente in avanti le arnie per favorire la fuoriuscita di acqua eventualmente entrata e per facilitare l’allontanamento delle api morte dalle spazzine. 5. sollevare gli alveari da terra di circa 40 cm per evitare l’entrata di insetti/ animali/acqua e per assicurare una condizione più comoda dell’apicoltore durante la visita in apiario; 6. orientare la porticina di volo delle api a sud/sud-est per evitare l’esposizione a venti freddi; 7. alternare arnie di colore diverso e/o realizzare disegni/forme/colori diversi sul frontalino ed evitare di posizionare troppi alveari su una stessa fila, per diminuire i fenomeni di deriva; 8. effettuare una attenta selezione dei fornitori; 9. rispettare un periodo di quarantena per tutte le introduzioni di nuovi sciami e famiglie in apiario; 10. identificare gli alveari mediante codice aziendale e numerazione progressiva; 11. verificare, nel corso dell’anno, lo stato di salute degli alveari e registrare le eventuali anomalie ricercandone la causa, anche ricorrendo al supporto di personale qualificato ed alle analisi di laboratorio; 12. adottare tecniche per la prevenzione ed il monitoraggio della varroatosi: • effettuare i trattamenti quando previsti, su tutti gli alveari di ogni apiario e, dove possibile, contemporaneamente agli altri apicoltori della zona; • praticare, su indicazione del medico veterinario, una rotazione terapeutica dei medicinali veterinari autorizzati; • utilizzare arnie con fondo a rete antivarroa; • monitorare il livello d’infestazione effettuando, a campione, la conta della caduta di varroa; • fare ricorso anche alla lotta integrata ricorrendo al blocco ella covata, all’asportazione della covata maschile, etc.; 13. effettuare un corretto impiego dei medicinali veterinari, come IL FARMACO VETERINARIO: NORMATIVA E SORVEGLIANZA

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indicato dal foglietto illustrativo; registrare i trattamenti effettuati ed il numero di alveari trattati; 14. sostituire regolarmente i favi (almeno 3-4 favi per alveare/anno); 15. sostituire regolarmente le regine (al massimo ogni 2-3 anni); 16. adottare opportune tecniche per la selezione di regine che manifestano, nella specifica realtà ambientale (altitudine e temperatura) di ciascun allevamento, caratteri di resistenza alle malattie, comportamento igienico, docilità, bassa tendenza alla sciamatura ed elevata produttività; 17. verificare l’etichettatura ed il tipo di alimenti somministrati alle api; 18. utilizzare acqua potabile per l’alimentazione delle api (es. nella produzione di sciroppo zuccherino); 19. lasciare a disposizione acqua da bere alle famiglie nei periodi particolarmente caldi e curare la nutrizione delle api in caso di condizioni metereologiche sfavorevoli (es. durante il periodo invernale, oppure in caso di primavere fortemente piovose); 20. non somministrare miele alle api , il miele potrebe costotuire un veicolo di infezioni; 21. prevenire fenomeni di saccheggio: • non tenere in apiario famiglie malate, indebolite e quindi predisposte ad essere saccheggiate; • effettuare la manutenzione delle arnie; • quando necessario, ad esempio, alla fine periodo di raccolta nettarifera, riposizionare nelle arnie le porticine di entrata con accessi ristretti; 22. effettuare un buon invernamento delle famiglie: ridurre il numero dei telaini, inserire il diaframma, inserire il cassettino diagnostico, ridurre l’apertura della porticina, alimentare se necessario, etc.); 23. effettuare, nei limiti del possibile, un moderato impiego dell’affumicatore (per rispettare il benessere delle api e per evitare possibili rischi di residui nel miele); 24. utilizzare l’escludiregina; 25. verificare la non tossicità delle vernici e di tutte le sostanze destinate ad entrare in contatto con le api (es. disinfettanti, trattamenti chimici per il legno, etc.); 26. non trasferire favi da una famiglia ad un’altra (es. in caso di livella mento della forza) se non si è certi dello stato sanitario degli alveari; 27. effettuare il periodico sfalcio dell’erba davanti agli alveari per garantire un facile accesso delle api all’entrata dell’alveare e per evitare l’introduzione di animali estranei nell’arnia:

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28. tenere in modo ordinato l’apiario e non lasciare incustodite attrezzature vecchie od infette; 29. curare la pulizia dell’abbigliamento e del materiale apistico in genere; 30. effettuare la necessaria manutenzione e, quando necessario, rinnovare il materiale apistico avendo cura di eliminare arnie e materiali vecchi, non più funzionali o infetti; 31. separare gli alveari malati da quelli sani; 32. eliminare,se necessario, le famiglie malate e allevare solo famiglie sane e forti; 33. alimentare/riunire le famiglie deboli o sprovviste di scorte valutando attentamente l’opportunità di tali interventi; 34. raccogliere il miele solo quando sufficientemente disidratato dalle IL FARMACO VETERINARIO: NORMATIVA E SORVEGLIANZA

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api (es. almeno 3⁄4 delle cellette sono opercolate) ed evitare la sua contaminazione con sostanze repellenti (es. utilizzate per la smielatura) o comunque fortemente aromatiche; 35. richiedere l’assistenza veterinaria e ricorrere a personale qualificato ogni volta che risulti necessario. Approvvigionamento dei farmaci veterinari L’approvvigionamento di medicinali veterinari viene effettuato attraverso i canali autorizzati: • farmacie, • parafarmacie, • attività di commercio all’ingrosso autorizzati alla vendita diretta e limitatamente alla vendita di medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfettante per uso esterno negli esercizi commerciali di cui all’Art. 90 del Dlgs 193/2006. Il farmaco veterinario può essere venduto/distribuito esclusivamente dalle strutture che rispondono ai requisiti di legge. Le associazioni di allevatori non possono detenere/vendere/distribuire farmaci non rientrando nelle categorie previste dal Dlgs 193/2006, circolare n.3 del 3 ottobre 2006. L’elenco dei farmaci autorizzati può essere consultato nel link del Ministero della Salute: https://www.vetinfo.sanita.it/j6_prontuario/public/ Ricetta Anche se i farmaci veterinari autorizzati in Italia per le api sono in generale cedibili senza prescrizione veterinaria, tuttavia la consulenza del Veterinario, oltre a rappresentare una garanzia di qualità e sicurezza, indirizza l’apicoltore ad una scelta appropriata dei medicinali e ad un uso corretto e responsabile degli stessi ed è necessaria in caso di uso in deroga. Si evidenzia inoltre che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzando i farmaci veterinari regolarmente autorizzati non osserva le prescrizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate a norma del Dlgs 193/2006 (foglietto illustrativo) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. Relativamente ai medicinali veterinari cedibili solo tramite ricetta si indica che nel prescrivere i medicinali, i veterinari devono limitarne la

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quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia. La vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonché di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti è effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico- veterinario non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla ASL entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti. Scorte Il titolare di impianti in cui sono allevati professionalmente animali può essere autorizzato dalla ASL a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari purché sussistano valide motivazioni e purché ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi e tiene apposito registro di carico e scarico, da conservarsi per cinque anni. Registri I proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all’acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni: a) data; b) identificazione del medicinale veterinario; c) quantità; d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale; e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento; f ) data di inizio e di fine del trattamento. Il registro a pagine prenumerate, vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all’articolo 76, comma 1, del Dlgs 193/2006 ed alla documentazione di acquisto, è conservato per cinque anni dall’ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta della ASL per i controlli. Uso in deroga È vietato somministrare agli animali sia sostanze farmacologicamente IL FARMACO VETERINARIO: NORMATIVA E SORVEGLIANZA

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attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati (art. 69 Dlgs 193/2006), sia medicinali veterinari non autorizzati, salvo che si tratti delle sperimentazioni di cui all’articolo 12, comma 3, lettera j, del sopracitato decreto. Pur restando fermo l’obbligo di osservare le prescrizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate a norma del suddetto decreto, riportate nel foglietto illustrativo del medicinale veterinario, ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità, trattare l’animale interessato in uno specifico allevamento: a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l’uso su un’altra specie animale o per un’altra affezione sulla stessa specie; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a); 1) con un medicinale autorizzato per l’uso umano; 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l’uso sulla stessa specie o su un’altra specie destinata alla produzione di alimenti per l’affezione di cui trattasi o per un’altra affezione; c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria. Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale utilizzato devono essere comprese negli allegati del Regolamento (UE) N. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non può essere inferiore a quello indicato nel foglietto illustrativo. Qualora non vi siano indicazioni specifiche è responsabilità del veterinario prescrittore indicare i tempi d’attesa relativamente al miele. Il medico veterinario responsabile tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti sopra descritti quali l’identificazione del proprietario e degli animali, la data in cui gli animali sono stati trattati, la diagnosi, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati. Il medico veterinario tiene la documentazione a

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disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. Sperimentazione È vietato sia somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati (art. 69 Dlgs 193/2006), che somministrare agli animali medicinali veterinari non autorizzati, salvo che si tratti delle sperimentazioni. Lo svolgimento della sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali e ogni sua modifica sono autorizzate dal Ministero della salute, secondo le modalità e le procedure di cui al DM 12 novembre 2011 buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali. La farmacovigilanza. Che cos’è? La farmacovigilanza consente di monitorare la sicurezza dei medicinali veterinari dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio. In questo modo la farmacovigilanza garantisce: l’uso sicuro dei medicinali veterinari negli animali; la sicurezza degli alimenti di origine animale; la IL FARMACO VETERINARIO: NORMATIVA E SORVEGLIANZA

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sicurezza per l’uomo che viene a contatto con i medicinali veterinari, la sicurezza per l’ambiente e l’efficacia del farmaco veterinario.

Perché è importante riportare le sospette reazioni avverse? In seguito alla valutazione delle informazioni relative alla farmacovigilanza, che provengono dall’invio di appositi moduli di segnalazione redatti da chiunque sia a conoscenza di una reazione avversa o una diminuzione di efficacia seguita alla somministrazione di un farmaco veterinario, il Ministero può sospendere, revocare o modificare le condizioni dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) per limitarne le indicazioni o la disponibilità, cambiare posologia, aggiungere una controindicazione o una nuova avvertenza. A garanzia della tutela della salute umana e animale, il Ministero, a seguito di segnalazioni di farmacovigilanza, può adottare provvedimenti d’urgenza sospendendo anche l’Autorizzazione di un medicinale veterinario. Che cosa deve essere segnalato? È importante che tutte le sospette reazioni avverse siano riportate, specialmente per i seguenti tipi di reazione: reazione avversa che provoca la morte; reazione avversa che provoca eventi significativi, prolungati o permanenti; reazione avversa inattesa non riportata nell’etichetta o nel foglietto illustrativo; reazione avversa ai medicinali veterinari che si verifica nell’uomo; reazione avversa che si è osservata dopo un uso diverso da quello indicato nel foglietto illustrativo dei medicinali; mancanza dell’efficcia attesa (possibilmente indicare lo sviluppo di resistenza); problema legato ai tempi d’attesa (che può determinare la presenza di residui tali da rendere insicuri gli alimenti per il consumatore); possibili problemi ambientali; reazione avversa conosciuta (menzionata nel foglietto illustrativo) che è grave o che sembri aumentare in termini di frequenza e/o gravità. Se la sospetta reazione avversa è grave, in particolare nel caso in cui un animale muoia, l’evento deve essere riportato immediatamente. Le sospette reazioni avverse devono essere riportate nell’apposita scheda di segnalazione reperibile nella gazzetta ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006 serie generale o scaricabile dai siti web www.ema.europa.eu www.salute.gov.it A chi inviare la scheda di segnalazione?

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IL FARMACO VETERINARIO: NORMATIVA E SORVEGLIANZA


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La scheda di segnalazione va inviata al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio 4, Via Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma Tel. 0659946255 - Tel. 0659946932 - Fax 0659946949 E mail: farmacovigilanza@sanita.it Oppure ai Centri regionali di Farmacovigilanza competenti per territorio.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI Dlgs 193/2006 Attuazione della Direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari. Dlgs 148/2009 Attuazione della Direttiva 2008/97/CE, che modifica la Direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostativa e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro calssificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.

IL FARMACO VETERINARIO: NORMATIVA E SORVEGLIANZA

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SALUTO E INTERVENTO Senatore Gianpaolo Vallardi Presidente della Commissione Agricoltura Senato della Repubblica Ho il piacere e l’onore di intervenire a questo Convegno nazionale, consapevole del fatto che l’appuntamento della Fiera Nazionale dell’Apicoltura per l’Agricoltura, giunge alla sua 41a edizione dando prova di continuità e impegno da parte degli Organizzatori - l’Amministrazione del Comune di Lazise in primo luogo - ma anche della FAI-Federazione Apicoltori Italiani e dell’APAT-Apicoltori in Veneto: tutti si sono adoperati, con il concorso con le principali Istituzioni della Regione Veneto, per dare a questo evento “I Giorni del Miele” il risalto che merita. Non c’è dubbio che qui a Lazise abbiamo sempre avuto l’occasione di ascoltare Relatori di fama nazionale e internazionale, arricchendo il sapere degli allevatori di api che ci raggiungono da tutta Italia. Io stesso sono un apicoltore per tradizione famigliare, oggi da Senatore sono attento alle problematiche di questo Vostro settore e ho presentato un disegno di legge sulle piccole produzioni locali prendendo esempio dall’esperienza del Veneto che ho voluto tradurre in norma nazionale; gli apicoltori, infatti, hanno bisogno di vedere semplificato il loro lavoro e riconosciuta la qualità del proprio prodotto senza dover sottostare a complicate norme pensate per le grandi industrie alimentari. Vi riporto pertanto, in forma sintetica, gli articoli principali del disegno di legge in questione che troverete in calce alla mia relazione nella sua versione completa. DISEGNO DI LEGGE PPL IN SINTESI Il nostro Paese si caratterizza per la varietà e la bellezza del territorio e per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità che rappresentano una vera e propria miniera a disposizione del consumatore e del turista. I consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime e quello delle piccole produzioni locali (PPL) è una proposta che permette esclusivamente agli imprenditori agricoli e alle loro associazioni di trasformare alcuni prodotti primari ottenuti presso la propria azienda agricola. Le piccole produzioni locali (PPL) sono una realtà ormai consolidata nei territori delle regioni Veneto, dal 2008, e Friuli Venezia

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Giulia dal 2011, le quali permettono agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all’interno dell’azienda agricola. Tutto ciò avviene nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un’importante integrazione al reddito per gli operatori. Le PPL possono andare dalle carni suine trasformate, alle carni avicunicole fresche e trasformate, ai prodotti lattiero-caseari, al miele e prodotti dell’alveare, per finire con il pane e prodotti da forno, conserve e confetture vegetali, succhi di frutta, farine e vegetali essiccati, olio d’oliva, eccetera. Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le piccole produzioni, tipiche e di qualità, che caratterizzano alcuni ambiti territoriali e a cui sono spesso dedicate manifestazioni. Le «PPL-piccole produzioni locali» sono molto apprezzate dal consumatore che ha la possibilità di testare un prodotto genuino, sotto casa. Il presente disegno di legge ha la finalità di valorizzare ulteriormente il prodotto della tradizione contadina locale e vuole tracciare un percorso semplice per la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati, di origine animale e non, dal produttore primario al consumatore finale, subordinata alla vendita diretta in ambito locale di piccoli quantitativi. La lavorazione/trasformazione dei prodotti costituisce un’esperienza sicuramente nuova per l’imprenditore agricolo, che deve conciliare sistemi di produzione e di conservazione, gusti ed abitudini alimentari di un consumatore moderno con le ricette della tradizione. Chi produce alimenti ha una grande responsabilità nella qualità complessiva del prodotto e, soprattutto, sulla sicurezza e salute del consumatore. PPL, poiché prodotti di nicchia, hanno caratteri ben specifici che li contraddistinguono: l’origine locale della materia prima, i limiti posti alle quantità che possono essere lavorate e quelli relativi all’ambito di vendita (provincia e province contermini).Questo disegno di legge conta di poter dare un significativo contributo per il raggiungimento di diverse finalità: l’integrazione del reddito da parte degli operatori agricoli, la scoperta di nuovi prodotti e luoghi da parte dei consumatori, la salvaguardia di tradizioni e culture in senso ampio (gastronomia, salute, arte...). Il disegno di legge si compone di dodici articoli. L’articolo 1 individua le finalità e i princìpi ai quali si ispira la legge, e cioè la promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, che rispettino i princìpi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2 definisce come «piccole produzioni locali–PPL» i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un’azienda agricola

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o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia e delle province contermini alla sede di produzione. L’articolo 2 stabilisce che le disposizioni contenute nella legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n.4del 2012, titolari di un’azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall’azienda stessa. Il comma 2 prevede che gli imprenditori agricoli, nell’ambito dell’attività di agriturismo, possono avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole purché ottenute in conformità con le disposizioni della legge. L’articolo 3 prevede che in etichetta deve essere indicata, in maniera chiara e leggibile, la dicitura PPL-piccole produzioni locali, seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività. L’articolo 4 istituisce, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un marchio. La licenza d’uso del marchio (comma 2) è concessa a titolo gratuito, su domanda dell’interessato, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il marchio (comma 3) può essere utilizzato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti ai PPL e può essere utilizzato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati (comma 4). L’articolo 5 individua i luoghi dove l’azienda agricola o ittica può effettuare la somministrazione e vendita diretta dei PPL (comma 1) ovvero presso la propria azienda, nell’ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. Il comma 2 prevede che i comuni, in caso di apertura di mercati alimentari locali, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 percento del totale dell’area destinata al mercato. Il comma 3 contempla che gli esercizi commerciali possano dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle visibili. L’articolo 6 identifica i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature. L’articolo 7 individua i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, prevedendo che possano essere utilizzati, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell’abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell’abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell’imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l’obbligo di cambio di destinazione d’uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati. L’articolo 8, in relazione ai corsi di formazione, al comma 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. I corsi (comma 3) hanno lo scopo di far acquisiSALUTO E INTERVENTO SENATORE VALLARDI

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re nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione trasformazione e vendita dei PPL, all’applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra gli altri, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP). L’articolo 9 individua gli organi ai quali spetta il controllo per l’accertamento delle infrazioni delle disposizioni della legge e inoltre stabilisce che le amministrazioni competenti possano avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l’istituzione di appositi gruppi di intervento. L’articolo 10 reca le disposizioni finali. Al comma 1 viene previsto che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, sia definito il «Paniere PPL» ovvero l’elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l’indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL. Il comma 2 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL. L’articolo 11 riporta la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 12 reca l’entrata in vigore della legge. Al di là degli aspetti tecnici, siamo già certi che questa norma, una volta approvata, metterà in condizione anche gli apicoltori, oltre che i produttori di altri comparti che rendono vitali le nostre comunità rurali e i nostri territori, di operare seguendo un percorso snello e semplificativo di quello che deve essere il rapporto con le Autorità sanitarie. Un articolato che, in conclusione, già a partire dai prossimi giorni sarà portato all’attenzione delle principali rappresentanze del mondo apistico, avviando quelle Audizioni parlamentari alle quali sarà chiamata anche la FAI-Federazione Apicoltori Italiani. Sono lieto di averlo presentato a questo Convegno di Lazise e conto, già nella prossima edizione, di potervi dare gli aggiornamenti sull’iter parlamentare che è volontà mia e di tutti gli altri presentatori e Colleghi Senatori, di portare avanti rapidamente. Grazie intanto per la Vostra attenzione e per il lavoro che vi vede impegnati ogni giorno nel mantenimento in vita di un patrimonio apistico che è prezioso bene di tutta la collettività. TESTO INTEGRALE DEL DISEGNO DI LEGGE PPL Vedi file “Articolato”

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SENATO DELLA REPUBBLICA XVIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIPAMONTI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VESCOVI, ZULIANI, FATTORI e MOLLAME (V. Stampato n. 728) approvato dal Senato della Repubblica il 24 settembre 2019 (V. Stampato Camera n. 2115) modificato dalla Camera dei deputati il 16 giugno 2021 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 giugno 2021 Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE approvato dal approvato dalla Senato della Repubblica Camera dei deputati Art. 1. Art. 1. (Finalità e princìpi) (Finalità e princìpi) 1. Fatta salva la facoltà per gli im- 1. Identico: prenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quanti-

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tativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti princìpi: a) principio della salubrità: la si- a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell’ali- curezza igienico-sanitaria dell’alimento prodotto; mento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; b) principio della marginalità o Soppressa della limitata produzione: la produzione dell’alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione totale finalizzata all’integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare; c) principio della localizzazione: la b) identica; possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria; d) principio della limitatezza: la c) identica; possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti; e) principio della specificità: la pos- d) identica; sibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell’articolo 11. 2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denomi-

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nate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda, destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini. 3. Ferme restando le deroghe previste dall’articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall’azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini. Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, agli

3. Ferme restando le deroghe previste dall’articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall’azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini. Art. 2. (Ambito di applicazione) Identico

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imprenditori apistici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un’azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresì nell’ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti. 2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell’ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96,

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somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell’ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell’articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge. 3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell’apicoltura, di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L’attività apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno. 4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Art. 3. (Etichettatura) 1. I prodotti PPL devono essere venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al re-

Art. 3. (Etichettatura) 1. I prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento

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golamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono indicare nell’etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività, rilasciato dall’autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all’articolo 11. 2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,

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(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti possono indicare nell’etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività, rilasciato dall’autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all’articolo 11. 2. Identico.

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dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008. 3. Gli operatori, al fine di garanti- 3. Identico. re il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell’opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all’articolo 11. Art. 4. (Marchio PPL) 1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio « PPL - piccole produzioni locali ». Tale marchio può essere

Art. 4. (Logo PPL) 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui

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utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto di cui all’articolo 11, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 11 sono definiti modalità e strumenti per i controlli successivi sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all’articolo 3, comma 3.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012

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all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo « PPL - piccole produzioni locali » per i prodotti di cui all’articolo 1 della presente legge. La forma del logo è scelta mediante svolgimento di un concorso di idee. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla loro tracciabilità e le modalità con cui è fornita una corretta informazione al consumatore. Il concorso di idee per la scelta della forma del logo PPL è bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008. 3. La licenza d’uso del marchio « Soppresso PPL - piccole produzioni locali » è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all’articolo 11. 4. Il marchio può essere usato sol- Soppresso tanto con riferimento ai prodotti PPL. L’utilizzo del marchio mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nell’attività di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL. 5. Il marchio può essere usato Soppresso sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati. Le regioni SENATO DELLA REPUBBLICA - DISEGNO DI LEGGE

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e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere tra i prodotti a marchio PPL, o assimilare a tali prodotti, altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti. 6. La concessione del diritto d’uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L’uso del marchio può avvenire, a cura dell’azienda agricola interessata, su carta da lettere, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario e occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito atto, predisposto secondo i criteri e le linee guida definiti con il decreto di cui all’articolo 11. 7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l’anno 2019.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all’interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all’articolo 1.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 5. Art. 5. (Consumo immediato e vendita diretta) (Consumo immediato e vendita diretta) 1. Nell’ambito della provincia in 1. Identico cui ha sede l’azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

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a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico; b) nell’ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico; c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché tale fornitura sia limitata al 50 per cento della produzione annuale dell’azienda produttrice. 2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell’area destinata al mercato, qualora disponibili. 3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili. Art. 6. (Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature) 1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l’imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli

a) identica;

b) identica;

c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

2. identico;

3. identico;

Art. 6. (Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature) Identico

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alimenti e delle disposizioni della presente legge. 2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 3. I locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge. Art. 7. (Requisiti strutturali dei locali destinati alle attività) 1. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dall’articolo 6, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell’abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell’abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dei prodotti PPL dell’imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d’uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

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Art. 7. (Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei princìpi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

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2. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l’accesso deve poter avvenire agevolmente dall’esterno, anche attraverso altri locali. 3. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature. 4. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l’immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari. 5. I locali adibiti al deposito dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all’abitazione, purché non direttamente comunicanti con gli spazi destinati all’allevamento. 6. I locali adibiti alla vendita diretta dei prodotti PPL devono

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avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all’abitazione, con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati. 7. La vendita dei prodotti PPL può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione. Art. 8. (Sezione internet per le piccole produzioni locali) 1. È istituita, nell’ambito del sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un’apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell’ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell’aggiornamento della sezione del sito internet di cui al comma 1. 3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 9. (Corsi di formazione)

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Soppresso

Art. 8. (Sezione internet per le piccole produzioni locali) 1. Identico

2. Identico

Art. 9. (Corsi di formazione)

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1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l’attività dell’azienda, nell’ambito territoriale provinciale di riferimento. 2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell’attività e in ogni caso prima dell’avvio delle lavorazioni, a meno che l’operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell’autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse. 3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP. Art. 10. (Attività di controllo) 1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze

1. Identico

Art. 10. (Attività di controllo) 1. Identico

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del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione, nell’ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento. Art. 11. Art. 11. (Disposizioni applicative) (Disposizioni applicative) 1. Il Ministro delle politiche agri- 1. Identico cole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, 1.2.1. Testo DDL 728-B previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro

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tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori: a) il « paniere PPL », definito a) identica; come l’elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l’indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l’aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi; b) le modalità per l’ammissione, b) identica; su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge; c) le misure da applicare e i con- c) identica; trolli igienico- sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all’atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno SENATO DELLA REPUBBLICA - DISEGNO DI LEGGE

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di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione; d) le modalità di utilizzo dell’etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli. 2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL. 4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l’etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue. 6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garanti-

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d) le modalità di utilizzo dell’etichettatura PPL e del logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli. 2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l’etichettatura PPL ed il logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue. 6. Identico.

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ta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare. 7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale. Art. 12. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, o utilizzi l’etichettatura di cui all’articolo 3 o il marchio di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di

7. Identico. Art. 12. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, o utilizzi l’etichettatura di cui all’articolo 3 o il logo di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all’articolo 1 è soggetto alla

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cui all’articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all’articolo 1, l’autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l’autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d’uso del marchio. 3. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo. Art. 13. (Disposizioni finanziarie) 1. Dall’attuazione della presente legge, ad eccezione dell’articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli oneri di cui all’articolo 4, pari a 32.000 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

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sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del logo di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all’articolo 1, l’autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del logo stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l’autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d’uso del logo. 3. Identico.

Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Soppresso

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3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 14. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

Art. 14. (Entrata in vigore) Identico

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