notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 2 31 gennaio 2020
IN PRIMO PIANO RINNOVATI GLI ORGANI ASSOCIATIVI
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 2 31 gennaio 2020
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Rinnovati gli Organi dell’Associazione
8
Monitoraggio sul conferimento dei rifiuti speciali
11
Il commercio mondiale e l’import/export in FVG
14
Brexit
17
Convertito in legge il decreto fiscale
18
Iper e maxi ammortamenti trasformati in crediti d’imposta
25
La compensazione dei crediti tributari
35
Licenza serbatoi
38
Fattura riepilogativa
40
INAIL. Incentivi alle imprese
41
Contributi CCIAA PN-UD per fiere internazionali
42
Contributi per la trasformazione tecnologica e digitale
46
Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento
47
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2019
50
CCNL Autotrasporto merci e logistica
51
Criteri identificativi del trasfertismo
53
Inps: assegni per il nucleo familiare
54
Linee guida della Regione FVG sull’amianto (2a parte)
55
Conseguimento dell’idoneità all’impiego di gas tossici
58
Chiarimenti del Ministero su porte e cancelli
59
ANAC: prevenzione della corruzione
61
Sanzioni per le violazioni della disciplina F-Gas
62
ORGANIZZAZIONE
Attenzione alle fatture ingannevoli
64
Autorità di regolazione dei trasporti
65
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
66
Canone di locazione immobili urbani
67
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Rinnovati gli Organi dell’Associazione l’associazione inizia il 2020 con le cariche sociali rinnovate In chiusura d’anno, come da Statuto, sono state convocate le Assemblee di tutte le Categorie economiche che hanno portato all’elezione dei rispettivi Consiglieri e Presidenti e all’insediamento del nuovo Consiglio Generale, composto da 55 Imprenditori, che ha riconfermato Massimo Paniccia - SOLARI DI UDINE SPA alla guida dell’Associazione e ha nominato Carlo Delser - TECNOCOM SPA, Tesoriere. A Presidente del Comitato Provinciale di Pordenone è stato riconfermato Michele Filippi - DFORM SRL e a Presidente del Comitato Provinciale dell’Area Giuliana è stata riconfermata Sandra Cosulich Pesle - MARLIN SRL.
I Presidenti delle categorie economiche eletti sono: - Marco Simeon - SIMEON SRL, Presidente del Gruppo Meccanica; - Tommaso Passoni - PASSONI LUIGI SEDIE SRL, Presidente del Gruppo Legno e Arredo; - Denis Petrigh - BM COSTRUZIONI SRL, Presidente del Gruppo Edilizia; - Denis Durisotto - FAU TRASPORTI SRL, Presidente del Gruppo Trasporti e Logistica; - Michelangelo Savonitto - MIDAL SAS, Presidente del Gruppo C.E.D.; - Riccardo Pertoldi - SERIGRAFIA PERTOLDI SRL, Presidente del Gruppo Varie; - Alain Rubeli - DOMENIS 1898 SRL, Presidente del Gruppo Alimentari; - Carlo Celledoni - IMPLA SRL, Presidente del Gruppo Chimica Gomma Plastica; - Luca Rossi - UNIVERSAL SRL, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.
Massimo Paniccia, Presidente Confapi FVG
Il nostro sistema economico continua ad essere messo alla prova. Non possiamo non constatare il fenomeno in atto di deindustrializzazione e di destrutturazione per le imprese che restano. Ci troviamo di fronte a mutamenti che lo rendono più debole di quanto fosse in passato e per di più segnato dalla mancanza di un ricambio imprenditoriale che avrà riflessi sulla stessa rappresentanza pubblica e privata. Senza un sistema produttivo locale perderanno di valore anche tutte quelle figure di supporto alle imprese che si sono sviluppate in questi ultimi decenni. Se consideriamo i dati camerali su 89.487 imprese quelle più strutturate (da 50 dipendenti in su), che possono fare da volano, sono solo 708 e quelle con più di 100 dipendenti sono 317. Se si guarda poi al fatturato le imprese da 12 milioni di euro in su sono 500, molte delle quali sono state già acquisite da investitori od operatori esteri. Da Presidente dell’Associazione mi adopererò affinchè il modello di pratica e quotidiana assistenza, impostata in questi anni, resti al centro dell’impegno verso le imprese. Al tempo stesso dobbiamo fare in modo che non si perda di vista la visione d’insieme sul futuro, allo scopo di garantire la solidità, la continuità e la competitività del sistema, nell’interesse degli imprenditori e di tutto il Paese. Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 2 - 31 gennaio 2020
(LCP)
Carlo Delser, Tesoriere
Dopo tanti anni di presidenza del Gruppo Meccanica sono lusingato nel mettere la mia esperienza a disposizione di un’Associazione che tanto si adopera per le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.
Marco Simeon, Presidente Categoria Meccanica
L’impegno è quello di continuare a sviluppare l’internazionalizzazione dell’industria meccanica regionale che ha già raccolto importanti successi ma ha ancora spazi di grande crescita.
Michele Filippi, Presidente Comitato Provinciale di Pordenone
Continuerò la mia opera di radicamento dell’Associazione nel pordenonese e di sviluppo di relazioni con gli attori di un territorio che ha grandissime potenzialità di crescita.
Sandra Cosulich Pesle, Presidente Comitato Provinciale Area Giuliana
E’ mia intenzione favorire una ripresa dell’industria nel territorio giuliano che vada ad integrare i nuovi sviluppi emporiali e logistici legati al porto di Trieste.
Denis Petrigh, Presidente Categoria Edili e Affini Tommaso Passoni, Presidente Categoria Legno-Arredamento
Mi concentrerò sulla ricerca di nuove marginalità per l’industria del legno affinchè possa sprigionare nuovo valore aggiunto in mercati sempre più difficili da aggredire o da presidiare.
Pag. 9 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 2 - 31 gennaio 2020
L’industria delle costruzioni è quella che maggiormente ha sofferto in questi anni di crisi. Il suo rilancio parte dallo speciale rapporto che abbiamo costruito con l’Amministrazione regionale per giungere a una rivalutazione del ruolo delle imprese locali, applicando fino in fondo e con piena estensione la già esistente normativa in materia di appalti e di edilizia, al momento ancora in parte disapplicata.
Denis Durisotto, Presidente Categoria Trasporti e Logistica
Il primo impegno resta quello di assicurare, agendo in tutte le sedi, all’autotrasporto e alla logistica regionali la possibilità di competere in condizioni di equanimità nei confronti della concorrenza estera, di veder riconosciuto appieno il ruolo del settore nell’economia regionale e nazionale e di stabilire collaborazioni sinergiche con gli attori politici ed economici in Friuli Venezia Giulia.
Michelangelo Savonitto, Presidente Categoria C.E.D. e Servizi alle Imprese
Riccardo Pertoldi, Presidente Categoria Varie
Mi adopererò per invertire l’attuale utilizzo delle tecnologie telematiche che stanno surrettiziamente trasferendo dalla Pubblica Amministrazione alle imprese oneri e gravami di competenza della prima.
Mi è stato affidato un incarico impegnativo in quanto rappresenterò più settori merceologici e dovrò prestare attenzione a tutte le specifiche esigenze.
Carlo Celledoni, Presidente Categoria Chimica-Plastica Gomma
Perseguirò l’obiettivo di tessere e rafforzare la collaborazione fra le imprese di un settore che mantiene un ruolo centrale nell’industria manifatturiera del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione alle tematiche comuni attualmente di maggior sensibilità (smaltimento rifiuti, tematiche ambientali).
Alain Rubeli, Presidente Categoria Alimentari Luca Rossi, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori
Il mio proposito sarà quello di favorire un ambiente e un clima adatto ad accogliere nuova e giovane imprenditoria.
La difesa e la promozione dell’industria agroalimentare in tutte le sue varietà è in cima alle mie preoccupazioni. Mi propongo in primis di condurla sia attraverso proposte normative, a livello nazionale e regionale, che ne salvaguardino i prodotti in sede europea e internazionale, sia liberandola da oneri impropri che ne compromettono economicamente la competitività.
Pag. 10 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 2 - 31 gennaio 2020
Monitoraggio sul conferimento dei rifiuti speciali le segnalazioni delle imprese associate
A seguito di segnalazioni da parte di imprese associate sulle difficoltà di conferimento a impianti di smaltimento o trattamento di rifiuti speciali generati nei vari cicli di produzione, l’Associazione ha avviato un’indagine a campione per formarsi un’idea più precisa del problema e intervenire, quindi, nei confronti delle competenti autorità (v. Apinforma n. 17/2019).
L’indagine si è basata sull’invio e l’elaborazione di questionari a imprese di tutti i settori, nei quali si è chiesto di: 1. indicare la tipologia di rifiuto speciale o il codice identificativo dei rifiuti (CER) e l’impianto di conferimento con relativa localizzazione; 2. segnalare le difficoltà riscontrate nel conferimento; 3. indicare per quale rifiuto si sono riscontrate dette difficoltà; 4. segnalare se si sono registrati aumenti del costo di conferimento fra il 2019 e il 2018 e, se sì, in quale misura e per quali rifiuti; 5. formulare eventuali osservazioni e proposte. Dai riscontri pervenuti è stato possibile comporre un campione significativo di imprese associate, merceologicamente così strutturato.
Settori merceologici
%
Metallurgia e meccanica
25,0%
Costruzioni e impiantistica
25,0%
Legno e arredamento
6,2%
Materie plastiche
12,5%
Trasporti e logistica
12,5%
Altro
18,8%
Totale
100%
Per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti
speciali a cui si rivolgono le imprese associate si hanno le seguenti ripartizioni geografiche.
LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI SMALTIMENTO O TRATTAMENTO RIFIUTI
%
In regione
Fuori regione
In regione e fuori regione
Non precisato
31,25%
31,25%
12,5%
12,5%
Per quanto riguarda le difficoltà di conferimento il 18,75% delle imprese del campione non registra al-
cun problema. Il restante 81,25% delle imprese del campione segnala in sintesi le seguenti difficoltà:
Natura dei problemi
%
Per aumento dei costi
46,2%
Per peggioramento del servizio
23,0%
Per aumento dei costi e peggioramento del servizio
30,8%
Totale
100%
Pag. 11 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 2 - 31 gennaio 2020
Sotto il profilo settoriale le difficoltà segnalate sono abbastanza uniformemente distribuite. Circa gli effetti evidenziati, si avverte una generale difficoltà a una corretta gestione dei rifiuti, soprattutto causata da un peggioramento della logistica con il marcato prolungamento dei tempi di attesa per il ritiro e un conseguente accumulo in depositi temporanei in azienda e una crescita dei costi di conferimento. Su quest’ultimo aspetto pesa, oltre che a un incremento delle tariffe (anche del 100% e oltre, fra il 2019 e il 2018), il fatto che in larga misura molti rifiuti speciali devono essere conferiti in regioni vicine (Veneto e Lombardia) e anche all’estero (Slovenia), vuoi
per la mancanza di impianti di smaltimento in Friuli Venezia Giulia, vuoi per la più generale incapacità di ricezione per saturazione degli spazi e la presenza di problemi nell’intero sistema di gestione a valle. In estrema sintesi, ne emerge un’accentuata crescita delle difficoltà di conferimento dei rifiuti speciali nel 2019 rispetto al 2018, dovuta, in generale, a un incremento alle tariffe e condizioni di conferimento e, in particolare, alla mancanza di impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti stessi in Friuli Venezia Giulia. Un ringraziamento va a tutte le imprese per il contributo dato al monitoraggio.
Pag. 12 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 2 - 31 gennaio 2020
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Il commercio mondiale e l’import/export in FVG I principali paesi esportatori - anno 2018 (Confapi fvg - fonte dati CCIAA PN UD) 1
Cina
12,8%
2
Usa
8,5%
3
Germania
8,0%
4
Giappone
3,8%
5
Paesi Bassi
3,7%
6
Corea del Sud
3,1%
7
Francia
3,0%
8
Hong Kong
2,9%
9
Italia
2,8%
10
Regno Unito
2,5% i principali paesi importatori - anno 2018 (Confapi fvg - fonte dati CCIAA PN UD)
1
Usa
13,2%
2
Cina
10,8%
3
Germania
6,5%
4
Giappone
3,8%
5
Regno Unito
3,4%
6
Francia
3,4%
7
Paesi Bassi
3,3%
8
Hong Kong
3,2%
9
Corea del Sud
2,7%
10
India
2,6%
11
Italia
2,5% Il commercio estero dei principali paesi europei - anno 2018 (dati in miliardi di euro) Confapi FVG (fonte dati CCIAA PN UD) PAESI
EXPORT
IMPORT
SALDO
1.320
1.088
+232
1
Germania
2
Paesi Bassi
613
546
+67
3
Francia
492
569
-77
4
Italia
462
423
+39
5
Gran Bretagna
412
570
-158
6
Belgio
395
381
+14
7
Spagna
292
328
-36
Pag. 14 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 2 - 31 gennaio 2020
Il commercio estero dei principali paesi europei - anno 2018 (dati in miliardi di euro) Confapi FVG (fonte dati CCIAA PN UD) PAESI
EXPORT
IMPORT
SALDO
8
Polonia
220
225
-5
9
Repubblica Ceca
171
156
+15
10
Austria
156
164
-8
I dati dell’export in FVG e in Italia - anno 2018 (dati in miliardi di euro) Confapi FVG (fonte dati CCIAA PN UD) EXPORT
IMPORT
Italia
462,90
423,99
FVG
15,61
8,70
Udine
6,03
3,70
Pordenone
4,02
1,77
Trieste
3,26
2,17
Gorizia
2,29
1,05
La destinazione dell’export del FVG per area geografica - anno 2018 (dati in miliardi di euro) Confapi FVG (fonte dati CCIAA PN UD) AREA GEOGRAFICA
EXPORT IN MILIARDI DI EURO
%
Unione Europea
9,08
58,17%
America Settentrionale
2,33
15%
Asia
1,72
11%
Resto dell’Europa
1,71
10,90%
Africa
0,34
2,18%
America Centro Meridionale
0,25
1,60%
Oceania e altri territori
0,18
1,15
Totale
15,61
100%
La destinazione dell’export del FVG per Paese - anno 2018 (dati in miliardi di euro) Confapi FVG (fonte dati CCIAA PN UD) I PRIMI 10 PAESI D’ESPORTAZIONE DEL FVG PAESE
EXPORT IN MILIARDI DI EURO
%
1. Usa
2,25
14,41%
2. Germania
2,19
14,02%
3. Francia
1,27
8,13%
4. Svizzera
0,95
6,08%
5. Austria
0,85
5,44%
6. Regno Unito
0,72
4,61%
7. Slovenia
0,54
3,46%
Pag. 15 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 2 - 31 gennaio 2020
La destinazione dell’export del FVG per Paese - anno 2018 (dati in miliardi di euro) Confapi FVG (fonte dati CCIAA PN UD) I PRIMI 10 PAESI D’ESPORTAZIONE DEL FVG PAESE
EXPORT IN MILIARDI DI EURO
%
8. Polonia
0,48
3,07%
9. Spagna
0,44
2,82%
10. Cina
0,36
2,31%
…
…
15,61
100%
… Totale
Pag. 16 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 2 - 31 gennaio 2020
Brexit
effetti fiscali e doganali solo dal prossimo anno
Come comunicato con circolare associativa prot. n. 27/PZ del 30 gennaio scorso, si ricorda che in data 29 gennaio 2020 il Parlamento Europeo ha ratificato l’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. La ratifica formalizza il distacco a conclusione di un percorso lungo e difficile. L’accordo raggiunto regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese, prevedendo un periodo transitorio fino alla fine dell’anno in corso. Da lunedì 1° febbraio 2020, quindi, il Regno Unito lascerà definitivamente e ufficialmente l’Unione Europea, ma nulla cambierà fino al 31 dicembre
2020 per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci. Questo significa che gli scambi di merci continueranno ad essere considerati comunitari e non extracomunitari e allo stesso modo dovranno essere trattati i servizi fino al 31 dicembre 2020. Solo dal 1° gennaio 2021 e previo accordo, il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea. Da lunedì e fino alla fine dell’anno si aprirà un periodo transitorio in cui di fatto il Regno Unito resterà nell’Unione Europea, pur non potendo prendere parte alle decisioni politiche, e continuerà ad essere parte dell’unione doganale. Entro il 31 dicembre 2020 l’Unione Europea e il Regno Unito attiveranno un negoziato che potrà prevedere regole e procedure di vantaggio per lo scambio di merci e servizi, ma dovrà anche definire i dazi, le accise nonché le disposizioni doganali e commerciali di regolazione degli scambi.
Pag. 17 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2020
(PZ)
Convertito in legge il decreto fiscale diverse le disposizioni di natura fiscale che completano la manovra di fine anno Premessa È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 la legge 157/2019 di conversione del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 avente ad oggetto l’anticipazione di alcune disposizioni legate alla manovra per il 2020. In sede di conversione sono state apportate delle modifiche al decreto originario con significativi effetti sulla gestione amministrativa delle imprese. In sintesi i provvedimenti di maggiore interesse, riservandoci di ritornate su singoli argomenti in successivi articoli di approfondimento.
Accollo debito d’imposta altrui e compensazione (art. 1) Viene confermato che per l’accollo del debito d’imposta altrui ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge 212/2000 non è consentito all’accollante di compensare le somme dovute all’Erario con propri crediti. Si deve quindi procedere al pagamento secondo le modalità ordinarie senza possibilità di compensazione, pena il disconoscimento del versamento e l’irrogazione delle relative sanzioni. Con gli atti di recupero dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi, da notificare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24 sono irrogate: - all’accollante le sanzioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 471/97: a) comma 4, pari al 30% del credito utilizzato; b) comma 5, dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente; - all’accollato la sanzione del 30% dell’importo non versato ex art. 13 comma 1 dello stesso decreto. Accollante e accollato rispondo solidalmente delle imposte e degli interessi.
Uno specifico provvedimento delle Entrate individuerà le modalità operative da seguire.
Cessazione partite Iva e compensazione (art. 2) Esclusa la possibilità di utilizzare crediti in compensazione nel caso in cui sia notificato un provvedimento di: - cessazione della partita Iva, a prescindere dalla natura del credito vantato e opera fino a quando la stessa rimane cessata, il blocco vale per tutti i tributi; - esclusione della partita Iva dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni comunitarie (VIES), limitatamente alla compensazione del credito Iva. Ancorché sia preclusa la compensazione, è comunque possibile richiedere a rimborso i crediti o riportarli nella dichiarazione successiva.
Compensazione crediti tributari (art. 3) Per i crediti Irpef, Ires e Irap collegati a dichiarazioni annuali, conformemente a quanto previsto per l’Iva, la compensazione tramite F24 per importi superiori a 5.000 euro annui potrà essere eseguita solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Queste nuove disposizioni riguardano esclusivamente i crediti maturati a decorrere dal 2019. Conseguentemente i crediti 2019 potranno essere utilizzati in compensazione non più dal 1° gennaio 2020, ma solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione. L’Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 giorni le compensazioni dei contribuenti “a rischio” per finalità di controllo. A questo proposito qualora i crediti indicati nel modello F24 risultino non utilizzabili: - l’Agenzia delle entrate comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24; - irroga una sanzione pari al 5% degli importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ogni modello F24 non eseguito, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.
Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2020
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Questa nuova previsione sanzionatoria sarà applicabile a decorrere dai modelli F24 presentati dal mese di marzo 2020.
Ritenute appalti (art. 4 commi 1 e 2) I sostituti d’imposta residenti in Italia che affidano il compimento di una o più opere di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dei lavori affidati dal committente. Tali versamenti devono essere eseguiti con distinti F24 senza possibilità di compensazione. L’impresa appaltatrice o subappaltatrice dei lavori, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del pagamento delle ritenute, deve trasmettere al committente i predetti F24 unitamente ad un elenco dei nominativi dei lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera affidata dal committente. In caso di inadempimento da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati finché perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati dai documenti trasmessi. Questo meccanismo non si applica quando le imprese appaltatrici o subappaltatrici trasmettono al committente una certificazione, rilasciata dall’Agenzia delle entrate e corrispondente ad una sorta di DURC fiscale, dei seguenti requisiti: - essere in attività da almeno 3 anni e risultare in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti sul conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni medesime; - assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per tributi erariali e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Le modalità di rilascio del c.d. DURC fiscale saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sarà riferito all’ultimo giorno del mese precedente e avrà una validità di 4 mesi dalla data di rilascio. Le imprese appaltatrici o affidatarie, escluse quelle in possesso del c.d. DURC fiscale, non potranno avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti impegnati nell’opera o appalto e per l’intera durata degli stessi.
Reverse charge somministrazione manodopera (art. 4 commi 3 e 4) Per i contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, utilizzando beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili, è prevista l’estensione del reverse charge. Si tratta quindi di un allargamento del regime di inversione contabile ai contratti dove l’apporto di manodopera risulta essere rilevante rispetto al totale della prestazione. È stata quindi inserita la nuova lett. a-quinquies) al comma 6 dell’art. 17 del DPR 633/72. Questa norma è soggetta all’autorizzazione del Consiglio Europeo non sarà applicabile alle operazioni interessate allo split payment.
Prevenzione frodi nel settore dei carburanti (art. 6) Per i carburanti per motori o combustibili introdotti in un deposito fiscale, l’immissione in consumo dal deposito fiscale viene subordinato al versamento dell’Iva con il modello F24, senza possibilità di compensazione. Tale regola può essere derogata solo alla presenza di soggetti che presentano specifici indici di affidabilità e prestino idonea garanzia. Introdotto anche il divieto di utilizzo della dichiarazione d’intento per gli acquisti o importazioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti. Tale divieto non opera per gli autotrasportatori che acquistano il carburante presso un deposito commerciale.
Accisa su gasolio commerciale (art. 8) Ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, a partire dal 1° gennaio 2020, è stato
Pag. 20 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2020
introdotto un rapporto minimo Km percorsi/litri consumati di 1/1. Qualora siano riscontrate percorrenze al disotto del rapporto 1/1, l’agevolazione sarà riconosciuta solo entro tale limite.
Acquisto comunitario di veicoli usati (art. 9) L’Agenzia delle entrate prima di immatricolare un veicolo usato di provenienza comunitaria è tenuta a verificare il corretto versamento dell’Iva anche nei casi in cui l’acquirente non sia tenuto ad effettuare il versamento tramite il modello F24 ELIDE. Tale verifica sarà estesa anche ai soggetti privati che acquistano mezzi usati in ambito comunitario.
Estensione ravvedimento operoso (art. 10-bis) Estesa la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso entro i termini prescrizionali per tutti i tributi. Sarà possibile ravvedersi utilizzando i termini lunghi non solo con riferimento ai tributi amministrati dalle Entrate ma anche per i tributi locali, contributi consortili, tributi doganali e accise.
Documento amministrativo semplificato telematico DAS (art. 11) Previsto l’avvio entro il 30 giugno 2020 della presentazione telematica del documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della circolazione della benzina e del gasolio usato come carburante con imposta assolta.
Trust (art. 13) Per i Trust trasparenti, per i quali i soggetti beneficiari sono individuati, l’art. 73 comma 2 del TUIR, viene previsto che i redditi sono imputati ai beneficiari in ogni caso, indipendentemente dall’effettiva percezione. Questa previsione è stata estesa anche ai percipienti residenti non trasparenti di Trust esteri.
Dati fatture elettroniche (art. 14) I files delle fatture elettroniche sono memorizzati nella loro interezza, quindi anche con i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni, fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. L’estensione è funzionale ai controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.
Fattura elettronica e Sistema Tessera Sanitaria (art. 15) I soggetti interessati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, anche per il 2020 non potranno emettere fatture elettroniche per i dati da inviare al STS. Gli stessi soggetti possono adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate tramite l’invio dei corrispettivi giornalieri al STS. A partire dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi esclusivamente tramite memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite un registratore telematico.
Dichiarazioni precompilate (art. 16 comma 1) Con riferimento alle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze: - dei registri Iva; - delle liquidazioni Iva periodiche. Dall’anno successivo anche la bozza della dichiarazione Iva annuale.
Esterometro (art. 16 comma 1-bis) La trasmissione dell’esterometro, vale a dire dell’elenco dei dati relative alle operazioni fatte con controparti estere, andrà effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Non è più prevista quindi una periodicità mensile. Non essendo stata prevista una decorrenza specifica l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le comunicazioni relative alle operazioni dei mesi di novembre e dicembre 2019 potevano essere comunicate entro il 31 gennaio 2020, vale a dire proprio entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
730 e CU (art. 16-bis) Rivisto il calendario di presentazione del modello 730 e degli adempimenti ad esso collegati. Le modifiche tuttavia avranno decorrenza dal 2021 e quindi non interesseranno la campagna dichiarativa di quest’anno.
Bollo fatture elettroniche (art. 17) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versa-
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mento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate comunicherà telematicamente l’imposta da versare, la sanzione e gli interessi dovuti. Se il contribuente non versa il dovuto entro 30 giorni l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Il versamento dell’imposta di bollo in luogo di una scadenza trimestrale potrà avere una scadenza semestrale, il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, nei casi in cui la somma annuale dovuta complessivamente non superi i 1.000 euro.
Utilizzo del contante (art. 18) Ridotto l’attuale limite di utilizzo del denaro contante (inferiore a 3.000 euro) che passerà a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
Lotteria scontrini (art. 19 comma 1, lett. a) e 20) Riproposta per l’ennesima volta la lotteria nazionale degli scontrini riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia. Al momento dell’acquisto si dovrà comunicare all’esercente il proprio codice fiscale che a sua volta sarà comunicato alle Entrate. Le modalità di adesione saranno definite da futuri provvedimenti.
Premi “cashless” (art. 19 comma 1 lett. b) Per incentivare l’utilizzo delle carte elettroniche saranno istituiti premi speciali da attribuire in aggiunta alla lotteria di cui sopra riservati a coloro che effettueranno le transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico. Le modalità di attuazione saranno definite da futuri provvedimenti.
Credito d’imposta pagamenti elettronici (art. 22) Introdotto un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito o prepagate a favore degli esercenti. È richiesto che questi ultimi nell’esercizio precedente non abbiano superato i 400.000 euro di ricavi. Le modalità di attuazione saranno definite da futuri provvedimenti.
Mancata accettazione carta di credito (art. 23) Tutti i soggetti esercenti attività economiche, compresi i professionisti, sono obbligati ad accettare pagamenti tramite almeno una carta di debito o credito.
Dal 1° luglio 2020 è prevista l’irrogazione di una specifica sanzione in caso di mancata accettazione di un pagamento elettronico, a prescindere dall’importo dovuto. La sanzione sarà pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione.
Assoggettamento a Iva (art. 32) Al fine di adeguarsi al dettato della Corte di Giustizia UE C-449/17, è stato specificato che l’insegnamento della guida automobilistica per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, sarà assoggettate ad Iva dal 1° gennaio 2020. Andrà chiarito il trattamento Iva da riservare alle patenti di categoria diversa quali AM, A, C, D, ecc. Sono fatti salvi i comportamenti seguiti fino al 31 dicembre 2019. Dal 1° luglio 2020 inoltre queste prestazioni saranno certificate esclusivamente tramite fattura, venendo meno la possibilità di utilizzare lo scontrino o ricevuta fiscale.
Dividendi a società semplici (art. 32-quater) I dividendi corrisposti a società semplici italiane saranno tassati direttamente in capo ai soci della società semplice, come se questa non esistesse. In precedenza era previsto che i dividendi concorressero in misura integrale alla formazione del reddito della società semplice che veniva imputato per trasparenza ai soci esistenti al 31 dicembre di ogni anno. Questo meccanismo generava una doppia imposizione perché il dividendo, già al netto dell’Ires, veniva assoggettato ad una seconda tassazione con un’incidenza fiscale superiore al 58%. Il decreto in argomento prevede che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, applicando i corrispondenti regimi fiscali. La società semplice per i dividendi viene quindi disconosciuta e nell’ipotesi in cui i soci della società semplice siano persone fisiche la quota loro imputabile riferita a partecipazioni sia qualificate che non qualificate e non inerenti imprese individuali, subiranno la ritenuta del 26%. I dividendi saranno inoltre imponibili in capo ai soci esistenti al momento del percepimento e non alla chiusura del periodo d’imposta. La ritenuta sarà operata dalla società che distribuisce i dividendi sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
Compartecipazione gettito erariale (art. 34) Prorogata fino al 2021 la compartecipazione al
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gettito accertato a favore di Comuni che partecipano all’attività di accertamento nella misura pari al 100% delle somme relative a tributi statali riscossi e delle sanzioni.
sione e l’interoperabilità, utilizzando quindi il sistema pago PA.
Cumulo fotovoltaico (art. 36)
Inasprite le pene relative a reati tributari riguardanti le imposte dirette e l’Iva. Le nuove sanzioni sono rimodulate come di seguito. La dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punita con la reclusione da 4 a 8 anni (in luogo da 1,6 a 6 anni); la pena è attenuata se l’ammontare della violazione è inferiore a 100.000 euro. In caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è prevista la detenzione da 3 a 8 anni (in luogo da 1,6 a 6 anni). Per la dichiarazione dei redditi e Iva infedele, indicando cioè elementi attivi inferiori o elementi passivi inesistenti, si prevede la reclusione da 2 a 4,6 anni (in luogo da 1 a 3 anni) quando l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore a 2 milioni di euro o al 10% degli elementi attivi. La mancata presentazione delle dichiarazioni, quando l’imposta evasa risulta maggiore a 50.000 euro per singola imposta viene punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in luogo da 1,6 a 4 anni). La stessa pena di cui all’ultimo punto è prevista anche per i sostituti d’imposta che non presentano il modello 770 qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore 50.000 euro. Per l’occultamento o distruzione di documenti contabili la pena va da 3 a 7 anni (in luogo da 1,6 a 6 anni). Non sono state abbassate le soglie di punibilità per i mancati versamenti di ritenute e Iva, conseguentemente sono rimaste fissate rispettivamente a 150.000 e 250.000 euro. Con decorrenza dal 24 dicembre 2019 sono stati inseriti, tra i reati che possono costituire presupposto per la responsabilità amministrativa delle società ex D.Lgs. 231/2001 alcuni reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. Questa circostanza richiederà un aggiornamento e adeguamento dei modelli organizzativi, se esistenti, o la valutazione circa l’opportunità della loro istituzione.
Al fine di superare i problemi legati al divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica di impianti fotovoltaici riconosciuti dal III, IV e V “Conto energia” con la detassazione fiscale per investimenti ambientali previsti dalla Finanziaria 2001 “Tremonti ambientale”; è stata introdotta una norma speciale. Le imprese che hanno beneficiato di entrambi gli strumenti agevolativi, potranno mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE, a condizione che restituiscano le somme corrispondenti ai benefici fiscali goduti con la Tremonti ambientale, senza aggravio di sanzioni. Le imprese interessato dovranno presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, con modalità che saranno da questa specificate, indicando l’eventuale pendenza di giudizi aventi oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La definizione si perfezionerà con il pagamento degli importi dovuti entro il 20 giugno 2020.
Compensazione somme iscritte a ruolo (art. 37 comma 1-bis) I contribuenti che vantano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazione, forniture, appalti o servizi nei confronti della pubblica amministrazione, hanno la possibilità anche per il 2019 e il 2020 di compensarli con somme riferite a cartelle esattoriali. La compensazione richiede che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato e sia eseguita utilizzando il modello F24 “crediti PPAA”.
Interessi erariali (art. 37 commi 1-ter e 1-quater) Il saggio di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi è fissato nella misura compresa tra lo 0,1% e il 3%. Spetterà al MEF individuare misure differenziate per tipologia di tributo.
Bollo auto (art. 38-ter) Dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica devono essere effettuati utilizzando la piattaforma tecnologica per l’interconnes-
Inasprimento pene per reati tributari (art. 39)
Dispositivo antiabbandono (art. 52) Per il 2019 e il 2020 introdotto un contributo per l’acquisto del dispositivo antiabbandono collegati a seggiolini per il trasporto in auto di bambini. Il contributo per ogni dispositivo è di 30 euro riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
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Rottamazione veicoli industriali (art. 53)
- a soggetti non vedenti o sordomuti o a familiari di cui sono a carico.
Previsti incentivi per la rottamazione dei veicoli pesanti fino a euro 4 e contestuale acquisizione di mezzi euro 6. Per un approfondimento si veda lo specifico articolo in Apinforma n. 19/2019.
Modifica acconti d’imposta (art. 58)
Agevolazioni veicoli non inquinanti (art. 53-bis) Estesa l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% agli autoveicoli di cui all’art. 54 comma 1 lett. a), c), e f) del D.Lgs. 285/92 di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido e a 2.800 cc per motori diesel e ibridi con potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico ceduti: - a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui sono a carico,
Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA, l’acconto Irpef, Ires e Irap è versato in due rate di pari importo (50%). Questa disposizione è applicabile anche ai soci, associati, collaboratori familiari, e società trasparenti ex artt. 115 e 116 del TUIR. Per l’acconto 2019 è fatto salvo quanto già versato con la prima rata (40%) e conseguentemente il secondo acconto doveva essere pari al 50%, con un versamento di acconti complessivi per l’anno del 90% (40 + 50%). Rimane valida la possibilità di utilizzare il metodo previsionale. (PZ)
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Iper e maxi ammortamenti trasformati in crediti d’imposta rivisto il piano nazionale “industria 4.0” per investimenti e innovazione tecnologica Premessa La legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) all’art. 1 commi da 184 a 197 ha ridefinito le disposizioni a sostegno degli investimenti innovativi introducendo un credito d’imposta in luogo degli iper e maxi ammortamenti. Permane quindi l’attenzione del legislatore nei confronti dei processi di automazione produttiva volta al miglioramento competitivo industriale. Il credito d’imposta riguarda tre distinte fattispecie di investimenti: - la prima interessa quelli altamente innovativi rientranti nella tabella A allegata alla legge di bilancio del 2017 (vecchio iper ammortamento); - la seconda è riservata agli investimenti immateriali elencati nella tabella B allegata alla legge di bilancio del 2017 (vecchio maxi ammortamento beni immateriali); - la terza riguarda i beni strumentali nuovi (vecchio maxi ammortamento beni materiali). I requisiti soggetti ed oggettivi sono tuttavia comuni per tutti i tre crediti d’imposta come di seguito indicato.
Soggetti interessati L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Il regime agevolato è riconosciuto anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari ex legge 190/2014. I professionisti possono accedere solo alla terza tipologia di credito d’imposta.
Soggetti esclusi Non possono beneficiare del credito d’imposta le imprese in stato di: - liquidazione volontaria; - fallimento; - liquidazione coatta amministrativa; - concordato preventivo senza continuità aziendale; - altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 ovvero da altre leggi speciali nonché quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di dette situazioni; - imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.
Condizioni aggiuntive Per accedere al credito d’imposta è necessario inoltre: - rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ad ogni settore, - aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
Comunicazione al MISE Per l’accesso ai crediti rientranti nel piano “Industria 4.0” è richiesto l’invio di apposita comunicazione telematica al MISE al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento e la diffusione delle misure agevolative. Con apposito decreto ministeriale saranno individuati il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolata. La comunicazione interessa i crediti d’imposta relativi ai beni rientranti nelle tabelle A e B allegate alla legge di bilancio del 2017, è esclusa quindi per gli altri beni.
Beni esclusi Sono esclusi dalle agevolazioni: - i fabbricati e le costruzioni; - i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR; - i beni strumentali nuovi la cui aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 sia
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inferiore al 6,5%, si tratta dei beni con un periodo di ammortamento relativamente lungo; Gruppo V
Gruppo XVII
- alcune tipologie di beni indicati nei seguenti gruppi
Industrie manifatturiere Specie 19 - Imbottigliamento Condutture alimentari di acque minerali naturali Specie 2/b - produzione e di- Condotte per usi civili (reti urbane) stribuzione di gas naturale
8%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
10%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
12%
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
Specie 4/b - stabilimenti ter- Condutture mali, idrotermali
Gruppo XVIII
8%
8%
Specie 4 e 5 - ferrovie, com- Materiale rotabile, ferroviario e preso l’esercizio di binari di tramviario (motrici escluse) raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie Industrie dei trasporti e metropolitane, filovie, funicoladelle telecomunicazioni ri, funivie, slittovie ed ascensori
7,5%
Specie 1, 2 e 3 - trasporti ae- Aereo completo di equipaggiarei, marittimi, lacuali, fluviali e mento (compreso motore a terra lagunari e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)
12%
Sono inoltre esclusi i beni gratuitamente devolvibili riguardanti le imprese concessionarie od operanti a tariffa dei settori dell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste e telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti. Esclusi inoltre gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2020 per i quali entro il 31 dicembre 2019 è stato effettuato l’ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% per i quali è fruibile l’iper o il maxi ammortamento.
È importante osservare che si devono rispettare le regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR, conseguentemente si dovrà verificare il momento di consegna o spedizione o, se successiva la data di trasferimento della proprietà, oppure l’ultimazione della prestazione per gli appalti oppure ancora i corrispettivi liquidati in via definitiva in base ai Sal per gli appalti che prevedono una simile ripartizione dell’opera. Non assume rilevanza il principio di derivazione rafforzata prevista dai nuovi principi contabili.
L’investimento
L’individuazione del costo
Deve riguardare beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, il cui acquisto deve essere effettuato: - dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; - oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia accettato dal venditore il relativo ordine e sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. L’acconto del 20% deve essere calcolato con riferimento all’ordine o al contratto sottoscritto dalle parti, non rilevando l’effettivo valore dell’acquisto rilevabile in sede consuntiva. Per quanto riguarda i beni in leasing, il 20% deve essere riferito al maxi canone.
Con riferimento ai costi di acquisto valgono i chiarimenti forniti per iper e maxi ammortamenti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017, comprendendo gli oneri accessori di diretta imputazione previsti dall’art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR. Per le opere murarie di modeste dimensioni che non presentano una consistenza volumetrica apprezzabile, e non possano conseguentemente essere considerate costruzioni ai fini della disciplina catastale, possono assumere rilevanza come oneri accessori ai fini dell’investimento. Sono considerate costruzioni e quindi non possono rientrare nel costo agevolabile i fabbricati, le
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tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, le opere di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi come le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne, le vasche, le torri, le ciminiere, e i pozzi posti a monte o a valle di siti produttivi. Il costo della perizia o dell’attestazione di conformità richiesta per beneficare dell’agevolazione in chiave industria 4.0 non può essere considerato nell’importo dell’investimento, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione in bilancio. Si tratta, infatti, di un onere burocratico richiesto esclusivamente per accedere al beneficio fiscale. Per quanto riguarda le attrezzature, normalmente non rientrano nella tabella A, tuttavia, qualora costituiscano dotazione ordinaria del bene agevolato, possono rientrare nel costo agevolabile a condizione che: - siano assolutamente necessarie al funzionamento del macchinario; - costituiscano normale dotazione dell’investimento. Al fine di evitare incertezze interpretative nell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, in un’ottica di semplificazione è stata individuata una percentuale forfettaria del 5% del costo del bene principale. Sarà così possibile considerare il costo delle dotazioni, accessorie al costo di acquisto, nel INVESTIMENTO
limite del 5% dell’investimento e a patto che sia sostenuto e debitamente documentato. L’impresa potrà considerare anche costi superiori al limite del 5%, ma in questi casi dovrà dimostrare, in sede di controllo, gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione. Non assumerà alcuna differenza la circostanza che gli elementi accessori siano acquisiti in un unico atto d’investimento, oppure siano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori. Come anticipato, l’agevolazione consiste in tre distinti crediti d’imposta come di seguito indicato. BENI MATERIALI NUOVI DI CUI ALL’ALLEGATO A DELLA L. 232/2016 (vecchi iper ammortamenti)
Il primo credito d’imposta interessa gli investimenti altamente innovativi rientranti nella tabella A allegata alla legge di bilancio del 2017, in breve quelli che rientravano negli iper ammortamenti. La legge di bilancio dello scorso anno aveva previsto percentuali di maggiorazione dell’ammortamento che andavano dal 50% al 170% a seconda dell’ammontare dell’investimento. La legge di bilancio di quest’anno li ha trasformati in credito d’imposta prevedendo percentuali differenziate in base al valore dell’investimento e come di seguito riportato. CREDITO D’IMPOSTA
Fino a 2.5 milioni di euro
40%
Da 2.5 a 10 milioni di euro
20%
Oltre 10 milioni di euro
zero
L’investimento deve riguardare impianti e macchinari innovativi, atti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0. Deve trattarsi di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, il cui funzionamento sia controllato da sistemi computerizzati finalizzati a migliorare l’interazione uomo macchina e per il miglioramento della sicurezza sui posti di lavoro. Di seguito l’elenco dei beni materiali agevolabili rientranti nell’allegato A. ALLEGATO A (Articolo 1, comma 9) Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» Beni strumentali il cui funzionamento è controlla-
to da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: - macchine utensili per asportazione, - macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, - macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, - macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, - macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, - macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disas-
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semblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), - robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, - macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, - macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, - macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici), - magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: - controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), - interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, - integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, - interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, - rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: - sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, - monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, - caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico), - dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: - sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, - altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, - sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, - dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive, - sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification), - sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
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- strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, - componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: - banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità), - sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore, - dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality, - interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. BENI IMMATERIALI NUOVI DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA L. 232/2016 (vecchi maxi ammortamenti)
Il secondo credito d’imposta interessa gli investimenti immateriali rientranti nella tabella B allegata alla legge di bilancio del 2017, sostanzialmente quelli che rientravano nei maxi ammortamenti con la percentuale del 40%. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni produttivi. I beni immateriali possono quindi beneficare di un credito d’imposta del:
- 15% del costo di acquisto fino al tetto massimo di 700.000 euro. Questa agevolazione non opera autonomamente ma richiede che i beni immateriali siano utilizzati per l’interconnessione. Potranno essere agevolati sia in caso di acquisto in proprietà che in leasing. Anche questi acquisti devono essere sostenuti entro il 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Si sottolinea che questo credito d’imposta non è più legato all’obbligo di aver effettuato investimenti in beni materiali rientranti nell’allegato A. Rispetto al precedente quadro normativo quindi, il credito d’imposta per i beni immateriali potrà essere usufruito anche in assenza di investimenti in beni materiali. Di seguito l’elenco dei beni immateriali agevolabili rientranti nell’allegato B. ALLEGATO B (Articolo 1, comma 10) Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» - Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della pro-
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duzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting), software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoap-
prendimento e riconfigurabilità (cybersystem), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali. Ricordiamo che la legge di bilancio dello scorso anno ha ampliato la gamma di beni immateriali agevolabili, aggiungendo alla tabella B le seguenti voci: - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; - software piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
La perizia o la dichiarazione del legale rappresentante Per accedere alle agevolazioni di cui sopra, vale a dire i crediti d’imposta per i beni materiali e per
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quelli immateriali rientranti nel piano industria 4.0, la norma prevede particolari adempimenti. I soggetti interessati sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per gli acquisti di costo superiori a 300.000 euro, una perizia tecnica semplice e non asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati A e B alla norma che contemplano i beni agevolabili; - è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Viene richiesto sostanzialmente che il bene entri attivamente nella catena di valore dell’impresa. La dichiarazione e la perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà fruibile dal periodo d’imposta in cui si realizza l’interconnessione. Il MISE con la circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017 ha individuato le modalità e i tempi di redazione della perizia e dell’attestazione, rendendo anche noti gli schemi di perizia e quelli riferiti all’analisi tecnica. Quest’ultima, da allegare alla perizia deve riguardare l’investimento effettuato, la verifica dell’interconnessione e la rappresentazione dei flussi produttivi e informativi. Ricordiamo che al fine di assicurare un valido supporto alle aziende in questo processo di modernizzazione abbiamo stretto con il RINA Services SPA, una collaborazione per consentire alle imprese di operare in un quadro di certezza e affidabilità, sia per quanto riguarda la pianificazione degli investimenti innovativi sia per la certificazione degli stessi in una logica 4.0. Il RINA è un ente di certificazione autorizzato da Accredia a rilasciare l’asseverazione in argomento.
L’interconnessione Si sottolinea che l’agevolazione in argomento è condizionato all’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Più precisamente affinché un bene possa essere considerato interconnesso è necessario che: - scambi informazioni con sistemi interni quali il gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo e/o esterni quali clienti, fornitori, partner nella progettazione e svilup-
po, per mezzo di un collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); - sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). Solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale è possibile beneficiare del credito d’imposta. In assenza di interconnessione il bene non potrà usufruire del credito maggiorato per l’Industria 4.0 ma solo di quello residuale indicato di seguito. BENI MATERIALI NUOVI NON RIENTRANTI NEGLI ALLEGATI A E B DELLA L. 232/2016 (vecchi maxi ammortamenti)
Il terzo credito d’imposta interessa gli investimenti in beni materiali non rientranti nelle tabelle A e B allegata alla legge di bilancio del 2017, vale a dire i vecchi maxi ammortamenti con la percentuale del 30%. Per questi beni il credito d’imposta è del: - 6% del costo di acquisto fino al tetto massimo di 2.000.000 euro. Per questi investimenti è richiesto che il bene sia entrato in funzione. Solo quest’ultima tipologia di credito d’imposta potrà essere utilizzata oltre che dai titolari di reddito d’impresa (come le precedenti due agevolazioni) anche dai lavoratori autonomi.
Beni in leasing Hanno accesso a tutte e tre le tipologie di credito d’imposta anche gli investimenti realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione deve essere effettuata sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24/4/1998, ancorché tale norma sia stata abrogata. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza si considera il costo sostenuto dal concedente. Sono esclusi dalle agevolazioni in argomento i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusivamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti alla propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per espo-
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sizione, importante che non siano mai stati utilizzati.
le utilizzare esclusivamente iper e maxi ammortamento se sono soddisfatte le condizioni.
Fruizione del credito
La cessione del bene agevolato
I crediti d’imposta di cui sopra saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione con il modello F24 in: - 5 quote annuali di pari importo; - 3 quote annuali di pari importo per gli investimenti immateriali (2° caso). La compensazione decorre: - dall’anno successivo all’entrata in funzione dei beni; ovvero - dall’anno successivo a quello in cui si è realizzata l’interconnessione per gli investimenti di cui agli allegati A e B. Se l’interconnessione interviene in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione, si potrà beneficiare del credito d’imposta residuale riservato per gli altri investimenti nella misura del 6% fino all’esercizio dell’interconnessione. Per la compensazione non è richiesto che sia preventivamente presentata la dichiarazione dei redditi. Tale obbligo, come precisato dalla risoluzione delle Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019, interessa esclusivamente i tributi identificati dai codici riportati nell’allegata tabella al documento di prassi nella categoria: “imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva”. In generale non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione tutti i crediti d’imposta che transitano nel quadro RU. Tutti e tre i crediti d’imposta visti sopra non sono soggetti: - al limite annuale di utilizzazione dei crediti da quadro RU, pari a 250.000 euro ex art. 1 comma 53 della legge 244/2007; - al limite generale annuale di compensazione tramite F24 pari a 700.000 euro ex art. 34 della legge 388/2000; - al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del D.L. 78/2010.
Coordinamento con le precedenti agevolazioni La possibilità di utilizzare il credito d’imposta non sarà applicabile agli investimenti aventi ad oggetto beni per i quali entro lo scorso 31 dicembre 2019 sia stato accettato l’ordine dal venditore e versato un acconto almeno pari alla misura del 20% del costo di acquisizione. Per questi beni sarà possibi-
Sono state mantenute le regole previste per iper e maxi ammortamenti, pertanto la sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Non si vuole quindi fare interferire il beneficio negli esercizi successivi con le scelte d’investimento dell’impresa. Se quindi nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica la cessione a titolo oneroso del bene agevolato, non viene meno la fruizione del beneficio così come originariamente determinato, a condizione però che nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa acquisti un nuovo bene strumentale rientrante nell’allegato A e attesti che l’investimento è interconnesso. La sostituzione non determina quindi la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia le caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito e siano soddisfatte le condizioni documentali. Qualora l’investimento del bene sostitutivo sia di costo inferiore al costo del bene sostituito, il beneficio sarà parametrato al corrispondente valore più basso. Se invece il bene agevolato viene ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto nella misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, deve essere riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi senza sanzioni e interessi.
La cumulabilità L’agevolazione in argomento non presenta limitazioni al cumulo con altre agevolazioni, a meno che queste ultime non dispongano diversamente. In linea generale i crediti di cui sopra sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni come ad esempio il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il patent box o le start up. Oltre alle agevolazioni di natura fiscale sarà possibile accedere anche incentivi di natura diversa come ad esempio la Sabatini-ter. Le agevolazioni del piano Industria 4.0 avendo portata generale, sono escluse dal calcolo degli aiuti “de minimis” e sono quindi cumulabili tra loro salvo divieto espresso.
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Unico limite da rispettare quello previsto dalla circolare 5/2016 e dalla risoluzione 66/2016 che vietano di superare il costo complessivo dell’investimento.
Rilevanza fiscale I crediti d’imposta: - non possono essere ceduti anche nell’ambito del consolidato fiscale; - non sono tassati ai fini Irpef, Ires e Irap; - non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.
Trattamento contabile I crediti d’imposta di cui sopra dal punto di vista contabile devono essere iscritti tra i crediti tributari con contropartita una voce di contributo nel conto economico. Voce che dovrà essere oggetto di ripresa fiscale con una variazione in diminuzione attesa l’irrilevanza fiscale. L’iscrizione secondo quanto previsto dall’OIC 15 dovrebbe avvenire nel momento in cui sorge il diritto al credito, vale a dire con l’entrata in funzione o con l’interconnes-
sione, a prescindere dalla compensazione che scivola nell’anno successivo.
Indicazione in fattura La norma richiede che i documenti e le fatture riportino l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. Il comma 195 dell’art. 1 della L. 160/2019 prevede, infatti, espressamente quanto segue: “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”. Al fine di evitare contestazioni e in attesa di chiarimenti sul punto è opportuno richiedere al fornitore, al momento dell’acquisto, di inserire una frase del seguente tenore:” Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 commi da 184 a 194 della legge 160/2019”. (PZ)
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La compensazione dei crediti tributari introdotte regole più stringenti per tutti i contribuenti Premessa Il comma 3 dell’art. 1 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 collegato alla manovra di fine anno, ha rivisto le regole per la compensazione tramite modello F24 dei crediti Irpef, Ires e Irap collegati alle dichiarazioni annuali. Per questi tributi il legislatore ha sostanzialmente esteso le regole previste per l’Iva. Per i predetti crediti pertanto la compensazione tramite F24 per importi superiori a 5.000 euro annui potrà essere eseguita solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Queste nuove disposizioni riguarderanno esclusivamente i crediti maturati a decorrere dal 2019. Conseguentemente i crediti 2019 potranno essere utilizzati in compensazione non più dal 1° gennaio 2020, ma solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione, con una evidente penalizzazione per i contribuenti. Altro importante aspetto previsto dalla norma citata è l’estensione dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per la presentazione del modello F24, si dovrà pertanto utilizzare esclusivamente Entratel o Fisconline rimanendo escluso l’home banking.
La compensazione di crediti Irpef, Ires e Irap Come accennato le compensazioni per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ciò al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di attivare i controlli per tempo. La limitazione non riguarda il credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi
o dell’Irap, bensì dall’importo del credito utilizzato. Così un credito Ires da dichiarazione annuale di 8.500 euro potrà essere utilizzato liberamente in compensazione orizzontale a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo fino all’importo di 5.000 euro mentre per i 3.500 euro eccedenti dovranno essere rispettate le nuove disposizioni. Per la verifica del limite di 5.000 euro non si deve fare riferimento alla compensazione verticale o interna, vale a dire a crediti e debiti riferiti alla stessa imposta. La compensazione verticale è quindi esclusa dal limite di 5.000 euro anche quando viene esposta nel modello F24. Si pensi al caso di un credito Ires di 7.000 euro che viene utilizzato per compensare l’acconto Ires della stessa società del periodo d’imposta successivo ammontante a 9.000 euro. In questo esempio anche se il credito utilizzato in compensazione è superiore a 5.000 euro non è richiesta la preventiva presentazione della relativa dichiarazione annuale proprio perché si tratta di una compensazione verticale. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 101 del 31 dicembre 2019 ha allegato una Tabella con una serie di codici tributo che non sono interessati alle nuove regole. In particolare nella colonna “compensazione interna” della Tabella, sono evidenziati i codici tributo riferiti a debiti che possono essere pagati tramite compensazione con crediti relativi alla stessa imposta senza che concorra al limite di 5.000 euro. L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale riguarda invece i codici tributo appartenenti ad una delle seguenti categorie: Irpef, Ires e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap e Iva. Questo conferma che gli altri crediti d’imposta, compresi quelli nuovi per l’innovazione tecnologica, non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione e in particolare tutti i crediti d’imposta che transitano nel quadro RU. Si conferma che per le compensazioni per importi superiori a 5.000 euro la dichiarazione deve essere munita del visto di conformità di un professionista. Obbligo non richiesto per i soggetti ISA con un punteggio pari o superiore a 8 con crediti fino a 20.000 euro.
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L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale, non opera con riferimento ai crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta. Non è quindi necessario presentare il 770 per compensare crediti da esso risultanti.
Decorrenza La decorrenza delle nuove disposizioni è riferita ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Nella generalità dei casi quindi dai crediti che scaturiscono da Unico 2020 e Irap 2020. Nella maggioranza dei casi i crediti maturati nel 2019 che saranno evidenziati nelle dichiarazioni annuali da presentare entro settembre, ad esempio 30 settembre 2020, non potranno essere compensati prima del 10 ottobre 2020.
Residuo credito 2018 L’utilizzo in compensazione anche per importi superiori a 5.000 euro annui di crediti Irpef, Ires e relative addizionali, imposte sostitutive, e Irap 2018 potrà essere effettuato fino al momento di presentazione della dichiarazione annuale del 2019. Come noto la regola in vigore ormai da diversi anni prevede che i crediti non utilizzati alla data di presentazione della dichiarazione si autorigenerano come crediti del periodo d’imposta successivo. Questa rigenerazione in credito 2019 della parte residua del 2018, richiederà l’assoggettamento dello stesso alle nuove regole.
Utilizzo dei servizi telematici È stato esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, vale a dire Entratel e Fisconline, per la compensazione con il modello F24. L’estensione riguarda i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta. Ciò comporta la necessità di utilizzare i predetti servizi per il recupero tramite compensazione oltre che delle eccedenze di versamento di ritenute, anche per i rimborsi o i bonus erogati ai dipendenti quali Bonus Renzi, credito per famiglie numerose o rimborsi da 730. Si tratta di quei crediti identificati con i rispettivi codici tributo che sono elencati nella Tabella allegata alla risoluzione n. 110/2019. A questo proposito le Entrate hanno sottolineato che il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento o di somme rimborsate ai dipendenti deve necessariamente transitare nel modello F24 essendo preclusa la possibilità di scomputare direttamente tali crediti dai successivi versamenti. Ciò significa che anche i contribuenti privati, non
titolari di partita Iva, se vogliono effettuare una compensazione tramite presentazione del modello F24, devono utilizzare Fisconline o rivolgersi ad un intermediario. L’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate prescinde dagli importi compensati. Non esiste quindi un limite minimo che obbliga il loro utilizzo. L’utilizzo dei servizi telematici delle Entrate non è richiesto quando l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa dello scomputo diretto del credito stesso dal debito pagato nello stesso F24. Viene quindi confermato che i servizi telematici delle entrate non sono richiesti per le compensazioni verticali. Importante ricordare che in ogni caso l’F24 con saldo a zero deve transitare per i servizi telematici delle Entrate.
Compensazioni a rischio e controlli L’Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 giorni le compensazioni dei contribuenti “a rischio” per finalità di controllo. Se a seguito di tali controlli risulta che i crediti indicati nel modello F24 risultino non spettanti o non utilizzabili in compensazione: - l’Agenzia delle entrate comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24; - irroga una sanzione pari: a) al 5% degli importi fino a 5.000 euro b) a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ogni modello F24 non eseguito, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico. Questa nuova previsione sanzionatoria è applicabile a decorrere dai modelli F24 presentati dal mese di marzo 2020. Come già precisato la sanzione è prevista per ogni modello F24 scartato, quindi se all’interno di uno stesso modello vi sono due compensazioni, la sanzione sarà unica. Entro 30 giorni il contribuente può fornire all’amministrazione finanziaria i chiarimenti con riferimento ad elementi non considerati o erroneamente valutati. Se il contribuente paga l’importo a debito dell’F24 scartato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non si procederà con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. La cartella eventuale di iscrizione a ruolo è notificata al debitore dall’Agente della riscossione entro il terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24.
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(PZ)
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da aprile nuovi obblighi
A partire dal prossimo mese di aprile, gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (dal precedente limite di 10 metri cubi), dovranno essere dotati di licenza fiscale, da richiedere all’Ufficio delle dogane competente per territorio, e provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico con modalità semplificate, definite dall’Agenzia delle Dogane attraverso un Provvedimento del 27 dicembre 2019. Di conseguenza tutte le imprese che hanno serbatoi superiori a 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi, per i quali in precedenza non era prevista alcuna specifica, devono presentare all’Ufficio delle dogane di competenza la denuncia d’esercizio per il rilascio della licenza fiscale. Dalle prime informazioni ricevute per le vie brevi, la documentazione da allegare all’istanza (che va presentata in bollo - euro 16,00) risulta essere la seguente: - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELL’IMPIANTO; - AUTORIZZAZIONE COMUNALE DELL’IMPIANTO; - PLANIMETRIE DELL’IMPIANTO (IN DUPLICE COPIA) SOTTOSCRITTE DA PROFESSIONISTA ABILITATO; - TABELLE DI TARATURA DEI SERBATOI (IN DUPLICE COPIA) SOTTOSCRITTE DA PROFESSIONISTA ABILITATO; - MARCA DA BOLLO EURO 16,00. A seguito della presentazione dell’istanza, completa della documentazione di cui sopra, i funzionari dell’Area Verifiche e Controlli dell’Ufficio doganale potranno effettuare un sopralluogo diretto a constatare la correttezza di quanto dichiarato. Al termine dell’istruttoria, in caso di esito positivo
verrà rilasciata la licenza di esercizio con la specifica di un codice ditta, ed il conseguente obbligo dell’impresa di provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico tramite modalità semplificate che, per comodità, si riepilogano di seguito: - il registro di carico e scarico è tenuto presso l’impianto, all’interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta sono preventivamente dichiarate al predetto Ufficio doganale al momento della denuncia. Il registro è valido fino alla cessazione della licenza di esercizio; - le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione sul sito internet dell’Agenzia, quindi a partire dal mese di aprile 2020 tenuto conto che la pubblicazione del provvedimento è avvenuta il 30 dicembre 2019; - per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00, sempre a partire dal mese di aprile 2020 (primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione); - le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione, mentre quelle di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura; - gli esercenti dei depositi/distributori minori sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente, via PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell’impianto;
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- in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente; - il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo, sono conservati pres-
so l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione. Si invitano pertanto le imprese interessate ad attivarsi al più presto al fine ottenere la licenza relativa all’impianto di distribuzione, essendo altamente probabile che per il gasolio stoccato nelle cisternette di capacità superiore ai 5 metri cubi, a decorrere dal mese di aprile 2020, la mancanza del codice ditta impedirà all’impresa di autotrasporto di ottenere il recupero delle accise.
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(C)
Fattura riepilogativa
lista delle prestazioni effettuate
Con la risposta ad interpello n. 8 del 21 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato importanti precisazioni sulle formalità legate alla descrizione in fattura delle prestazioni principali effettuate nell’arco del mese per conto dello stesso committente, e sulla fatturazione separata delle prestazioni accessorie eseguite sempre a beneficio del medesimo committente, da parte di un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi. Dopo aver ribadito che la fattura emessa dall’impresa a fine mese, prima che l’IVA diventi esigibile (mediante il pagamento del corrispettivo), non consiste in una fattura riepilogativa differita bensì in un documento che certifica cumulativamente le prestazioni eseguite nell’arco del mese nei confronti dello stesso cliente (con conseguente obbligo di trasmissione al Sistema di interscambio - SdI - entro 12 giorni dalla data della fattura), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti: - la fattura cumulativa emessa a fine mese per i servizi principali può rinviare ad una lista separata per la descrizione delle operazioni eseguite, senza che venga violato l’art. 21, comma
2, lett. g del decreto IVA (dpr 633/1972) che richiede la descrizione in fattura della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione”. Il contribuente può scegliere di allegare o meno detta lista riepilogativa al file xml trasmesso allo SdI, fermo restando l’obbligo di garantirne la conservazione in modalità cartacea o elettronica; - quanto alla eventuale fatturazione separata delle prestazioni accessorie legate al trasporto (nell’esempio concreto sottoposto all’Agenzia, si trattava di indennizzi pattuiti per carichi e scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico e scarico, per soste notturne e eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato), l’Agenzia ha richiamato una sua precedente nota del 13 agosto 1996 (n. 198/E) in cui “viene consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l’indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento” . Di conseguenza, nel campo descrittivo delle fatture accessorie (all’interno della sezione 2.2 “DatiBeniServizi”), occorrerà riportare gli estremi delle fatture relative alle operazioni principali, per il necessario collegamento; diversamente, il contribuente dovrà regolarizzare l’errore tramite emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26 del dpr 633/1972, e successiva riemissione delle fatture corrette. (C)
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INAIL. Incentivi alle imprese pubblicato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 10/ AdT del 15 gennaio 2020 e n. 33/AdT del 4 febbraio 2020 sull’avviso pubblico ISI Inail 2019 per investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per segnalare che l’Inail ha pubblicato sul proprio sito web www.inail.it le date relative alla presentazione delle domande in modalità telematica da parte delle imprese. Sono le seguenti:
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
16 aprile 2020
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
29 maggio 2020
Acquisizione codice identificativo per l’inoltro telematico
5 giugno 2020
Comunicazione relativa alla data di invio telematico
Si rammenta che la domanda deve essere presentata in forma telematica con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli avvisi regionali (nel caso, Friuli Venezia Giulia). Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE le imprese avranno a disposizione la procedura informatica che consen-
dal 5 giugno 2020
tirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali. A breve sull’argomento l’Associazione diffonderà una circolare riepilogativa del tutto. Frattanto altre informazioni possono essere assunte dall’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Contributi CCIAA PN-UD per fiere internazionali presentazione delle domande: 20 gennaio - 20 febbraio 2020
Facciamo seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 15/AdT del 17 gennaio scorso per ricordare che con deliberazione della Giunta della CCIAA di Pordenone Udine n. 220 del 4 dicembre 2019 è stato approvato il bando per la concessione di contributi a sostegno della partecipazione a fiere internazionali da parte delle piccole e medie imprese delle ex province di Pordenone e Udine relativamente all’anno 2020. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a: - 180.000 euro per le imprese site nel territorio della ex provincia di Udine; - 50.000 euro per le imprese site nel territorio della ex provincia di Pordenone. Le domande possono essere presentate, nelle forme appresso indicate, a partire dalle ore 08.00 del 20 gennaio e fino al 20 febbraio 2020.
Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese aventi sede o unità locale destinataria dell’iniziativa nel territorio delle ex province di Pordenone e Udine in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Pordenone - Udine ed essere attive; b) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; c) non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né essere sottoposte a procedure concorsuali; d) essere in regola con il regime “de minimis”; e) rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18; f) rispettare le condizioni previste dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 6, per il quale, gli enti di diritto privato di cui che forniscono servizi a favore dell’amministrazione erogatrice dell’agevolazione, anche a titolo gratuito,
non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche; g) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), c), e), f) e g) dovranno essere posseduti al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione del contributo; i requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo.
Iniziative e spese ammissibili Sono agevolabili le spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero che si tengono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. L’iniziativa deve essere riferita prevalentemente all’attività svolta dall’impresa nella sede legale o unità locale localizzata nelle ex province di Pordenone e Udine. In ambito nazionale sono ammesse solo le partecipazioni a manifestazioni fieristiche internazionali specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente e disponibile sul sito web della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (www. regioni.it). Sono ammesse a contributo le spese sostenute per le seguenti tipologie di investimento: - tassa d’iscrizione; - affitto della superficie espositiva, anche preallestita, comprese le quote per l’inserimento nel catalogo della manifestazione, assicurazione, servizi di pulizia e energia elettrica forniti dall’ente fieristico stesso; - allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto del materiale da allestimento ed espositivo ed il montaggio/ smontaggio. E’ ammessa all’agevolazione una sola domanda di
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contributo per ciascuna impresa per una partecipazione massima a 3 manifestazioni fieristiche. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate e pagate - dall’impresa beneficiaria, entro il 21 aprile 2021. Nel caso di fatture espresse in lingua straniera, ad esclusione di inglese, le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell’impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante. La spesa minima ammissibile per singola manifestazione fieristica è pari ad euro 5.000 al netto dell’IVA e analoghe imposte estere.
Forma e misura dell’agevolazione L’agevolazione consiste in un contributo, riconosciuto secondo il regime “de minimis” sulle spese sostenute e ammissibili nella misura massima del 50% ed entro il limite di 5.000 euro per manifestazione fieristica al netto dell’IVA e analoghe imposte estere. Il contributo non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.
Presentazione delle domande Le imprese interessate presentano una domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Pordenone e Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando, a partire dalle ore 08.00 del 20 gennaio ed entro il 20 febbraio 2020 ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi PEC: - per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Udine: contributi.ud@pec.pnud.camcom.it; - per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Pordenone: cciaa@pn.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di PEC; - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Sull’originale della domanda è apposta apposita marca da bollo (16 euro) annullata e tutta la documentazione scansita viene inviata in allegato sempre tramite PEC. Alla domanda vanno allegati:
- la relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo; - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese; - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto del regime “de minimis”; - i preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi; - il documento di identità del legale rappresentante, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente; Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
Concessione del contributo Le domande sono istruite dagli uffici camerali di Udine e Pordenone competenti per territorio. Gli incentivi sono concessi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con determinazione del dirigente camerale secondo procedimento valutativo a sportello in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, a meno delle interruzioni e sospensioni disciplinate del bando (v. infra). In particolare, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile camerale del procedimento ne dà comunicazione all’impresa, indicando le cause ed assegnando un termine di massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
Variazioni oggettive del progetto e soggettive dei beneficiari Sono ammesse eventuali variazioni al progetto a fronte di apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sinteti-
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ca relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario, comunque, entro il limite di spesa ammessa. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione. La CCIAA provvede alla valutazione della variazione proposta e l’eventuale autorizzazione alla variazione viene approvata con determinazione del dirigente camerale. Le variazioni non possono comportare un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria. Sono ammesse anche variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, nonché affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda e ogni altra modifica societaria (comprese le variazioni di quote o azioni e compagine sociale), intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui al presente bando. Le variazioni soggettive sono rimesse al giudizio della CCIAA, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel presente bando.
Rendiconto ed erogazione del contributo Il contributo viene erogato sulla base del rendiconto con le modalità previste dal Bando. Entro il 1° aprile 2021 e dopo il termine dell’ultima manifestazione fieristica ammessa a beneficio l’impresa presenta la documentazione attestante la realizzazione del progetto concluso e le spese sostenute con l’utilizzo dell’apposita modulistica. L’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla CCIAA: - copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto ai sensi del bando in esame e relativa a tutti i costi sostenuti per l’intero progetto oggetto del contributo; la CCIAA ha, comunque, la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali; - regolare quietanza di pagamento avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge relativa a ciascuna spesa, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento. Qualora l’impresa non realizzi tutte le manifestazioni fieristiche presenti nella domanda di contributo e approvate in sede di concessione dell’age-
volazione, potrà rendicontare le spese sostenute al termine delle iniziative a cui partecipa e comunque entro il 1° aprile 2021. In nessun caso sarà liquidato un importo superiore al contributo assegnato in sede di concessione. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
Obblighi dei beneficiari I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale dell’agevolazione: - al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando; - a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste. Si fa presente, altresì, che a decorrere dal 2018 è entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), per la quale le imprese sono tenute a pubblicare nei propri siti web o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni I soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese (art. 2195 del codice civile) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza di detti obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore vi abbia ottemperato, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia. Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente
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erogati al soggetto beneficiario d’importo inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Controlli e revoca del contributo La CCIAA può effettuare controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero non vengano rispettate le condizioni previste dal bando e, in particolare: - la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine previsto dal Bando; - sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- sia accertata la difformità sostanziale tra l’iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione; - le spese ritenute ammissibili siano inferiori all’importo minimo previsto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione di tutte le fatture inerenti tutte le spese oggetto del progetto, con quietanze delle stesse; - qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della rendicontazione decorra inutilmente; - l’impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali o risulti cancellata dal Registro delle imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo, previa valutazione degli uffici preposti. I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall’impresa alla CCIAA, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Copia del bando e della relativa documentazione può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
Contributi per la trasformazione tecnologica e digitale rifinanziamento dello strumento agevolativo fino a copertura di tutte le domande presentate Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di cui all’argomento in epigrafe (v., da ultimo, Apinforma n. 21/2019, p. 19) per segnalare che il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto sul proprio sito web (www.mise.gov.it) che lo stanziamento originario di 50 milioni di euro a favore dello strumento in parola è stato rifinanziato per 46 milioni di euro, in modo tale da consentire l’accoglimento di tutte le 3.615 istanze pervenute al Ministero entro la scadenza del 12 dicembre 2019. Inoltre, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 gennaio 2020 il Ministero ha stabilito che la sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica debba avvenire entro 60 giorni, anziché 30 giorni, dalla pubblicazione sul sito web ministeriale, del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Pertanto: - per le imprese che sono già state ammesse alla misura sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda (incluse nell’all. A del decreto dirigenziale del 20 dicembre 2019), il termine ultimo per la sottoscrizione
del contratto di consulenza specialistica è il 18 febbraio 2020; - per tutte le altre imprese (riportate nell’all. B del citato decreto dirigenziale 20 dicembre 2019), rimaste escluse in prima battuta a causa dell’esaurimento dei fondi, il termine di 60 giorni decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito web ministeriale del provvedimento di concessione dell’agevolazione. Si rammenta che la misura in esame consiste in un intervento diretto ad agevolare l’acquisizione di consulenze manageriali finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), art. 1 co. 228. In particolare, l’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile secondo il regime “de minimis”, così differenziato in funzione della tipologia di beneficiario: - micro e piccole: 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40.000 euro; - medie imprese: 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25.000 euro; - reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80.000 euro. Per i testi dei provvedimenti citati e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento presentazione delle domande: dal 1° al 28 febbraio 2020
Premessa Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 15/2017, pp. 20-23, e alla circolare associativa prot. n. 24/AdT del 29 gennaio 2020 per ricordare che dal 1° al 28 febbraio 2020 è possibile presentare le domande per il contributo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, art. 4, commi 30-34 per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di imprese situati sul territorio regionale. Con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 2017, è stato, poi, adottato il regolamento di esecuzione. Successivamente, la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3, ha modificato l’art. 4, co. 30 della citata l.r. 25/2016, estendendo l’accesso ai contributi alle imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento. A tal fine, è necessario ottenere e allegare alla domanda l’autorizzazione del proprietario dell’immobile a realizzare l’intervento stesso. Infine, la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019), arti. 4, co. 7, modificando l’arti. 4, co. 30 della l.r. 25/2016 consente di contribuire anche il solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile ad edifici sede di imprese. Per comodità di consultazione si riassumono nuovamente i contenuti dello strumento agevolativo.
Beneficiari Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento: - le micro, piccole e medie imprese; - le grandi imprese. Sono escluse: - le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, li-
quidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; - le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); - le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.
Iniziative agevolabili e spese ammissibili Sono agevolabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, intendendosi con questo termine anche le imprese non proprietarie dell’immobile in cui sono insediate e sul quale viene eseguito l’intervento. Sono ammesse a contributo le spese: - necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; - necessarie anche al solo smaltimento di materiali contenenti amianto; - relative ad analisi di laboratorio; - per la redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Sono ammesse anche le spese connesse all’attività di certificazione per l’importo massimo di 500 euro. Le spese, al netto dell’I.V.A., devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Non sono ammesse le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e a interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto. Nemmeno sono ammesse le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministra-
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tori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (divieto generale di contribuzione).
Forma e misura dell’agevolazione Il contributo è concesso secondo il regime “de minimis” nelle seguenti misure: a) micro-imprese: 50% della spesa ammessa nel limite massimo di 15.000 euro; b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa ammessa nel limite massimo di 30.000 euro; c) per le grandi imprese, 30% della spesa ammessa nel limite massimo di 40.000 euro. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell’importo dell’agevolazione e salvo che questi non ne interdicano il cumulo, come nel caso dei contributi di cui all’avviso pubblico Isi Inail 2019 per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.
Presentazione della domanda La domanda in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’imprese o da altro soggetto autorizzato (sic), è presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati (ambiente@certregione.fvg.it) dal 1° al 28 febbraio di ogni anno - termine ultimo valido anche per gli anni bisestili e, quindi, anche per il 2020 -, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A al regolamento, disponibile sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it). Si evidenzia che la graduatoria delle domande sarà formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle stesse. La domanda va corredata dalla seguente documentazione: a) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare con indicazione della quantità di materiale da rimuovere, completa del cronoprogramma di esecuzione dell’intervento; b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili a contributo (v. sopra); c) due fotografie dell’immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto; d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante: - sede legale o unità operativa nella quale si realizza l’intervento; - la proprietà dell’edificio oggetto dell’in-
tervento ovvero, qualora l’impresa non sia proprietaria dell’immobile, la dichiarazione del proprietario dell’immobile che autorizza l’intervento; - il possesso dei requisiti di micro- piccola e media impresa; - l’inesistenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso; - il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18; - il non avere l’impresa riportato sanzioni interdittive (v. sopra); - l’autonomia dell’impresa e l’insussistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese ovvero l’indicazione di tali rapporti; - l’insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo; - di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” oppure di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” con l’indicazione dell’importo; e) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda. E’ possibile presentare più domande in ragione della sede legale e di ciascuna unità operativa oggetto di intervento. Nel caso in cui nella medesima sede o unità operativa sia necessario rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, vanno presentate due distinte domande.
Istruttoria delle domande e concessione del contributo In via preliminare il Servizio verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, ed, eventualmente, richiede le necessarie integrazioni fissando un termine, a pena di decadenza, non superiore a 15 giorni. Il contributo viene concesso con procedimento valutativo a graduatoria nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento. La graduatoria delle domande di contributo è formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura
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temporale del messaggio di PEC attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente. E’ in ogni caso data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto friabile. La graduatoria delle domande ammesse e l’elenco delle domande non ammesse a contributo è pubblicato sul B.U.R. e sul citato sito web della Regione. Il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell’intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro 120 giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande. La domanda ammessa a beneficio, ma non totalmente finanziabile a causa dell’insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.
buto - prorogabili per una volta al massimo di 6 mesi, prima della scadenza del termine originario, a pena di inammissibilità - la seguente documentazione giustificativa della spesa: a) fatture intestate al beneficiario, corredate dai documenti attestanti l’avvenuto pagamento; b) 2 fotografie attestanti lo stato dell’immobile dopo l’intervento; c) copia del piano di lavoro e documentazione attestante l’avvenuto invio all’Azienda sanitaria territorialmente competente; d) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l’invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento. In luogo della documentazione sub a) il rendiconto della spesa può essere assolto mediante attività di certificazione, presentando, altresì, i documenti giustificativi della spesa relativa alla medesima. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa all’agevolazione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.
Rendiconto ed erogazione del contributo
Controlli
Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendiconto entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima. L’impresa beneficiaria, a pena di decadenza dal contributo è tenuta a presentare entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contri-
Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell’intervento, sia attraverso verifiche documentali. Copia del regolamento e ogni altra informazione e assistenza possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2019 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,2
0,198457
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
102,3
0,396915
MARZO
15.03
14.04
0,375
102,5
0,668830
APRILE
15.04
14.05
0,500
102,6
0,867287
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,7
1,065744
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
102,7
1,190744
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
102,7
1,315744
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
103,2
1,808031
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
102,5
1,418830
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
102,4
1,470372
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
102,3
1,521915
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
102,5
1,793830
(C)
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CCNL Autotrasporto merci e logistica fondo sanitario, avvio dei versamenti e aggiornamento sull’avvio della trattativa di rinnovo Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 22/FT del 29 gennaio 2020 per ricordare che con verbale di data 4 luglio 2019 e in data 23 luglio 2019 Anita, Assotir, Fai, Fiap e Unitai unitamente a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, hanno sciolto la riserva sul CCNL 3 dicembre 2017. Il CCNL dal 23 luglio è quindi pienamente efficace anche per le imprese che aderiscono alla nostra Associazione. Specificamente nella nostra circolare n. 228/FT del 29 luglio 2019 si era dato conto dell’obbligo di versamento al Sanilog deputato quale fondo sanitario di categoria di settore. In particolare al punto 4) avevamo specificato come l’accordo di scioglimento della riserva da parte di Unitai/Conftrasporto, cui la nostra Associazione aderisce, non avesse dato conto né dell’avvio del versamento né dell’eventuale pagamento degli arretrati. In assenza di chiarimenti e dopo un confronto con le altre Associazioni aderenti, suggeriamo di procedere con i versamenti al Fondo Sanitario dal 1° gennaio 2020. In base al CCNL logistica, trasporto e spedizioni il contributo al Fondo, interamente a carico dei datori di lavoro, è pari a 120 euro annuali per ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà INPS attualmente stabilito al 10% e al lordo delle spese di funzionamento del Fondo) non in prova a tempo indeterminato compresi gli apprendisti e va versato in due rate semestrali anticipate di 60 euro ciascuna. L’azienda è direttamente responsabile nei confronti dei propri dipendenti in caso di mancata adesione o di omissione contributiva; è inoltre responsabile della mancata erogazione della prestazione sanitaria e pertanto il dipendente ha facoltà di richiedere l’erogazione della prestazione direttamente all’azienda. Pag. 51 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2020
Per aderire al Fondo Sanilog l’azienda deve comunicare l’elenco dei propri dipendenti e pagare i relativi versamenti secondo le modalità di seguito esposte rimandando anche alla visita del sito www.sanilog.info. In primo luogo, l’azienda deve andare sul riquadro “Area Riservata” presente nel box a sinistra della pagina web della sezione azienda, cliccare poi su “Registrazione azienda” e quindi compilare i dettagli generali e di contatto dell’azienda (per ulteriori informazioni sulla compilazione è possibile consultare il manuale utente presente nella sezione Documentazione >Documenti Operativi). Una volta salvata la registrazione, l’azienda riceverà all’indirizzo mail indicato lo username e la password per accedere all’Area riservata all’interno della quale dovrà indicare l’elenco dei lavoratori in forza tramite: - l’inserimento manuale da maschera - il caricamento (upload) del file XML (per ulteriori dettagli sulle procedure per la realizzazione e il caricamento del file XML è possibile consultare sia il manuale utente che il documento tecnico nella sezione Documentazione del sito). Contestualmente alla comunicazione dei dipendenti, l’azienda dovrà versare la contribuzione dovuta per ciascun dipendente registrato. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle coordinate presenti sul sito ricordandosi di inserire il codice distinta presente sempre sul sito. A fronte della riconciliazione della suddetta contribuzione il dipendente potrà beneficiare prestazioni sanitarie senza nessuna carenza di copertura. La conferma dell’adesione sarà comunicata all’azienda, previa verifica sulla correttezza del versamento effettuato, all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto della registrazione. I contributi si versano tramite F24 con cadenza semestrale anticipata. A tal fine le aziende dovranno compilare il modello Uniemens con l’elenco dei dipendenti in forza alla data del 31 ottobre e del 30 aprile di ogni anno ed effettuare il pagamento del contributo tramite modello F24 con scadenza fissata rispettivamente al 16 novembre ed al 16 maggio.
Le somme versate devono essere assoggettate sul piano previdenziale al contributo di solidarietà INPS del 10% (art. 9 bis della legge n. 166/91) mentre dal punto di vista fiscale, in base all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, sono deducibili dal reddito del dipendente fino a €3.615,20. Sottolineiamo come in sede di prima iscrizione non sia necessario seguire la procedura standard ma è sufficiente (e necessario) dopo la registrazione effettuare il bonifico per il primo semestre 2020 (1° gennaio - 30 giugno) pari a €.60 a dipendente. Il Fondo associa direttamente il versamento all’azienda ai dipendenti, lo comunica all’Assicurazione che procede immediatamente ad attivare la polizza sanitaria ad personam. Nel caso di assunzioni in corso d’anno seguirete la medesima procedura. Per il semestre 1° luglio - 31 dicembre invece le aziende dovranno seguire la procedura sopra evidenziata effettuando il pagamento tramite F24 entro il 16 maggio.
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oOo Sono cominciate le trattative di rinnovo del CCNL, ma ad oggi nulla di concreto è stato portato al tavolo. Le parti datoriali stanno interloquendo al fine di trovare istanze comuni (nel rispetto degli interessi dei soci) e quindi il confronto reale sia sulla parte normativa, che su quella economica ancora non è stato avviato. La parte normativa sarà oggetto di discussione prima della parte economica che, si presume, sarà affrontata nella tarda primavera. Pertanto i costi del rinnovo contrattuale non sono stati ancora oggetto di confronto. Sarà cura dell’Associazione relazionare in merito all’andamento della trattiva di rinnovo e, se del caso, assistere le Imprese nel patrocinare le loro richieste al tavolo nazionale. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione. (FT)
Criteri identificativi del trasfertismo indicazioni dell’inps
L’Inps, attraverso la circolare n. 158 del 23 dicembre 2019, ha fatto finalmente proprie le indicazioni che erano state introdotte nel 2016 tramite una norma di interpretazione autentica del comma 6, art. 51, del TUIR, circa i criteri di inquadramento delle somme erogate ai lavoratori in trasferta all’interno del regime fiscale e previdenziale dei cd. trasfertisti (che prevede un’imponibilità al 50%), anziché in quello delle trasferte occasionali previsto al comma 5 dello stesso articolo (che limita l’imponibilità alla parte eccedente €. 46,48 al giorno per le missioni fuori dal territorio comunale, e ad €. 77,47 al giorno per quelle all’estero). Come si ricorderà, sulla materia si erano aperti dei contenziosi con l’Inps e, per questo motivo, l’art. 7 quinquies del c.l. 193/2016 aveva individuato degli elementi che, se presenti tutti nello stesso contesto, avrebbero comportato l’applicazione del trattamento fiscale e contributivo dei cd. trasfertisti:
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a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Viceversa, l’assenza anche di una sola di queste condizioni, avrebbe comportato l’applicazione del regime previsto per le trasferte occasionali. La bontà di questo impianto era stata avvalorata anche con una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 27093 del 15 novembre 2017) e in seguito anche dalla sezione lavoro della stessa Corte (Sentenza n. 16293 del 20 giugno 2018) ma, ciò nonostante, l’Inps fino ad oggi non si era espressa in modo ufficiale. Finalmente, con la circolare n. 158 l’Inps ha posto fine a questa incertezza, dando inoltre mandato ai propri Uffici di risolvere le controversie pendenti in sede amministrativa e giudiziaria, applicando il nuovo indirizzo. (C)
Inps: assegni per il nucleo familiare rinvio delle nuove modalità di presentazione della domanda Con messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020, l’Inps ha comunicato che in merito alle novità introdotte lo scorso anno sulla modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare (ANF) del lavoratore dipendente, in accoglimento delle istanze formulate da aziende ed intermediari, l’obbligato-
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rietà della compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> del flusso Uniemens è stata rinviata al periodo di competenza aprile 2020 (rimanendo facoltativa, fino a quel momento). Sono confermate, quindi, le istruzioni contenute nel messaggio Inps n. 4283 del 31 ottobre 2017, per cui i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere, per ogni singolo dipendente, gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”. (C)
Linee guida della Regione FVG sull’amianto (2a parte) i lavori di bonifica devono essere realizzati da una ditta iscritta all’albo gestori ambientali Con delibera n. 2229 del 20 dicembre 2019 e pubblicato sul BUR n. 1 del 2 gennaio 2020 la giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il documento concernente “Linee guida per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto”. Il documento, redatto ai sensi dell’articolo 10, comma 4 lettera b) della Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) definisce per i cittadini, le imprese, le Aziende del servizio sanitario regionale ed altri enti istituzionali, le procedure per la segnalazione e la tracciabilità di manufatti contenenti amianto, nonché individua i metodi di valutazione dello stato di conservazione dei medesimi. A supporto delle ordinarie attività di mappatura intraprese dalla Regione, i cittadini possono integrare le informazioni comunicando agli uffici pubblici la presenza di edifici e manufatti contenenti amianto. Tali comunicazioni saranno formalmente prese in carico e andranno ad implementare l’Archivio regionale amianto (A.R.Am.) istituito con l’articolo 8, comma 7 della legge regionale L 34/2017 quale archivio per l’acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto. La presenza di un manufatto in amianto in opera (es. copertura in cemento amianto) non costituisce di per sé un rischio per la salute né deve essere obbligatoriamente rimosso. Il rischio derivante dalla presenza di un manufatto in amianto dipende dal suo grado di danneggiamento ed è legato al contesto in cui si trova. A tal fine, il presente documento individua altresì il metodo di calcolo di riferimento per la valutazione dello stato di degrado di tali strutture e consente di decidere se è necessario procedere all’immediata rimozione, al controllo
periodico o alla messa in sicurezza del manufatto. In materia di amianto sono interessate competenze sia di tipo sanitario che di tipo ambientale; in Regione FVG gli Enti coinvolti sono: - i Comuni, con riferimento anche alle competenze dei Sindaci, quali autorità sanitarie locali; - la Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione per gli aspetti legati alla pianificazione, alla mappatura, ai contributi e alla redazione di linee guida di indirizzo sul territorio; - l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente (ARPA), Ente preposto al supporto tecnico scientifico in materia ambientale. - le Aziende per l’Assistenza sanitaria, attraverso le Strutture di Igiene e Sanità Pubblica e le Strutture PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dei Dipartimenti di Prevenzione, rispettivamente preposti alla tutela della salute pubblica e alla tutela dei lavoratori e il CRUA (Centro Regionale Unico Amianto) con sede a Monfalcone per gli aspetti sanitari legati all’esposizione professionale, familiare domestica o ambientale.
Tracciabilità degli edifici Le linee guida predisposte dalla Regione costituiscono anche documento di riferimento per i cittadini, per le imprese, per le Aziende del servizio sanitario regionale ed altri Enti istituzionali, per la tracciabilità di manufatti contenenti amianto. Di seguito viene riportata la procedura per l’inserimento nella mappatura, l’aggiornamento delle informazioni e l’eliminazione definitiva del manufatto dall’Archivio regionale amianto. Le comunicazioni relative alla presenza di amianto, effettuate con le procedure individuate nei precedenti capitoli (vedi prima parte), implementano l’Archivio regionale amianto (A.R.Am.) ufficialmente istituito con L. 34/2017, art. 8, comma 7, quale archivio per l’acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto. Ogni qual volta viene inserito un edificio/manufatto in A.R.Am. il sistema assegna un codice (ID_ UNITA’) che lo identifica univocamente. Nel caso in cui in un edificio siano presenti più punti contenenti amianto (ad esempio pavimentazione, tu-
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batura o tetto) il sistema associa altrettanti codici (ID_PUNTO) per ogni singolo elemento censito. Nel caso in cui in un edificio è presente un solo manufatto, ID_UNITA’ coincide con ID_PUNTO; In A.R.Am. tale edificio/manufatto sarà visualizzato con un colore rosso associato ad uno stato di bonifica “non smaltito”. Ad esclusione dei casi di autorimozione, nel momento in cui il proprietario (o altro soggetto delegato) intenda effettuare i lavori di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento) deve rivolgersi ad una ditta iscritta all’Albo gestori rifiuti (nelle categorie 10A o 10B) comunicando il codice ID_UNITA’/ID_PUNTO per l’aggiornamento della mappatura o l’eliminazione del manufatto da ARAM. La Ditta incaricata, per identificare l’edificio oggetto di bonifica, dovrà inserire il codice nell’Applicativo dedicato alla gestione degli interventi di bonifica Me.LAm4 e indicare, in funzione dell’attività svolta lo stato smaltimento che cambierà da “non smaltito” a: - completo: nel caso in cui viene effettuata una rimozione completa del manufatto; - parziale: nel caso in cui viene effettuata una rimozione parziale del manufatto; - non smaltito ma messo in sicurezza: nel caso in cui viene effettuato un incapsulamento. In A.R.Am. l’edificio/manufatto bonificato completamente sarà visualizzato con un colore verde associato ad uno stato di bonifica “completo” e i rifiuti prodotti dalla bonifica saranno tracciati nell’applicativo Me.LAm. Questa procedura, grazie alla sinergia tra gli applicativi sopra riportati, consente la tracciabilità delle operazioni di bonifica, l’analisi delle modalità di smaltimento rifiuti, il calcolo delle volumetrie coinvolte e l’aggiornamento automatico della mappatura.
Valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità di un manufatto contenente amianto per la definizione delle priorità di intervento La Regione ribadisce che la presenza di amianto in un edificio non comporta di per sé un rischio per la salute degli occupanti e per la salute pubblica: i rischi dipendono infatti dalla probabilità che il
materiale rilasci nell’aria fibre che possono essere respirate dagli individui. La valutazione dei rischi si deve quindi sviluppare attraverso una analisi dello stato in cui si trova il materiale contenente amianto. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo o a seguito di eventi atmosferici, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni di conservazione. Questo fenomeno si verifica soprattutto per materiali altamente friabili in cui la forza di coesione tra le fibre è molto scarsa. Ai fini del rilascio di fibre la caratteristica più importante di un materiale contenente amianto è quindi la sua friabilità. Nel caso di materiali compatti, quali i prodotti in amianto-cemento, il rilascio di fibre avviene se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati: nel caso di una copertura in buono stato di conservazione, infatti, il meccanismo fondamentale di rilascio e dispersione delle fibre è del tipo fall-out: si tratta di un fenomeno costante ma di entità relativamente scarsa, dovuto al deterioramento nel tempo del materiale. In sintesi in ordine di importanza il maggiore inquinamento si ha nell’esposizione professionale, negli ambienti chiusi in presenza di amianto in matrice friabile, nelle vicinanze di industrie dove si produceva cemento amianto, in ambiente urbano, indipendentemente dall’esistenza o meno di tettoie in eternit, e in ultimo in ambiente rurale. Al fine di uniformare nel territorio le procedure per la valutazione dello stato di conservazione di manufatti contenenti amianto, si riportano di seguito i metodi di calcolo di riferimento scelti dalla Regione sulla base di esperienze operative consolidate e già in uso presso altre Regioni. Gli allegati richiamati in questo articolo possono essere scaricati al link: http://mtom.regione.fvg.it/storage//2019_2229/Allegato%201%20alla%20Delibera%202229-2019 (fine)
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(CS)
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Conseguimento dell’idoneità all’impiego di gas tossici per la partecipazione all’esame la domanda va presentata entro il 1° marzo 2020 L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ci comunica che con la Determina Dirigenziale da parte del Servizio Sanitario Regionale, Dipartimento di Prevenzione del 18 novembre 2019, è prevista l’indizione della sessione di esami per l’anno 2020 per il conseguimento dell’idoneità all’impiego di gas tossici. Come previsto dal D.M. del 4 maggio 1971, è annunciata una sessione di esami per l’anno 2020 per il conseguimento del certificato d’idoneità ai fini del rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici. Gli interessati sono obbligati a presentare la domanda, entro il 1° marzo 2020, al Legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria della Regione Friuli Venezia Giulia nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del richiedente, secondo le modalità e nei limiti delle condizioni di seguito esplicitate. Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che: - abbiano compiuto 18 anni; - siano in possesso del diploma di scuola dell’obbligo; - non incorrano nei casi previsti dall’art. 29 del R.D. 09/01/1927 e successive modificazioni. Nella domanda, redatta su carta legale, andranno indicati, oltre ai dati personali dell’interessato (nome, cognome, residenza), i gas per i quali si richiede l’abilitazione. Inoltre la stessa dovrà essere corredata dai seguenti documenti: - due fotografie, di data recente, firmate sul retro; - fotocopia di in documento d’identità in corso di validità; - ricevuta di versamento di importo pari ad €. 11,20, intestato alla Azienda Sanitaria di com-
petenza, con specificata la seguente causale di versamento “Conseguimento Patente Gas Tossici”; - qualora il lavoratore non rientri nella disciplina prevista nell’art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013, in quanto non soggetto a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008, dovrà produrre la certificazione sanitaria attestante l’idoneità psico-fisica (ex art 27 del R.D. 147/1927 e Circolare del Ministero della Sanità 2 agosto 1967, n. 133), regolarmente bollata. Il programma di esami, approvato con D.M. 9 maggio 1927, verte sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l’abilitazione e consta di prove pratiche e prove orali. Le prove pratiche hanno per oggetto: a) tecnica delle varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l’abilitazione; b) tecnica delle varie manipolazioni connesse con l’utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a); c) l’impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas. Le prove orali riguardano: a) nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale di gas, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante l’utilizzo del gas stesso, sull’azione tossica di questo, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di urgenza; b) la conoscenza del regolamento dei gas approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, modificato con D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, in particolare del titolo secondo. La Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità darà tempestiva comunicazione agli interessati del giorno d’inizio degli esami alla residenza indicata nella domanda, o all’Azienda tramite la quale è stata inoltrata l’istanza. In caso di cambiamento di residenza non debitamente comunicato, l’Ufficio non risponderà della mancata convocazione.
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(CS)
Chiarimenti del Ministero su porte e cancelli le porte resistenti al fuoco devono essere commercializzate con marcatura ce e dichiarazione di prestazione Il Ministero dell’Interno con circolare del 31 ottobre 2019 ha trasmesso alle Direzioni dei Vigili del Fuoco chiarimenti ed indirizzi applicativi in merito alle porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali. Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 106/2017 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza, desumibile dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DoP) ed appone, all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE. Il 1° novembre 2019 è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”. Ai fini della redazione della DoP e della marcatura CE, tale norma per la valutazione delle prestazioni al fuoco deve essere utilizzata esclusivamente con le collegate norme di prodotto con le quali vengono misurate anche le altre prestazioni delle porte. Ad oggi, le norme armonizzate relative alle porte già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono le seguenti: - EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”; - EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. Pag. 59 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2020
Premesso quanto sopra, a far data dal 01/11/2019, le porte ricadenti nel campo di applicazione delle sopra citate norme armonizzate (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento prodotti da costruzione (marcatura CE e dichiarazione di prestazione). Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 143511:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21 giugno 2004. Ad esempio, le porte pedonali interne non ricadono nel campo di applicazione delle norme armonizzate EN 14351-1 ed EN 13241. Qualora il fabbricante intenda commercializzare una porta o finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno) è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - per l’uso esterno, essendo applicabile la specifica tecnica armonizzata EN 143511:2006+A2:2016, il serramento sia marcato CE ed accompagnato dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) nella quale risulti il solo utilizzo previsto dalla norma armonizzata di riferimento: - per l’uso interno, il serramento sia omologato secondo le procedure sopra richiamate, che, qualora la porta non sia già stata omologata, potranno essere avviate sulla base dei medesimi rapporti di prova rilasciati ai fini della marcatura CE per uso esterno; - il libretto di installazione, uso e manutenzione tenga conto di entrambi gli usi previsti. Il Ministero rappresenta che una “porta per uso esterno” è un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione). Il Ministero rammenta che ai fini della predisposizione della modulistica di cui al D.M. 7.08.2012 (mod. PIN 2.3 - Dich. Prod.), da allegare alla SCIA nell’ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dal DPR 151/2011, la documentazione da consi-
derare per le porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del CPR 305/2011 (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) è la Dichiarazione di Prestazione (DoP art. 24 del CPR 305/11), mentre la documentazione per le porte in regime di omologazione nazionale (porte interne) è la Dichiarazione di Conformità alla porta omologata (Art. 2 lettera h) del D.M. 21 giugno 2004).
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In ultimo, evidenzia il Ministero, che l’omologazione relativa ad una porta resistente al fuoco commercializzata prima del termine del periodo di coesistenza (1° novembre 2019) resta comunque idonea, sino al termine della sua validità, ai fini della installazione anche per uso esterno. (CS)
ANAC: prevenzione della corruzione indicazioni per l’inconferibilità di incarichi ai condannati per delitti contro la pubblica amministrazione L’ANAC, l’Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute nel tempo, che hanno fatto emergere problematiche giuridiche ricorrenti e difficoltà applicative, ha inteso fornire indicazioni sulla corretta interpretazione della norma che vieta di conferire incarichi ai condannati per delitti contro la Pubblica amministrazione. La delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 passa in rassegna vari aspetti tecnici, come la retroattività delle fattispecie conseguenti a condanna penale e l’individuazione del
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momento in cui concretamente scatta il periodo di inconferibilità. Particolarmente rilevante, alla luce della sentenza 126/2018 del Consiglio di Stato, è l’applicazione del regime delle inconferibilità anche alla carica di presidente, indipendentemente dall’attribuzione di deleghe gestionali. In merito a ulteriori questioni, per le quali secondo l’ANAC non è possibile fornire soluzioni di carattere interpretativo sulla base del sistema normativo vigente, l’Autorità si riserva di formulare una apposita segnalazione a Governo e Parlamento. Fra i vari temi da sottoporre all’attenzione del legislatore vi è la richiesta di prevedere cause di inconferibilità anche in caso di condanne della Corte dei Conti per danno erariale, comportando esse un disvalore dal punto di vista della lesione dell’immagine della pubblica amministrazione, analogo a quello delle condanne penali. (CS)
Sanzioni per le violazioni della disciplina F-Gas per la vigilanza sono deputati i carabinieri, l’ispra e l’arpa Il Decreto legislativo 5 dicembre 2019 n. 163, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. Vediamo di seguito le violazioni contemplate dal Decreto Legislativo di maggior interesse per le imprese con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018. Le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro (articolo 6). Le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (articolo 8). L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. Pag. 62 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2020
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente. All’accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze. All’esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all’in-
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teressato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative. (CS)
Attenzione alle fatture ingannevoli la camera di commercio di pordenone-udine segnala un nuovo caso
A cura della Camera di Commercio di Pordenone-Udine Segnaliamo che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo economico è oggetto di un’azione fraudolenta, attraverso l’emissione di fatture ingannevoli con intestazione e nominativi di propri dirigenti, per cui l’Ufficio ha già esposto una denuncia alle Autorità competenti.
In particolare si tratta di numerose richieste, trasmesse a mezzo posta, che riportano nell’intestazione il logo, l’indirizzo e i contatti del Ministero e dell’UIBM, nonché il nome e la firma falsificata di un suo dirigente: esse includono l’IBAN di un conto corrente polacco per il pagamento. Si tratta di richieste che non provengono dall’UIBM. Invitiamo alla massima cautela prima di effettuare qualsiasi pagamento. Preghiamo gli utenti, in caso di ricezione di comunicazioni di questo tenore, di verificare attentamente il contenuto, di non pagare e di inviare copia alla Linea Diretta Anticontraffazione: anticontraffazione@mise.gov.it Per maggiori informazioni: https://uibm.mise. gov.it/index.php/it/attenzione-alle-fatture-ingannevoli-con-intestazione-e-nominativi-uibm
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(C)
Autorità di regolazione dei trasporti il tar del piemonte accoglie il ricorso contro il contributo a carico dell’autotrasporto per il 2019 Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di cui all’epigrafe e, in particolare, alle circolari associative prot. n. 30/AdT del 31 gennaio 2020 e prot. n. 292/LCP del 9 ottobre 2019, per segnalare che con sentenza n.00080/2020, pubblicata il 29 gennaio 2020, il TAR del Piemonte ha accolto l’ennesimo ricorso presentato da alcune associazioni nazionali dell’autotrasporto professionale, fra cui l’UNITAI, a cui aderisce il Gruppo trasporti e logistica dell’Associazione, contro la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) n. 141/2018, inerente al pagamento del contributo al proprio funzionamento per il 2019. Il TAR ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti, i quali hanno continuato a sostenere che l’Autorità non ha titolo a richiedere il pagamento alle imprese di autotrasporto merci, operando queste ultime in un mercato in cui essa non è mai intervenuta con atti di regolazione. Secondo il TAR, infatti, un’impresa è soggetta al pagamento del contributo di funzionamento solo se
l’Autorità abbia avviato concretamente l’esercizio delle proprie competenze nel mercato in cui opera in un momento antecedente rispetto all’emanazione della delibera con cui richiede il contributo. Con riferimento alle imprese di autotrasporto, il TAR - in continuità con le precedenti pronunce ha preso atto che nel periodo antecedente l’emanazione della delibera in oggetto, non si rinvengono atti che dimostrino come l’Autorità abbia esercitato le proprie competenze o le proprie attività istituzionali nel mercato in cui esse operano. Infatti, le delibere citate in giudizio dall’Autorità non riguardavano il mercato del trasporto merci su strada, bensì il settore ferroviario e quello autostradale in cui gli autotrasportatori non risultavano mai “destinatari” di un’attività di regolazione, ma semmai dei semplici “beneficiari”. Per questi motivi, il TAR ha annullato l’art. 1, co. 1 lett. j) della delibera n. 141/2018 e gli atti amministrativi conseguenti, che includeva tra gli obbligati al pagamento anche i soggetti che esercitano servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti. Nulla, pertanto, è dovuto dalle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi all’Autorità relativamente al 2019, al pari di tutti gli anni precedenti. Copia della sentenza e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il novembre 2019
Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 20/2019, p. 38, per segnalare che il 12 dicembre 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di novembre 2019. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel novembre 2019 (pari a 1.471,31 euro in lieve diminuzione rispetto al mese di ottobre 2019, quando ammontava 1.471,85 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,205 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,991 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
indice istat mese di novembre 2019
(C)
ANNI E MESI
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
(Base 2015 = 100) 2018
Novembre
102,2
1,4
2,2
n. 4 del 5 gennaio 2019
Dicembre
102,1
1,0
1,8
n. 25 del 30 gennaio 2019
2018
Media
102,1
2019
Gennaio
102,2
0,7
1,6
Febbraio
102,3
0,8
1,3
n. 74 del 28 marzo 2019
Marzo
102,5
0,8
1,5
n. 102 del 3 maggio 2019
Aprile
102,6
0,9
1,3
n. 124 del 29 maggio 2019
Maggio
102,7
0,7
1,6
n. 149 del 27 giugno 2019
Giugno
102,7
0,5
1,7
n. 177 del 30 luglio 2019
Luglio
102,7
0,2
1,7
n. 197 del 23 agosto 2019
Agosto
103,2
0,3
1,8
n. 227 del 27 settembre 2019
Settembre
102,5
0,1
1,4
n. 255 del 30 ottobre 2019
Ottobre
102,4
0,0
1,5
n. 280 del 29 novembre 2019
Novembre
102,3
0,10
1,5
n. 7 del 10 gennaio 2020
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