Apinforma 14/2021

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 14 31 luglio 2021

IN PRIMO PIANO TRASPORTO ABUSIVO E CONCORRENZA SLEALE Incontro con il Prefetto di Trieste

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


METLAB. Laboratorio Accreditato di Taratura Centro LAT n°280. METLAB è specializzata nella taratura e gestione delle apparecchiature per la misura della temperatura. La conoscenza della grandezza “temperatura” riveste un ruolo di primaria importanza in molti settori siano essi quelli associati alla ricerca nel campo della fisica che quelli che includono processi di trasformazioni chimiche e biochimiche fino ad arrivare a quelli che riguardano applicazioni ingegneristiche. Per la grandezza di temperatura, il Laboratorio METLAB è stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico di Accreditamento in Italia, il quale ha riconosciuto la competenza del Laboratorio stesso e la conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il riconoscimento di Laboratorio LAT (Laboratorio Accreditato di Taratura) rientra negli Accordi di Mutuo Riconoscimento ILAC/MRA e quindi ha valenza internazionale. METLAB è in grado di eseguire tarature accreditate di: > Termometri a resistenza > Termocoppie a metallo nobile > Termocoppie a metallo comune > Indicatori di temperatura con termometri a resistenza > Indicatori di temperatura con termometri a termocoppia

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LAT N°280 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements


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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 14 31 luglio 2021

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Trasporto abusivo e concorrenza sleale

8

Corso post Laurea “Valori Identitari e Imprenditorialità”

10

Sospensione carichi pendenti

12

Bonus sanificazione

15

Nuovi termini di emissione delle note di credito

17

Le spese di rappresentanza

19

Restituzione somme tassate in anni precedenti

23

Convertito in legge il DL “Sostegni Bis”

25

CCNL legno piccola e media industria (PMI)

26

Rinnovo CCNL Unionalimentari 2020-2024

27

Rinnovo CCNL Multiservizi 2021-2024

42

Relazione annuale Inail 2020

43

Pacchetto “Fit for 55”

49

Albo Gestori Ambientali

52

SOA: rinnovo per l’Elettronica Impianti Cossettini srl

53

Verifica della congruità della manodopera in edilizia

54

ANAC: arrotondamenti offerte anomale

57

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SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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58

Covid-19. Rientri dalle ferie in sicurezza

60

Premio Aziende Virtuose - Percorsi in FVG 2

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Il portale unico per i trasporti eccezionali

68

ORGANIZZAZIONE

CHIUSURE ESTIVE DEI NOSTRI UFFICI Durante il periodo estivo i nostri uffici resteranno chiusi i seguenti venerdì pomeriggio: 30 luglio 6 e 27 agosto 3 settembre Per le urgenze potrete comunque contattarci ai numeri 0432/507377 e 338/6904139. La chiusura per le ferie è così programmata: dal pomeriggio di venerdì 6 agosto a venerdì 20 agosto compreso

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Trasporto abusivo e concorrenza sleale INCONTRO CON IL PREFETTO DI TRIESTE

Lo scorso 28 luglio si è tenuto un incontro a Trieste con il Commissario di Governo per il FVG Valerio Valenti, accompagnato dal Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per il FVG, Giuseppe Maggese e dal Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Trieste, Eugenio Amorosa, avente come oggetto il fenomeno dell’abusivismo e della concorrenza sleale nel settore del trasporto di merci su strada, per la crescente difficoltà nel far fronte al fenomeno della concorrenza sleale operata dai vettori stranieri. L’incontro ha fatto da coronamento al precedente confronto che le Associazioni di categoria regionali avevano avuto nel periodo dell’emergenza Covid-19 con la massima autorità periferica dello Stato. All’incontro hanno preso parte la nostra Associazione, Confartigianato FVG e Federazione Autotrasporti Italiani FVG, ribadendo le problematiche di fondo vissute quotidianamente dalle imprese di

trasporto associate e avanzando una serie di proposte per contenere i fenomeni in questione; con il punto di vista di Confapi FVG che è stato rappresentato dal Direttore Lucia C. Piu. Fra i punti illustrati figura anzitutto la necessità di potenziare i controlli anti-cabotaggio illegale. Il Reg. Ue 1072/2009, recentemente modificato con misure più stringenti, ammette l’attività di cabotaggio come attività di trasporto temporaneo nel limite massimo di sette giorni, con un numero massimo di tre viaggi e con un intervallo tra un trasporto internazionale e l’ultimo trasporto eseguito di almeno quattro giorni. Altro problema segnalato è stato quello del rispetto dei tempi di riposo settimanale fuori cabina da parte dei conducenti, troppo frequentemente non rispettato. Per l’Associazione, in secondo luogo, si è ribadito il criterio della particolare collocazione geografica del FVG, che impone un maggior numero di controlli in considerazione dell’elevata densità di vettori esteri e della strategicità della Regione. Le Associazioni hanno, fra l’altro, indicato al Prefetto le possibili aree ove concentrare i controlli in quanto maggiormente suscettibili di violazioni alle normative internazionali e interne. Da ultima, si è chiesta l’istituzionalizzazione di un tavolo permanente con convocazione semestrale o an-

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nuale, nel quale poter svolgere con sufficiente periodicità un confronto sull’attività svolta e sui problemi che le associazioni incontrano sul territorio. Il Prefetto Valenti, che già in passato aveva sollecitato una alta collaborazione delle Associazioni ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo, ha

ascoltato con estremo interesse tutti gli interventi, assicurando il proprio impegno per la costituzione dell’osservatorio, con eventuale declinazione anche a livello provinciale.

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(EV)


Corso post Laurea “Valori Identitari e Imprenditorialità” avviata l’xi edizione

Il 13 luglio 2021, presso la sede del dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, è stata presentata la nuova piattaforma online del corso di perfezionamento post laurea “Valori identitari e Imprenditorialità”. Tale progetto, giunto alla XI edizione, è organizzato dall’Università di Udine, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Ente Friuli del Mondo, ed è diretto dalla Prof.ssa Raffaella Bombi. Sin dalla prima edizione la nostra Associazione è stata presente e si è dedicata con le imprese associate a gestire e seguire gli studenti nella fase di tirocinio che caratterizza questo progetto. Il corso infatti è suddiviso tra ore dedicate alla didattica, periodi di tirocinio (80 ore), presso le imprese della nostra Regione e istituzioni del territorio, e visite culturali per favorire il contatto con il territorio friulano. Tra gli obiettivi principali ritroviamo la volontà di contrastare la complessiva perdita dell’identità linguistica dei giovani corsisti che provengono

dall’Argentina e dal Brasile quali discendenti di emigrati friulani di seconda, terza e quarta generazione. È viva la necessità di promuovere l’interesse verso la cultura e la tradizione friulana nelle nuove generazioni nate all’estero e di favorire l’instaurarsi di reti di connessione con soggetti istituzionali, economici e sociali che operano del territorio friulano promuovendo nuove occasioni di rapporto e collaborazione. Aderiamo da sempre a questa iniziativa, crediamo fortemente nella sua importanza non solo per l’opportunità offerta ai giovani di contatto con l’identità friulana e il tessuto economico della Regione, ma anche per l’occasione di crescita e confronto che essa porta alle aziende del territorio. Secondo noi questo progetto ha permesso di azzerare le distanze tra persone che vivono su continenti diversi, ha avuto e continua ad avere risultati importanti perché coniuga vari aspetti come

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la formazione e la possibilità per questi giovani di tornare alle loro radici e conoscere il territorio da cui sono partiti tanti anni fa i loro nonni. Inoltre, ha permesso di valorizzare la nostra cultura e le nostre tradizioni, ma anche, con il coinvolgimento delle Associazioni datoriali, il tessuto produttivo, che è la principale risorsa su cui può contare la nostra Regione. Con l’avvento della pandemia, tutte le attività sono state sospese, ma la forte volontà degli organizzatori di mantenere in vita il progetto e creare un “ponte” tra le prime edizioni e quelle future, ha portato alla realizzazione di una piattaforma per l’erogazione di materiali didattici in e-learning da

parte dei docenti del corso, arricchiti da interviste a tutti gli attori istituzionali che hanno collaborato nei 10 anni di attività. Questi brevi corsi online e le interviste sono accessibili a tutti coloro che, spinti dall’interesse verso la cultura e la lingua friulana, vogliano documentarsi (Valori identitari e imprenditorialità (uniud.it)). All’evento di presentazione, al quale siamo intervenuti assieme ad altre istituzioni locali, hanno partecipato in video collegamento anche sette corsisti delle precedenti edizioni che hanno condiviso le loro esperienze e ribadito l’importanza del progetto al fine di conoscere le proprie origini. (MM)

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Sospensione carichi pendenti per rottamazione-ter e saldo e stralcio

vademecum e faq dell’agenzia delle entrate

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 286/C del 2 agosto 2021 per ricordare che il “Decreto Sostegni bis” (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021) ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un apposito Vademecum per chiarire alcuni aspetti delle disposizioni attualmente in vigore, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ), aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dalla citata legge di conversione al “Decreto Sostegni-bis”. Di seguito riportiamo alcuni dei principali chiarimenti forniti nel Vademecum, mentre le FAQ sono disponibili al link seguente: https://www. agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-sapernedi-piu/covid-19/faq-covid/

Proroga dei termini per i pagamenti delle cartelle La legge di conversione al decreto Sostegni-bis ha prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (come noto, tale proroga era già stata disposta dal DL n. 99/2021 poi confluito nella legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”). I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30 settembre 2021.

Nuovi termini

Sono state rideterminate le scadenze per il versamento delle rate della “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) previste nel 2020. In particolare, per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019, deve effettuare il pagamento delle rate non ancora versate nel 2020 in quattro mesi a partire da luglio 2021: - entro il 31 luglio 2021 andavano pagate le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazioneter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Trattandosi di un sabato, la scadenza è slittata al 2 agosto 2021; - entro il 31 agosto 2021 si paga la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter); - entro il 30 settembre 2021 si pagano le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio); - entro il 31 ottobre 2021 si paga la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter). Restano confermati i termini per il pagamento delle rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021 che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021. Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi per il termine del 2 agosto sono considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 agosto 2021). In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione Il decreto “Sostegni-bis” ha prorogato fino al 31 agosto 2021 (in precedenza era 30 giugno 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

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Come noto, l’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, ovvero dal primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria (decreto “Cura Italia”).

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione

ramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. La sospensione riguarda anche le procedure cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano, infine sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pigno-

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(C)


Bonus sanificazione

le richieste da presentare entro il 4 novembre 2021 Premessa L’art. 32 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) ha riproposto un bonus per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale DPI e per le spese di sanificazione dei luoghi di lavoro. Con provvedimento del 15 luglio 2021 l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello con le relative istruzioni per la richiesta del credito d’imposta da trasmettere entro il 4 novembre 2021. Di seguito analizziamo le caratteristiche più significative del nuovo contributo.

Soggetti beneficiari Possono accedere al credito d’imposta i seguenti soggetti: - i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, - gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo Settore ETS; - le strutture ricettive extralberghiere organizzate in maniera non imprenditoriale ma munite del codice identificativo regionale ex art. 13 - quater, comma 4 del D.L. 34/2020. Rientrano anche i bed & breakfast, per questi ultimi è prevista la possibilità di autocertificare lo svolgimento dell’attività ricettiva.

Spese agevolabili L’agevolazione è riconosciuta con riferimento alle spese di: - sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività di lavoro compresi i beni strumentali utilizzati per tale attività, - somministrazione di tamponi nei luoghi di lavoro; - acquisto di DPI conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria

quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive e calzari; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - DPI diversi da quelli precedenti e relative spese di installazione come ad esempio termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti. Anche questi devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla comunità europea; - dispositivi per il mantenimento delle distanze interpersonali come ad esempio barriere e pannelli protettivi.

Il beneficio previsto Il beneficio viene riconosciuto sottoforma di credito d’imposta nella misura nominale del 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il credito d’imposta non può essere superiore a 60.000 euro. Si segnala che l’importo effettivo del credito sarà determinato a posteriori, vale a dire dopo il ricevimento di tutte le richieste e rapportato alle risorse disponibili. Non opererà quindi un “click day” ma il credito effettivo sarà quantificato sulla base del riparto delle somme disponibili, pari a 200 milioni e le richieste pervenute. La percentuale effettiva del bonus sarà quindi resa nota con un provvedimento delle Entrate da adottare dopo il termine di presentazione delle richieste di contributo e comunque entro il 12 novembre 2021.

L’utilizzo del credito Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che renderà noto l’effettiva percentuale spettante per ogni beneficiario. Dovranno essere utilizzati per la compensazione esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia quali Entratel e Fisconline e l’importo del credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi cui si riferiscono le spese, quindi nella dichiarazione Redditi 2022. Non operano i limiti di:

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- 700.000 euro per l’utilizzo in compensazione ex art. 34 della legge 388/2000 (aumentato a 2 milioni per il 2021 dal Decreto Sostegni - bis); - 250.000 euro previsto per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Termini di presentazione della richiesta La richiesta del bonus dovrà essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 utilizzando il modello

approvato con il provvedimento del 15 luglio 2021 già citato, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente o tramite intermediari. Dopo la presentazione della richiesta sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto della richiesta con le relative motivazioni. (PZ)

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Nuovi termini di emissione delle note di credito ridefiniti i termini di recupero dell’imposta nelle procedure concorsuali L’art. 18 del D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) ha ridefinito i termini iniziali di emissione delle note di credito nei confronti di debitori inadempienti sottoposti a procedure concorsuali. La modifica interesse le procedure aperte successivamente all’entrata in vigore del decreto e quindi da 26 maggio 2021. La modifica interviene sull’art. 26 del DPR 633/72 offrendo la possibilità di recuperare l’Iva sui crediti non incassati fin dall’apertura delle procedure concorsuali, senza dover attendere la conclusione. Il legislatore con l’intervento in argomento, ha cercato quindi allineare la normativa Iva all’articolo 101, comma 5 del TUIR, che consente di dedurre dal reddito d’impresa da subito le perdite su crediti legate a procedure concorsuali. Prima di entrare nel merito delle modifiche, ricordiamo che l’art. 26 in caso di mancato pagamento, anche parziale o totale della fattura, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose, prevede la possibilità di emettere una nota di variazione per recuperare l’Iva non riscossa. La nota di credito deve essere emessa per l’intero importo fatturato oppure per un importo parziale indicando in ogni caso sia l’imponibile che l’imposta. Il termine entro cui emettere tale nota di variazione prima del decreto Sostegni - bis, era legato alla chiusura della procedura e questa condizione era stata fortemente criticata. In altri termini il momento iniziale in cui era possibile emettere la nota di variazione, in base anche ai chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria con le circolari 77/E/2000 e 31/E/2014, era: - nel fallimento, in presenza di piano di riparto, entro il termine per le osservazioni al piano di riparto, in assenza del piano di riparto, entro il termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento;

- nel concordato fallimentare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato stesso; - nel concordato preventivo data della sentenza di omologa esclusivamente per i crediti chirografari per la parte percentuale e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria; - nella liquidazione coatta amministrativa dalla definitività del piano di riparto; - nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.) dalla omologazione dell’accordo; - nel piano attestato (art. 67 comma 3 lett. d) L.F.) dalla data di pubblicazione del piano presso il Registro delle Imprese. Il decreto Sostegni - bis ha rivisto queste regole con riferimento alle procedure aperte dal 26 maggio 2021. La prima riguarda la modifica radicale della tempistica di cui sopra con l’aggiunta nell’art. 26 del nuovo comma 3 - bis, in base al quale sarà possibile emettere le note di variazioni in diminuzione a partire dal momento in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data: - della sentenza dichiarativa del fallimento; - del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; - del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; - del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; - dalla data di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.); - dalla data di pubblicazione del piano presso il Registro delle Imprese nel piano attestato (art. 67 comma 3 lett. d) L.F.). Le ultime due casistiche non hanno subito variazioni. Il tentativo di anticipare il termine iniziale di emissione della nota di variazione era stato inserito anche nella legge di bilancio per il 2016, ma esigenze erariali spinsero il legislatore a ritornare sui suoi passi con la legge di bilancio dell’anno successivo. I nuovi termini riguardano le note di variazione

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relative a procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto, escludendo quelle iniziate prima del 26 maggio 2021. È stato modificato anche il comma 5 dell’art. 26 introducendo l’esonero, a favore della procedura concorsuale, della rettifica della detrazione dell’Iva non pagata. Il debitore assoggettato a procedura concorsuale in questo modo non ha l’obbligo di registrare la variazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. L’imposta corrispondente non entra pertanto nella liquidazione Iva, restando a carico dell’erario. Questa previsione tuttavia esclude gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati. In questi ultimi due casi il debitore è invece tenuto a registrare la variazione nel registro Iva delle vendite nei limiti della detrazione originariamente operata. Nell’ipotesi in cui, successivamente agli eventi sopra indicati, il corrispettivo sia versato, in tutto o in parte, rimane l’obbligo per il cessionario o committente, di emettere la fattura e procedere al versamento dell’imposta, con diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione in aumento. Le modifiche non hanno interessato le procedure individuali che continuano ad essere subordinate alla infruttuosità delle stesse. Più precisamente tale momento corrisponde: - nelle ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; - nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario, risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; - nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata

deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Ovviamente anche in questi casi qualora successivamente all’emissione della nota di credito, si riesca ad incassare in tutto o in parte il corrispettivo si dovrà emettere una nota di debito. Dopo aver analizzato il termine iniziale a partire dal quale è ammessa la rettifica, il decreto Sostegni – bis non è intervenuto sul termine finale lasciando gli operatori nell’incertezza. Incertezza aggravata dalla circostanza che spesso le aziende non sempre monitorano l’andamento delle procedure concorsuali nel tempo. Considerando che l’art. 26 del decreto Iva prevede che il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione ai sensi dell’art. 19, si dovrebbe concludere che il documento vada emesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di avvio della procedura. Così per una sentenza di fallimento del 26 luglio 2021, la nota di variazione andrebbe emessa entro il mese di aprile 2022. In particolare se la nota di credito è datata 2021, la detrazione andrebbe fatta nella liquidazione periodica di riferimento, mentre se emessa nel 2022 (comunque entro il 30 aprile 2022) il documento andrebbe annotato su apposito sezionale e la relativa imposta computata nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2021. Come accennato il legislatore ha cercato di avvicinare la normativa Iva a quella reddituale ma quest’ultima consente di imputare la perdita sostanzialmente fino alla chiusura della procedura concorsuale. Sarebbe quindi auspicabile estendere, che anche sul fronte Iva, la possibilità di recuperare l’imposta fino alla data di chiusura della procedura non solo per rendere più omogenea la procedura ma anche per evitare che le imprese perdano il diritto alla detrazione per sforamento dei termini legati al mancato di monitoraggio dell’evoluzione della procedura concorsuale.

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(PZ)


Le spese di rappresentanza deducibili in base a percentuali parametrate ai ricavi

Le spese di rappresentanza, diversamente da quelle di pubblicità, sono gratuite e questa è forse la loro principale caratteristica. Non esiste in queste spese un rapporto sinallagmatico, che prevede, a fronte di una prestazione resa, il pagamento di un corrispettivo o di una controprestazione.

Premessa

Il trattamento fiscale relativo Alle imposte dirette

Le spese di rappresentanza sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del TUIR e riguardano le somme che l’imprenditore sostiene per promuovere direttamente o indirettamente un’immagine positiva e prestigiosa verso i clienti o potenziali clienti. Possono essere definite come quelle spese dotate del requisito dell’inerenza, che l’imprenditore sostiene per acquisire beni e servizi a beneficio della clientela, anche potenziale o di pubbliche relazioni virtualmente idonee a generare benefici economici per l’impresa.

La norma citata prevede che la deducibilità delle spese di rappresentanza sia legata al periodo di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità individuati da apposito decreto. Il DM 19 novembre 2008, ha previsto un meccanismo di deduzione commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi con una struttura tipicamente a scaglioni. Scaglioni che sono stati modificati dall’art. 9 del D.lgs. n. 147/2015 e rimodulati in base alla tabella di seguito riportata.

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

LIMITE DEDUCIBILITÀ

Fino a 10 milioni

1,5%

Oltre i 10 e fino a 50 milioni

0,6%

Oltre i 50 milioni

0,4%

Per la determinazione dell’importo deducibile non si devono considerare i beni d’importo inferiore a 50 euro che sono sempre deducibili. Per le imprese di nuova costituzione le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura i cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori a quelle deducibili secondo le regole ordinarie. Si pensi ad una società costituita nel 2019 che ha conseguito i primi ricavi nel 2021, le spese di rappresentanza sostenute nel 2019 e nel 2020 saranno deducibili nel 2021 e nel 2022 nei limiti, per ciascuna annualità, dei limiti visti sopra. Il legislatore ha quindi previsto un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono deducibili, mentre quelle eventualmente ec-

cedenti risultano indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Individuazione delle spese di rappresentanza Il legislatore ha individuato anche quali caratteristiche devono avere le spese di rappresentanza per soddisfare il requisito dell’inerenza. È innanzi tutto necessario che il loro sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. In particolare sono considerate spese di rappresentanza: - le spese per viaggi turistici in occasione dei

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quali sono programmate e in concreto svolte attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisca oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; - le spese per feste, ricevimenti e altri interventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa; - ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri d’inerenza. In base a quanto indicato sopra, possono rientrare nella definizione di spese di rappresentanza le spese sostenute per l’organizzazione diretta e indiretta di viaggi in cui sia svolta un’attività di carattere promozionale; ma anche quelle sostenute per eventi a carattere conviviale in occasione di ricorrenze aziendali o anniversari; le spese per intrattenimenti in occasione di inaugurazioni di nuove sedi, lancio di nuovi prodotti, fiere ed eventi simili in cui viene svolta un’attività di promozione dei beni e servizi dell’impresa. Tutte queste spese, rientrano nella definizione di spesa di rappresentanza e come tali sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti delle percentuali sopra indicate.

Le spese totalmente deducibili non qualificabili come spese di rappresentanza La norma individua anche alcune categorie di spese che non rientrano nella definizione di spese di rappresentanza e pertanto non subiscono limitazioni nella loro deducibilità dal reddito d’impresa, risultando conseguentemente totalmente deducibili. Tra queste rientrano: - le spese di vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili; - le visite alla sede, agli stabilimenti o unità produttive dell’impresa; - le spese di vitto e alloggio direttamente sostenute dall’imprenditore individuale per partecipare a mostre, fiere e altri eventi simili in cui sono esposti o promossi i prodotti o servizi dell’impresa o attinenti alla stessa. La deducibilità integrale è giustificata dalla natura

commerciale di tali spese che conseguentemente soddisfano maggiormente il requisito di inerenza.

La normativa Iva L’articolo 19-bis 1 lettera h) del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sui redditi. Sono escluse dalla limitazione le spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Il decreto individuando esplicitamente le spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette, automaticamente esplica effetti anche sul fronte dell’Iva. Più precisamente resta indetraibile l’Iva sulle spese di rappresentanza anche se deducibili ai fini delle imposte dirette. Per contro, gli acquisti di beni e servizi che non costituiscono spese di rappresentanza, ricadono nella disciplina generale dell’inerenza, con la conseguenza che l’imposta sarà detraibile se inerente operazioni imponibili. In base a questa impostazione le spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per ospitare clienti anche potenziali in occasione di fiere, mostre ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite di sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa possono beneficare della detraibilità dell’Iva. Anche in questo caso la motivazione è assimilabile a quella vista sopra, vale a dire, al fatto che sono assimilabili a costi di natura commerciale. Le spese, invece, che abbiamo indicato come spese di rappresentanza secondo la classificazione indicata sopra ai fini delle imposte dirette, non potranno beneficiare della detraibilità Iva.

Le spese di vitto e alloggio Abbiamo visto che particolari spese di vitto e alloggio possono beneficiare della deducibilità integrale in quanto non qualificabili come spese di rappresentanza. È tuttavia necessario in questi casi tenere presenti le limitazioni previste dal 5° comma dall’articolo 109 del TUIR, il quale riconosce una deducibilità limitata al 75% per questa tipologia di spesa. In pratica le spese di vitto e alloggio che non rientrano tra quelle di trasferta dei dipendenti e che sono qualificabili di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75%. Sostanzialmente subiscono due limitazioni, la prima legata alla percentuale sui ricavi, la seconda del 75%, connessa alla loro natura di spese di vitto e alloggio. L’Iva addebitata sui servizi alberghieri e di sommi-

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nistrazione di alimenti e bevande non rientranti tra le spese di rappresentanza, è detraibile. Tale imposta rappresenta un costo deducibile solo nel caso in cui vi sia una limitazione oggettiva alla detraibilità. Qualora il servizio di vitto e alloggio non rientri tra le spese di rappresentanza, ad esempio nel caso di trasferte dei dipendenti, l’Iva pagata in relazione a tali servizi è detraibile sulla base delle regole generali, vale a dire nella misura in cui siano inerenti ad operazioni che consentano l’esercizio del diritto alla detrazione e sia documentata da fattura. A tal proposito l’articolo 22, terzo comma del DPR 633/72 prevede che gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione poiché detto obbligo riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. In questo modo l’impresa che volontariamente decide di non richiedere l’emissione della fattura per il servizio ricevuto, automaticamente rinuncia alla possibilità di detrarre l’Iva. Resta inteso che la prestazione sarà in ogni caso certificata attraverso l’emissione di una ricevuta o di un documento commerciale. La mancata richiesta della fattura può essere motivata al fatto che i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’Iva detraibile. In questi casi, posto che tale scelta rappresenti la soluzione economicamente più vantaggiosa, l’Iva non detratta ha natura di costo inerente all’attività esercitata e conseguentemente è deducibile ai fini delle imposte dirette. In assenza di fattura quindi, l’imprenditore o il professionista possono detrarre, ai fini delle imposte

sui redditi, l’Iva incorporata nelle ricevute, quale costo aggiuntivo a quello sostenuto per le prestazioni alberghiere o di ristorazione, sempreché presentino la natura di costo inerente all’attività. La limitazione al 75% della deducibilità delle spese in argomento, in base a quanto previsto dall’articolo 109, comma 5 del TUIR sarà riferita al costo, comprensivo dell’Iva non detratta. L’Iva non detratta assumerà rilevanza anche ai fini Irap, a condizione che tale onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione della base imponibile. In presenza di fattura, l’Iva addebitata e non portata in detrazione per scelta dell’imprenditore, non potrà mai rappresentare un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

La documentazione La deducibilità delle spese di rappresentanza, siano esse totalmente deducibili o sottoposte ai limiti di cui sopra, è condizionata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitanti, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. È comunque previsto che l’amministrazione finanziaria possa richiedere ai contribuenti ulteriori indicazioni circa l’ammontare complessivo di spesa, distinto per natura nonché l’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica assunti a base per il calcolo della percentuale di deducibilità. La richiesta può riguardare anche i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l’ammontare complessivo delle spese deducibili integralmente.

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(PZ)


Restituzione somme tassate in anni precedenti l’agenzia delle entrate ha definito la procedura da seguire

Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021, n. 8/E, sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disposizione dettata dall’art. 150 del DL n. 34 del 2020, che disciplina, al fine di deflazionare l’insorgenza di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti, le modalità di restituzione al sostituto d’imposta di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti. Come si vedrà di seguito, si tratta di una modalità di restituzione “al netto” che si è aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta, già prevista e disciplinata dall’articolo 10, lettera d-bis) del Tuir.

1. Somme restituite “al lordo” delle ritenute subìte al momento della percezione In primis, la circolare richiama la modalità di restituzione a lordo di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, ai sensi del quale sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti, nel presupposto che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali. La disciplina si applica ai redditi di lavoro dipendente e a tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore, e i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro). In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta.

Per consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, la legge di stabilità 2014 ha previsto, dal 1° gennaio 2013, nel confermare la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, che “L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze», emanato il 5 aprile 2016. In particolare, il citato decreto ha previsto che il rimborso è determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’articolo 11 del citato TUIR.

2. Restituzione al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subìta al momento della percezione In aggiunta alla modalità sopra descritta al “lordo” della ritenuta, il novello comma 2-bis, introdotto nell’articolo 10 del Tuir, dispone che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. Al riguardo, la circolare precisa che la restituzione al “netto” della ritenuta, possa avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, anche se si tratta di un’imposta sostitutiva, nonostante la rubrica dell’articolo 150 fa riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto». Ad esempio, la disposizione in esame potrà trovare applicazione anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva (es. restituzione di un premio di risultato assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

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3. Determinazione dell’importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti Per calcolare l’importo netto da restituire, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito. Le somme, da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef.

4. Calcolo del credito d’imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto d’imposta L’articolo 150, disciplina le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute Irpef versate all’Erario prevedendo che a tali soggetti, ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato (in aumento o in diminuzione) dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito. Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. In specie, l’Agenzia ritiene che la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente la fruizione dell’intero ammontare del bonus, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito e, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito. In ogni caso, precisa la circolare, se, in attesa della definitività della pretesa, il sostituito corrisponde al netto le somme precedentemente percepite,

comunque il sostituto potrà avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione. La restituzione delle somme e l’emersione del credito d’imposta dovranno essere indicati rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770). In particolare, il sostituto d’imposta evidenzia nel modello 770 - Quadro SX - Rigo SX1 - Colonna 5 - l’intera somma del credito spettante, compilando il punto 475 della CU per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e il punto 22 per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

5. Diritto al credito d’imposta L’istituto del credito d’imposta, è finalizzato al recupero, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute operate e versate all’Erario per conto del percettore delle somme e, come precisato dall’Agenzia, non ha ragione di essere utilizzato dalle amministrazioni dello Stato. Pertanto, potrà essere fruito dagli organismi indicati nel comma 3 dell’articolo 29 del Dpr n. 600/1973, quali «le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale», nonché dai soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto, compresi gli enti pubblici.

6. Decorrenza La restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi «i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero alla data dal 19 maggio 2020. Al riguardo, la circolare chiarisce che la nuova disposizione non si applica se al 19 maggio 2020: - il contribuente ha già restituito l’indebito al “lordo” - in sentenze passate in giudicato è stabilita la restituzione al “lordo”, salvo diverso successivo accordo tra le parti - è in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti. Se le somme indebitamente percepite sono restituite al “lordo”, resta fermo il diritto alla deduzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir. (C)

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Convertito in legge il DL “Sostegni Bis” novità su contratti a termine e ammortizzatori sociali Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. /LOP del 27 luglio 2021 per ricordare che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge

106/2021 di conversione del DL 73/2021 (c.d. DL “Sostegni Bis”) è entrata in vigore il 25 luglio 2021 ed ha introdotto, tra l’altro, una modifica temporanea importante al DL 87/2017 (c.d. “Decreto Dignità”) in materia di contratti a tempo determinato ed ha peraltro confermato in anticipo alcune ipotesi ulteriori di ammortizzatori sociali “straordinari” che erano state previste già nel DL 99/2021. Di seguito si riassumono i contenuti principali in merito alle novità sopracitate. (LOP)

Istituto

Disciplina

Contratto a tempo determinato

È prevista l’introduzione di una nuova condizione oltre alle causali individuate dall’art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015, in forza della quale sarà possibile superare la durata di dodici mesi, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi. La condizione ulteriore, in particolare, riguarderà “specifiche esigenze” che dovranno essere, di volta in volta, individuate e formalizzate all’interno dei diversi CCNL e degli accordi aziendali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51, comma 1, d.lgs. 81/2015. Si tratta di una misura non avente carattere strutturale in quanto sarà consentita solo fino al 30 settembre 2022. Sul punto, nel merito dell’applicazione di questa previsione, si attende un intervento chiarificatore da parte delle istituzioni competenti in materia.

Ammortizzatori sociali

Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, per i datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. 148/2015 e che necessitano di sospendere/ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene confermata in anticipo la possibilità di fruire di ulteriori 13 settimane di trattamenti straordinari di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021, in applicazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 8, DL 99/2021. Tuttavia, per le imprese che ricorrono a questo strumento, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo/licenziamenti collettivi resta precluso per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di licenziamenti motivati per cessazione definitiva dell’attività, trasferimento di azienda (o di un ramo di essa), accordi sindacali di incentivazione all’esodo con adesione individuale del lavoratore per l’intera durata del trattamento di integrazione salariale. Sul punto, si attende circolare INPS sulla portata applicativa della previsione. È previsto il differimento al 31 luglio 2021 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale scaduti nel periodo tra il 1° febbraio 2021 e il 30 aprile 2021. Tale beneficio è previsto nel limite di 18 milioni di euro di spesa del Fondo istituito con Decreto del Ministero del Lavoro. Viene confermato in anticipo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, DL 99/2021 a favore di datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, con la previsione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione gratuita da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale. Anche ai predetti datori di lavoro è preclusa (salve le specifiche deroghe), per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo (restando, altresì, sospese, nello stesso periodo di tempo, le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale).

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CCNL legno piccola e media industria (PMI) versamento contributo contrattuale una tantum. circolare fondo arco È stata pubblicata la circolare di FONDO ARCO relativamente alla Procedura relativa alla gestione delle adesioni contrattuali e della contribuzio-

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ne contrattuale ad ARCO ex art. 56 del CCNL, del 31/05/2021, per i lavoratori della piccola e media industria (PMI) del Legno, Sughero, Mobile e Arredamento, delle industrie Boschive e Forestali. La Circolare, che chiarisce istruzioni e modalità operative, nonché destinatari e aspetti fiscali e contributivi collegati al versamento della quota mensile prevista dall’ultimo rinnovo del CCNL, può essere consultata al seguente link: https:// www.confapifvg.it/it/circolare#4314 (LOP)


Rinnovo CCNL Unionalimentari 2020-2024 sintesi e principali novità

Il 12 luglio scorso è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale della piccola e media industria alimentare scaduto il 30 giugno 2020. Il rinnovo, che ha decorrenza dal 1° luglio 2020 sino al 31 ottobre 2024, interviene sia sulla componente economico-retributiva sia sulla parte normativa del CCNL, prevedendo diverse novità in materia di rapporto di lavoro. Per quanto concerne la parte economico-retribu-

tiva, escluso il comparto della panificazione industriale, il CCNL in commento prevede incrementi mensili complessivi pari a 119,00 euro lordi per la vigenza del rinnovo, calcolati sul parametro convenzionale 137, suddiviso in 4 tranches pari a 23,00 euro lordi decorrenti dal 1° aprile 2021; 32,00 euro lordi decorrenti dal 1° giugno 2022; 32,00 euro lordi decorrenti dal 1° giugno 2023; 32,00 euro lordi decorrenti dal 1° giugno 2024. Per il comparto della panificazione, invece, l’aumento medio a regime della paga base è pari a 119,00 euro lordi mensili, calcolato sul livello 3B (parametro 157), suddiviso in 4 tranches pari a 23,00 euro lordi decorrenti dal 1° aprile 2021, 32,00 euro lordi decorrenti dal 1° giugno 2022, 32,00 euro lordi dal 1° giugno 2023, 32,00 euro lordi dal 1° giugno 2024. Di seguito i tabulati retributivi di riferimento:

Tabella 1- Tabella minimi mensili (esclusa panificazione)

Tabella 2 - Viaggiatori o piazzisti

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Tabella 3 – Tabella minimi mensili del comparto Panificazione industriale

È previsto altresì nel rinnovo anche un aumento dell’Elemento di garanzia retributiva a decorrere dal 1° novembre 2023, come da tabella seguente: Tabella 4 – Elemento di garanzia retributiva

Da ultimo, per il solo comparto della panificazione, è previsto un aumento del Premio per obiettivi, come da tabella seguente: Tabella 5 – Premio per obiettivi (Comparto Panificazione industriale)

Inoltre, nell’accordo di rinnovo sono previste, tra l’altro, importanti novità normative in materia di formazione professionale, lavoro a tempo parziale, congedi, smart working, appalti, protocollo

viaggiatori e piazzisti. Nella tabella seguente sono sintetizzati i contenuti essenziali relativi ai diversi istituti oggetto di rinnovo, con riferimento alla parte normativa del CCNL:

Istituto

Disciplina normativa

Formazione Professionale Art. 2

Si prevede che la formazione si svolga anche online (e-learning); sia rivolta in modo attento al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e che renda la prestazione in modalità di lavoro agile. Le iniziative formative potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche eurounitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con il “Fondo formazione PMI - FAPI”.

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Istituto

Disciplina normativa

Formazione Professionale Art. 2

Per le iniziative formative in ambito di competenze trasversali, digitali, informatiche e linguistiche (non ricomprese nelle iniziative formative in materia di innovazione tecnologica di cui sopra) è possibile utilizzare i permessi retribuiti di cui all’art. 41, al monte ore dell’art. 42 e ai ROL nel limite massimo di 24 ore annue. Infine, viene individuata all’interno della Rsu la figura del “delegato alla formazione”.

Lavoro a tempo parziale Art. 10

Per coloro che lavorano part-time, si prevede il diritto di precedenza, a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Dal 1° settembre 2021, saranno in vigore nuove percentuali e nuovi limiti quantitativi in cui è consentito il ricorso al lavoro a tempo parziale: • il 4% del personale in forza a tempo pieno per le aziende fino a 50 dipendenti; • l’8% del personale in forza a tempo pieno per le aziende oltre 50 dipendenti.

Congedi Art. 13

In materia di congedi è stabilito quanto segue: • 8 ore di permesso non retribuito, frazionabile in gruppi di minimo di 2 ore, per l’inserimento all’asilo nido del figlio fino all’età di 3 anni; • la facoltà per le persone vittime di violenza di chiedere di essere trasferite in un altro stabilimento produttivo a parità di condizioni, qualora l’azienda abbia più sedi lavorative; • due mezze giornate di permesso retribuito l’anno per l’assistenza ai genitori anziani (ultra 75enni) nelle ipotesi di ricovero e/o dimissioni, day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche.

Smart working Art. 17

Si prevede che: • l’orario di lavoro viene inquadrato all’interno delle disposizioni previste dall’articolo 23 del CCNL (orario di lavoro); • la fornitura, gli oneri e i costi aggiuntivi per l’espletamento del lavoro agile sono di responsabilità aziendale; • sia prevista una formazione ad hoc per l’introduzione del lavoro agile per i lavoratori e i loro responsabili; • sia applicata la disciplina su salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e in merito alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinate dall’art. 23 della legge 81/2017; • la contrattazione di secondo livello che, oltre a definire gli aspetti pratici dell’attività da svolgere, potrà prevedere una specifica indennità economica per i lavoratori posti in smart working; • per tutti coloro che svolgono lavoro da remoto viene riconosciuto il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro e durante le pause concordate.

Si prevede la possibilità di adottare, per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, diOrario di lavoro stributive, differenti distribuzioni dell’orario di lavoro, anche individuale, su 5 giorni, previa informativa Art. 23 alla RSU. Flessibilità Art. 24

Viene stabilito che, per le aziende che occupano più di 50 lavoratrici e lavoratori, l’orario settimanale contrattuale possa essere superato fino ad un massimo di 88 ore.

Appalti Art. 43

In caso di appalto, l’impresa appaltatrice dovrà applicare il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore merceologico dell’attività appaltata. Si è dunque voluto affermare il principio secondo cui il CCNL di riferimento deve essere quello che attiene all’effettiva attività svolta dal lavoratore.

Provvedimenti disciplinari Art. 56

È stato rivisto l’ambito di applicazione delle ipotesi di manomissione o alterazione del normale funzionamento di meccanismi apparecchi o sistemi informatici di proprietà aziendale (ora non più limitata alle ipotesi di grave alterazione) e di trafugamento o rivelazione di documenti riservati dell’azienda, che ora si estende anche alle ipotesi di divulgazione e ricomprende, oltre a disegni, modelli, schizzi, documenti, formule, ricette e procedimenti di lavorazione, anche le ipotesi di foto e video riconducibili al contesto aziendale qualora in seguito a tali azioni si sia verificato un danno per l’azienda.

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Istituto

Disciplina normativa

Diritto alle prestazioni della bilateralità e assistenza sanitaria integrativa Art. 61

È stato ribadito il diritto soggettivo di ciascun lavoratore alle prestazioni previste dal sistema di bilateralità regolato dal CCNL che è stato aggiornato alla luce degli accordi interconfederali sottoscritti da Cgil, Cisl, Uil e Confapi. Sono previste le seguenti contribuzioni a carico azienda: - ENFEA(1): Euro 4,50/mese per lavoratore a tempo pieno, per 12 mensilità (pari a 54,00 euro/anno). Euro 4,25/mese per lavoratore part-time fino a 20 ore, per 12 mensilità (pari a 51,00 euro/ anno). - OPNC: Euro 1,50/mese per lavoratore di azienda priva di RLS per 12 mensilità (pari a 18,00 euro/ anno). Euro 0,50/mese per lavoratore di azienda con RLS interno, per 12 mensilità (pari a 6,00 euro/ anno). - ENFEA SALUTE: Euro 10,00/mese per lavoratore, per 12 mensilità (pari a 120,00 euro/anno) Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno versare 25,00 lordi mensili per tredici mensilità.

Protocollo Viaggiatori e Piazzisti Art. 63 bis e ss.

Per quanto riguarda il protocollo aggiuntivo VV.PP., dal punto di vista normativo, entro 60 giorni dalla firma del CCNL verrà costituita una commissione paritetica per approfondire le tematiche connesse alle mutate esigenze organizzative e/o di mercato che riguardano questi lavoratori. Per quanto attiene agli aspetti salariali, i massimali della polizza assicurativa per malattia e/o infortunio vengono incrementati di 3.000 euro (ossia rispettivamente da 35.000 a 38.000 euro e da 45.000 a 48.000 euro) e le spese di riparazione degli automezzi utilizzati durante lo svolgimento dell’attività lavorativa saranno coperti dall’azienda per il 90%, anziché 80%, entro il limite di 5.700 euro (precedentemente 5.600 euro).

Riportiamo la circolare esplicativa di Unionalimentari che analizza nel dettaglio, oltre alla parte economico-retributiva, anche le tematiche inerenti alla parte normativa del rinnovo evidenziando

le principali novità giuslavoristiche e i relativi impatti sulla gestione del personale. (LOP)

(1) Nel rinnovo si specifica che nella contribuzione ENFEA sono ricomprese le seguenti quote: a) “Fondo Sviluppo Bilateralità PMI CONFAPI”: a. 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’apprendistato; b. 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore; b) “Fondo sostegno al reddito”: a. 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore; c) “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”: a. 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali b. 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale. Da ultimo si specifica che i 2,00 euro mensili previsti per il sostegno al reddito si intendono assorbiti nelle quote di versamento ad ENFEA.

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Circolare illustrativa accordo 12 luglio 2021 Con la firma del verbale di accordo del 12 luglio 2021, UNIONALIMENTARI-CONFAPI, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILAUIL hanno rinnovato il CCNL per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare scaduto lo scorso 30 giugno 2020. Qui di seguito una breve sintesi concernente i contenuti normativi e retributivi previsti dall’ipotesi di accordo di rinnovo, che per la parte relativa alla corresponsione degli aumenti decorrenti dal 1° luglio corrente mese vanno considerati immediatamente operativi. Sommario RETRIBUZIONE.................................................................................................................................................................................. 3 1.

Incrementi retributivi (dettagli nella sezione Tabelle retributive) ....................................................................... 3

2.

Decorrenza e durata ............................................................................................................................................. 3

RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI ..................................................................................................................................................... 3 3.

Osservatorio nazionale di settore ......................................................................................................................... 3

4.

Informazioni a livello aziendale ............................................................................................................................ 3

5.

Misurazione della rappresentanza ........................................................................................................................ 4

FORMAZIONE .................................................................................................................................................................................... 4 6.

Formazione aziendale ........................................................................................................................................... 4

7.

Linee guida per il contrasto delle molestie sessuali e del mobbing ..................................................................... 5

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................................................................................................................ 5 Lavoro a tempo parziale............................................................................................................................................ 5 8.

Diritto di precedenza ............................................................................................................................................ 5

9.

Diritto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa ............................................................. 5 Congedi ..................................................................................................................................................................... 6

10.

Permessi per l’inserimento asilo nido ............................................................................................................... 6

11.

Congedo per l’assistenza intra generazionale .................................................................................................. 6

12.

Trasferimento delle vittime di violenza ............................................................................................................ 6

13.

Cessione solidale di ROL e ferie ........................................................................................................................ 6

14.

Contratto di inserimento. Lavoro ripartito (Job sharing) .................................................................................. 6

15.

Provvedimenti disciplinari................................................................................................................................. 6

ORARIO DI LAVORO.......................................................................................................................................................................... 6 16.

Distribuzione dell’orario settimanale di lavoro ................................................................................................ 6

17.

Flessibilità collettiva .......................................................................................................................................... 7

18.

Micro flessibilità ................................................................................................................................................ 7

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO..................................................................................................................................................... 7

1

Pag. 32 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2021


19.

Lavoro Agile....................................................................................................................................................... 7

APPALTI.............................................................................................................................................................................................. 7 TABELLE RETRIBUTIVE .................................................................................................................................................................... 7 20.

Tabella minimi mensili (esclusa panificazione) ................................................................................................. 7

21.

Viaggiatori o piazzisti ........................................................................................................................................ 8

22.

Panificazione industriale - minimi tabellari....................................................................................................... 8

23.

Elemento di garanzia retributiva....................................................................................................................... 8

24.

Premio per obiettivi per il settore panificazione industriale ............................................................................ 9

2

Pag. 33 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2021


RETRIBUZIONE 1. Incrementi retributivi (dettagli nella sezione Tabelle retributive) L’aumento medio a regime della paga base è pari a euro 119,00 lordi mensili, calcolato sul parametro 137, suddiviso in 4 tranches pari a 23 euro lordi decorrenti dal 01.04.2021; 32 euro lordi decorrenti dal 01.06.2022; 32 euro lordi decorrenti dal 01.06.2023; 32 euro lordi decorrenti dal 01.06.2024. Per lo specifico settore della panificazione industriale le parti hanno concordato gli stessi incrementi retributivi e le stesse cadenze previste per le aziende alimentari. Gli importi retributivi a titolo di arretrato relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021, potranno essere conguagliati e corrisposti dalle aziende entro il mese di settembre 2021, senza comunque necessità di ricalcolo per gli istituti contrattuali già liquidati nei suddetti mesi (Rol, festività, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, turni ecc.). Andrà, invece, aggiunta la quota mensile di competenza (euro 23) per la corresponsione della 14a mensilità avvenuta con il mese di giugno 2021. Anche con questo rinnovo è prevista una distanza, in questo caso di 11 mesi, rispetto al CCNL delle imprese alimentari maggiori; il CCNL Unionalimentari-Confapi evidenzia una minore onerosità determinata principalmente da un montante retributivo che per il periodo di vigenza si colloca a circa euro 376. A far data dal 1° novembre 2023 è stato previsto l’adeguamento dell’elemento di garanzia nella misura di euro 3 al parametro 137 sia per le aziende alimentari che per il settore della panificazione. I relativi importi sono riportati nelle tabelle in calce alla presente circolare. 2. Decorrenza e durata Sia per la parte economica sia per quella normativa, il CCNL decorre dal 1°luglio 2020 al 30 ottobre 2024. Per una durata complessiva di 52 mesi.

RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI 3. Osservatorio nazionale di settore

Nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di settore si è proceduto alla costituzione di un apposito comitato di indirizzo paritetico costituito da 3 componenti per parte sindacale e 3 per parte datoriale; quanto sopra al fine di dare piena operatività all’Osservatorio. La prima riunione del Comitato dovrà avvenire entro gennaio 2022. Tra le varie attività previste nell’ambito del Comitato di indirizzo segnaliamo: ➢ il sistema della bilateralità contrattuale ( Enfea/EnfeaSalute), per un rafforzamento delle adesioni da parte delle aziende che applicano il vigente CCNL; ➢ la condivisone di avvisi comuni da presentare a Cgil/Cisl/ Uil per la richiesta di prestazioni per il sostegno al reddito per le donne vittime di violenza di genere di cui all’art. 24 del D.Lgs 80/2015; ➢ lo sviluppo di proposte in materia di formazione per favorire la crescita professionale dei lavoratori; ➢ la definizione, in raccordo con l’Organismo bilaterale OPNC, di iniziative specifiche di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuando particolari aree di intervento, anche a supporto delle attività dell’Osservatorio di settore nell’ambito delle competenze assegnate da promuovere anche in occasione della giornata dedicata al tema della sicurezza istituita dall’ILO il 28 aprile di ogni anno. ➢ la predisposizione di modelli di premio per obiettivi per lo sviluppo della contrattazione di 2° livello. 4. Informazioni a livello aziendale 3

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Il precedente testo è stato integrato con la previsione che “nelle aziende in cui non sono presenti RSU e nelle quali sono impiegati almeno 50 lavoratori potrà essere richiesto, congiuntamente o disgiuntamente, per il tramite dell’associazione territoriale aderente a Confapi, dalle strutture territoriali di Fai, Flai e Uila, di norma una volta all’anno un incontro informativo riguardante gli andamenti e le prospettive produttive, le diversificazioni di processo programmate, gli indicatori industriali (ad esempio il grado di utilizzo degli impianti), i programmi di investimento e le implicazioni di tali investimenti sull’occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, sulle modifiche dell’organizzazione del lavoro e delle tecnologie, che comportino rilevanti riflessi sull’occupazione e sull’andamento complessivo degli orari.” 5. Misurazione della rappresentanza In attuazione di quanto sottoscritto negli Accordi Interconfederali del 26 luglio 2016, del 23 luglio 2019 e di quanto riportato nella convezione INPS, INL, Confapi, CGIL, CISL, UIL del 27 luglio 2019, le aziende che applicano il presente Contratto Collettivo Nazionale sono tenute, (INPS circ.108/2020), tramite la compilazione del modello Uniemens, dei seguenti dati: ➢ il numero matricola, la denominazione, il codice fiscale e il comune della sede dell’azienda; ➢ Il codice INPS del Contratto applicato ai fini della rappresentanza (CF0004); ➢ Il codice INPS della Federazione sindacale a cui i dipendenti sono iscritti, secondo le modalità previste dalla richiamata circolare Inps. Con l’occasione si ricorda che la procedura prevede che l’azienda o il proprio consulente del lavoro attivi la funzionalità denominata “Rappresentanza Sindacale”, accessibile all’interno del Cassetto Previdenziale Aziende/Gestione Istanze online, per ciascuna matricola associata allo stesso codice fiscale, il codice di autorizzazione “OY “ avente il significato “Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria - industria”.

FORMAZIONE 6. Formazione aziendale Si è proceduto ad un aggiornamento dell’art 2 in materia di formazione, al fine di valorizzare alcune importanti tematiche a questa collegate. In particolare, si è convenuto, in aggiunta a quanto già previsto dalle finalità condivise in materia di formazione, che: ➢ la formazione professionale rappresenta un valore aggiunto e costituisce una condizione indispensabile per uno sviluppo competitivo fondato sulla qualità che impone un forte investimento in ricerca, innovazione e risorse umane, soprattutto sui temi dell’Industria 4.0; ➢ che la formazione debba avvalersi anche delle potenzialità dell’apprendimento online (e-learning) attraverso l’uso delle tecnologie multimediali che consentono modularità e adattabilità dei percorsi formativi alle esigenze organizzative, produttive e individuali. Nel contesto degli interventi di formazione che le aziende procederanno a realizzare a favore dei propri dipendenti si è stabilito, come regola generale, che l’accesso alle azioni formative programmate è garantito dalle aziende a tutti i lavoratori che svolgono le attività coinvolte nei programmi formativi. Le aziende rilasceranno al lavoratore interessato, con modalità definite a livello aziendale, l’attestazione relativa ai corsi di formazione professionalizzante svolti. A tal fine è stato predisposto un facsimile di modello di attestazione allegato all’accordo di rinnovo.

4

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Ai lavoratori non coinvolti nei piani formativi previsti, le aziende dovranno, in alternativa, garantire, su richiesta dei lavoratori interessati, l’accesso a percorsi formativi finalizzati all’acquisizione o all’aggiornamento di competenze trasversali, digitali, informatiche e linguistiche, strumentali allo sviluppo professionale del lavoratore che prevedano il rilascio di certificati o attestati riconosciuti dall’ordinamento dei fondi interprofessionali. Per tali percorsi formativi i lavoratori potranno utilizzare: ➢ prioritariamente i permessi retribuiti di cui all’art. 41 e al monte ore di cui all’art. 42, se non già utilizzati per gli scopi specifici; ➢ le ROL nel limite massimo di 24 ore annue, i riposi derivanti dall’utilizzo della banca ore e subordinatamente alle ferie. Quale condizione di salvaguardia aziendale è stato previsto che la partecipazione dei lavoratori alle iniziative formative dovrà comunque assicurare la programmazione della normale attività lavorativa. Per agevolare le aziende, nelle quali sono presenti le Rsu, nelle informazioni sui programmi formativi, sul numero dei lavoratori interessati e altre informazioni generali, è stato previsto che le RSU individueranno al proprio interno un delegato alla formazione come referente aziendale. 7. Linee guida per il contrasto delle molestie sessuali e del mobbing

Alla luce dell’Intesa sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 20.12.2018 sottoscritto tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil , sono state definite linee guida per l’industria alimentari.

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Lavoro a tempo parziale 8. Diritto di precedenza Sono state apportate le seguenti modifiche alle percentuali previste per l’esercizio del diritto di precedenza, in caso di assunzione di personale a tempo parziale, nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale. Si ricorda che in caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Fino alla data del 31 agosto 2021 le percentuali rimangono le seguenti: - 4% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende fino a 100 dipendenti; - 7% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende oltre 100 dipendenti. Dal 1° settembre 2021 le percentuali di cui sopra sono sostituite dalle seguenti: 4% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende fino a 50 dipendenti; 8% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende oltre 50 dipendenti. 9. Diritto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa Oltre alle ipotesi già previste è stata introdotta una nuova fattispecie: ➢ a partire dal 1° gennaio 2022, i lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato con orario inferiore a quello contrattuale, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno ed 5

Pag. 36 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2021


indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a tempo parziale.

Congedi 10.Permessi per l’inserimento asilo nido La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, previa presentazione di idonea documentazione, potrà usufruire di permessi non retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili in gruppi di minimo 2 ore, assicurando la regolare attività produttiva, per l’inserimento all’asilo nido del figlio di età fino a 3 anni. 11.Congedo per l’assistenza intra generazionale Previa presentazione di idonea documentazione da parte del lavoratore interessato non appena ne abbia disponibilità e, comunque con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo comprovate ragioni di urgenza, l’azienda riconoscerà due mezze giornate di permesso retribuito all’anno, non frazionabili, per assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore ai 75 anni) nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni, e day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche. Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex L. 104/92 per l’assistenza al medesimo soggetto. 12.Trasferimento delle vittime di violenza Fermo restando quanto previsto in materia dalla normativa vigente, la vittima di violenza ha diritto di richiedere all’azienda, qualora questa abbia più sedi lavorative nel territorio italiano, la possibilità di essere trasferita in altra unità produttiva, a parità di condizioni economiche e lavorative. 13.Cessione solidale di ROL e ferie Nell’ottica di solidarietà tra tutti i lavoratori di un’impresa, a livello aziendale, in occasione del rinnovo degli accordi integrativi, potrà essere prevista la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito le ROL e le ferie maturate per consentire ad un altro lavoratore dipendente dallo stesso datore di lavoro, di assistere i figli entro i 14 anni, per particolari situazioni di salute o al lavoratore stesso affetto da gravi patologie. Fermi restando i diritti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni previste dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 14.Contratto di inserimento. Lavoro ripartito (Job sharing) Gli articoli contrattuali relativi alle presenti tipologie contrattuali sono stati soppressi. 15.Provvedimenti disciplinari L’ipotesi di licenziamento disciplinare di cui al punto 9) lett. E dell’art. 56, è stata integrata come segue: “Trafugamento o rilevazione o divulgazione, con qualunque mezzo, di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette, procedimenti di lavorazione, foto e video riconducibili al contesto aziendale che arrecano danno”.

ORARIO DI LAVORO. 16.Distribuzione dell’orario settimanale di lavoro Si proceduto a rendere più agibile la norma contrattuale prevedendo che le eventuali modifiche dell’orario contrattuale, che rimane confermato su 5 giorni, non siano più oggetto di accordo, a livello aziendale, ma 6

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potranno essere disposte, previa informazione alle RSU, con differenti distribuzioni anche individuali dell’orario settimanale di lavoro per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive. 17.Flessibilità collettiva Nelle aziende che occupano più di 50 dipendenti il monte ore annuo di ricorso alla flessibilità è stato innalzato a 88 ore. 18.Micro flessibilità In relazione alla nota a verbale di cui all’art. 23, nella quale veniva regolamentata, a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2018, la c.d. microflessibilità giornaliera pari a 15 minuti, le parti hanno convento la cessazione del regime sperimentale e la conseguente strutturalità della normativa concordata.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 19.Lavoro Agile Sono state definite le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro agile integrando le disposizioni di legge vigenti, con apposita regolamentazione del diritto alla disconnessione. Si rinvia pertanto alla lettura del testo contrattuale.

APPALTI Rispetto alla precedente regolamentazione contrattuale è stato previsto che ”le aziende appaltatrici dovranno garantire, in relazione al settore merceologico delle attività appaltate, l’applicazione del CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”

TABELLE RETRIBUTIVE 20.Tabella minimi mensili (esclusa panificazione)

Livelli

Minimi al 30.06.2020

Minimi dal 01/04/2021

Minimi dal

Minimi dal

01/06/2022

01/06/2023

Minimi dal 01/06/2024

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

TO TALE Incrementi Parametri

Quadri

2.436,04

38,61

2.474,65

53,72

2.528,38

53,72

2.582,10

53,72

2.635,82

199,78

230

2.336,04

38,61

2.374,65

53,72

2.428,38

53,72

2.482,10

53,72

2.535,82

199,78

230

2.031,32

33,58

2.064,90

46,72

2.111,61

46,72

2.158,33

46,72

2.205,04

173,72

200

1.675,87

27,70

1.703,57

38,54

1.742,11

38,54

1.780,65

38,54

1.819,19

143,32

165

1.472,74

24,34

1.497,08

33,87

1.530,95

33,87

1.564,82

33,87

1.598,69

125,95

145

1320,38

21,82

1.342,20

30,36

1.372,57

30,36

1.402,93

30,36

1.433,30

112,92

130

1218,79

20,15

1.238,94

28,03

1.266,97

28,03

1.294,99

28,03

1.323,02

104,23

120

1117,24

18,47

1.135,71

25,69

1.161,40

25,69

1.187,09

25,69

1.212,79

95,55

110

1015,68

16,79

1.032,47

23,36

1.055,83

23,36

1.079,18

23,36

1.102,54

86,86

100

7

Pag. 38 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2021


LE AREE DI EMOTIONHALL COS’È EMOTIONHALL EmotionHall è un’esperienza immersiva unica e coinvolgente, supportata da tecnologie multimediali audio e video di ultima generazione, con una superficie di quasi 2000 metri quadri che può ospitare tutto quello che hai in mente: dalle convention, passando per i workshop ed i team building, alle cene di gala e gli eventi b2b, dai concerti alle mostre.

Grazie alla sua struttura modulare, EmotionHall offre una moltitudine di possibilità per rendere il tuo evento dinamico ed accattivante: attraverso suggestioni visive ed audio di forte impatto, posizionate nell’area di accoglienza, si passa ad una seconda sala, configurabile in base alle più specifiche esigenze; per poi essere catapultati nella sala immersiva dove gli aspetti emozionali avranno il sopravvento. EmotionHall si trova all’interno della Food Court, al secondo piano del Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO).

emotionhallarena.com info@emotionhallarena.com


21.Viaggiatori o piazzisti Livelli

Minimi al

Minimi dal

Minimi dal

Minimi dal

Minimi dal

30.06.2020

01/04/2021

01/06/2022

01/06/2023

01/06/2024

TO TALE

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

1.675,87

27,70

1.703,57

38,54

1.742,11

38,54

1.780,65

38,54

1.819,19

143,32

165

1.320,38

21,82

1.342,20

30,36

1.372,57

30,36

1.402,93

30,36

1.433,30

112,92

130

Incrementi Parametri

Per lo specifico settore della panificazione industriale le parti hanno concordato gli stessi incrementi retributivi e le stesse cadenze previste per le aziende alimentari. 22.Panificazione industriale - minimi tabellari Il trattamento economico dei lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale comprende: a) paga base; b) indennità di contingenza al 1.11.1991; c) premio di produzione nazionale; d) scatti di anzianità. Le paghe base nazionali, riferite ad una prestazione di 173 ore mensili comprensive della contingenza maturata al 31.1.1977, sono le seguenti Minimi al

Minimi dal

Minimi dal

Minimi dal

Minimi dal

30.06.2020

01/04/2021

01/06/2022

01/06/2023

01/06/2024

Livelli

TO TALE

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi Parametri

1.538,90

29,30

1.568,20

40,76

1.608,96

40,76

1.649,73

40,76

1.690,49

151,59

200

1.419,09

26,96

1.446,05

37,50

1.483,55

37,50

1.521,05

37,50

1.558,55

139,46

184

3A

1.307,62

24,76

1.332,38

34,45

1.366,82

34,45

1.401,27

34,45

1.435,72

128,10

169

3B

1.217,40

23,00

1.240,40

32,00

1.272,40

32,00

1.304,40

32,00

1.336,40

119,00

157

1.026,55

19,48

1.046,03

27,11

1.073,14

27,11

1.100,25

27,11

1.127,36

100,81

133

913,87

17,43

931,30

24,25

955,56

24,25

979,81

24,25

1.004,07

90,20

119

769,94

14,65

784,59

20,38

804,97

20,38

825,35

20,38

845,74

75,80

100

23.Elemento di garanzia retributiva Livelli Quadri 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

Importi dal 1.8.2006 al 31.12.2010 30,32 28,55 24,83 20,48 18,00 16,14 14,90 13,66 12,41

Importi dal 1.1.2011 al 31.10.2023 36,93 36,93 32,11 26,49 23,28 20,88 19,27 17,66 16,06 8

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Importi dal 1.11.2023 41,97 41,97 36,49 30,10 26,46 23,73 21,90 20,07 18,25


24.Premio per obiettivi per il settore panificazione industriale Livello 1° 2° 3° A 3° B 4° 5° 6°

Importi dal 1.1.2004 fino al 31/10/2023 (€) 21,45 19,74 18,23 16,84 14,27 12,66 10,73

Importi dal 1.11.2023 25,27 23,26 21,46 19,84 16,81 14,93 12,64

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Rinnovo CCNL Multiservizi 2021-2024 il nuovo ccnl decorre da luglio 2021 e scade il 31 dicembre 2024

Il giorno 8 giugno 2021 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il perso-

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nale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 19 dicembre 2007, rinnovato il 31 maggio 2011 e scaduto il 30 aprile 2013. Il nuovo contratto nazionale, le cui novità riguardano sia la parte normativa sia la parte economica, decorrerà da luglio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024. Il testo dell’ipotesi di accordo può essere consultato al seguente link: https://www.confapifvg.it/it/ circolare#4329 (LOP)


Relazione annuale Inail 2020 nell’anno della pandemia in calo infortuni e malattie professionali, ma aumentano i casi mortali Fonte: Inail 19 luglio 2021 Il presidente Franco Bettoni ha presentato a Palazzo Montecitorio i dati sull’andamento infortunistico e tecnopatico, le attività realizzate dall’Istituto sui fronti della ricerca, della prevenzione, della riabilitazione e degli investimenti, e i risultati economici conseguiti. Tra gli obiettivi prioritari per il futuro, il potenziamento delle misure di sostegno alle piccole e medie imprese, per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e l’estensione della tutela assicurativa alle categorie che non ne hanno ancora diritto Il presidente dell’Inail, Franco Bettoni, questa mattina ha presentato a Roma, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la Relazione annuale 2020. Dopo aver ringraziato tutto il personale dell’Istituto “per aver saputo in piena pandemia affrontare con impegno, competenza e qualità di risultato sia le funzioni ordinarie che i nuovi compiti attribuiti all’Inail per la gestione dell’emergenza sanitaria”, Bettoni, alla presenza del vicepresidente Paolo Lazzara, dei consiglieri di amministrazione Teresa Armato, Cesare Damiano e Francesca Maione, del direttore generale, Giuseppe Lucibello, e del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, Giovanni Luciano, ha illustrato alla Presidenza della Camera dei deputati, al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, e alle altre autorità presenti la situazione del mondo del lavoro che emerge dai dati dell’Istituto, le attività realizzate e i risultati economici conseguiti, per terminare con un focus dedicato agli obiettivi prioritari per il futuro. “Il pesante bilancio infortunistico ci fa compren-

dere che non si fa ancora abbastanza - ha sottolineato nella premessa il presidente dell’Inail Non è sufficiente indignarsi ma occorre agire. Le norme ci sono e vanno rispettate. È necessario un impegno forte e deciso di tutti per realizzare un vero e proprio ‘patto per la sicurezza’ tra istituzioni e parti sociali. Coinvolgere gli attori del sistema nazionale di prevenzione, rafforzare i controlli, promuovere una maggiore sensibilizzazione di lavoratori e imprese, potenziare la formazione e l’informazione per costruire una cultura della sicurezza, a partire dal mondo della scuola, dare sostegno economico alle aziende: sono tutte azioni da perseguire con determinazione e l’Istituto è pronto a fare la sua parte”.

Infortuni sul lavoro

I dati sulle denunce di infortunio nel 2020 registrano, rispetto all’anno precedente, un calo dei casi in complesso e l’aumento significativo di quelli mortali. Sono state registrate poco più di 571mila denunce di infortuni accaduti nel 2020 (-11,4% rispetto al 2019), un quarto delle quali relative a contagi da Covid-19 di origine professionale. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 375.238 (-9,7% rispetto al 2019), di cui 48.660, pari al 12,97%, avvenuti “fuori dell’azienda”, ovvero con “mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. I casi mortali denunciati all’Inail sono stati 1.538, con un incremento del 27,6% rispetto ai 1.205 del 2019 che deriva soprattutto dai decessi causati dal Covid-19, che rappresentano oltre un terzo del totale delle morti segnalate all’Istituto. Gli infortuni mortali per cui è stata accertata la causa lavorativa sono 799 (+13,3% rispetto ai 705 del 2019), di cui 261, circa un terzo del totale, occorsi “fuori dell’azienda” (i casi ancora in istruttoria sono 93). Gli incidenti plurimi, che hanno comportato la morte di almeno due lavoratori contemporaneamente, sono stati 14, per un totale di 29 decessi. “La pandemia ha fortemente condizionato l’andamento del fenomeno infortunistico nel 2020 - ha spiegato Bettoni commentando questi dati - Da un lato, infatti, ha comportato la riduzione dell’esposizione a rischio per gli eventi ‘tradizionali’ e ‘in

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itinere’, a causa del lockdown e del rallentamento delle attività produttive, dall’altro ha generato la specifica categoria di infortuni per il contagio da Covid-19”.

Malattie professionali

I dati del 2020 indicano un calo notevole delle denunce di malattia professionale. Le patologie denunciate, infatti, sono state poco meno di 45mila, in diminuzione del 26,6% rispetto al 2019. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 35,34%, mentre il 3,33% è ancora in istruttoria. Anche su questa flessione, in controtendenza con gli incrementi rilevati nel quinquennio precedente, ha influito l’emergenza epidemiologica. Le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 31.400, di cui il 38,06% per causa professionale riconosciuta dall’Istituto. I lavoratori con malattia asbesto-correlata sono stati circa 900, mentre quelli deceduti nel 2020 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 912 (-19,79% rispetto al 2019), di cui 205 per silicosi/asbestosi.

Interventi a sostegno dei lavoratori

Nel 2020 sono state fornite circa 6,4 milioni di prestazioni sanitarie, l’86% delle quali richieste a seguito di infortuni e il resto per malattia professionale. Le prestazioni per “prime cure” effettuate presso i 120 ambulatori dell’Inail sono state, nel complesso, oltre 470mila. Quelle riabilitative, erogate dal Centro protesi di Vigorso di Budrio, con le filiali di Roma e Lamezia Terme, dal Centro di riabilitazione motoria di Volterra e dagli 11 centri di fisiochinesiterapia attivi in cinque regioni ammontano, in totale, a 134.951. Il Centro protesi e le sue filiali, in particolare, hanno erogato complessivamente 6.020 prestazioni di assistenza protesica a favore di 4.028 assistiti: 2.745 infortunati sul lavoro e 1.283 tra assistiti dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) e privati. A queste si aggiungono 11.054 prestazioni per la fornitura di ausili per la cura e igiene personale, per l’informatica, per la mobilità e la domotica, che hanno interessato 6.499 assistiti. In attuazione dell’accordo quadro del 2012, è proseguita inoltre l’attività di coinvolgimento delle Regioni per l’erogazione di prestazioni riabilitative, integrative rispetto a quelle garantite dal Ssn, in favore dei disabili da lavoro. Attraverso le convenzioni attuative che sono state stipulate con tutte le Regioni e i numerosi accordi contrattuali con strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,

nel 2019 sono state erogate 377.319 prestazioni integrative riabilitative a circa 13mila assistiti, per una spesa di 6,3 milioni di euro. “A testimonianza dell’impegno dell’Inail nella gestione dell’emergenza sanitaria – ha spiegato Bettoni – uno degli interventi più significativi del 2020 è il progetto fortemente innovativo di riabilitazione di tipo multi-assiale degli assistiti, in grado cioè di prendere in carico ogni singolo caso secondo le specifiche esigenze terapeutiche post Covid-19, che possono interessare l’aspetto respiratorio, cardiologico, muscolare e neurologico. Gli avvisi regionali pubblicati lo scorso marzo hanno la finalità di attivare convenzioni con strutture sanitarie dell’intero territorio nazionale, per assicurare agli infortunati che soffrono di postumi di lungo periodo l’assistenza di cui hanno bisogno con la dovuta tempestività”. Il portafoglio rendite Inail al 31 dicembre 2020 registra 670.287 rendite in gestione, per inabilità permanente e ai superstiti (-3,17% rispetto al 2019). Le rendite per inabilità di nuova costituzione sono circa 12.300. In tema di prestazioni aggiuntive alla rendita a carico del Fondo vittime dell’amianto, la nuova disciplina introdotta con la legge di bilancio 2021 consente di superare la logica della sperimentazione finora seguita, stabilizzando nel tempo sia la misura, determinata nel 15% della rendita in godimento, sia la stessa prestazione aggiuntiva, che dal primo gennaio di quest’anno è erogata insieme al rateo di rendita corrisposto mensilmente. Per l’indennità una tantum destinata alle vittime di mesotelioma non professionale, contratto per esposizione familiare o ambientale all’amianto, è confermato l’importo fisso di 10mila euro, da corrispondere in un’unica soluzione. Le prestazioni del Fondo infortuni mortali a sostegno dei familiari delle vittime, lavoratori assicurati e non, sono state aggiornate per gli eventi avvenuti nel 2020 nei nuovi importi, che variano da quattromila a 15.500 euro in relazione al numero dei superstiti. Nel frattempo è proseguito l’impegno dell’Istituto per diffondere le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, che ha rafforzato la tutela contro gli infortuni domestici. In questo ambito, si è puntato anche su una maggiore sensibilizzazione sui temi della prevenzione, sottolineando il valore sociale dell’assicurazione che permette di tutelare la salute di tutti coloro che si prendono cura della casa in modo abituale ed esclusivo. Passi avanti sono stati compiuti anche sul tema dei cosiddetti “rider”, con la firma dei primi contratti che prevedono migliori condizioni di lavoro per i lavoratori autonomi del settore della conse-

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gna a domicilio, garantendo diritti fondamentali (compensi orari minimi, indennità integrative, incentivi rapportati al numero di consegne) e l’applicazione delle norme sulla salute e sicurezza (assicurazione Inail e per danni a terzi, formazione, fornitura gratuita di dotazioni di sicurezza). Rispetto al tema della disabilità, che costituisce una delle priorità trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza elaborato dal governo, nonostante la situazione emergenziale dovuta alla pandemia l’Inail ha erogato 1,3 milioni di euro per le attività di reinserimento e integrazione lavorativa dei disabili da lavoro. Sono state inoltre intraprese le azioni necessarie all’avvio dei nuovi interventi di sostegno introdotti dalla legge di bilancio 2019, tra cui rientrano una nuova campagna di comunicazione sul reinserimento lavorativo e il bando pubblicato nel mese di dicembre per finanziare con 2,5 milioni di euro progetti di formazione e informazione finalizzati alla diffusione, tra i datori di lavoro e i lavoratori, di una cultura condivisa sulle tutele previste e alla conoscenza delle misure di sostegno messe a disposizione dall’Inail. Grazie all’accordo sottoscritto con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e con il Comitato italiano paralimpico, è nata una piattaforma informatica che ha permesso alle società sportive dilettantistiche di accedere ai finanziamenti per l’acquisto di ausili da concedere in comodato d’uso gratuito ai propri atleti disabili. L’iniziativa ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro, valorizzando la pratica sportiva come strumento efficace per il recupero dell’integrità psicofisica e del reinserimento sociale dei disabili.

Interventi a sostegno delle aziende

Nel 2020 le imprese hanno presentato circa 30.900 istanze di riduzione del tasso di tariffa per interventi di riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro effettuati nel 2019, con una diminuzione del premio per le aziende virtuose di circa 140 milioni di euro. A ottobre è stata disposta la riduzione del 6,81% del premio dovuto per il 2020 per le circa 315mila imprese artigi ane che non hanno denunciato infortuni nel biennio 2018-2019, alle quali sono stati destinati 27 milioni di euro. Altre riduzioni del premio hanno riguardato, anche per il 2020, la pesca e la navigazione ed è stato inoltre confermato il beneficio dello “sconto” per il settore edile, in relazione agli operai assunti a tempo pieno. Nella situazione complicata e incerta per l’intero sistema produttivo, che ha caratterizzato il 2020 e purtroppo permane tuttora, è stato ancora più im-

portante proseguire l’impegno per co-finanziare, al 65% del costo complessivo, i progetti per la sicurezza presentati dalle imprese attraverso gli incentivi Isi, che a partire dal 2010 hanno sostenuto le aziende che investono in prevenzione con un importo complessivo a fondo perduto di 2,9 miliardi di euro. Il nuovo bando Isi Agricoltura 2019/2020, pubblicato a luglio, prevede l’assegnazione di 65 milioni di euro, 20 dei quali finanziati dal Ministero del Lavoro, per sostenere le micro e piccole imprese agricole nell’acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori e macchinari moderni, sicuri e meno inquinanti. In questo modo si è data continuità a un’iniziativa di prevenzione che nel biennio 2016-2018 ha stanziato 115 milioni di euro per la realizzazione di 3.300 progetti. Lo scorso dicembre, con l’avviso Isi generalista 2020, sono stati stanziati altri 211 milioni, 60 dei quali destinati alla bonifica dell’amianto. In relazione all’emergenza epidemiologica, l’art. 83 del decreto Rilancio ha attribuito all’Inail una nuova competenza in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale dei cosiddetti lavoratori “fragili”, maggiormente esposti al rischio di contagio. I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina di un medico competente si possono avvalere dei servizi territoriali dell’Istituto. Dopo il rilascio, in luglio, di un apposito applicativo per presentare in via telematica le richieste di visita medica, sono pervenute 600 istanze.

Attività di controllo del rapporto assicurativo

Nel 2020 sono state censite circa 3.741.000 posizioni assicurative territoriali (PAT), con una lieve diminuzione (-0,46%) rispetto al 2019. L’Istituto ha continuato a svolgere un’azione di controllo amministrativo per la verifica di congruità nella corresponsione dei premi di assicurazione e il contrasto all’evasione. Le aziende ispezionate sono state 7.486 e l’86,57% sono risultate irregolari. I lavoratori regolarizzati sono stati 41.477 (-16,76% rispetto al 2019), di cui 39.354 irregolari e 2.123 in nero. Sono state accertate retribuzioni imponibili evase per circa un miliardo e mezzo di euro e richiesti premi per oltre 38 milioni di euro. Gli ispettori hanno svolto anche un’intensa attività di supporto per l’area amministrativa, con circa 2.900 indagini relative a infortuni mortali, gravi, in itinere e a malattie professionali. Anche quest’anno la qualità dei risultati raggiunti nonostante il progressivo assottigliarsi delle risorse ispettive, che a dicembre 2020 erano pari a 246

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unità (nel 2019 erano 269), testimonia l’efficacia della procedura di business intelligence.

Ricerca

La pandemia ha fortemente condizionato anche le attività di ricerca dell’Istituto che, da un lato, si sono arricchite di nuove funzioni e competenze derivanti dalla gestione dell’emergenza sanitaria e, dall’altro, sono state svolte con modalità innovative imposte dalle misure di contrasto al Coronavirus. L’attribuzione all’Inail della funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi), disposta nel marzo 2020 dal decreto Cura Italia, ha richiesto un impegno considerevole da parte del personale tecnico e amministrativo dedicato, per assicurare la più celere conclusione possibile dei procedimenti. Fino allo scorso 10 maggio sono state processate più di 9.500 richieste ed emesse circa 7.200 note di risposta, 720 delle quali sono provvedimenti positivi di conformità alla normativa vigente dei dpi proposti. L’Inail ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile, fornendo un importante supporto alle sue attività, anche attraverso la redazione di documenti ed elaborati tecnici con cui sono state fornite indicazioni utili e misure organizzative per il contenimento dei contagi. È stato inoltre fornito un contributo tecnico per la stesura dei protocolli relativi alle misure per il contrasto della diffusione del virus nei luoghi di lavoro e alla somministrazione dei vaccini nelle aziende. Nel 2020 si è ulteriormente consolidata la rete qualificata di collaborazioni con università, enti pubblici di ricerca, Irccs, centri di ricerca, associazioni e organismi scientifici di rilevanza nazionale e internazionale, che costituisce ormai il tratto distintivo della ricerca dell’Inail. Lo dimostrano anche gli 80 progetti attivati grazie ai bandi competitivi Bric 2018 e 2019, che hanno consentito l’instaurazione di ben 275 collaborazioni istituzionali. Nell’ambito delle linee di ricerca riguardanti la chirurgia e la riabilitazione robotica, le nuove protesi di arto inferiore e arto superiore e i sistemi di valutazione delle abilità residue della persona disabile, sono stati sottoscritti numerosi accordi di partenariato. Quello siglato in luglio con il Campus Bio-Medico di Roma, che vede come partner anche l’Istituto di Bio-Robotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, punta allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per il pieno reinserimento sociale e lavorativo di soggetti amputati. Importanti i risultati frutto della collaborazione scientifica con l’Istituto italiano di tecnologia at-

tivata nel 2017: si sono conclusi i progetti “Mela”, volto a realizzare un software per la classificazione strumentale automatica del rischio biomeccanico, e “Nanokey”, per la prevenzione dei rischi legati ai processi di produzione dei nanomateriali, ed è stata avviata la procedura di trasferimento tecnologico per l’esoscheletro collaborativo di supporto all’operatore nella movimentazione manuale di carichi.

Innovazione digitale

L’anno della pandemia ha segnato l’avvio del Piano triennale per l’organizzazione digitale 20202022, che prevede il ripensamento delle modalità di lavoro dell’Inail in un’ottica “agile”, il supporto alle altre amministrazioni nella digitalizzazione e nella semplificazione dell’accesso ai servizi, anche tramite l’utilizzo esclusivo del sistema di identificazione digitale (Spid), la raccolta e analisi dei dati sul rischio sanitario e gli sportelli virtuali di contatto e presa in carico dell’utenza. Un riconoscimento importante del ruolo svolto dall’Istituto per la crescita digitale del settore pubblico è la partecipazione al Comitato consultivo per la transizione amministrativa, istituito lo scorso maggio con il compito di supportare le trasformazioni organizzative nella pubblica amministrazione legate soprattutto alla digitalizzazione dei processi. L’Inail, inoltre, è partner del progetto Ibsi (Italian blockchain service infrastructure), promosso dall’Agenzia per l’Italia digitale per sviluppare un ecosistema informatico per l’erogazione di servizi di interesse pubblico.

Investimenti

Sul fronte degli investimenti, rivestono una particolare importanza gli interventi relativi al programma di iniziative immobiliari a elevata utilità sociale, avviato con la legge di stabilità 2015, per cui l’Inail ha finora stanziato complessivamente oltre mezzo miliardo di euro. Gli investimenti autorizzati nel 2020 sono stati quattro, per un importo complessivo di circa 27 milioni di euro. Per quanto riguarda i piani di edilizia scolastica, prosegue l’istruttoria delle 56 proposte di “scuole innovative” selezionate dal Miur. Nel frattempo sono state avviate le attività istruttorie per gli investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con la predisposizione di un programma per la redazione e valutazione dei progetti, che dovranno garantire un modello curativo per gli assistiti Inail. Gli investimenti in forma indiretta legati alla partecipazione dell’Istituto ai fondi di investimento immobiliari chiusi “i-3core”, “i3-Inail” e “i-3Uni-

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versità”, gestiti da InvImit Sgr Spa, si sono concretizzati nel versamento di equity per circa sei milioni di euro. Nel mese di aprile, in particolare, è stato autorizzato il quarto apporto al fondo “i3Inail”, con il conferimento di 72 unità immobiliari e la sottoscrizione di 30 quote per l’importo complessivo di 17,3 milioni di euro. Proseguono anche gli investimenti mobiliari nel fondo QuattroR, con contributi per 33 milioni di euro. Nell’ambito degli investimenti istituzionali, procede il piano di rilascio degli immobili ex Fip (Fondo immobili pubblici), per i quali l’Inail sostiene i costi delle locazioni, attraverso iniziative di acquisto di edifici da destinare alle proprie sedi. Nel 2020, inoltre, sono state cedute 69 unità immobiliari, per un valore netto di bilancio pari complessivamente a 14 milioni di euro.

Risultati finanziari ed economici

I dati del preconsuntivo 2020 mostrano che si sono registrate entrate di competenza per 10 miliardi e 17 milioni di euro, circa 195 milioni in più rispetto al 2019. Le uscite di competenza si sono attestate a otto miliardi e 464 milioni, con prestazioni istituzionali sostanzialmente stabili per cinque miliardi e 569 milioni. Positivi i risultati finanziario ed economico. Le riserve tecniche sono pari a circa 34 miliardi e 338 milioni, coperte per circa il 96% da liquidità versata alla Tesoreria dello Stato, senza remunerazione.

Prospettive e impegni per il futuro

Gli impegni prioritari individuati da Bettoni, in coerenza con gli indirizzi formulati dal Consiglio

di indirizzo e vigilanza nella Relazione programmatica per il triennio 2022-2024, sono quattro: estendere la tutela assicurativa agli oltre tre milioni di lavoratori che non ne hanno ancora diritto, migliorare le prestazioni economiche per gli infortunati e i tecnopatici, destinare maggiori risorse per il potenziamento della prevenzione attraverso i diversi filoni di intervento e affinare gli strumenti di rendicontazione dell’Istituto. “La pandemia – ha sottolineato il presidente – ha riaperto la questione dell’esclusione dalla tutela Inail di soggetti particolarmente esposti al rischio contagio, come quella dei medici di famiglia e dei medici liberi professionisti”, che insieme ad altre categorie “non possono beneficiare della copertura assicurativa e delle conseguenti prestazioni economiche, socio-sanitarie, riabilitative e di reinserimento”. “Alla luce dell’aumento degli infortuni con menomazioni più lievi e dell’insorgenza della nuova tipologia rappresentata dai contagi da Covid-19 – ha aggiunto il presidente dell’Inail – riteniamo fondamentale garantire un indennizzo per i danni all’integrità psicofisica del lavoratore a seguito di incidenti sul lavoro e malattie professionali anche con un’invalidità inferiore al 6%. Raggiungere l’obiettivo della completa eliminazione della franchigia sarebbe un atto di grande civiltà”. Un’altra delle sfide più urgenti da affrontare riguarda il rafforzamento delle iniziative di prevenzione. “Ci impegneremo per incrementare i fondi destinati ai bandi Isi, soprattutto per le piccole e medie imprese – ha assicurato a questo proposito Bettoni – e lavoreremo per potenziare il ruolo strategico della ricerca, in una logica di rete e di condivisione delle conoscenze, diventata ormai una metodologia consolidata ed efficace”.

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Pacchetto “Fit for 55” proposte della commissione europea per la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra Lo scorso 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte, denominato “Fit for 55”, per rendere le politiche dell’UE in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Secondo la Commissione la riduzione delle emissioni nel prossimo decennio è cruciale affinché l’Europa possa diventare il primo continente al mondo neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, con la piena affermazione del Green Deal europeo. Le proposte contenute nel pacchetto “Fit for 55” favoriranno, a giudizio della Commissione, la necessaria riduzione delle emissioni di gas serra nel prossimo decennio, combinando: un rafforzamento dell’attuale sistema di scambio di emissioni dell’UE e il suo ampliamento a nuovi settori; un maggiore uso delle energie rinnovabili; un incremento dell’efficienza energetica; una più rapida diffusione di modalità di trasporto a basse emissioni; un allineamento delle politiche fiscali con gli obiettivi fissati dal Green Deal; una serie di misure per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione ha inoltre evidenziato come la concezione delle politiche contenute nel pacchetto distribuisca equamente i costi della lotta e dell’adattamento al cambiamento climatico. Inoltre, gli strumenti di fissazione del prezzo del carbonio generano entrate che possono essere reinvestite per stimolare l’innovazione, la crescita economica e gli investimenti in tecnologie pulite. Proprio in quest’ottica la Commissione ha proposto l’istituzione di un nuovo Fondo sociale per il clima con il quale fornire finanziamenti dedicati agli Stati membri per supportare investimenti in

efficienza energetica, nuovi sistemi di riscaldamento e raffreddamento e mobilità più pulita. Tale Fondo sociale per il clima verrebbe finanziato dal bilancio dell’UE, utilizzando un importo equivalente al 25% delle entrate provenienti dallo scambio di emissioni per i combustibili, generando circa 72 miliardi di euro da impiegare per il periodo 2025-2032. Con la proposta di attingere finanziamenti corrispondenti da parte degli Stati membri il Fondo arriverebbe a mobilitare 144 miliardi di euro da impiegare per una transizione socialmente equa. Di seguito si riporta una sintesi delle misure individuate dalla Commissione europea e presenti nel Pacchetto “Fit for 55”: - il sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS), mette un prezzo sul carbonio e abbassa il tetto delle emissioni di alcuni settori economici di anno in anno. Tale sistema negli ultimi 16 anni ha ridotto le emissioni derivanti dalla produzione di energia e dalle aziende energivore del 42,8%. Nel proprio pacchetto la Commissione propone di abbassare ulteriormente il tetto complessivo delle emissioni e di aumentare il suo tasso annuale di riduzione, nonchè di eliminare gradualmente le quote di emissione gratuite per l’aviazione allineandosi al sistema globale di compensazione e riduzione del carbonio per l’aviazione internazionale (CORSIA) e di includere, per la prima volta, le emissioni del trasporto marittimo nel sistema ETS dell’UE. Infine, per contrastare l’assenza di riduzioni di emissioni nel trasporto stradale e negli edifici, viene istituito un nuovo sistema separato di scambio di emissioni per la distribuzione di carburante dedicato al trasporto stradale e per gli edifici. La Commissione propone anche di aumentare la capienza dei fondi destinati a innovazione e modernizzazione. - Viene previsto che gli Stati membri debbano spendere la totalità dei proventi derivanti dal sistema di scambio delle emissioni in progetti relativi al clima e all’energia. Una parte dedicata delle entrate del nuovo sistema per il trasporto stradale e gli edifici andrebbe invece impiegato per mitigare il possibile impatto

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sociale sulle famiglie vulnerabili, le micro-imprese e gli utenti dei trasporti. L’effort sharing regulation (ESR), individua, per ogni Stato membro, obiettivi rafforzati di riduzione delle emissioni per gli edifici, il trasporto stradale e marittimo nazionale, l’agricoltura, i rifiuti e le piccole industrie. Tali obiettivi, riconoscendo i diversi punti di partenza e le capacità di ogni Stato membro, sono basati sul PIL pro capite, con aggiustamenti per tenere in considerazione l’efficienza dei costi. Viene evidenziato come la produzione e l’uso dell’energia costituiscono il 75% delle emissioni dell’UE e che quindi è fondamentale accelerare la transizione verso un sistema energetico più verde. In questa direzione va la direttiva sulle energie rinnovabili, che punta a fissare un obiettivo relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 pari ad almeno il 40% del totale. Tutti gli Stati membri sono tenuti a contribuire al raggiungimento di questo obiettivo e verranno fissati target specifici per l’uso di energia rinnovabile nei trasporti, nel riscaldamento e raffreddamento, negli edifici e nell’industria. Per ridurre l’uso globale dell’energia, diminuire le emissioni e affrontare la povertà energetica, la Commissione ha avanzato una proposta di direttiva sull’efficienza energetica, che stabilisce un obiettivo annuale vincolante più ambizioso per la riduzione dell’uso dell’energia a livello europeo. Tale direttiva guiderà il modo in cui i contributi nazionali verranno stabiliti e raddoppierà l’obbligo annuale di risparmio energetico che gli Stati membri dovranno perseguire. La pubblica amministrazione sarà tenuta a rinnovare il 3% dei suoi edifici ogni anno per guidare l’ondata di rinnovamento, creare posti di lavoro e ridurre l’uso di energia e i costi per i contribuenti. Per affrontare l’aumento delle emissioni del trasporto stradale vengono adottate una combinazione di misure come standard per le emissioni di CO2 dai veicoli ancora più stringenti, per accelerare la transizione verso la mobilità a zero emissioni, con un calo del 55% dal 2030 e del 100% dal 2035 rispetto ai livelli del 2021. Ciò significa che tutte le nuove auto (e i furgoni con PTT fino a 2,6 ton) immatricolate a partire dal 2035 saranno a zero emissioni. Per garantire tale passaggio gli Stati membri dovranno implementare una rete infrastrutturale per i combustibili alternativi in grado di supportare la crescente richiesta e

in linea con gli ambiziosi obiettivi (almeno un distributore ogni 60 chilometri per la ricarica elettrica e ogni 150 chilometri per il rifornimento di idrogeno). - I carburanti per il trasporto aereo e marittimo causano un inquinamento significativo e richiedono anch’essi un’azione specifica con cui integrare lo scambio di emissioni. Il regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi stabilisce che gli aerei e le navi abbiano accesso alla fornitura di elettricità pulita nei principali porti e aeroporti. Inoltre l’iniziativa marittima FuelEU stimolerà l’adozione di carburanti per trasporti marittimi sostenibili e di tecnologie a zero emissioni, fissando un limite massimo al contenuto di gas serra dell’energia utilizzata dalle navi che fanno scalo nei porti europei. - Il sistema fiscale per i prodotti energetici deve salvaguardare e migliorare il mercato unico e sostenere la transizione verde stabilendo i giusti incentivi. Con la revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia (https://ec.europa.eu/ info/files/revision-energy-tax-directive_en), la Commissione propone di allineare la tassazione dei prodotti energetici con le politiche energetiche e climatiche dell’UE, promuovendo le tecnologie pulite, rimuovendo esenzioni e aliquote ridotte che ancora sostengono l’uso dei combustibili fossili. In questo scenario, si prevede l’eliminazione della possibilità di riconoscere un trattamento fiscale differenziato per il “gasolio commerciale”; - Infine, con il nuovo meccanismo di aggiustamento alla frontiera del carbonio (CBAM), si fisserà un costo legato al carbonio emesso da applicare alle importazioni di una selezione mirata di prodotti, per garantire che l’ambiziosa iniziativa per il clima applicata in Europa non porti ad una “fuga di carbonio”. Questo assicurerà che gli impegni per la riduzione delle emissioni in Europa contribuiscano al declino delle emissioni globali piuttosto che spostare la produzione ad alta intensità di carbonio fuori dall’Europa. Nell’ambito del pacchetto europeo “Fit for 55”, in materia di gestione dei rifiuti si evidenzia in particolare quanto segue: - i rifiuti risultano esclusi, compresa la produzione di energia dai rifiuti, dal campo di applicazione e dalle previsioni dell’ETS (Emission Trade System). Il settore dell’incenerimento potrà però al contempo beneficiare dei finanziamenti previsti dal fondo per l’innovazione per la realizzazione di progetti per la cattura della CO2;

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- essi rientrano tuttavia nel campo di applicazione dell’ESR (Effort Sharing Regulation) e saranno soggetti ad una serie di misure a livello nazionale per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra; - rispetto invece a quanto previsto dal CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) si evidenzia che nel campo di applicazione, oltre a cemento, fertilizzanti ed elettricità, sono

inclusi anche i semilavorati di acciaio e alluminio. Al contrario invece ferro e acciaio, loro leghe, rifiuti e rottami ferrosi e lingotti di ferro e acciaio prodotti tramite fusione di rottami sono esclusi dal campo di applicazione del CBAM. Per ulteriori dettagli, si rimanda al comunicato stampa pubblicato sul sito della Commissione U.E. (C)

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Albo Gestori Ambientali pubblicazione della sezione con i dati dei responsabili tecnici Con delibera n. 6 del 13 luglio 2021, il Comitato Nazionale ha deciso di pubblicare sul sito dell’Albo gestori ambientali, una specifica sezione dove le imprese possono trovare i dati dei Responsabili Tecnici (RT) in carica o dei soggetti idonei a ricoprire tale incarico. Tale ricerca viene consentita solo agli utenti “impresa”, previa autenticazione al sito (www.albonazionalegestoriambientali.it) e con accesso alla loro area riservata. Una volta effettuato l’accesso alla sezione “Responsabili Tecnici”, le imprese potranno effettuare una delle seguenti due tipi di ricerca: - ricerca puntuale, tramite il codice fiscale della persona. Detta ricerca consente d’individuare i soggetti idonei a ricoprire l’incarico di RT alla

data della ricerca stessa. Nel risultato, verranno evidenziate le informazioni relative a: nome, cognome, codice fiscale, categoria e classe, durata dell’idoneità del singolo soggetto; - ricerca per parametri. Questa ricerca fornirà un elenco di soggetti idonei a ricoprire l’incarico di responsabile tecnico, tramite uno dei seguenti parametri: “categoria”, “classe di iscrizione”, “area geografica di interesse”. Nel risultato della ricerca saranno ricompresi i soli soggetti che hanno acconsentito a rendere visibili alle imprese e agli enti già iscritti, o che intendono iscriversi all’Albo, i dati di contatto e le aree geografiche in cui operano o intendono operare. Il testo della delibera 6 del 2021 rappresenta senz’altro uno strumento utile per le imprese che devono ricercare il personale abilitato a ricoprire l’incarico di RT, atteso che il Regolamento dell’Albo (DM 120/2014) impone ad ogni impresa iscritta di avere almeno un RT e che il Comitato nazionale dovrà anche deliberare sul numero massimo d’incarichi RT che un singolo soggetto può svolgere contemporaneamente.

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(C)


SOA: rinnovo per l’Elettronica Impianti Cossettini srl potrà eseguire gli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione Rinnovo per l’Elettronica Impianti Cossettini srl, rappresentata dal sig. Silvano Cossettini, con sede in Udine, via Caccia n. 64. La ditta, super specializzata nella semaforica stradale, ha rinnovato l’attestazione per le categorie OG10 e OS30 per 516.000 Euro. Il rinnovo le consente di eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. La categoria comprende in via esemplifica-

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tiva le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione (OG10). Per lo stesso importo potrà eseguire la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione (OS30). Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, presso l’Associazione è attivo un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Verifica della congruità della manodopera in edilizia si applica dal 1° novembre 2021

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 si definisce il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili. Il provvedimento attua la previsione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del decretolegge n. 76 del 2020 (primo decreto semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti datoriali del settore edile tra cui la nostra CONFAPI-ANIEM e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL con l’Accordo collettivo sottoscritto in data 10 settembre 2020. Ricordiamo che l’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti), al comma 4, prevede espressamente che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.” Ricordiamo, inoltre, che il primo Decreto semplificazioni, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto il docu-

mento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento. Anche il secondo Decreto semplificazioni, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, stabilisce che le amministrazioni competenti adottano il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera. Vediamo nel particolare cosa prevede il Decreto del 25 giugno 2021.

Ambito di applicazione La verifica della congruità si riferisce all’incidenza del costo della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, negli appalti/subappalti di lavori pubblici e privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Come previsto dal D.Lgs. 81/2008, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro.

Verifica della congruità In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella seguente tabella:

Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili Indici di congruità definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020

CATEGORIE

Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera

1

OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture

14,28%

2

OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti

5,36%

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Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili Indici di congruità definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020

CATEGORIE

Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera

3

Ristrutturazione di edifici civili

22,00%

4

Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti

6,69%

5

OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati

30,00%

6

OG3 - Opere stradali, ponti, etc.

13,77%

7

OG4 - Opere d’arte nel sottosuolo

10,82%

8

OG5 - Dighe

16,07%

9

OG6 - Acquedotti e fognature

14,63%

10

OG6 - Gasdotti

13,66%

11

OG6 - Oleodotti

13,66%

12

OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione

12,48%

13

OG7 - Opere marittime

12,16%

14

OG8 - Opere fluviali

13,31%

15

OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica

14,23%

16

OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione

5,36%

17

OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale

16,47%

Per la verifica, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/ Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Termini e modalità del rilascio dell’attestazione di congruità L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o dal committente. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. Per questo, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. Pag. 55 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2021

Assenza di congruità ed effetti sul DURC on-line Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità. Decorso inutilmente il questo termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/ Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del


direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 citato in premessa. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC on-line alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

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Entrata in vigore e monitoraggio Le disposizioni sopracitate si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

Conclusioni Questo sistema di controllo nasce per combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e per verificare che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente proporzionata all’incarico affidato alle imprese che operano in cantiere. Il settore edilizia soffre di una burocratizzazione eccessiva ed esasperata, e questo ulteriore adempimento è un altro fardello che graverà su un comparto che dopo un decennio di sofferenza stava per ripartire anche sostenuto dai bonus fiscali. (CS)


ANAC: arrotondamenti offerte anomale si possono fare soltanto nel caso in cui è previsto nella lex specialis di gara Con la delibera n. 24, l’ANAC si è espressa di recente sul fenomeno degli arrotondamenti o eventuali troncamenti del valore dell’anomalia, relativamente ad un precontenzioso nato da una procedura di gara aperta svoltasi in modalità telematica. Nello specifico, si chiedeva all’Autorità di esprimersi sulla necessità di procedere ad un nuovo calcolo della soglia di anomalia prevedendo un maggior numero di decimali, considerando la probabilità che il sistema di gestione delle gare

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telematiche utilizzato per la determinazione della soglia di anomalia, e impostato con due decimali, avesse operato arrotondamenti e troncamenti nel calcolo producendo un risultato non corretto. L’Autorità ha richiamato il contenuto della delibera n. 1139 del 22 dicembre 2020, nella quale aveva stabilito che si potesse procedere a effettuare troncamenti e arrotondamenti sulla determinazione delle medie e sul calcolo della soglia di anomalia soltanto nel caso in cui la lex specialis di gara contenesse specifiche previsioni al riguardo. Pertanto “il calcolo della soglia di anomalia, qualora operato automaticamente nell’ambito del sistema di gara telematico sulla base di troncamenti e arrotondamenti non previsti dal disciplinare di gara, è in contrasto con la normativa di settore oltre che con il disciplinare stesso”. (C)


Preco System Srl: 100 panchine per Roma conclusa l’installazione a villa borghese alla presenza del maestro michelangelo pistoletto Panchine in plastica riciclata e riciclabile made in FVG protagoniste a Villa Borghese, a Roma, dell’installazione di Michelangelo Pistoletto. Dal 18 luglio le 100 panchine sono esposte nell’Area Archeologica di Gabii in attesa della collocazione definitiva per le strade e le piazze di Roma Conclusa giovedì 15 luglio, alla presenza del Maestro Michelangelo Pistoletto, l’installazione del simbolo del Terzo Paradiso “tracciato” con le 100 panchine in plastica riciclata realizzate dalla Preco System Srl, azienda di Gemona del Friuli, leader nazionale nella realizzazione di oggetti per l’arredo urbano, tutti caratterizzati dall’essere prodotti a partire da un mix di polietilene e polipropilene

riciclati al 100% e recuperati attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L’opera, ospitata temporaneamente nella splendida cornice verde di Piazza di Siena a Villa Borghese nell’ambito della Mostra Back to Nature curata da Costantino d’Orazio, è ora tornata presso l’Area Archeologica di Gabii nell’ambito della manifestazione Gabiinsieme promossa dal VI Municipio di Roma Capitale, dalla Soprintendenza Speciale e dalla Città di Roma in attesa della collocazione definitiva delle 100 panchine (a partire dal prossimo autunno) che saranno donate alla Città Eterna per una fruizione pubblica e strategica nei luoghi di socialità. Si è concluso così l’ennesimo step pubblico di un percorso nato nel 2019 nell’ambito del Rebirth Forum Roma allorquando si è inteso dare vita ad un progetto complesso in grado di articolare insieme: formazione, comunicazione, cittadinanza attiva ed educazione civica in un messaggio in grado di trasmettere anche i temi della sostenibilità e dell’ecologia a partire da un utilizzo consapevole dei materiali di scarto, dei rifiuti, e del loro riciclo. Per questo la scelta è caduta sulle panchine della

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friulana Preco System Srl. Tutti i prodotti dell’azienda, infatti, vantano la certificazione ambientale e di prodotto: “PSV – plastica seconda vita da raccolta differenziata”; nonché la certificazione ambientale europea promossa dal Governo tedesco, Blue Angel per la protezione delle persone e dell’ambiente che valuta standard elevati e indipendenti e garantisce prodotti e servizi che rispettano i requisiti ambientali finali e l’intero ciclo di vita (consumo/risparmio idrico, consumo energetico). “Siamo tutti orgogliosi di aver contribuito con i nostri prodotti alla realizzazione di questo progetto green nel suo complesso e di quest’opera affascinante, in particolare”, ha dichiarato Raul Venier, Amministratore unico di Preco System Srl. “La panchina è l’oggetto di arredo urbano che più veicola i concetti di resilienza, di socialità; è allo stesso tempo democratica e partecipativa… più persone possono condividerla e nella condivisione c’è il seme del vivere civile e del progresso sociale”. “Ma non solo, le nostre panchine sono realizzate in plastica 100% riciclata e riciclabile a partire dai polimeri ottenuti dal trattamento e riciclo dei rifiuti urbani, quindi veicolano anche un messaggio importante: la corretta gestione dei rifiuti e della plastica in particolare, con un risparmio di materia prima vergine, contribuisce alla riduzione degli sprechi energetici e alla riduzione delle emissioni e dei rifiuti dispersi nell’ambiente”.

“Per questo, la scelta del Maestro Pistoletto di utilizzare delle panchine per tracciare il simbolo del Terzo Paradiso che rappresenta l’ideale punto di connessione fra la condizione naturale e l’ideale umanistico sviluppato dall’intelligenza e dalla scienza umane in una sintesi perfetta tra artificio e natura, ci è sembrata una scelta molto azzeccata e potente dal punto di vista simbolico”. A far gli onori di casa e a salutare il Maestro Pistoletto che mancava da Roma dal 2019, insieme a Raul Venier, Amministratore Unico di Preco System Srl, tra gli altri: Saverio Teruzzi, referente di 100 panchine per Roma, l’Assessore alla Cultura Lorenza Fruci, Adele Mazzotta Lax per il Civitan, Flaminia Barachini GSE, Fiamma Zagara con il marito Ugo Zottin, Giorgio de Finis con lo staff del Museo delle Periferie, Mario Pieroni e Dora Stiefelmeier per RAM radioartemobile, Fabio Mucciaccia - Galleria Mucciaccia, Cecilia Pecorelli per Galleria Continua, Giovanna Caruso Fendi con la figlia Veronica, la rappresentanza dell’Enel sponsor dell’iniziativa; Marco Maesti e signora della Prévira, Velia Littera, Martina De Luca della Fondazione Scuola del Patrimonio, Lorenza Lorenzon, Carlotta Predosin per il MUSAC, Roberto Bilotti e compagna, Roberto Montani e il regista Andrea Rusich.

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(EV)


Covid-19. Rientri dalle ferie in sicurezza aperte le prenotazioni tamponi rapidi antigenici rinofaringei e servizi infermieristici Sulla base dell’esperienza dell’anno scorso che ci ha visto gestire i casi di contagio dei lavoratori nel periodo feriale, vi ricordiamo l’opportunità di programmare in via preventiva l’esecuzione di un tampone rapido per il rientro in azienda. È sempre attivo il nostro servizio per l’acquisto dei test rapidi da effettuarsi in azienda con un servizio infermieristico dedicato o attraverso la convenzionata Friuli Coram, piuttosto che con il medico competente. Gli interessati potranno contattare la signora Barbara Vergolin al numero 0432/507377 o a mezzo posta elettronica: segreteria@confapifvg.it.

Costo per le Imprese Associate

- Euro 5 a tampone. Il prezzo è esente IVA per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID (art. 1, co. 452/453 Legge 178/2020).

Costo per le Imprese non Associate - Euro 5 a tampone con un incremento del 10% sul prezzo per l’attività dell’Associazione a favore delle imprese non associate. Il prezzo è esente IVA per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID (art. 1, co. 452/453 Legge 178/2020). Questo test rapido è un dispositivo medico conforme alla normativa CE 98/79/EC, approvato dal Ministero della Salute e distribuito in Italia. Si tratta di un test immunocromatografico rapido per il rilevamento quantitativo degli antigeni SARS-CoV-2 presenti nella rinofaringe umana.

Caratteristiche Risultati del test: pronto in 15 minuti

Performance Valore CT< 33 - Sensibilità relativa: 98,00% - Specificità relativa: 99,7% Valor CT < 37 - Sensibilità relativa: 92,00% - Specificità relativa: 99,7%

Il kit è così composto - - - - - - -

25 involucri per i test 25 reagenti estrazione 25 tamponi sterili 25 tubi di estrazione 25 puntali contagocce 1 work station 1 foglietto illustrativo

Per acquistarli le Imprese dovranno compilare e restituire all’indirizzo email direttore@confapifvg.it l’allegata conferma d’ordine e provvedere al pagamento secondo le istruzioni ivi contenute. I tamponi rapidi potranno essere ritirati presso i nostri Uffici oppure, su richiesta, recapitati tramite corriere, con spese a carico dell’azienda. All’atto dell’acquisto l’Impresa dovrà dichiarare che gli esami saranno svolti da professionista sanitario abilitato alla professione medica o infermieristica e iscritto al relativo albo professionale, con l’ausilio di dispositivi di protezione individuale adeguati e in ambiente idoneo alla sua esecuzione o dal medico competente, o da Friuli Coram convenzionata con l’Associazione, pertanto contestualmente all’ordine siete pregati di inviarci anche la dichiarazione allegata a questa nostra.

Prenotazioni servizio infermieristico Il servizio con infermiera professionale è alternativo rispetto alla possibilità di fare il tampone con la nostra convenzionata Friuli Coram o con il medico competente. Il servizio è a pagamento.

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Costo per le Imprese Associate: - 10,00 euro a tampone, oltre alle seguenti spese una tantum: - 25,00 euro di spese per l’organizzazione del servizio (nella stessa voce aggiungeremo il 4% di Cassa previdenziale); - eventuale trasferta per le distanze più lunghe che l’infermiera dovrà coprire (importo tra i 10/25 euro). Costo per le Imprese non Associate: - 10,00 euro a tampone, oltre alle seguenti spese una tantum: - 25,00 euro di spese per l’organizzazione del servizio (nella stessa voce aggiungeremo il 4% di Cassa previdenziale); - eventuale trasferta per le distanze più lunghe che l’infermiera dovrà coprire (importo tra i 10/25 euro) oltre alla maggiorazione del 10% sul totale di spesa per l’attività dell’Associazione a favore delle Imprese non associate.

anticipato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Unicredit Spa - ag. di Udine - Via Vittorio Veneto IBAN: IT 97 E 02008 12310 000040033100 Intestato a: Apiservizi S.r.l. CON UNICO SOCIO - Viale Ungheria, 28 - 33100 Udine P.IVA/C.F.: 01793740307 Seguirà fattura.

Chi acquista da noi il tampone rapido ha tre opzioni per fare il tampone in azienda: 1. farlo fare dal proprio medico competente con il tracciamento di tutti i tamponi effettuati; 2. farlo fare da Friuli Coram con il tracciamento di tutti i tamponi effettuati; 3. farlo fare dall’infermiera senza tracciamento, sottoponendo gli eventuali casi di positività a tampone molecolare presso Friuli Coram, che effettuerà il tracciamento e la procedura conseguente. L’opzione 3 è pensata per contenere i costi.

Le imprese interessate possono prenotare compilando i modelli qui allegati da trasmettere a: direttore@confapifvg.it, provvedendo al pagamento

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(LCP - BV)


33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 e-mail: info@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG

EMERGENZA COVID-19 CONFERMA D’ORDINE TEST RAPIDI ANTIGENICI RINOFARINGEI Azienda ______________________________________________________________________ Indirizzo _____________________________________________________________________________ Tel. __________________________

e-mail ________________________________________

P.I./C.F. _________________________________ Codice SDI _____________

pec____________________________________________

Confermiamo l’ordine di: Quantità (multipli di 25)

Descrizione Test rapidi rinofaringei antigenici – COVID-19

Prezzo unitario (esente IVA) 5,00 Euro

Prezzo Totale (esente IVA)

alle seguenti condizioni: Consegna: 2/3 giorni lavorativi l Modalità di consegna:  Ritiro in Associazione  Consegna tramite corriere (con spese a vostro carico) Pagamento: contestualmente all’ordine alle seguenti coordinate bancarie: Unicredit Spa – ag. di Udine – Via Vittorio Veneto IBAN: IT 97 E 02008 12310 000040033100 Intestato a: Apiservizi S.r.l. CON UNICO SOCIO - Viale Ungheria, 28 – 33100 Udine P.IVA/C.F.: 01793740307 Si allega: - copia della contabile del bonifico; - dichiarazione di responsabilità datata e sottoscritta. Data, _____________________

Timbro e firma _______________________________

SA 8000:2014 Certified Social Accountability System

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ISO 9001:2015 Certified Quality System


33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 e-mail: info@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ Gentile Associato, con riferimento al test in oggetto (di seguito, “Test”) siamo a sottoporTi, per Tua rigorosa osservanza, le seguenti condizioni, funzionali a garantirne il corretto uso in ossequio alla normativa di riferimento e alle indicazioni del produttore. Il Test deve essere effettuato da un professionista sanitario abilitato alla professione medica o infermieristica e iscritto al relativo albo professionale, con l’ausilio di dispositivi di protezione individuale adeguati e in ambiente idoneo alla sua esecuzione. Il professionista sanitario deve essere qualificato ed esperto nel settore, svolgere la propria attività nell’ambito e nei limiti imposti dalla propria professione ed osservare tutte le disposizioni vigenti di carattere nazionale, regionale/provinciale e locale di riferimento. Nell’effettuazione del Test il professionista sanitario è tenuto al rigoroso rispetto delle modalità indicate all’interno del foglietto illustrativo e della guida rapida contenuti nella scatola del Test. Confapi FVG e Apiservizi Srl con u.s. non sono responsabili per un utilizzo difforme rispetto a quanto sopra precisato nonché per la mancata osservanza della normativa vigente. Ti chiediamo, quindi, l’impegno a trasferire quanto sopra ai professionisti sanitari che verranno dotati dei Test. Confapi FVG e Apiservizi Srl con u.s. non forniscono alcuna garanzia circa il funzionamento ed i risultati dei Test per i quali non saranno in alcun modo responsabili, segnalando in ogni caso che il Test non può considerarsi analogo al classico “tampone molecolare” e che il suo esito deve essere confermato dal suddetto tampone molecolare.

Dichiari, pertanto, sin da ora di manlevare Confapi FVG e Apiservizi Srl con u.s. da qualsiasi responsabilità civile o penale, anche nei confronti di terzi, riguardo l’uso improprio dei Test e/o la violazione delle indicazioni contenute nel foglietto illustrativo, con particolare riferimento alle precauzioni ed alle limitazioni ivi previste. Le obbligazioni, garanzie di impegni che accetterai con la presente dichiarazione avranno effetto e permarranno in relazione a tutti gli acquisti di Test anche successivi. La presente dovrà restituirsi firmata per presa visione ed accettazione. Udine, 9 marzo 2021

Il Direttore Lucia c. Piu

Per presa visione ed accettazione __________________________________ Timbro e firma del legale rappresentante

SA 8000:2014 Certified Social Accountability System

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Data ___________________________

ISO 9001:2015 Certified Quality System


Da restituire a CONFAPI FVG tramite e-mail: direttore@confapifvg.it

SERVIZIO INFERMIERISTICO PER TEST RAPIDI ANTIGENICI RINOFARINGEI AZIENDA ______________________________________________________________________________________________________ INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________________________ TEL. ___________________________

E-MAIL: ___________________________________________________

DATA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO __________________________________________________ ORA: __________________ INFERMIERA ADDETTA AL SERVIZIO: GABRIELLA CROSILLA ELENCO LAVORATORI DA SOTTOPORRE AL TEST

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Pagamento anticipato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Unicredit Spa – ag. di Udine – Via Vittorio Veneto IBAN: IT 97 E 02008 12310 000040033100 Intestato a: Apiservizi S.r.l. CON UNICO SOCIO - Viale Ungheria, 28 – 33100 Udine P.IVA/C.F.: 01793740307

Si allega: copia della contabile del bonifico.

Data:

Firma _______________________________________

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Premio Aziende Virtuose - Percorsi in FVG 2 candidature online entro il 15 settembre 2021

È stato pubblicato il Bando per l’assegnazione di riconoscimenti a favore delle imprese regionali che si siano particolarmente distinte: - in tema di applicazione delle procedure di sicurezza e salute dei lavoratori; - nell’adozione di pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa - RSI; - in azioni di welfare aziendale. L’iniziativa è inserita nel progetto “PerCorsi in FVG 2 - Percorsi per la salute, la sicurezza e la qualità lavorativa in Friuli Venezia Giulia” finanziato dalla nostra Regione attraverso il Fondo Sociale Europeo. Nei mesi scorsi anche la nostra Associazione, che partecipa attivamente al progetto “PerCorsi FVG 2”, ha contribuito alla realizzazione e proposta alle Imprese Associate di 4 webinar sui temi evidenziati. Al premio possono partecipare anche le Imprese private, che abbiano sede legale e/o operativa in

FVG e che abbiano adottato, o stiano attuando, iniziative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabilità sociale d’impresa e welfare aziendale. Partecipando, le Imprese avranno l’opportunità di valorizzare e far conoscere le proprie iniziative di impegno e responsabilità socio-ambientale, dando massima visibilità alle attività aziendali e rafforzando la propria immagine sul mercato attraverso attività istituzionali della Regione FVG mediante: - l’inserimento in un repertorio delle Buone pratiche e azioni virtuose aziendali del FVG; - la consegna di un attestato di benemerenza, nell’ambito di un evento pubblico che si terrà nel mese di ottobre 2021; - interviste dei principali media regionali e di settore. Le domande di candidatura dovranno pervenire ONLINE entro il 15 settembre 2021, compilando e inviando il questionario e la modulistica che si trova al seguente link: https://www.iresfvg.org/ percorsi-fvg-bando-azioni-virtuose/ . Le Imprese interessate possono contattare la dott. ssa Emanuela De Faccio al n. 0432.507377 - email formazione@confapifvg.it per ogni eventuale informazione.

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(EDF)


Il portale unico per i trasporti eccezionali presentato a udine il programma

Presentato a Udine, al Palazzo della Regione, il progetto “SWEET - Single Window for ExcEptional Transport”, iniziativa di cooperazione transfrontaliera finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020, che vede come protagoniste le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia. Il progetto mira a sviluppare un portale telematico unico come soluzione comune ai problemi connessi ai trasporti eccezionali su gomma, oggetto di procedure autorizzative complesse e differenti tra

le singole regioni; nonché alla delicata questione della sicurezza stradale connessa alla circolazione. Abbiamo raccolto l’invito e partecipato alla presentazione del progetto, che rappresenta un punto di incontro tra le esigenze degli operatori economici, che potranno beneficiare di un unico portale su cui interfacciarsi per richiedere l’autorizzazione al trasporto e trovare contestualmente indicazione dei possibili corridoi su cui esercitare l’attività; e quelle dei gestori stradali, in grado così di monitorare in tempo reale lo stato di salute delle infrastrutture e prevedere i possibili eventi avversi durante il percorso. Il budget di progetto ammonta a quasi 800.000 €, con l’intenzione dichiarata di cominciare a sperimentare il portale nel marzo 2022. Si fa riserva di tornare sull’argomento una volta che il progetto sarà entrato maggiormente nel vivo. (EV)

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