Apinforma n. 6/2020

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 6 31 marzo 2020

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ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 6 31 marzo 2020

Sommario Finanziamenti soci

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

8

Riaddebito di spese

12

La contabilizzazione delle provvigioni

14

Decreti “Cura Italia” e “Liquidità”

18

Distributori carburanti

20

Contributo per mascherine e dispositivi di protezione

21

Emergenza Covid-19. Iniziative di Unicredit e MPS

22

Emergenza Covid-19. Nuova Sabatini

24

Emergenza Covid-19. Bandi POR FESR

25

Operatività dei finanziamenti fino a 25.000 euro

26

Friulia SpA: convenzione per le micro e piccole imprese

28

Decreto legge n. 23/2020. Garanzie fino a 25.000 Euro

30

Bandi POR FESR 2014-2020

31

Confidi Friuli

32

Documento accompagnamento semplificato (DAS)

35

Sanilog

37

Ebilog

38

Infortunio sul lavoro da Covid-19

41

ENFEA

42

Rinnovo delle certificazioni sui gas fluorurati

43

Gestione dei rifiuti in deroga

44

Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

46

Rifiuti. Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)

47

LAVORO

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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

SOA: rinnovo per la Co.S.Metal

48

ANAC: istruzioni per le stazioni appaltanti per le gare

49

Iniziative ICE

44

Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida

55

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

57

ANAS. Autorizzazioni trasporti eccezionali

58

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Finanziamenti soci

strumento per sostenere la liquidità aziendale

Premessa L’attuale fase di emergenza sanitaria mette a dura prova la solidità delle aziende soprattutto sul fronte della liquidità, in alcune situazioni è possibile rimediare con il ricorso al finanziamento da parte dei soci. Si tratta di uno strumento normalmente utilizzato dagli imprenditori che dispongono di liquidità proprie e che sostituisce il ricorso alle tradizionali forme di finanziamento che prevedono il ricorso ad istituti bancari o finanziari. Lo strumento prevede il rispetto di precise regole giuridiche e fiscali, oggetto peraltro di recenti modifiche, di cui si dirà di seguito.

Il finanziamento I soci provvedono a fornire liquidità alla propria impresa utilizzando mezzi propri prevedendo l’obbligo di restituzione con o senza la corresponsione di interessi. E’ necessario prevedere un termine di restituzione del finanziamento che può essere a scadenza fissa o rinnovabile. Si considerano tutti i finanziamenti, fatti sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha contrattualmente un obbligo di restituzione, indipendentemente dalla possibilità di rinnovo dello stesso. Il 1° comma dell’art. 46 del TUIR prevede che le somme versate alla società da parte dei soci si considerano date a mutuo, a meno che dai bilanci non risulti che il versamento è stato fatto ad altro titolo. Questi finanziamenti devono quindi essere iscritti nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.3 “Debiti verso soci per finanziamenti”. In caso di finanziamenti infragruppo, nella società finanziatrice il prestito deve essere iscritto alla voce crediti B.III.2. Qualora il finanziamento in realtà celi la finalità di un rafforzamento patrimoniale, il prestito è op-

portuno iscriverlo per la società beneficiaria come incremento di patrimonio netto e in quella finanziatrice come incremento del valore della partecipazione. Non sono previsti formalità particolari, non è necessario quindi alcuna delibera assembleare né che il finanziamento sia proporzionale alle quote. Il finanziamento può essere quindi concesso dietro semplice richiesta degli amministratori. Se comunque la richiesta ai soci viene fatta tramite assemblea, l’obbligo di versamento vincola esclusivamente i soci che esprimono l’adesione e non gli altri.

Fruttuosità e infruttuosità I finanziamenti dei soci in assenza di prova contraria risultante dai bilanci si considerano dati a mutuo con presunzione di fruttuosità, vale a dire di maturazione di interessi. L’art. 45 comma 2 del TUIR prevede inoltre che per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto. La presunzione di infruttuosità può essere superata attraverso l’indicazione nei libri sociali, nell’accordo tra le parti o dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e sia attribuita data certa, attraverso l’intervento del notaio o PEC. L’infruttuosità del finanziamento soci deve inoltre essere indicata nella Nota Integrativa. Se il finanziamento è fruttifero, nel senso che prevede la corresponsione al socio di interessi: - questi anche se non indicati per iscritto, le scadenze si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta e il pagamento si considera effettuato al termine di ogni anno; - se la misura non è indicata, sono quantificati in base al tasso legale; - obbliga la società ad applicare la ritenuta del 26%: 1) a titolo d’acconto se il percipiente è una persona fisica e la partecipazione non è detenuta in regime d’impresa; 2) a titolo d’imposta se il socio persona fisica o giuridica è un soggetto non residente, salvo quanto previsto dalle convenzioni bilaterali;

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3) nessuna ritenuta se il socio è una persona giuridica o fisica che detiene la partecipazione in regime d’impresa. In questi casi gli interessi sono tassati come reddito d’impresa. Si evidenzia che le persone fisiche, al fine di sottrarsi ad un eventuale accertamento sintetico, devono essere in grado di dimostrare la propria capacità reddituale che giustifica il finanziamento.

Finanziamenti infragruppo Nei rapporti di finanziamento infragruppo l’aspetto più delicato è rappresentato dalla necessità di garantire le controparti contro il rischio di bancarotta fraudolenta per distrazione. Si deve quindi evitare di svuotare di liquidità alcune aziende per poi lasciarle andare in default perché si rischiano gravi conseguenze finanziarie e penali. E’ opportuno a questo proposito dimostrare che la società beneficiaria del finanziamento è in grado di rimborsare le somme ricevute. In merito all’applicazione della ritenuta nei finanziamenti infragruppo l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 78/2017 ha previsto che gli intermediari finanziari esteri beneficiano dell’esenzione. Secondo l’OIC19 i finanziamenti infragruppo devono essere valutati al costo ammortizzato considerando il fattore temporale. Tuttavia in ossequio al principio di rilevanza, che comporta la necessità di calcolare il costo ammortizzato e l’attualizzazione del debito, tale valutazione può essere disattesa per i debiti di durata inferiore a 12 mesi, a prescindere da eventuali rinnovi. Resta comunque indispensabile fornire apposita informativa nella Nota Integrativa.

Raccolta del risparmio Le condizioni per non considerare il finanziamento soci raccolta del risparmio tra il pubblico sono previste dalla circolare del 19 luglio 2005 della Banca d’Italia e che di seguito riportiamo. 1) il finanziamento soci deve essere previsto dallo statuto sociale; 2) i soci che erogano il finanziamento devono essere iscritti nel libro soci, o per le SRL nel Registro delle Imprese, da almeno tre mesi; 3) i soci che erogano il finanziamento devono detenere una partecipazione di almeno il 2%. La stessa circolare precisa inoltre che i finanziamenti infragruppo non sono sottoposti ad alcun vicolo. I finanziamenti possono essere richiesti solo ad alcuni soci così come ad un soggetto terzo non so-

cio, quando il contratto di prestito viene stipulato mediante trattativa privata. Si ricorda che il mancato rispetto delle regole di cui sopra sono sanzionate penalmente.

Registrazione finanziamenti I finanziamenti soci fruttiferi e infruttiferi devono essere registrati all’Agenzia delle entrate entro 20 giorni: - se stipulati per iscritto (verbale o contratto); - in caso d’uso, se l’atto è formato mediante scambio di corrispondenza. I finanziamenti da privato se risultanti: - da atto scritto sono soggetti a registrazione in termine fisso con imposta di registro del 3%; - da corrispondenza sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso sempre con aliquota del 3%; - da accordo verbale non sono soggetti a registrazione neppure in caso d’uso. È possibile evitare la tassazione strutturando il finanziamento mediante scambio di corrispondenza, dove alla proposta della società segue l’accettazione del socio con distinte comunicazioni in modo che non compaiano congiuntamente le firme sullo stesso documento. Si sottolinea comunque che in caso di finanziamento senza registrazione se lo stesso in un atto successivo viene richiamato o enunciato sarà assoggettato all’imposta proporzionale di registro del 3%. Può essere il caso di un finanziamento soci che viene utilizzato successivamente per aumentare il capitale sociale.

Cessione partecipazione e finanziamento Spesso alla cessione delle partecipazioni non segue la cessione del finanziamento o viceversa, si deve porre molta attenzione in questi casi. Alla presenza di finanziamento soci nel momento della cessione si deve scegliere tra: - rimborsare preventivamente il finanziamento di competenza del socio che cede la partecipazione; - cedere il finanziamento al nuovo socio, in questi casi la base imponibile della cessione se il credito matura in un momento successivo, è data dal valore attuale del credito al momento della cessione calcolato al tasso d’interesse legale; - rinunciare formalmente al finanziamento prima della cessione con conseguente aumento del costo fiscale della partecipazione. Qualora il finanziamento resti in capo al vecchio

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socio e sia infruttifero, è necessario predisporre la documentazione che attesta l’improduttività di interessi.

Postergazione rimborsi L’articolo 2467 del codice civile prevede che il rimborso dei finanziamenti soci nelle società a responsabilità limitata è postergato rispetto agli altri creditori quando: - è stato effettuato in condizioni di eccessivo indebitamento rispetto al capitale proprio; - sarebbe stato opportuno incrementare il patrimonio netto invece di indebitare la società sia pure verso i soci. Il rimborso è inoltre sempre postergato se il rimborso avviene nell’anno precedente il fallimento, richiedendo in questi casi l’obbligo di restituzione. Per il rimando contenuto nell’art. 2497-quinquies del codice civile la postergazione opera anche per i soggetti sottoposti a direzione e coordinamento. Il finanziamento resta altresì postergato anche quando il socio finanziatore perde la qualifica di socio. La cessione della quota, infatti, non determina l’automatica esclusione dalla disciplina della postergazione, che è finalizzata alla salvaguardia dei creditori. Viceversa non è soggetto a postergazione il finanziamento concesso da un terzo che in un secondo momento diventa socio. La postergazione è prevista solo per le SRL ma a livello giurisprudenziale è applicabile anche alle SPA a ristretta base societaria, dove il socio assume una funzione attiva nella governance della società. L’art. 8 del recente decreto legge 23/2020 ha previsto, per i finanziamenti effettuati dal 9 aprile e fino al 31 dicembre 2020, che la postergazione è sospesa. I rimborsi ai soci conseguentemente, compresi quelli infragruppo, sono trattati alla stregua degli altri debiti. L’obbiettivo è quello di favorire la raccolta di capitali di credito e non di rischio nella fase dell’emergenza sanitaria derivante dal coronavirus. La disattivazione della postergazione manterrà la propria efficacia anche nei prossimi anni. I prestiti pertanto potranno essere restituiti ai soci anche nei prossimi anni senza che l’organo amministrativo sia vincolato dalle regole della postergazione. Si rende quindi necessario individuare una procedura che consenta di distinguere, alla presenza di finanziamenti fatti prima del 9 aprile e dopo il 31 dicembre 2020, quali sono oggetto di rimborso al fine di applicare o meno le regole di postergazione.

Rinuncia e dichiarazione sostitutiva La generale tensione finanziaria che trasversalmente interessa il modo produttivo, può indurre i soci che hanno finanziato le proprie società a rinunciare al rimborso, lasciando in questo modo le somme prestate, acquisite in via definitiva. A questo proposito si deve ricordare che l’art. 88 comma 4-bis del TUIR prevede che in caso di rinuncia a un credito da parte di un socio, si genera una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione per la parte che eccede il valore fiscale del credito rinunciato. Ciò significa che nel caso in cui il socio acquisti un credito ad un corrispettivo inferiore al nominale, in caso di successiva rinuncia è soggetta a tassazione, in capo alla società beneficiaria, la differenza tra il valore nominale del credito e il suo valore fiscale in capo al socio rinunciatario. In altri termini la rinuncia al credito non rileva fiscalmente laddove vi sia coincidenza tra il valore nominale e il valore fiscale del credito. Questo regime riguarda sia i crediti originariamente sorti in capo al socio sia la rinuncia preceduta dall’acquisto del credito o della partecipazione da parte del socio e qualifica come apporto detassato la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscale riconosciuto al credito in capo al socio. Idealmente da punto di vista fiscale l’importo del debito oggetto di rinuncia è diviso in due parti, la prima costituisce apporto di capitale ed è pari al valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, la seconda è considerata sopravvenienza attiva per la differenza tra il valore nominale e quello fiscale. Si pensi al caso di un finanziamento di 30.000 euro acquisito dal socio a 20.000 euro. In caso di rinuncia al rimborso si avrà: - per il socio un aumento del valore della partecipazione di 20.000 euro; - per la società si avrà un incremento del valore del patrimonio di 30.000 euro e una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione di 10.000 euro. A questo proposito il socio deve comunicare alla partecipata il valore fiscale di carico del credito con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto estero di natura equivalente. In assenza di tale dichiarazione il valore fiscale del credito è assunto pari a zero e integralmente assoggettato a tassazione come sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata. E’ di tutta evidenza l’importanza che assume quindi la dichiarazione di atto sostitutivo per evitare tassazioni in capo alla società. Dichiarazione che deve essere rilasciata a maggior ragione nell’ipo-

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tesi in cui il valore nominale di carico del credito coincide con il valore fiscale dello stesso. In caso di cessione della partecipazione prima del rimborso o della rinuncia, l’ex socio rimane creditore verso la società e la successiva eventuale

rinuncia fa emergere in ogni caso una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione in capo alla societĂ .

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(PZ)


Riaddebito di spese

regole iva differenziate in base al tipo di mandato

Premessa Il riaddebito di spese tra imprese è una prassi comune che può presentare criticità soprattutto per quanto riguarda l’Iva. La ragione che può portare al riaddebito delle spese può essere legata a specifici rapporti contrattuali o alla prassi o consuetudini aziendali. Le fattispecie interessate sono molteplici, si pensi alle spese di trasporto, ai rimborsi per soggiorni, alle spese anticipate per fiere, ai pagamenti di polizze assicurative per conto di società facenti parte di uno stesso gruppo o aggregazione di imprese e così via. In questi casi si rende necessario, soprattutto dal punto di vista Iva, inquadrare correttamente queste operazioni.

Il tipo di rapporto sottostante Il riaddebito di spese è regolato in base al rapporto di mandato, il nostro codice civile ne individua due tipologie, il mandato con rappresentanza e quello senza rappresentanza. La loro disciplina è contenuta negli articoli 1703 e seguenti del codice civile. Il mandato senza rappresentanza è il contratto in cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra. In questi casi il mandatario agisce in nome proprio, ma per conto del mandante. Il mandatario pur agendo nell’interesse del mandante, spende il proprio nome, per cui i terzi hanno rapporti solo con lui e non anche con il mandante. Per questo motivo il mandatario deve, in un momento successivo, fare in modo che gli effetti del negozio ricadano sul mandante. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti del contratto ricadono immediatamente ed automaticamente nella sfera giuridica del mandante, che si obbliga in prima persona nei

confronti del terzo. In quest’ultimo caso non c’è pertanto la necessità di ulteriori adempimenti in quanto gli effetti dell’impegno assunto dal mandatario ricadono automaticamente sul mandante.

L’Iva nel mandato senza rappresentanza Dal punto di vista della disciplina Iva, il riaddebito del costo, dal mandatario al mandante, alla presenza di un contratto senza rappresentanza, deve essere considerato alla stregua di una prestazione di servizi. In questo senso si esprime in maniera esplicita l’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 che lo parifica al servizio ricevuto. Sull’argomento l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 6 del 2008, confermò che l’addebito mantiene la stessa natura della prestazione ricevuta, anche nell’ipotesi in cui il rimborso non sia eseguito alla pari ma sia applicato un ricarico sul costo. Questo significa che per questi riaddebiti si dovranno osservate tutte le prescrizioni normative previste per la prestazione di servizi, ancorché riaddebitati, come ad esempio il regime di esenzione, di non imponibilità, le aliquote applicabili ecc. Volendo esemplificare, si pensi all’anticipazione di un servizio pubblicitario, da parte di una società italiana, per conto di una società estera con la quale sono stati sottoscritti determinati vincoli contrattuali tra i quali è previsto il rimborso di questi costi. La società italiana dovrà riaddebitare questi costi alla società estera, ma trattandosi di una prestazione di servizi disciplinata dall’art. 7-ter del DPR 633/72, la fattura sarà emessa senza applicazione dell’Iva e qualora la società estera sia comunitaria andrà presentato anche il modello Intrastat. Si deve comunque sottolineare che la Corte di Giustizia Europea si è espressa in maniera difforme, infatti, nella causa C-224/2011, avente ad oggetto il riaddebito di un servizio assicurativo esente da Iva, ha stabilito che solamente il riaddebito alla pari, senza cioè ricarico consente di mantenere la prestazione nell’alveo delle prestazioni esenti. Eventuali aumenti o ricarichi fanno venir meno la natura di servizio assicurativo e conseguentemente non possono beneficiare del regime di esenzione.

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L’Iva nel mandato con rappresentanza Il discorso cambia alla presenta di un contratto di mandato con rappresentanza. In questi casi si tratta sostanzialmente di mere anticipazioni finanziarie effettuate dal mandatario per conto del mandante. Più che di un riaddebito è più corretto parlare di restituzione dell’anticipazione che, ai sensi dell’art. 15, comma 1 n. 3 del DPR 633/72, è esclusa dalla base imponibile Iva. Gli effetti delle

operazioni realizzate dal mandatario si producono in capo al mandante e a quest’ultimo vengono intestate anche le fatture dei fornitori. In questi casi è necessario che: - le spese anticipate siano debitamente e analiticamente documentate; - il documento sia intestato direttamente al mandante.

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La contabilizzazione delle provvigioni adempimenti contabili differenziati per imprese e agenti Premessa Il contratto di agenzia è disciplinato dall’art. 1742 del codice civile e prevede che una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra e verso un corrispettivo, la conclusione di contratti in una zona determinata. Per individuare la corretta contabilizzazione delle provvigioni è necessario analizzare la questione sotto due diversi profili: quello dell’agente e dell’impresa mandante. L’art. 1748 del codice civile prevede che l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. L’aspetto da analizzare sui due fronti è quello della corretta applicazione del principio della competenza economica. L’occasione ci offre la possibilità di analizzare i profili tributari delle provvigioni sia dal punto di vista dell’imposizione diretta sia di quella indiretta.

La competenza economica da parte dell’agente L’attuale legislazione distingue tra il momento di acquisizione del diritto alla provvigione e il momento di esigibilità della stessa; il primo si ha con la conclusione del contratto mentre il secondo si ha con l’esecuzione del contratto da parte della ditta mandante. In altri termini la conclusione del contratto determina l’acquisizione, da parte dell’agente, di un vero e proprio diritto di credito. Tale credito potrebbe essere anche temporaneamente sospeso (ad esempio fino alla conclusione del contratto) oppure ceduto a terzi. Ricordiamo che la maturazione del credito consente eventualmente l’insinuazione nel passivo se la ditta mandante fallisce. Per l’agente quindi la provvigione è di competenza dell’esercizio in cui viene stipulato il contratto tra mandante e terzo cliente. L’eventuale differi-

mento, stabilito dalle parti, del momento in cui la provvigione è esigibile (ad esempio quando le somme sono incassate dalla ditta mandante) è irrilevante. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 91 del 12 luglio 2006 confermando l’impostazione di cui sopra, ha previsto che la competenza economica, e conseguentemente l’obbligo di imputare a ricavo la provvigione da parte dell’agente, si realizza al momento dell’ultimazione della prestazione. Tale momento coincide con quello della conclusione del contratto tra ditta mandante e terzo cliente. Nel momento in cui si perfeziona l’ordine, si vengono pertanto a soddisfare i requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità richiesti dal comma 1 dell’art. 109 del TUIR. L’eventuale previsione contrattuale che differisce il pagamento della provvigione, ad esempio, al momento in cui la ditta mandante incassa il corrispettivo dal cliente finale, non incide sul momento di maturazione della competenza economica che, come già chiarito, si perfeziona al momento della conclusione del contratto tra cliente finale e ditta mandante. La competenza economica non viene influenzata neppure dall’effettiva esecuzione del contratto, l’art. 1748 prevede, infatti, che la provvigione spetti anche nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti finalizzato a non dare esecuzione in tutto o in parte al contratto. In definitiva con riferimento ai beni mobili si può ritenere che la conclusione del contratto si perfezioni con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Per i beni determinati soltanto nel genere, essendo il trasferimento della proprietà legato al momento d’individuazione, ai sensi dell’art. 1378 del codice civile, il contratto si ritiene concluso al momento della spedizione o consegna dei beni.

Imputazione del costo relativo alla provvigione da parte della ditta mandante In generale si può sostenere che per quanto riguarda la ditta mandante, l’ultimazione della prestazione coincide con quello in cui è stipulato

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il contratto tra la medesima ditta mandante e il terzo cliente, a nulla rilevando l’effetto finanziario. In pratica il mandante deduce il costo quando l’agente lo tassa. Ma questo principio presenta vistose incongruenze tributarie con riferimento alle operazioni a cavallo d’anno. Per porre rimedio a tali incongruenze, l’Agenzia delle entrate con la citata risoluzione n. 91/2006, ha individuato una procedura speciale. Per le operazioni che nascono e si concludono nello stesso esercizio, opera la regola di cui sopra, nel senso che si deve fare riferimento al momento in cui la prestazione è ultimata. Tale momento coincide con la stipula del contratto tra la ditta mandante e il terzo cliente non assumendo alcuna rilevanza il pagamento della fornitura. Se quindi la conclusione del contratto promosso dall’agente, coincide con il periodo d’imposta in cui la ditta mandante adempie la propria prestazione e imputa a conto economico il relativo ricavo, il costo della provvigione passiva sarà dedotto nello stesso esercizio. Se invece la ditta mandante consegna i beni nell’esercizio successivo a quello di conclusione del contratto, con conseguente imputazione del ricavo nell’esercizio successivo, la ditta mandante dovrà dedurre la provvigione non nell’esercizio di conclusione del contratto bensì nell’esercizio in cui si consegnano i beni al cliente finale e quindi si conclude il contratto. Questa discrasia di comportamento deve essere adottata in ossequio al principio della competenza economica. Più precisamente questo principio, previsto dall’articolo 109, comma 2 del TUIR, deve essere applicato in combinazione con il corollario della correlazione, secondo cui i costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Come riconosciuto dai corretti principi contabili, detta correlazione prevede la necessità che ai ricavi dell’esercizio siano contrapposti i relativi costi. Il principio di correlazione è quindi intrinseco in quello di competenza, al fine di individuare correttamente il principio di competenza fiscale di cui al citato articolo 109 del TUIR. In pratica il costo relativo alla provvigione passiva sarà deducibile: - nell’esercizio di stipula del contratto se questo è concluso nello stesso esercizio in cui si provvede alla consegna del bene; - nell’esercizio di consegna o spedizione del bene se il contratto è concluso in un esercizio precedente a quello di consegna del bene. Così se nel mese di dicembre dell’anno n viene stipulato un contratto di vendita del valore di 1.000 euro tra la ditta Alfa SPA e il cliente Bianchi per il

tramite dell’agente Verdi e la merce a Bianchi viene consegnata nell’anno n+1 avremo che: - l’agente Verdi contabilizza la provvigione attiva nell’anno n essendo il contratto concluso in tale esercizio; - la ditta Alfa SPA contabilizza il ricavo nell’anno n+1 (data di consegna dei beni) e deduce la relativa provvigione nello stesso anno. In questo modo viene onorato il principio di correlazione dei costi ai ricavi, infatti, a fronte del ricavo imputato nell’anno n+1 anche il relativo costo viene dedotto nello stesso esercizio.

Il trattamento Iva con soggetti esteri La Commissione dell’Associazione italiana dei commercialisti con la Norma di comportamento n. 187 del 2013, è intervenuta per chiarire alcuni aspetti legati al trattamento Iva delle intermediazioni scambiate con soggetti esteri. Innanzi tutto è stato precisato che queste prestazioni scambiate tra soggetti passivi nazionali con soggetti esteri, non hanno carattere periodico continuativo, pertanto, ai fini Iva, si considerano effettuate alla data dell’ultimazione, coincidente con il momento di maturazione del diritto al corrispettivo. Sono conseguentemente fuori dalla categoria che disciplina le prestazioni continuative per le quali è prevista la rilevanza frazionata al momento del pagamento e in ogni caso alla fine dell’anno. Sul punto viene osservato che un servizio continuativo deve realizzare un flusso corrente di fornitura, dove ciascuna porzione è di per sé significativa. Nelle intermediazioni la fornitura termina quando cessa il flusso e conseguentemente non si rende applicabile la qualifica di “continuativa” alle intermediazioni. Il documento ricorda quindi che le prestazioni d’intermediazione B2B sono prestazioni generiche che non rientrano nel terzo e quarto comma dell’art. 6 del DPR 633/72 bensì nei criteri specifici introdotti dal sesto comma che attribuisce rilevanza al momento di ultimazione della prestazione, salvo il caso del pagamento anticipato. Di conseguenza dette prestazioni si considerano effettuate ai fini Iva, nel momento della loro ultimazione, circostanza che si realizza al momento di maturazione del diritto al corrispettivo, generalmente coincidente con la conclusione dell’affare tra l’agente e il cliente. Per le prestazioni di intermediazione rese da soggetti esteri, il committente nazionale deve procedere all’applicazione dell’Iva in Italia con il meccanismo dell’inversione contabile. A tal fine se il prestatore è comunitario, si dovrà

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integrare con l’imposta la fattura e registrarla sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti. In caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente dovrà emettere autofattura entro il 15 del mese seguente.

Se invece il prestatore è extracomunitario, il committente dovrà emettere autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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Decreti “Cura Italia” e “Liquidità” circolare delle entrate con i primi chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 11 del 6 maggio, che riassume le risposte ai principali quesiti che sono stati formulati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, su alcuni aspetti legati ai citati provvedimenti. Nel rinviare alla lettura della nota dell’Agenzia (che, insieme al comunicato stampa, può essere prelevata da questo link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-06052020-decreto-curaitalia-e-decreto-liquidit%25c3%25a0), riportiamo di seguito alcuni dei chiarimenti ivi contenuti. La Circolare esamina, innanzitutto, le problematiche riguardanti la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, ai sensi dell’articolo 62 del “Decreto Cura Italia”. Al riguardo viene chiarito che, tra gli adempimenti sospesi fino al 31 maggio che possono essere effettuati entro il 30 giugno p.v., rientrano tra l’altro: - la presentazione della dichiarazione annuale IVA; - la presentazione del modello TR; - la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020; - la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020; - la presentazione del modello EAS; - la presentazione del modello INTRA 12 (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati). In particolare viene ricordato che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale. Inoltre, viene ribadito che è precluso l’utilizzo in compensazione del credito

IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge. Rimane ferma la possibilità, per il contribuente, di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari. Per quanto riguarda le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea. Quanto alle erogazioni liberali in denaro alla protezione civile per l’emergenza Covid-19, devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, oppure tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari; di conseguenza, la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Per beneficiare della detrazione, è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata, risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile tramite piattaforme di crowdfunding, i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate

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l’operazione effettuata, dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19. Sugli accordi di conciliazione a distanza, la circolare conferma l’opportunità di concluderli fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. A questo proposito, possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Il deposito dell’accordo conciliativo, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria). Quanto alle istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, l’impugnazione rimane sospesa fino all’11 maggio, secondo quanto prevede il Dl Liquidità. A questa sospensione, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione, e la sospensione del periodo feriale per le scadenze dei termini di ricorso che ricadono tra il

1° e il 31 agosto. Pertanto, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020. Altro chiarimento ha interessato il premio di 100 euro netti previsto dall’art. 63 del decreto Cura Italia, per i lavoratori dipendenti che abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020, e con reddito complessivo nell’anno precedente non superiore a 40.000 euro. Proprio in merito alla determinazione di quest’ultimo requisito, la circolare evidenzia che occorre considerare il solo reddito di lavoro dipendente assoggetto a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione degli eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva. Viene chiarito, inoltre, che il sostituto d’imposta italiano non possa erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.

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Distributori carburanti

rinviato al 1° gennaio 2021 l’obbligo di denuncia

Con la pubblicazione sul S. O. n. 16 alla G.U. n. 110 del 29 aprile u.s. della legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto legge “Cura Italia” diviene operativa la disposizione che è stata inserita nei lavori parlamentari all’interno dell’articolo 92 del provvedimento (comma 4 sexies), che differisce dal 30 giugno 2020 al 1° gennaio 2021 l’obbligo della denuncia di esercizio da parte dei possessori

delle cd. cisternette di gasolio, presso l’Ufficio delle dogane competente per territorio. In particolare, il rinvio interessa: - gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi; - agli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi e fino a 25 metri cubi. Identico differimento interessa la tenuta, in forma semplificata, dei registri di carico e scarico, in quanto adempimento previsto per i titolari di licenza fiscale

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Contributo per mascherine e dispositivi di protezione emergenza covid-19. bando di invitalia per il rimborso delle spese sostenute con la procedura del click day Facciamo seguito alla circolare prot. n. 183/PZ/tt del 5 maggio 2020 per ricordare che INVITALIA (Agenzia per l’attrazione di investimenti nel nostro paese) ha pubblicato il Bando per l’assegnazione delle risorse ricevute dall’INAIL, pari a 50 milioni di euro, da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Il Bando si pone l’obiettivo di rimborsare le spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi e degli strumenti di protezione individuale a favore di tutte le imprese operanti nel territorio nazionale. Le spese ammissibili sono quelle documentate da fatture emesse tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda ed entro le stesse date pagate con strumenti che consentono la piena tracciabilità. Le spese per le quali è previsto il rimborso sono: * mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; * guanti in lattice, in vinile e in nitrile; * dispositivi di protezione oculare; * indumenti di protezione, quali tute e/o camici; * calzari e/o sovrascarpe; * cuffie e/o copricapi;

*

dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, * detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici. Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili nel limite massimo di 500 euro per ogni collaboratore destinatario di DPI e fino a 150.000 euro per impresa. Il Bando prevede tre fasi: 1. prenotazione del rimborso - Va effettuata attraverso lo sportello informatico nel sito di INVITALIA nella pagina “Impresa Sicura” https://invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus. Prenotazione da farsi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 11 maggio 2020 ed entro il 18 maggio 2020. 2. Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni ricevute - Entro tre giorni dal termine ultimo di prenotazione, sarà pubblicato l’elenco delle prenotazioni correttamente inoltrate secondo l’ordine cronologico di ricevimento. L’elenco indicherà sia le prenotazioni ammissibili sia quelle non ammissibili. 3. Compilazione della domanda di rimborso Per le prenotazioni ammissibili si dovrà compilare la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica raggiungibile alla stessa pagina web in cui si è presentata la prenotazione. Questa domanda dovrà essere redatta compilando tutte le informazioni indicate nell’apposito modello a partire dalle ore 10.00 di martedì 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 di giovedì 11 giugno 2020.

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Emergenza Covid-19. Iniziative di Unicredit e MPS a sostegno di imprese e di soggetti privati

Per opportuna conoscenza si segnalano due iniziative autonomamente avviate da Unicredit Banca SpA e da Monte dei Paschi di Siena SpA a sostegno delle imprese e di soggetti privati raggiunti dagli effetti dell’emergenza in epigrafe, con specifico riferimento alla regione Friuli Venezia Giulia.

Gli interventi di Unicredit Per il Friuli Venezia Giulia, al pari di altre regioni d’Italia, Unicredit prevede, previa valutazione della banca stessa sull’effettivo danno subito: - la sospensione per 6 mesi del pagamento delle rate dei mutui (ipotecari e/o chirografari) per le imprese con sede legale/operativa in queste zone; - la proroga delle linee di import fino a 120 giorni in caso di mancata ricezione della merce per motivi connessi all’evento; - la concessione di linee di credito di liquidità con durata sino a 6 mesi. Per maggiori informazioni gli interessati possono avvalersi del numero 800.32.32.85 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 22.00 e il sabato dalle 09.00 alle 14.00 oppure presso la propria filiale o gestore di riferimento. Per altri contatti ancora ci si può rivolgere a: Media Relations Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu; Investor Relations: Tel: +39 02 88621028; email: InvestorRelations@unicredit.eu.

Gli interventi di Monte dei Paschi di Siena

Il Monte dei Paschi di Siena ha messo a punto un pacchetto straordinario di interventi per complessivi 5 miliardi di euro a sostegno delle imprese italiane sia nella fase di fermo operativo sia per fa-

vorire la ripresa futura dell’attività. L’iniziativa si aggiunge agli altri interventi già predisposti dalla banca a sostegno di famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale. Il pacchetto si propone offrire soluzioni personalizzate alle effettive esigenze finanziarie delle aziende e comprende una consulenza mirata a individuare gli interventi più idonei a entrambe le finalità. Per quanto riguarda la fase di fermo operativo, il pacchetto prevede, in alternativa o laddove possibile in affiancamento a quanto previsto de lege, due diversi e specifici interventi per le imprese in bonis che operano con anticipi commerciali, di flussi, di import/export e che affrontano in questa fase una ridotta capacità di rimborso: a) la sospensione delle rate fino ad un massimo di 12 mesi e l’allungamento della durata dei finanziamenti fino ad un massimo di 12 mesi, come previsto dalla convenzione sottoscritta con l’Associazione Bancaria Italia (ABI, cfr. circolare associativa prot. n. 127/AdT/tt del 26 marzo 2020); b) la proroga delle scadenze degli anticipi fino ad una durata massima di 12 mesi dall’accensione del credito. Per quanto riguarda la fase di ripresa in un prevedibile contesto di riduzione del capitale circolante, la banca offre finanziamenti a medio e lungo termine, sia chirografari che ipotecari, con erogazioni in tranche da effettuare nel corso del primo anno in funzione delle esigenze che le imprese andranno ad evidenziare. Per semplificare l’iter di richiesta e di concessione è previsto il più amplio coinvolgimento delle Associazioni di categoria mentre tutte le misure seguiranno un canale preferenziale per accorciare al minimo i tempi di risposta. Oltre a questi interventi Monte dei Paschi di Siena segnala di averne predisposti di specifici a sostegno delle famiglie, quali: - la sospensione delle rate dei mutui ipotecari fino a un massimo di 12 mesi per le famiglie che non hanno i requisiti per accedere alle misure del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, a fronte di semplice autocertificazione; - l’anticipo ai lavoratori delle quote della CIGS o in deroga;

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- le indennitĂ sostitutive in caso di ricovero per Coronavirus a determinate condizioni. Per altre informazioni i soggetti privati possono rivolgersi al numero verde 800.41.41.41.

interventi sopra indicati, a prescindere dai citati punti di contatto, e per ogni altro rapporto con istituti di credito gli interessati possono fare riferimento all’ufficio economico dell’Associazione.

In conclusione, si tenga presente che per tutti gli

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Emergenza Covid-19. Nuova Sabatini Sospensione dei pagamenti da parte delle imprese e invarianza delle erogazioni contributive Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 149/AdT/tt del 7 aprile 2020 per ricordare che, in conformità a quanto previsto dall’art. 56, co. 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, già oggetto di numerosi commenti associativi, il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale incentivi alle imprese (di seguito Ministero) ha comunicato, con nota apparsa sul proprio sito web (www.mise.gov.it) il 20 marzo 2020, che la sospensione sino al 30

settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di locazione finanziaria in scadenza prima di tale data si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di locazione finanziaria concessi ai sensi dell’art. 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98, meglio nota come Nuova Sabatini. La sospensione è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita per detti finanziamenti dallo strumento agevolativo in parola. Per contro, il Ministero ha chiarito che l’erogazione delle quote di contributo, così come prevista dai singoli decreti di concessione, non subisce alcuna modificazione. Queste, pertanto, continueranno a essere versate alle imprese beneficiarie secondo il normale piano di contribuzione. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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Emergenza Covid-19. Bandi POR FESR proroga termini per le operazioni non ancora concluse Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 154/AdT/tt dell’8 aprile 2020 per comunicare che, a fronte dell’emergenza sanitaria di cui all’epigrafe, la Giunta regionale con deliberazione n. 484 del 27 marzo 2020 ha preso le seguenti determinazioni in ordine alle iniziative di cui ai bandi del POR FESR 2014-2020 non ancora concluse e, precisamente: 1) concede una proroga straordinaria di 6 mesi, a decorrere dalle scadenze indicate nei provvedimenti di concessione o nei bandi o, comunque, definite con successivi provvedimenti, dei termini di conclusione e di rendicontazione delle iniziative finanziate dal programma POR FESR FVG 2014-2020 in corso di attuazione o anche concluse, ma non ancora rendicontate alla data del 23 febbraio 2020 o che dovreb-

bero essere concluse o rendicontate, sia pure parzialmente, entro il 31 dicembre 2020; 2) dispone la sospensione automatica degli altri termini pendenti o che iniziano a decorrere nel periodo 23 febbraio - 15 aprile 2020, previsti dai bandi del POR FESR FVG 2014 - 2020 diversi da quelli sopra specificamente indicati, fatti salvi i termini di presentazione delle domande di contributo a valere sui bandi pubblicati nel corso del 2020; 3) riapre fino al 31 dicembre 2020 - per i beneficiari di iniziative in corso di attuazione anche concluse, ma non ancora rendicontate al 23 febbraio 2020 -, i termini per la richiesta dell’erogazione in via anticipata del contributo fino alla data di presentazione del rendiconto e, comunque, nei limiti della misura massima prevista da ciascun bando, anche in deroga ai termini eventualmente previsti nelle rispettive procedure di attivazione e fermi restando gli ulteriori requisiti ivi previsti. Per copia della delibera e i dettagli dei bandi in questione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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Operatività dei finanziamenti fino a 25.000 euro Emergenza covid-19. Le istruzioni del fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e dell’associazione bancaria italiana (abi) Le istruzioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Il Fondo di garanzia per le piccole e media imprese (di seguito Fondo) con circolare n. 10 del 16 aprile 2020 ha comunicato l’avvio dell’operatività della garanzia del 100% ad opera dello stesso Fondo sui finanziamenti fino a 25.000 euro, prevista dall’art. 13, comma 1, lett. m) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (v. ns. circolare prot. n. 158/ AdT/tt del 14 aprile 2020). La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una di una copertura garantistica del 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui finanziamenti concessi a piccole e medie imprese o a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. I finanziamenti dovranno rispettare le caratteristiche in termini di durata, importo e condizioni economiche, previste sempre dalla citata disposizione del d.l. 23/2020 e, cioè: - inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione; - durata fino a 6 anni; - importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, fino alla misura massima di 25.000 euro; per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, è possibile riferirsi ad altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione. Le altre due principali caratteristiche dello strumento consistono:

- nella concessione gratuita e senza valutazione di merito del soggetto beneficiario; - nell’erogazione del finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore del Fondo. La circolare n. 10/2020 può essere scaricata direttamente dalla Sezione circolari del Fondo al seguente link: https://www.fondidigaranzia.it/ normativa-e-modulistica/circolari-operative/ o anche essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.

Le istruzioni dell’A.B.I. Inoltre, sempre su questa misura si rammenta che sempre il 16 aprile 2020, l’ABI ha adottato uno schema esemplificativo con l’obiettivo di velocizzare quanto più possibile l’iter connesso al riconoscimento dei finanziamenti in oggetto, tenuto conto che i soggetti finanziatori sono comunque tenuti a svolgere una serie di adempimenti (cfr. ns circolare prot. n. 162/AdT/tt del 16 aprile 2020). Dato l’interesse che questa forma di finanziamento suscita in numerosi potenziali beneficiari si richiamano di seguito i principali passaggi procedurali. Il soggetto interessato deve inviare alla banca o altro soggetto finanziatore (di seguito banca): - il modulo di richiesta del finanziamento, messo a disposizione dalla banca; - il modulo di richiesta di garanzia del Fondo di cui si è già detto (c.d. Allegato 4-bis); I moduli di finanziamento e di richiesta della garanzia devono essere compilati, sottoscritti e forniti alla banca, anche con inoltro via e-mail o per posta elettronica certificata, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore o, se previsto, compilando i moduli direttamente sul sito della banca stessa. Per la compilazione del modulo di garanzia, dopo aver inserito i dati anagrafici dell’impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, al punto 13 dell’Allegato 4-bis (scheda 1) va indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (ad es., acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente “liquidità”);

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Il punto 17 dell’Allegato 4-bis (scheda 1) va compilato solo se l’impresa richiedente avesse già beneficiato di Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19. Non devono essere indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute in via ordinaria dal Fondo e nemmeno le agevolazioni già ottenute in regime “de minimis”. Una volta acquisiti i documenti, - la banca procede a inserire le informazioni sul portale del Fondo; - il Fondo darà riscontro alla banca della presa in carico della pratica; - la banca procederà all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo;

- qualora l’impresa richieda per la prima volta la garanzia del Fondo, dopo la presentazione della domanda da parte della banca, il Fondo provvede ad inviare le credenziali per l’accesso al portale del Fondo all’indirizzo di posta elettronica dell’impresa; - l’impresa può accedere al portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle proprie richieste ed assolvere, in una fase successiva, ad eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia. Per ogni informazione o assistenza gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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Friulia SpA: convenzione per le micro e piccole imprese per finanziamenti a condizioni di favore per esigenze di liquidità e investimenti Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 173/AdT del 24 aprile 2020 per ricordare che la Finanziaria regionale Friulia spa ha sottoscritto il 2 dicembre 2019 con la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, con la Cassa Centrale Banca (CCB) e con Banca Cividale (Civibank) una convenzione che introduce sul mercato un prodotto finanziario, denominato Liquidity Facility, il quale consente alle suddette banche di erogare finanziamenti a condizioni di favore per le micro e piccole imprese regionali (fino a 49 addetti e con un fatturato non superiore a 10 milioni di euro) attraverso la messa a disposizione di una provvista a titolo gratuito. L’ammontare massimo dei finanziamenti, utilizzabili per esigenze di liquidità e investimenti aziendali, è di 100.000 euro e la durata massima è pari a 36 mesi, senza spese d’istruttoria e con un tasso d’interesse mediamente più favorevole rispetto ai tassi di mercato grazie alla provvista a titolo gratuito di Friulia.

Le convenzioni sottoscritte con il Mediocredito FVG e con la Cassa Centrale Banca sono, inoltre, accompagnate da un addendum che consente l’adesione della Liquidity Facility anche alle altre Banche di Credito Cooperativo regionali, sia del Gruppo ICCREA sia del gruppo CCB, in tal senso nel dicembre 2019 hanno aderito alla Convenzione anche la Banca Ter (Gruppo CCB) e le BCC Staranzano, Credifriuli e Pordenonese (Gruppo ICCREA). Con l’insorgere dell’emergenza sanitaria Covid-19 e con l’emanazione del decreto legge 8 aprile 2020, n. 8 (c.d. Salva imprese o Liquidità), il quale introduce particolari facilitazioni per finanziamenti fino a 25.000 euro e 6 anni di durata, sono in corso trattative fra Friulia e Civibank per rimodulare la Convenzione ed erogare finanziamenti in coerenza con il d.l. 23/2020, così da allineare la Liquidity Facility alle anzidette operazioni e mantenerne viva la competitività per questa fascia di finanziamenti. Le imprese interessate allo strumento in esame possono chiedere informazioni e aggiornamenti all’Associazione, anche considerato che il suo Direttore è entrato recentemente a far parte del Consiglio di amministrazione della Finanziaria regionale.

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Decreto legge n. 23/2020. Garanzie fino a 25.000 Euro attivazione di unicredit spa

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in ordine all’argomento in epigrafe per segnalare che Unicredit spa ha diramato il 23 aprile 2020 un’informativa concernente i finanziamenti di liquidità di importo massimo di 25.000 euro, garantiti al 100% del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, art. 13, co. 1 lett. m) (vedi, da ultimo, la circolare associativa prot. n. 152/AdT/tt). I finanziamenti presentano le seguenti caratteristiche: - beneficiari: micro, piccole e medie imprese nonché persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni; - durata massima di 6 anni; - preammortamento di 2 anni; - tassi d’interesse, che tengono conto della copertura dei soli costi d’istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, così strutturati per importi di 25.000 euro: Importo (in euro)

Durata

Tasso finito

25.000 euro

36 mesi

0,00%

25.000 euro

48 mesi

0,25%

25.000 euro

60 mesi

0,75%

25.000 euro

72 mesi

1,00%

- importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto richiedente, come risultante dall’ultimo bilancio o dichiarazione fiscale ovvero da autocertificazione per i soggetti costituiti dopo

il 1° gennaio 2019, e, comunque, entro il limite di 25.000 euro (v. sopra); - garanzia: pubblica e gratuita, pari al 100% dell’importo finanziato e concessa secondo modalità semplificate. I documenti necessari per l’attivazione della richiesta di finanziamento e di garanzia da presentare a Unicredit a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale o PEC con documenti stampati, sottoscritti e scansionati o con e-mail ordinaria sono: - l’allegato 4 bis, accompagnato da copia di un documento d’identità; - il bilancio o dichiarazione dei redditi; per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 idonea documentazione o autodichiarazione; - le dichiarazioni per informazioni aggiuntive per la richiesta di garanzia su modello fornito da Unicredit spa; - per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni il certificato di attribuzione della partita IVA. Da informazioni assunte per le vie brevi si precisa che la trasmissione per posta elettronica della documentazione volta alla richiesta garanzia funge anche da domanda di finanziamento alla banca. Infine, per effetto della decisione assunta da Unicredit di mantenere operativo un numero limitato di filiali in ciascuna regione italiana, aperte al pubblico solo al mattino, a giorni alterni ed esclusivamente su appuntamento, al seguente link: https:// www.unicredit.it/it/contatti-e-agenzie/chiusuratemporanea-filiali.html?intcid=INT-SE00419 è disponibile un’informazione aggiornata sullo stato della propria filiale di riferimento o trovare indicazioni delle filiali aperte nelle vicinanze. Diversamente l’informazione, al pari di ogni altra, può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Bandi POR FESR 2014-2020 emergenza covid-19. nuove proroghe dei termini per le operazioni non ancora concluse Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 154/ AdT/tt dell’8 aprile 2020, per segnalare che la Giunta regionale con deliberazione n. 646 del 30 aprile 2020 di prossima pubblicazione sul B.U.R., a fronte degli sviluppi dell’emergenza in epigrafe, a integrazione della precedente n. 484 del 27 marzo 2020, ha assunto le sottostanti determinazioni. 1. Conferma la già concessa proroga straordinaria di 6 mesi a decorrere dalle rispettive scadenze indicate nei provvedimenti di concessione e/o nelle rispettive procedure di attivazione o comunque definite con ulteriori provvedimenti, dei termini di conclusione e dei termini di rendiconto delle operazioni finanziate dal programma POR FESR FVG 2014-2020 in corso di attuazione ovvero concluse ma non ancora rendicontate alla data del 23 febbraio 2020 e che dovrebbero essere concluse o rendicontate, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2020. 2. Concede una proroga straordinaria di 3 mesi a decorrere dalle rispettive scadenze indicate nei provvedimenti di concessione e/o nelle rispettive procedure di attivazione o comunque definite con ulteriori provvedimenti, dei termini di conclusione e dei termini di rendicontazione delle operazioni la cui naturale scadenza ricadrebbe nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto al punto 1) per i progetti che presentano scadenze di rendicontazione parziale entro il 31 dicembre 2020 alle

cui scadenze successive si applica la medesima proroga di cui al punto 1). 3. Estende tali previsioni - con la conseguente concessione di una proroga straordinaria dei termini di conclusione e rendicontazione - anche ai progetti concessi e in corso di concessione in data successiva al 23 febbraio 2020, i cui termini per la conclusione e per il rendiconto ricadano nelle casistiche sopra delineate ovvero scadano entro il 31 dicembre 2020 (proroga di 6 mesi) o entro il 31 dicembre 2021 (proroga di 3 mesi). 4. Dispone la sospensione automatica di tutti i termini - pendenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la (futura) data di conclusione delle misure restrittive legate all’emergenza epidemiologica, come definita dai competenti provvedimenti nazionali e/o regionali - previsti dalle procedure di attivazione del POR FESR FVG 2014 – 2020 a carico dei beneficiari diversi da quelli sopra specificamente indicati, “fatti salvi” i termini di presentazione delle domande di aiuto a valere sui bandi del programma pubblicati nel corso del 2020. 5. Mantiene fino al 31 dicembre 2020 - anche in deroga ai termini eventualmente previsti nelle rispettive procedure di attivazione e fermi restando gli ulteriori requisiti ivi stabiliti, per i beneficiari di operazioni in corso di attuazione ovvero concluse ma non ancora rendicontate alla data del 23 febbraio 2020 - la possibilità di chiedere e ottenere l’anticipazione dell’erogazione del contributo fino alla data di presentazione del rendiconto e, comunque, nei limiti della misura massima prevista da ciascuna procedura di attivazione. Per copia della deliberazione e i dettagli dei bandi in questione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Confidi Friuli

iniziative poste in atto a causa dell’emergenza covid-19

Il consorzio di garanzia fidi Confidi Friuli ha diramato una nota informativa sulle misure garantistiche poste in atto o in itinere per sostenere le imprese nella fase di emergenza di cui all’epigrafe e altre più specifiche rivolte alle piccole e medie imprese del settore turistico, alle agenzie di viaggio e ai liberi professionisti. Qui si riportano gli interventi riguardanti le imprese in generale, mentre per le altre sopra citate gli interessati possono rivolgersi, oltre che al Confidi Friuli, all’ufficio economico dell’Associazione.

Garanzia 100% Per i finanziamenti entro il limite di 300.000 euro e con un preammortamento massimo di 18 mesi ex decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, art. 13, co. 1, lett. n) (imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, e garanzia massima di 800.000 euro) il Confidi Friuli rilascerà alla banca una garanzia del 100% a valere su fondi propri e applicherà uno sconto sulla commissione del 100% relativamente al costo del credito e del 45% del costo di gestione. Per tali operazioni è prevista la riassicurazione del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito Fondo), mentre le caratteristiche del finanziamento dovranno essere quelle indicate dal d.l. 23/2020 nell’ambito del Quadro temporaneo di aiuti autorizzato dalla Commissione europea.

Garanzia 90% Per finanziamenti fino a un massimo di 300.000 euro e con un preammortamento massimo di 18

mesi ex d.l. 23/2020, art. 13, co. 1, lett. d) (operazioni di riassicurazione del Fondo centrale fino al 100%, a condizione che il confidi o altro fondo di garanzia non rilasci una garanzia di copertura superiore al 90%) il Confidi Friuli rilascerà una garanzia del 90% e applicherà uno sconto pari al 100% relativamente al costo del credito e uno sconto del 45% sul costo di gestione. Per tali operazioni è prevista la riassicurazione del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito Fondo centrale), mentre le caratteristiche del finanziamento dovranno essere quelle indicate dal d.l. 23/2020 nell’ambito del citato Quadro temporaneo di aiuti.

Consolidamenti e rinegoziazioni (garanzia 80%) Sulle operazioni di consolidamento finanziario fino a 250.000 euro ex d.l. 23/2020, art. 13, co. 1, lett. e) (consolidamento finanziario garantito da un confidi o altro fondo di garanzia con riassicurazione del Fondo centrale nella misura massima del 90%) il Confidi Friuli si rende disponibile a garantire l’80% del finanziamento, qualora lo stesso preveda almeno il 20% di nuova liquidità; le richieste saranno valutabili a valere sia sul citato Quadro temporaneo di aiuti sia sul regime “de minimis”.

Garanzia integrativa 10% Per le garanzie integrative della garanzia diretta del Fondo centrale, il Confidi Friuli rilascerà una garanzia integrativa del 10% a valere su fondi propri, applicando una commissione dal costo fisso delle spese di istruttoria di 250 euro anziché dello 0,50% dell’importo nominale del finanziamento

Iniziative speciali Si riporta la scheda tecnica a sostegno delle imprese che hanno lamentato “significativi, temporanei, mancati incassi per eventi eccezionali”, nei quali viene fatto ricadere anche il Covid-19. All’iniziativa hanno già aderito numerose banche.

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Scheda tecnica Eventi eccezionali per mancata liquidità aziendale Proposta a sostegno delle imprese che hanno subito a causa di eventi eccezionali significativi, temporanei mancati pagamenti Beneficiari

Tutte le piccole e medie imprese iscritte al Confidi Friuli

Finalità

Sostegno alle imprese per il mancato incasso causato da eventi eccezionali

Forma tecnica

Finanziamento chirografario

Importo del finanziamento

Minimo 10.000 euro, massimo 50.000 euro

Durata

Minimo 12 mesi, massimo 16 mesi

Preammortamento

Durata massima di 12 mesi

Piano di ammortamento

Rate mensili

Garanzia Confidi Friuli

A prima richiesta 70%

Evasione pratica

Immediata alla presentazione

Estinzione anticipata

Nessuna penale

Commissione

Sconto del 50% sull’ordinario

Moratorie e sospensioni di cui all’accordo fra le Associazioni nazionali di categoria e l’Associazione bancaria italiana (ABI) Il Confidi Friuli provvederà ad accogliere le richieste d’ufficio di moratorie e sospensioni di cui all’accordo fra le Associazioni nazionali di categoria e l’ABI su comunicazione della banca e relativa verifica bancaria dei requisiti richiesti. Le delibere sono delegate al Direttore generale del consorzio. I costi sono azzerati.

Sospensioni e proroghe ex art. 56 della legge 24 aprile 2020, n. 27 L’art. 56 della legge 27/2020 prevede che le imprese danneggiate dal Covid-19 e aventi esposizioni debitorie nei confronti di banche possano avvalersi, previa comunicazione alle banche, delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del d.l. 18/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non siano revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) vengano prorogati i prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente al 30 settembre 2020 e sino al 30 settembre 2020 stesso; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimbor-

so rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso fino al 30 settembre 2020 e dilazionato. Per le garanzie il Confidi Friuli procede d’ufficio, previa comunicazione della banca che abbia verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma. I costi del Confidi Friuli sono azzerati.

Procedure Sotto il profilo operativo, per poter beneficiare delle iniziative Covid-19 è sufficiente che: - l’impresa compili la domanda di garanzia disponibile sul sito web di Confidi Friuli (www. confidifriuli.it); a tal fine è possibile prendere contatto con gli uffici consortili per ricevere supporto nella compilazione; - ultimata la compilazione, l’impresa scarica un file in formato PDF che andrà stampato e firmato dal legale rappresentante (munito dei poteri di firma per la sottoscrizione degli affidamenti) ovvero firmato digitalmente; - la domanda va, infine, scansita e inviata per posta elettronica al Confidi Friuli (info@confidifriuli.it) e l’originale recapitato al medesimo per posta ordinaria. Per quanto concerne l’identificazione della clientela ai fini dell’adeguata verifica della medesima, questa non viene effettuata se l’impresa ha già rapporti in corso con il Confidi Friuli. In caso contrario, il consorzio provvederà a svolgere l’adeguata verifica in altra forma compatibilmente con le normative in vigore. In quest’ultimo caso la sola documentazione che viene richiesta all’impresa in sede di istruttoria consiste in:

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- ultimi due bilanci depositati; - situazione provvisoria all’ultima data disponibile; - prospetto degli affidamenti bancari; - se ditta individuale o società di persone, gli ultimi due “modelli fiscali” [da intendersi dichiarazione dei redditi, n.d.r.] completi; - documenti d’identità del legale rappresentante e dei soci (questi ultimi per le società di persone). - Detta documentazione può essere allegata sul portale dove viene predisposta la domanda di garanzia o può essere inviata alla casella di posta elettronica info@confidifriuli.it. Per completezza d’informazione si segnala che il Confidi Friuli andrà a chiedere alle banche: - di condividere con le imprese i termini dell’operazione (importo, durata, preammortamento, eventuali garanzie oltre a quella richiesta al

Confidi Friuli, dati questi che dovranno essere anche riportati nella richiesta di garanzia; - di indirizzare il cliente al Confidi Friuli, una volta condivise con il cliente queste condizioni di massima; - di indicare al cliente il gestore di riferimento per la propria posizione, in modo che, se necessario, il consorzio lo contatti; - fornire un estratto degli ultimi 6 mesi della Centrale rischi della Banca d’Italia (C.R.B.I.), se disponibile; per solito, se l’impresa è già cliente affidato della banca è immediatamente disponibile. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi, oltre che al Confidi Friuli, all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Documento accompagnamento semplificato (DAS) i chiarimenti delle dogane sull’invio telematico

Sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, è stata pubblicata la Determinazione Direttoriale del 10 Maggio, con la quale vengono disciplinati gli adempimenti connessi alla telematizzazione del documento di accompagnamento semplificato (DAS), per i prodotti soggetti ad accise. La Determinazione prevede (art.2) che la circolazione nel territorio dello Stato, della benzina e del gasolio usati come carburante ed assoggettati ad accisa, è effettuata con la scorta dell’e-DAS completo dei dati obbligatori previsti sempre dalla stessa determinazione; pertanto, la circolazione dei carburanti dovrà avvenire, accompagnata da una copia dell’e-DAS. Lo speditore deve compilare l’e-DAS completo di una serie di dati obbligatori previsti al comma 4, art.3 della Determina, tra cui: - codice di accisa o codice ditta del deposito mittente; - numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito. In caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale; - partita IVA del primo vettore e la denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio; - denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato; - durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore; - peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione, e peso netto della spedizione; Questi dati saranno trasmessi dallo speditore al sistema informativo tramite messaggio elettronico, firmato digitalmente dal medesimo speditore.

Quanto alla validità dell’e-DAS, l’art. 7 prevede che: - l’e-DAS è inefficace e non legittima la circolazione tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, nonché decorsa la durata prevista per il trasporto a partire dalla data e ora di spedizione, e comunque dopo l’assunzione in carico del prodotto da parte de destinatario; - qualora durante il trasporto si verifichino circostanze eccezionali che comportino il superamento della durata per esso prevista, lo speditore è tenuto a fornirne immediata comunicazione, tramite il sistema informativo, all’Ufficio delle Dogane competente sul deposito mittente, indicando le ore necessarie per ultimare la circolazione. Il trasporto del prodotto può proseguire una volta che la predetta comunicazione sia stata ricevuta dal predetto Ufficio delle Dogane e sia stata inoltrata dallo speditore all’incaricato del trasporto. Nel caso di autobotte munite di sistemi di tracciamento della posizione il trasporto può proseguire fino alla destinazione prevista e la comunicazione dello speditore può essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza della durata prevista. L’art. 8 stabilisce gli obblighi dell’incaricato del trasporto: - l’incaricato del trasporto stabilisce un colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore; - l’incaricato del trasporto ha l’obbligo di esibire l’e-DAS ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo e di custodire la copia stampata dell’e-DAS ricevuta dallo speditore; - in caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell’e-DAS, l’incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata; - in caso di superamento della durata prevista per il trasporto, l’incaricato del trasporto è tenuto ad informare lo speditore per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 2; - in caso di variazioni dell’incaricato del trasporto, la copia stampata dell’e-DAS è consegnata dal precedente incaricato al nuovo;

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- L’incaricato del trasporto è tenuto a comunicare allo speditore qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante la destinazione, il mezzo ed il vettore nonché il nuovo incaricato di cui al comma 5. L’art.14 si occupa del trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi predeterminati, prevedendo che in caso di trasporto di più partite di oli minerali, lo speditore emetta tanti e-DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte. Inoltre, l’incaricato del trasporto deve vuotare completamente l’autobotte presso l’ultimo esercente impianto di distribuzione stradale di carburanti. L’art. 15, invece, si occupa del trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi non predeterminati. In particolare, in caso di trasporto di più partite di benzina o di gasolio per uso carburazione destinate all’extra-rete, lo speditore emette, tramite il messaggio elettronico, per trasporto alla rinfusa per carichi non predeterminati, un e-DAS “collettivo” per l’intera quantità

trasportata, emettendo tanti e-DAS collettivi per ogni prodotto trasportato. L’art. 18 prevede che ciascun esercente deposito che spedisce gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assolta nel territorio nazionale, è tenuto ad adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni della determinazione in esame e a darne apposita comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente; qualora l’Ufficio non rilevi impedimenti di sorta, con apposito provvedimento, autorizza il depositario, per le spedizioni di benzina e gasolio usati come carburante, alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, specificando la data di decorrenza dell’efficacia. In ogni caso, ferma restando la possibilità per gli esercenti dei depositi di adeguarsi a stretto giro, l’art. 21, comma 7 della determinazione prevede che “fino al completamento dell’estensione dell’informatizzazione del DAS agli altri prodotti assoggettati ad accisa, gli speditori possono compilare i DAS cartacei integrandoli con i dati di cui all’art. 3, comma 4”. (C)

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Sanilog rinvio al 16 luglio 2020 del pagamento della seconda rata semestrale di contribuzione Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 191/C del 7 maggio 2020 per ricordare che Sanilog ha emanato in data 23 aprile 2020 la circolare n. 5, con la quale ha reso noto il differimento al prossimo 16 luglio 2020 del versamento della rata di contribuzione riferita al semestre 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 (altrimenti in scadenza il 16 maggio 2020). Il fondo ha reso noto di aver negoziato la predetta proroga di due mesi con le Compagnie assicurative, per venire ulteriormente incontro agli eventuali problemi di liquidità derivanti dall’attuale congiuntura economica. Sanilog garantirà la copertura di tutti i dipendenti

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iscritti, fino a che saranno perfezionati gli ordinari tempi di riconciliazione della contribuzione aziendale, tramite modello F24. Il versamento dovrà essere fatto entro la predetta scadenza del 16 luglio 2020; tuttavia, le aziende dovranno accedere nella propria area riservata sul sito www.fondosanilog.it nel periodo che va dal 4 maggio 2020 al 16 maggio 2020 per verificare la correttezza dell’elenco della forza lavoro presente nelle distinte di contribuzione del “II semestre 2020”, ed effettuare i necessari aggiornamenti in caso di nuove assunzioni o cessazioni. L’eventuale ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda oltre la nuova scadenza del 16 luglio 2020, comporterà la sospensione immediata della copertura sanitaria dei dipendenti con decorrenza dal 1° luglio 2020, ferme restando le prestazioni sanitarie già erogate all’iscritto nel periodo di proroga. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (C)


Ebilog

Piano attività per l’anno 2020

Il Consiglio Direttivo di Ebilog (Ente bilaterale nazionale previsto dal CCNL logistica, trasporto e spedizione) ha approvato con la circolare n. 1 del 4 maggio 2020, che si allega in copia, il piano di attività per il 2020 a favore delle aziende e dei lavoratori iscritti. Oltre a confermare i regolamenti già in essere Ebilog ha deciso di adottare apposite iniziative per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso; in particolare è stato definito un nuovo bando per sostenere le famiglie dei lavoratori iscritti che abbiano subito un lutto per Covid-19 prevedendo un contributo di solidarietà pari a 10 mila euro. Tra le attività confermate si segnalano in particolare il contributo alle aziende per l’attivazio-

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ne di tirocini, i contributi a favore dei lavoratori per l’acquisto di libri scolastici, per il servizio di mensa per asili nido, scuole d’infanzia e di primo grado, il contributo in caso di malattie particolarmente gravi, nonché il contributo alle aziende che assumono a tempo indeterminato autisti under 35. Confermato anche il bando sulla formazione che, viste le restrizioni in atto quali ad esempio il distanziamento sociale, sarà pubblicato in un momento successivo. Tutti i bandi per concorrere all’assegnazione dei contributi di cui sopra saranno pubblicati sul sito di Ebilog (www.ebilog.it) a partire dal 5 maggio 2020. Si segnala infine che da quest’anno le domande di partecipazione ai bandi dovranno avvenire esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma disponibile sul sito dell’Ente seguendo le istruzioni indicate nelle apposite Guide per le aziende ed i lavoratori. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (C)


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Infortunio sul lavoro da Covid-19 precisazioni inail sulle responsabilità penali e civili datoriali

In data 15 maggio 2020, l’Inail ha diffuso un comunicato stampa sul proprio sito internet per fare chiarezza sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro a seguito di infortunio sul lavoro da Covid-19 occorso al lavoratore. In estrema sintesi, l’Istituto ha negato che la responsabilità datoriale assuma i connotati della responsabilità oggettiva occorrendo, invece, un atteggiamento connotato da dolo - in ambito penale - o colpa - in ambito civilistico - del datore che abbia concorso all’insorgenza del virus Covid-19 nel lavoratore. Di seguito riportiamo il testo del comunicato dell’Istituto.

“Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per mo-

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tivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.” (C)


ENFEA

chiarimenti sui contributi per trattamenti individuali di integrazione salariale Al fine di sostenere imprese e lavoratori durante l’emergenza Covid-19, ENFEA ha introdotto nuove misure a favore dei lavoratori assoggettati ad una sospensione dell’attività lavorativa. I Regolamenti Enfea prevedono infatti: 1.a) - Contributo per i lavoratori coinvolti in processi di ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

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2.a) - Contributo straordinario per trattamenti individuali di integrazione salariale a causa di effetti diretti o indiretti Covid-19. Al fine di fornire una chiara definizione della “giornata”, sia con riguardo al limite delle 50 e/o 100 giornate per accedere alla prestazione 1.a) sia per usufruire del trattamento integrativo di 10,00 € della prestazione 2.A, si stabilisce che la giornata da considerare è quella in cui siano state riconosciute almeno 4 ore di ammortizzatore sociale. Spetta all’impresa che avanza la richiesta di prestazione comunicare il numero di giornate intere e/o parziali di sospensione del lavoro (nel termine sopradescritto) riconosciuto dall’INPS per singolo lavoratore. (C)


Rinnovo delle certificazioni sui gas fluorurati prorogata la scadenza al 15 giugno

È stata pubblicata la circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che chiarisce che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, resteranno validi fino al 15 giugno 2020. Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it a prorogare fino al 15 giugno

2020 le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi), secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, ha messo a disposizione gli strumenti telematici che consentono agli organismi di trasmettere la comunicazione. A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella Sezione C “Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.

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(CS)


Gestione dei rifiuti in deroga a seguito dell’emergenza covid-19

Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 141/CS/tt per ricordare che il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha firmato l’ordinanza n. 1/2020/AMB del 31 marzo 2020 per la gestione dei rifiuti sul territorio regionale, in considerazione delle mutate esigenze di raccolta e smaltimento determinate dall’emergenza Covid-19. Il provvedimento consente, fra l’altro, l’incremento della durata e della quantità previste per il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione (può essere anche la sede dell’azienda), di cui all’articolo 183 comma 1) lettera aa) del decreto legislativo 152/2006, prevedendo la possibilità di avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento rifiuti prodotti con cadenza al massimo annuale e indipendentemente dalle quantità in deposito, come pure in presenza di quantitativi di rifiuti in deposito fino a complessivi 60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi costituiti da rifiuti pericolosi. Bisogna comunque garantire spazi adeguati di stoccaggio al fine di scongiurare anche pericoli di incendi, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai rifiuti stoccati, idonei sistemi di copertura, anche mobili, al fine di limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene in caso di stoccaggio di rifiuti organici, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

È prevista anche la possibilità per i gestori di ottenere, in deroga alle disposizioni vigenti, l›incremento della capacità di stoccaggio fino ad un massimo del 40 per cento della capacità annua ed istantanea degli impianti autorizzati alla messa in riserva o per il deposito preliminare. La deroga potrà riguardare anche l’incremento delle capacità fino al massimo del 20 per cento rispetto ai quantitativi autorizzati degli impianti di recupero e smaltimento che trattano i rifiuti di cui ai codici EER indicati nell’ordinanza (a titolo esemplificativo: imballaggi, carta, vetro, plastica, metallo). È previsto inoltre l’inserimento nell’elenco dei rifiuti conferibili presso le discariche per rifiuti non pericolosi, anche di un elenco di rifiuti in deroga ai criteri di ammissibilità di cui al decreto del ministero dell›ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (i codici di riferimento sono indicati nell’ordinanza). Allo stesso modo è previsto il deposito delle frazioni differenziate di plastica, carta, vetro, legno e metalli, anche raccolte congiuntamente, presso i centri di raccolta comunali. Le deroghe devono essere richieste tramite posta elettronica certificata (PEC), alla direzione centrale Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La richiesta di deroga va anche comunicata all’Arpa Fvg, alla Prefettura, al Comune, all’Azienda sanitaria e ai Vigili del fuoco per le eventuali verifiche di competenza. L’Ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2020. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio edilizia dell’Associazione.

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Autorizzazione integrata ambientale (AIA) emergenza covid-19. semplificati gli adempimenti in capo ai gestori delle installazioni soggette ad aia Con Decreto n. 1828/AMB del 20 aprile 2020 la Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale Difesa dell’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha approvato le misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed ai Gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006, in considerazione delle misure urgenti adottate dallo Stato per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19: a) la trasmissione con frequenza annuale dei risultati del Piano di monitoraggio e controllo anche per i Gestori le cui autorizzazioni AIA prevedono una frequenza semestrale; b) il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la trasmissione da parte dei Gestori AIA, anche mediante l’inserimento nel Software AICA, della relazione annuale che evidenzi la conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’AIA; c) il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la trasmissione del Piano di gestione solventi previsto nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e nelle AIA;

d) per tutti gli impianti in esercizio durante l’emergenza COVID-19, dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 - salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale - le manutenzioni ed il controllo dei punti critici affidati a ditte terze e che consentono di gestire correttamente l’impianto (come ad esempio le analisi sui rifiuti in ingresso o in uscita per gli impianti di gestione rifiuti, le analisi sulla qualità dello scarico e dei fanghi dei depuratori), non devono essere sospesi e possono essere sostituiti da controlli alternativi che i Gestori devono comunicare ad ARPA ed al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento della Regione FVG in caso di installazioni AIA ovvero al solo Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento della Regione FVG in caso di imprese autorizzate alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006; e) dispensare gli impianti non in esercizio dall’obbligo dei pertinenti controlli prescritti nelle AIA e nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006, fermo restando l’obbligo di provvedere alla messa in sicurezza delle aree di lavorazione e di stoccaggio, delle attrezzature e dell’impiantistica, anche al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali. L’ufficio edilizia dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

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Rifiuti. Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) pubblicato il regolamento per la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’0bbligo di gestione degli pfu Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato, in attuazione dell’articolo 228 del testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) il decreto del Ministro dell’Ambiente 19 novembre 2019, n. 182, recante il Regolamento per la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Con tale Regolamento, entrato in vigore il 23 aprile 2020, vengono riviste le modalità di gestione degli pneumatici fuori uso, che come è previsto dall’articolo 228 del testo unico ambientale richiedono ai produttori e importatori di pneumatici di gestire quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. introducendo novità come: - l’impiego degli eventuali avanzi di gestione economici di fine anno per la riduzione del contributo ambientale sugli pneumatici a carico dei consumatori (quali sono le imprese di autotrasporto definiti dal Regolamento come generatori degli PFU); - un maggior controllo sui gestori di PFU in forma individuale e sugli acquisti di pneumatici online. Con l’istituzione del “Rappresentante autorizzato” si vincolano produttori e importatori di pneumatici con sede legale all’estero ad avere una figura giuridica responsabile degli obblighi di gestione dei PFU a cui sono tenuti; - l’introduzione per tutti i responsabili della ge-

stione dei PFU dell’obbligo di effettuare la raccolta su tutto il territorio nazionale. I soggetti autorizzati alla gestione degli pneumatici fuori uso (siano essi in forma “associata”, come le società consortili di gestione, oppure in forma “individuale” qualora ne gestiscano oltre 200 tonnellate annue) dovranno garantire la raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale, rendicontando al Ministero dell’Ambiente i quantitativi raccolti. Il Decreto obbliga anche a rispondere alle richieste di raccolta dei PFU da parte dei gommisti in base all’ordine di arrivo delle stesse, senza accordare preferenze o priorità a punti di generazione dei PFU in particolare. L’obiettivo è uniformare gli obblighi di raccolta tra tutti i soggetti, impedendo che vengano servite solamente le aree di più facile servizio e minor costo, oppure che vengano preferite tipologie di più facile ed economica gestione come i PFU da autovettura e moto; - maggiore trasparenza sui soggetti di gestione “individuali” dei PFU. I sistemi di gestione dei PFU cosiddetti “individuali” in Italia sono circa 50 e coprono circa il 10% del totale nazionale. Quest’ultimi, al pari dei soggetti di gestione in forma “associata”, saranno tenuti agli obblighi di comunicazione e informazione al Ministero dell’Ambiente, a dimostrare di avere un sistema strutturato per la gestione del recupero dei PFU, nonché agli obblighi di raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale; - l’istituzione del Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici presso il Ministero dell’Ambiente, le cui modalità operative verranno definite con successivo provvedimento, che dovrà essere adottato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame (fine aprile 2021).

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SOA: rinnovo per la Co.S.Metal è qualificata per eseguire finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (os6) Nata nel 1981 dalla collaborazione di Soardo Doriano e Buso Bruno, la Co.S.Metal snc, con sede in via Castions n. 67 a Muzzana del Turgnano (UD), incomincia la sua attività in una piccola officina di 100 mq con la costruzione di serramenti in alluminio e carpenteria leggera dando occupazione a giovani del paese. Nel 1995 trasferisce la sua attività nell’attuale sede dove opera su una superficie di 15000 mq. di cui 3000 mq. coperti tra officina, uffici ed ampia esposizione. Dopo il trasferimento, la Co.S.Metal snc ha ampliato la sua struttura organizzativa mantenendo un organico medio di 15 persone e investendo nell’innovazione acquistando i più avanzati macchinari a controllo numerico e centri di lavoro automatizzati. Questo ha permesso di ampliare le tipologie lavorative occupandosi anche di carpenteria pesante e della lavorazione di nuovi profilati tra i quali l’alluminio/legno e le facciate strutturali che permettono di distinguersi e di essere un punto di riferimento per aziende e professionisti. La Co.S.Metal snc negli ultimi anni si è anche distinta nella lavorazione del ferro battuto realizzando manufatti personalizzati su specifica richiesta del cliente. Da sempre operante con enti pubblici, imprese e privati, nel 2004 la Co.S.Metal snc ha ottenuto

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l’attestazione SOA, inoltre nel 2008 ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione della qualità in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2008 con una politica aziendale che pone in primo piano la soddisfazione del cliente finale, fornendo assistenza tecnica durante tutte le fasi operative, preventivazione, realizzazione e posa in opera, in modo che il cliente venga assistito in ogni fase produttiva. La Co.S.Metal snc, con la sua esperienza pluridecennale sul mercato può essere considerata un’azienda leader di estrema flessibilità capace di trasformare qualsiasi richiesta in realtà. La Co.S.Metal snc di Soardo & C, con il rinnovo ha conseguito l’attestazione per la categoria OS6 per 258.000 euro. Questa qualificazione, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 Euro: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (OS6); categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


ANAC: istruzioni per le stazioni appaltanti per le gare le stazioni appaltanti valutano la possibilità di svolgere le gare con modalità telematiche L’Autorità con Delibera numero 312 del 09 aprile 2020 ha ritenuto opportuno fornire indicazioni al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione. A tal fine, restano ferme le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) che individua, in particolare, le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell’UE in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori. Di seguito approfondiamo le indicazioni dell’ANAC.

Partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici Le stazioni appaltanti adottano idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria. A tal fine, è suggerita l’adozione dei comportamenti di seguito indicati.

Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevePag. 49 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2020

dere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti. Nel caso in cui si determinino per l’avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, le stazioni appaltanti, nei documenti di gara, forniscono le informazioni riportate di seguito.

Procedure di selezione in corso di svolgimento Le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. A tal fine, le stesse danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare: - della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta; - della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;


- che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19; - della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020. Tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020. Inoltre, le stazioni appaltanti: - concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria; - valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l’esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara; - per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche, valutano la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione; Pag. 50 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2020

- valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Nel caso in cui tale adempimento sia considerato essenziale ai fini della consapevole formulazione di un’offerta, considerando che allo stato si tratta di un adempimento inesigibile dagli operatori, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire l’effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020. - valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni; - valutano la possibilità di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche.

Fase di esecuzione del contratto Ai sensi dell’articolo 3 comma 6-bis del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall’articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili». Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori. Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche


in questi casi, quindi, l’emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

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Le presenti indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell’epidemia. (CS)


Iniziative ICE

gli strumenti per l’export

L’Agenzia Ice mette a disposizione numerosi strumenti che possono essere consultati per valutare eventualmente nuovi mercati e nuove strategie e/o formare adeguatamente il personale dei vostri uffici export. Tutte le misure messe in campo dall’Ice per contrastare l’emergenza sanitaria in corso sono elencate al seguente link: https://www.ice.it/it/emergenza-coronavirus-0 All’interno di questa pagina, sono pubblicati: - NUOVO CATALOGO DEI SERVIZI (www.ice. it/it/nuovo-catalogo-servizi-0): Ice offre ora gratuitamente alle imprese molti servizi prima a pagamento. - MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO 2020: Ice annulla i costi di partecipazione alle iniziative promozionali e sono previsti anche rimborsi per le spese già sostenute; - RIPARTI CON ICE! (www.ice.it/it/riparticon-ice): Ice mette a disposizione delle imprese italiane una serie di strumenti completamente gratuiti e immediatamente fruibili: news dai mercati e un programma formativo multimediale di Export Management; In questa rubrica, sono fruibili: * WEBINAR LIVE (nella sezione Approfondimenti) * Il programma formativo EXPORT TIPS: l’export in pillole con 15 video gratuiti(Valutare l’attrattività di un mercato, Accedere a un mercato estero, Organizzarsi per vendere all’estero, Vendere sui mercati attraverso intermediari, Vendere direttamente ai clienti esteri, Commercio elettronico: Scelte strategiche, Commercio elettronico: Costruire un progetto per i mercati internazionali, Strutturare la presenza sui mercati esteri, Comunicare

nei paesi esteri, Conoscere la normativa INCOTERMS®, Gestire le clausole INCOTERMS®, Difendersi dai rischi, Scegliere le condizioni di pagamento, Scegliere gli strumenti di pagamento); * FLYING DESK: 20 desk regionali di assistenza, dedicati a favorire l’internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con partner territoriali di rilievo quali Regioni, Cassa Depositi e Prestiti (Gruppo CDP con Sace-Simest), Sistema camerale. A seguito dell’emergenza sanitaria in corso, ICE continua la consulenza gratuita da remoto (per info e * appuntamenti consultare la pagina www. ice.it/it/export-flying-desk). Segnaliamo inoltre altre pagine del sito Ice di potenziale interesse: - GDO/Ecommerce (www.ice.it/it/settori/ gdoeecommerce/ecommerce): oltre ai riferimenti ai nostri principali progetti, sono a disposizione e-pills di e-commerce e le guide all’e-commerce per i settori fashion/beauty e home design; - IN GARA CON NOI (www.ingaraconnoi.it): portale che offre un percorso di accompagnamento integrato per migliorare la capacità competitiva nelle gare internazionali. Il portale rappresenta uno strumento operativo che raccoglie le sessioni video e i materiali del percorso formativo e informativo della prima edizione del progetto “In gara Con Noi – Tender Lab”; - VETRINA ON LINE (www.ice.it/it/area-clienti/my-home/servizio-vetrine-online), servizio gratuito che offre alle aziende italiane uno spazio virtuale sul sito internazionale (in lingua inglese) dell’Ice, per presentare l’impresa e tutte le informazioni che desidera promuovere sul web; - ACCESSO AL MERCATO (www.accessoalmercato.ice.it): portale dedicato ai Desk istituiti presso gli Uffici ICE di Istanbul, Mosca, New York e Pechino. Specializzati nel mercato di riferimento, svolgono attività di informazione e assistenza a favore delle imprese italiane in materia sia di tutela della proprietà

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Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida punto della situazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 193/ AdT dell’11 maggio 2020 per comunicare che, alla luce dell’evoluzione legislativa in atto anche in merito a sospensioni e proroghe dei termini di validità dei documenti in scadenza abilitanti alla guida e stante la limitata operatività degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in questo periodo emergenziale, la Direzione generale della Motorizzazione civile del suddetto Ministero (di seguito Ministero) il 30 aprile 2020 ha provveduto a fare il punto della situazione. Il chiarimento del Ministero nasce dalle nuove formulazioni degli artt. 103 e 104 a seguito della conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) e del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ancora in corso di conversione in legge, per effetto delle quali: - la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 23 febbraio 2020 viene estesa fino al 15 maggio 2020 (art. 103, comma 1, della legge 24 aprile 2020); - “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, … in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza… [evidentemente non ancora intervenuto, n.d.r.]” (art. 103, co. 2 della legge 27/2020; è questa una modifica significativa rispetto al testo originario del d.l. 18/2020, il quale si limitava a prorogare fino al 15 giugno, di tutti i certificati, autorizzazioni e altri titoli abilitativi, in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile;

- l’art. 104, anch’esso modificato in sede di conversione in legge, proroga “la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020” mentre “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.” Il senso ultimo è che la proroga al 31 agosto dei documenti di riconoscimento, fra i quali la carta d’identità e la patente di guida (v. infra), è ora espressamente prevista per quelli con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Le proroghe dei documenti abilitativi alla guida Fatta questa premessa il Ministero ha dettagliatamente riepilogato i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi, che qui si riportano in forma integrale: a) le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020, essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art 35, del d.P.R. 445/2000 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020; b) le carte di qualificazioni del conducente (CQC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; c) i certificati di abilitazione professionale (CAP), in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2020 [il richiamo a detta disposizione è consentito in forza dell’art. 103, co. 3, del d.l. 18/2020, che fa salvo quanto previsto da al-

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tre norme emanate ai sensi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19 nonché dei relativi decreti di attuazione, n.d.r.]; e) gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 65° anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale; f) gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale; g) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada (c.d.s.), per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale del conducente (CQC) ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conser-

vano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; i) sono sospesi, ai sensi dell’art. 103, co. 1, della legge 27//2020, in combinato disposto con l’art. 37 del d.l. 23/2020, i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020; j) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del c.d.s., in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; k) ai fini del computo dei termini di 2 anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, co. 1, della legge 27/2020 in combinato disposto con l’art. 37 del d.l. 23/2020); l) ai fini del computo dei termini di 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, co. 1, della legge 27/2020 in combinato disposto con l’art. 37 del d.l. 23/2020). Infine, la circolare in commento sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020 della medesima Direzione generale. Ovviamente le proroghe appena evidenziate possono essere soggette a novellazione, sia in ragione delle modificazioni che possono intervenire in sede di conversione in legge del d.l. 23/2020 sia in ragione di nuovi provvedimenti aventi forza di legge. Della cosa si darà notizia, ma le imprese possono richiedere più tempestivi aggiornamenti all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente a copia degli atti qui citati.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il marzo 2020

Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 5/2020, p. 74, per segnalare che il 14 aprile 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di marzo 2020. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel marzo 2020 (pari a 1.378,22 euro in diminuzione rispetto al mese di febbraio 2020, quando ammontava 1.443,14 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:

- 1,129 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,915 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


ANAS. Autorizzazioni trasporti eccezionali proroga validità fino al 15 giugno 2020

Si fa seguito a quanto anticipato con circolare associativa prot. n. 182/AdT/tt del 4 maggio 2020 per rammentare che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria in oggetto, l’Anas, con una comunicazione del 17 aprile 2020, ha informato che gli utenti in possesso di autorizzazioni ai trasporti eccezionali singole, multiple (comprese quelle con provvedimento di proroga già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici), aventi scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, beneficiano dell’estensione di validità fino al 15 giugno 2020. Tale estensione non opera per le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in

quanto l’atto amministrativo è definitivamente estinto. Le autorizzazioni in fase di rilascio seguono l’iter usuale; successivamente, se previsto, si potrà procedere con l’estensione di validità. I titoli autorizzativi che hanno beneficiato dell’estensione di validità fino al 15 giugno 2020, potranno in seguito ottenere regolare proroga che sarà concessa fino alla regolare data di scadenza calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, per cui non verrà considerato il periodo di estensione di validità. Le autorizzazioni per masse maggiori di 180 t rilasciate prima del 1° dicembre 2019, per beneficiare dell’estensione di validità, dovranno presentare una specifica richiesta tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura territoriale ANAS che ha rilasciato l’autorizzazione e che provvederà all’emissione di un documento integrativo. Copia della comunicazione e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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