notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 7 15 aprile 2020
IN PRIMO PIANO ASSISTENZA FISCALE PER IL MOD. 730/2020
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 7 15 aprile 2020
Sommario LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Conversione in legge del d.l. Liquidità
8
Assistenza fiscale per il mod. 730/2020
9
Approvato il decreto “Rilancio”
10
Diritti doganali
20
Versamento Irap
22
Autorità Garante per la Concorrenza
24
Tributi locali
26
Presentazione al CAF del modello 730
27
Il finanziamento per l’anticipo degli ammortizzatori sociali
32
Indennità NASpI
34
Contagio da Coronavirus in occasione di lavoro
35
CCNL Uniontessile
36
Misure contenitive del contagio da SARS-COV-2
42
Albo Gestori Ambientali. Proroga validità iscrizioni
46
Conai informa su decorrenza contributo imballaggi
47
Verifiche periodiche attrezzature e formazione sulla sicurezza
48
ANAC: esonero dei contributi da versare in sede di gara
50
ANAC: SAL in deroga al contratto
51
Tabelle ministeriali manodopera edile
52
Approvati i prezzi edili per emergenza Covid-19
53
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Test sierologici ai dipendenti
55
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56
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
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Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Conversione in legge del d.l. Liquidità il ruolo dell’associazione nei miglioramenti del disposto normativo Si segnala che con legge 5 giugno 2020, n. 40, pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020, è stato convertito con modificazioni il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali. La conversione in legge sarà oggetto di più dettagliato commento in altra sede. Qui, però ci pare legittimo porre in risalto come la legge di conversione veda accolti alcuni fondamentali emendamenti proposti da Confapi nei numerosi incontri avuti con il Governo e il Parlamento, grazie anche alle tempestive suggestioni della nostra Associazione. Ci si riferisce, in primis, all’accoglimento dell’esenzione di responsabilità del datore di lavoro nel caso di contagio del lavoratore per Covid-19. L’art. 29 bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) prevede che il datore di lavoro, nell’esercizio dell’attività di impresa, assolve agli obblighi previsti dall’art. 2087 del codice civile - quindi alle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro - qualora abbia applicato i protocolli delle parti sociali del 24 aprile 2020, i protocolli previsti nella decretazione d’urgenza o ancora gli altri eventuali protocolli di settore. Con tale disposizione si fuga ogni dubbio circa la responsabilità del datore di lavoro, insorto
a causa della mancata chiarezza di due recenti circolari INAIL. Questa esplicita formulazione di legge era stata fortemente voluta, quasi isolatamente, da Confapi FVG, la quale, a differenza di altre organizzazioni di categoria, non si è accontentata di circolari “chiarificatrici” dell’INAIL. Queste non avrebbero avuto alcuna efficacia in sede giudiziaria e non avrebbero messo al riparo le imprese da inopinate presunzioni di responsabilità. Con le modifiche apportate all’art. 13 (Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese) i finanziamenti garantiti al 100% potranno arrivare fino a 30.000 euro e non più a 25.000 e avranno una durata massima di 10 anni anziché i 6 anni in precedenza previsti, mentre i finanziamenti fino a 800.000 euro, con garanzia di base all’80%, potranno essere restituiti in un tempo superiore ai 10 anni. Sempre con riferimento a tale articolo, viene sostenuta la patrimonializzazione dei singoli Confidi, riconoscendo a questi la possibilità di iscrivere a patrimonio i fondi rischi pubblici dagli stessi detenuti. Infine, con l’art. 37 bis (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie) le segnalazioni alla Centrale dei rischi delle sofferenze delle micro, piccole e medie imprese beneficiarie dei finanziamenti richiesti per far fronte all’emergenza Covid-19 sono sospese fino al 30 settembre 2020. Questi e altri interventi di Confapi Nazionale e Confapi FVG in sede di conversione del d.l. 23/2020 sono stati possibili grazie anche alle tempestive segnalazioni delle imprese associate, a dimostrazione dell’importanza della stretta e fattiva collaborazione fra Associazione e Imprese Associate che si è instaurata in questi critici mesi e per la quale va a queste ultime il più vivo ringraziamento.
Pag. 8 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 7 - 15 aprile 2020
(AdT)
Assistenza fiscale per il mod. 730/2020 operativo il servizio su appuntamento fino a settembre Ricordiamo che presso l’Associazione è operativo il Centro di Assistenza Fiscale CAF, utilizzabile dai lavoratori dipendenti e pensionati, per la compilazione, l’assistenza, la trasmissione o conferma del modello 730/2020. La nuova tempistica di presentazione del 730 è stata fissata al 30 settembre 2020. L’amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei contribuenti il modello pre-compilato al quale è possibile accedere anche per il tramite il nostro CAF previa compilazione di apposita delega che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, potrà essere acquisita anche in modalità telematica. L’organizzazione del servizio quest’anno sarà quindi strutturato in modo da limitare al massimo i contatti fisici, per questa ragione i contribuenti potranno inviare telematicamente copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento d’identità. Sarà comunque possibile definire telefonicamente un appuntamento. Come per gli anni passati il modello pre-compilato acquisito dal CAF, potrà essere confermato dal contribuente, qualora lo stesso sia completo, oppure integrato con eventuali dati mancanti. Il Centro oltre a raccogliere le dichiarazioni, sarà a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria alla corretta compilazione del modello. Il servizio è aperto a tutti gli interessati a questo
modello dichiarativo, come ad esempio dipendenti, pensionati e collaboratori. Il modello 730 permette il recupero di eventuali crediti d’imposta vantati nei confronti dell’Erario, direttamente in busta paga oppure di pagare le imposte dovute (saldi e acconti), alle scadenze previste dalla legge, con trattenute sulle retribuzioni senza ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti. È consentito accedere al modello 730 anche da parte dei contribuenti privi di un datore di lavoro, a patto che i propri redditi risultino tra quelli dichiarabili con la dichiarazione semplificata, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad effettuare il rimborso. Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Associazione durante l’orario d’ufficio e per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone, presso l’Associazione al numero telefonico 0432/507377. Il compenso per il servizio di assistenza fiscale è così determinato.
Modello 730/2020 - € 10,00 per solo scarico modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 30,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 60,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria congiunto; - € 60,00 per inserimento di un nuovo contribuente; - € 100,00 per inserimento di una nuova dichiarazione congiunta; - per elaborazioni massive il prezzo potrà essere concordato preventivamente con l’Associazione. I prezzi sono comprensivi di Iva.
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(PZ)
Approvato il decreto “Rilancio” oltre 250 articoli e 55 miliardi di dote per ripartire Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 232 /PZ del 29 maggio 2020 per ricordare che, dopo un iter tribolato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 34 di pari data. Si tratta del decreto “Rilancio” che secondo il Governo dovrebbe sostenere il lavoro e l’economia con una dote di 55 miliardi quasi interamente finanziato facendo nuovo deficit. Il provvedimento si compone di 266 articoli e prevede una parcellizzazione di micro interventi che non consentono di individuare una strategia solida per la ripartenza del paese. Sono previste una infinità di agevolazioni, bonus, incentivi e detrazioni che ricordano molto l’assalto alla diligenza che ogni anno troviamo nella legge di bilancio. Sarebbe stato meglio individuare poche direttrici d’azione e su quelle indirizzare tutte le risorse a disposizione. La scelta è stata di tipo diverso e solo nei prossimi mesi sapremo se adeguata alle necessità del paese. Di seguito la sintesi degli interventi più significativi mentre per gli approfondimenti sarà nostra cura elaborare nuovi contributi in futuro.
Sconto Irap (art. 24) Previsto lo stop del versamento del saldo e del primo acconto Irap di giugno per imprese e professionisti con volume di ricavi nel 2019 fino a 250 milioni di euro. Sono escluse banche, assicurazioni e pubblica amministrazione. Non si tratta di un differimento ma di un vero e proprio annullamento del versamento: - del saldo Irap per il 2019; - della prima rata di acconto per il 2020. Rimane l’obbligo di versamento per i contribuenti che alla fine dello scorso anno non hanno pagato la prima rata dell’acconto per il 2019.
Per il 2020 l’Irap da pagare sarà pari all’imposta determinata ordinariamente al netto di quanto si sarebbe dovuto pagare con la prima rata. Anche se sul punto sono auspicabili chiarimenti, per quanto riguarda la redazione del bilancio relativo al 2019 si può sostenere che il saldo vada comunque imputato a bilancio 2019 salvo registrare una sopravvenienza attiva nel 2020, ciò anche in considerazione che in linea teorica il decreto potrebbe anche non essere convertito oppure convertito con modifiche.
Bonus a fondo perduto (art. 25) Commercianti, artigiani e piccole e medie imprese e lavoratori autonomi con ricavi inferiori nel 2019 a 5 milioni di euro potranno accedere ad un finanziamento a fondo perduto. Per accedere al bonus l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019 con un calo di fatturato di almeno un terzo. A questo proposito la norma precisa che si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione secondo quanto previsto dall’art. 109 del TUIR. L’ammontare è proporzionale al calo di fatturato: - 20% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 400.000 euro; - 15% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 1.000.000 di euro; - 10% del calo di fatturato di aprile per i soggetti con ricavi inferiori a 5.000.000 di euro. Si pensi ad un Bar che nel 2019 ha realizzato un fatturato di 300.000 euro che ad aprile 2020, per effetto della chiusura totale dell’attività, non ha avuto incassi. In questo caso il bonus dovrebbe essere calcolato come segue: 300.000 : 12 = 25.000 (fatturato teorico di aprile 2019) X 20% = 5.000 euro Questo bonus è precluso ai professionisti che hanno ricevuto il bonus di 600 euro mentre le partite Iva iscritte alla gestione separata INPS e quelle iscritte alle casse dei lavoratori dello spettacolo non potranno cumulare i due aiuti. Per accedere al bonus è richiesta la presentazione di una specifica domanda on line entro 60 giorni dall’avvio della procedura da individuare tramite provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
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Il contributo, che non è soggetto a tassazione, sarà comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti. Le modalità di effettuazione della richiesta di contributo, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, come accennato saranno definite da apposito provvedimento del direttore delle Entrate. Quest’ultima provvederà ad accreditare le somme spettanti direttamente sul conto corrente del soggetto beneficiario.
Sostegno medie e grandi imprese (art. 26) Credito d’imposta per aumento di capitali Per favorire gli investimenti e la capitalizzazione delle società di capitali residenti in Italia la cui continuità operativa è stata messa a rischio dall’emergenza sanitaria, sono stati introdotti alcuni incentivi fiscali di natura temporanea. Per i conferimenti in denaro effettuati nel 2020 sia da persone fisiche che da persone giuridiche destinati ad aumentare il capitale sociale, previsto un credito d’imposta pari al 20% del conferimento. L’investimento massimo agevolabile non può superare i 2 milioni di euro e la partecipazione corrispondente non deve essere alienata fino al 31 dicembre 2013. Le società beneficiarie del conferimento devono essere regolarmente iscritte al Registro Imprese e: - nel 2019 aver realizzato ricavi ex art. 85 lett. a) e b) del TUIR superiori a 5 milioni di euro e inferiori a 50 milioni di euro, - aver subito, a causa del Coronavirus, una riduzione dei ricavi complessivi riferiti ai mesi di marzo e di aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%; - la delibera di aumento e il versamento del capitale sia eseguita dal 20 maggio al 31 dicembre dell’anno in corso. La distribuzione di riserve prima del 31 dicembre 2023 da parte della società beneficiaria del conferimento comporta la decadenza dal beneficio, con l’obbligo di restituzione di quanto eventualmente già detratto maggiorato degli interessi legali. Non beneficiano dell’agevolazione in argomento le società che controllano la società conferitaria, che sono soggette comunque a controllo o sono collegate con la stessa o sono da questa controllate. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione sia orizzontale che verticale senza vincoli d’importo, non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap.
Credito d’imposta commisurato alle perdite eccedenti il patrimonio Alle società di capitali che: - al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà; - hanno una situazione di regolarità contributiva e fiscale; - rispettano la normativa edilizia, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; - non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 in materia di leggi antimafia; - nei confronti di soci, amministratori e titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva negli ultimi 5 anni per reati fiscali; è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% del capitale. È vietato distribuire riserve prima del 1° gennaio 2024, pena la decadenza dal beneficio e obbligo di restituzione dell’importo beneficiato maggiorato degli interessi legali. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione sia orizzontale che verticale senza vincoli d’importo, non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. Questo credito d’imposta e quello precedente per l’aumento di capitale sono cumulabili. Entrambi tuttavia sono subordinati all’autorizzazione della Commissione Ue.
Bonus affitti (art. 28) Per le imprese e i liberi professionisti con ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nel 2019 viene esteso il bonus affitti. Previsto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciale, artigianale, agricolo, turistico e professionale. Limitatamente alle strutture alberghiere il credito d’imposta sarà fruibile a prescindere dai volumi d’affari dell’anno precedente. L’accesso al credito è vincolato dalla condizione di aver subito nel mese di riferimento una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente. A questo proposito di deve fare riferimento ai chiarimenti forniti con la circolare n. 9/2020 la quale chiarisce che si deve considerare il volume
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d’affari, secondo quanto previsto dalla normativa Iva. Viene riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio e la verifica dovrà essere fatta su ogni mensilità. Il credito è commisurato agli importi versati nel 2020 con riferimento a ciascuno dei tre mesi agevolati e potrà essere utilizzato nella dichiarazione di quest’anno solo all’avvenuto pagamento dei canoni stessi. Si pone l’attenzione sulla circostanza che il bonus è riconosciuto esclusivamente per i canoni pagati, in assenza quindi di pagamento il bonus non è riconosciuto. Il decreto Rilancio riconosce il bonus anche alle attività miste per le quali è necessario riscontrare solo se esiste o meno il calo dei ricavi nei limiti previsti. Gli immobili devono essere destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche o professionali diventando conseguentemente irrilevante la classificazione catastale dell’immobile nella categoria C/1. Come già ricordato il credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile di locazione, di leasing e di concessione, mentre si riduce al 30% alla presenza di contratti di servizi di prestazioni complesse o di affitto d’azienda con la presenza di almeno un immobile. Il credito d’imposta oltre ad essere utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in corso e in compensazione, potrà essere ceduto al locatore a fronte di uno sconto di pari importo sul canone da versare. Il locatore a sua volta potrà utilizzarlo in compensazione. Le modalità operative saranno individuate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio.
Riduzione bollette (art. 30) A favore delle piccole e medie imprese previsto una riduzione delle bollette attraverso una rimodulazione della componente fissa delle spese energetiche. La riduzione, del valore complessivo di 600 milioni di euro, sarà definita con provvedimenti dell’Autorità per l’energia e non riguarderà i clienti non domestici alimentati a bassa tensione.
Detrazione Irpef start up innovative (art. 38 commi da 7 a 9) Prevista la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una start up innovativa. La società deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e l’investimento deve
essere effettuato direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, per ogni periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’agevolazione richiede il rispetto del regime “de minimis”.
Immobili Invitalia (art. 47) Invitalia, la controllata del Tesoro potrà iscrivere nella propria contabilità solo i decrementi conseguenti ad operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione effettuate. Ciò anche se tali operazioni vengono eseguite con l’intervento di società di nuova costituzione o di controllo pubblico.
Export (art. 48) A favore dell’internazionalizzazione stanziati 450 milioni di euro finalizzati sia a supportare la garanzia statale per le imprese sia contributi diretti per l’operatività del fondo 394 gestito dalla SIMEST.
Maxi ammortamento (art. 50) Prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31 dicembre 2019 è stato accettato il relativo ordine e versato almeno il 20% di acconto per i beni strumentali agevolati secondo le disposizioni relative al maxi ammortamento. Questi beni possono beneficiare di una maggiorazione delle quote di ammortamento del 30% del costo di acquisto.
Validità DURC (art. 81) I DURC scaduti dal 31 gennaio al 16 maggio 2020 rimangono validi fino al 15 giugno 2020. La validità consente di certificare la validità contributi necessaria per la partecipazione a gare di appalto.
Reddito di emergenza (art. 82) Istituito un nuovo sussidio chiamato Reddito di emergenza (Rem) per tutelare i nuclei in difficoltà ed esclusi da altri sussidi. Il Rem varia da 400 a 800 euro in base alla composizione del nucleo familiare ed è pagato in due quote. Le richieste di contributo andranno presentate all’INPS entro il mese di giugno. Le condizioni per il Rem sono: residenza in Italia, reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro (aumentato di 5.000
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euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro) e Isee inferiore a 15.000 euro. Il Rem è riconosciuto in due quote ognuna determinata in un ammontare di 400 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro. Alla presenza di un nucleo familiare con soggetti disabili o non autosufficienti il parametro potrà arrivare a 2,1. Le richieste di Rem possono essere presentate entro giugno sui modelli predisposti dall’INPS al quale è demandato il compito di erogare le somme. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità del decreto “Cura Italia” o “Rilancio”, ovvero sono titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno di invalidità o il reddito di cittadinanza. La verifica della spettanza del Rem è demandata all’Agenzia delle entrate e qualora emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
alla Gestione separata Inps, non si applica ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago: artigiani, commercianti agenti di commercio, ecc., che però possono beneficiare del contributo a fondo perduto già visto in precedenza.
Bonus autonomi (art. 84)
L’INAIL mette a disposizione delle imprese, comprese quelle individuali, 403 milioni di euro per finanziare le spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, per dispositivi di sanificazione o strumenti per il controllo degli accessi utili a rilevare gli indicatori di un contagio. L’importo massimo concedibile è di 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per quelle da 10 a 50 dipendenti e di 100.000 oltre i 50 dipendenti. I contributi saranno concessi con procedura automatica trasferendo la dotazione finanziaria a Invitalia sulla base degli indirizzi formulati dall’INPS e sono incompatibili con altre agevolazioni previste per queste spese.
Per il mese di aprile prevista la proroga automatica del bonus di 600 euro per gli autonomi, vale a dire professionisti non iscritti agli ordini, co.co. co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali, lavoratori del settore spettacolo e lavoratori agricoli. Il contributo sarà riconosciuto anche a coloro che hanno presentato la domanda in un momento successivo. Dal mese di maggio è previsto che l’indennizzo salga a 1.000 euro prevedendo che il reddito debba aver subito una riduzione di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Per artigiani, commercianti e coltivatori diretti il bonus è legato al calo di fatturato del 33% e sarà gestito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della gestione del contributo per le PMI. L’indennizzo minimo rimane comunque fissato a 1.000 euro ed è parametrato alla riduzione di fatturato. Analogo contributo anche per i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Devono aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. L’indennità per il mese di maggio 2020 è pari a 1000 euro. Questa norma vale solo per i liberi professionisti iscritti
Colf e badanti (art. 85) Per colf e badanti con uno o più contratti in essere al 23 febbraio 2020, con una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio una indennità mensile di 500 euro. Il bonus, riconosciuto per entrambe le mensilità, richiede che i lavoratori domestici non convivano con il datore di lavoro.
Smart working (art. 90) Per i genitori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni prevista la possibilità di svolgere il lavoro agile, da remoto, fino al termine dello stato di emergenza.
Nuovi interventi INAIL (art. 95)
Ecobonus al 110% (art. 119 e 121) Per gli interventi di risparmio energetico prevista una detrazione fiscale del 110% per riqualificare condomini e singole abitazioni a patto che portino ad un miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare tramite l’attestato di prestazione energetica APE. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la detrazione andrà ripartita in cinque anni, anziché in dieci e gli interventi devono riguardare: - l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali con incidenza superio-
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re al 25% con un tetto massimo di spesa di 60.000 euro; - gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con un limite di spesa di 30.000 euro; - per gli edifici unifamiliari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, anche con impianti ibridi o geotermici con un tetto massimo di spesa di 30.000 euro. La detrazione del 110% interessa anche gli interventi di ristrutturazione di cui ai commi da 1 – bis a 1 – septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013, vale a dire gli interventi legati alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Evidenziamo che l’accesso alla detrazione del 110% richiede almeno uno degli interventi di cui sopra che vengono definiti “trainanti” quali appunto il cappotto termico dell’edificio, la sostituzione della caldaia con una a condensazione o pompa di calore o la messa in sicurezza sismica dell’edificio. In assenza di uno di questi interventi la detrazione del 110% non spetta. Così la mera sostituzione degli infissi potrà beneficare della detrazione per la manutenzione straordinaria o per l’ecobonus al 50% ma non quella del 110%.
Sconto in fattura, credito d’imposta o cessione (art. 121) Le detrazioni di cui sopra potranno essere utilizzate: - direttamente dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi; - riconosciute dall’impresa appaltatrice direttamente in fattura; - come credito d’imposta; - cedute a istituti bancari o intermediari finanziari. Più precisamente in luogo dell’utilizzo diretto potranno: - trasformare la detrazione in credito d’imposta, compensabile orizzontalmente dallo stesso contribuente con possibilità di successiva cessione a fornitori e banche; - beneficiare di un contributo a fondo perduto sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo concesso anticipato dal fornitore e, da quest’ultimo, recuperato sottoforma di credito
d’imposta e con facoltà anche per quest’ultimo di cederlo a istituti di credito. Se la detrazione viene trasformata in credito d’imposta il beneficiario oltre a cedere il credito può utilizzarlo in compensazione orizzontale tramite F24 in base alle rate residue non fruite. Con la detrazione diretta in dichiarazione il contribuente ha l’obbligo di ripartire il bonus in 5 o 10 rate, rischiando di perdere l’agevolazione per incapienza, considerando che in questi casi la compensazione possibile è solo quella verticale, vale a dire Irpef da Irpef. Con la trasformazione in credito d’imposta seguito dalla cessione o con lo sconto in fattura, si monetizza immediatamente il vantaggio fiscale. Se la detrazione viene trasformata in credito d’imposta, senza cessione la compensazione può essere anche orizzontale, vale a dire con altre imposte o contributi previdenziali. Si sottolinea che in base al testo del comma 3 dell’art. 121 non può essere usufruito negli anni successivi l’eventuale quota di credito non utilizzata nell’anno. Inoltre non sarà possibile chiedere il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione con la conseguente perdita del bonus.
Adeguamento ambienti di lavoro (art. 120) Per gli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo, le associazioni, le fondazioni, gli enti privati compresi quelli del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta per gli interventi relativi alle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del Covid, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza, tecnologie e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Il bonus è riconosciuto sottoforma di credito d’imposta pari al 60% e fino ad un massimo di 80.000 euro per ogni beneficiario.
Cessione credito (art. 122) I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta per le locazioni di marzo, quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 e quello per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 saranno cedibili a terzi comprese le banche. Una volta acquisito il credito il cessionario potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. L’eventuale quota di credito non fruita potrà essere
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Alcune nostre referenze
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riportata nell’annualità successiva, unico vincolo previsto il divieto di richiesta di rimborso. Uno specifico provvedimento delle Entrate individuerà le modalità e gli adempimenti da seguire per la cessione del credito.
Clausole di salvaguardia (art. 123) Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria che interessa tutti i paesi europei è stata eliminata la clausola di salvaguardia Iva e accise. Di fatto anche per il 2021 rimangono le aliquote Iva del 10% e del 22%. Questa disposizione avrà un significativo impatto positivo sulle prossime manovre di bilancio.
Esenzione Iva mascherine (art. 124) Viene prevista l’esenzione Iva per le cessioni di beni atti al contenimento dell’emergenza Covid – 19 per ridurre l’impatto finanziario del loro acquisto. Il regime di esenzione opererà fino al 31 dicembre 2020, mentre dal 2021 si ritornerà ad un regime di imponibilità con aliquota ridotta al 5%. Viene previsto che il regime di esenzione sarà applicabile a tutte le operazioni in cui i beni sono materialmente consegnati entro il 31 dicembre 2020 rimanendo ininfluente il fatto che le fatture siano emesse nel mese successivo. Allo stesso modo gli acconti si considereranno effettuati entro il 31 dicembre 2020 se pagati entro tale data. Il regime di esenzione mantiene il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1 del DPR 633/72. Questo regime di sgravio impositivo valido fino alla fine dell’anno in corso, detto anche “aliquota zero” prevede che il soggetto cedente non addebita l’imposta sulle cessioni e, dall’altro, scarica l’imposta assolta a monte per acquistare, importare o produrre i beni. Si tratta di un significativo risparmio non solo per i consumatori finali ma anche per gli operatori economici e in particolare quelli sanitari. Il regime di esenzione non avrà effetti sul pro – rata Iva con la conseguenza che le cessioni in esame andranno imputate tra le operazioni imponibili. L’esenzione non riguarda solo le mascherine chirurgiche certificate, ma una vasta gamma di prodotti per la protezione dal coronavirus quali: ventilatori polmonari, tubi endotracheali,, caschi per ventilazione e pressione positiva continua, sistemi di aspirazione, umidificatori, laringoscopi, strumentazione per accesso vascolare, centrale di monitoraggio per terapia intensiva, elettrocardiografo, ecotomografo portatile, tomografo computerizzato, articoli di abbigliamento protettivo per
finalità sanitarie, detergenti e disinfettanti, estrattori Rna, strumentazione per diagnostica Covid – 19, tamponi per analisi cliniche provette sterili e altre ancora.
Sanificazione (art. 125) Per gli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo, le associazioni, le fondazioni, gli enti privati compresi quelli del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta per gli interventi relativi alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il bonus è erogato sottoforma di credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di 60.000 euro per ogni beneficiario. Apposito provvedimento delle Entrate individuerà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Rinvio versamenti (art. 126) Differiti al 16 settembre 2020 i versamenti di imposte e contributi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per imprese e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria e dalle norme di contenimento in vigore dall’8 marzo scorso. Più precisamente viene disposta la proroga dei termini di versamento di cui agli articoli 18 e 19 del D.L. 23/2020 (decreto Liquidità) e degli articoli 61 e 62 del D.L. 18/2020 (Cura Italia). I versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle addizionali regionali e comunali, all’Iva e ai contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi Inail, sospesi per i mesi di aprile e maggio a favore di imprese e professionisti potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, in luogo del 30 giugno 2020. Potranno inoltre essere rateizzati in 4 quote di pari importo.
Bonus Renzi (art. 128) Il bonus “Renzi” di 80 euro spettante fino al 30 giugno 2020 e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all’art. 1 del D.L. 3/2020 spettante dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti saranno riconosciuti anche in caso di incapienza dovuta al minor reddito per effetto del Coronavirus.
Differiti termini cisterne combustibili (art. 130) Al fine di semplificare gli adempimenti a carico
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dei possessori ci cisterne con capacità inferiore a 5 mq è stato eliminato l’obbligo di denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane. Viene invece previsto che, dal 1° gennaio 2021, sarà possibile effettuare una semplice comunicazione di attività all’Ufficio Doganale competente per territorio, cui farà seguito l’assegnazione di un codice identificativo.
Sugar tax e plastic tax (art. 133) Le tasse sulla plastica monouso e le bevande edulcorate sono rinviate al prossimo anno.
Giustizia tributaria (art. 135) Nelle udienze da remoto, anche i giudici e il personale amministrativo potranno utilizzare i collegamenti da remoto, non solo quindi le parti processuali. Fino al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini per il computo delle sanzioni relative ai ritardi nel versamento contributivo unificato.
Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 137) Riaperti i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Il nuovo termine viene differito al 30 settembre 2020 in luogo del 30 giugno 2020. Vengono variate anche le date di riferimento perché si dovrà fare riferimento al valore al 1° luglio 2020 ed a questa data i beni devono essere posseduti. Conseguentemente se i beni sono stati alienati nel primo semestre 2020 non si potrà utilizzare la proroga ma si dovrà rivalutare entro giugno non potendo dimostrare il possesso a luglio 2020.
Aliquote e tariffe IMU e TARI (art. 138) Il termine per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU unitamente a quello del bilancio previsionale sono differiti al 31 luglio 2020.
Attivazione registratore telematico (art. 140) I soggetti tenuti all’invio telematico dei corrispettivi possono effettuare la trasmissione entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione in luogo dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tale possibilità è riconosciuta fino al 31 dicembre 2020 fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. In pratica fino alla fine dell’anno in corso sarà possibile continuare ad emettere lo
scontrino fiscale tramite il registratore di cassa o la ricevuta cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate per l’invio dei corrispettivi giornalieri.
Lotteria scontrini (art. 141) La lotteria degli scontrini è stata rinviata al prossimo anno.
Precompilata Iva al prossimo anno (art. 142) Le comunicazioni LIPE, i registri Iva e la dichiarazione Iva precompilate da parte dell’Agenzia delle entrate sono state differite al 1° gennaio 2021.
Imposta di bollo (art. 143) Il calcolo automatico dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscali inviati al SDI per le fatture non recanti l’assolvimento è stato differito al prossimo anno.
Remissione termini (art. 144) Saranno considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020, relativi alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti dei controlli delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72. Questi versamenti potranno essere eseguiti da tutti i contribuenti entro il 16 settembre 2020 senza applicazioni di ulteriori sanzioni ovvero, in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese.
Crediti compensati con ruoli (art. 145) Per l’anno in corso in sede di erogazione di rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo di cui all’art. 28-ter del DPR 602/73.
Compensazioni (art. 147) Il limite per operare le compensazioni orizzontali vale a dire tra crediti e debiti fiscali e contributi passa dagli attuali 700 mila euro a un milione di euro. Rimangono fermi i vincoli previsti e le formalità richieste mentre non sarà applicata la compensazione tra un credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.
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Modifiche ISA (art. 148) Al fine di prevedere ulteriori cause di esclusione e considerare gli effetti economici causati dall’emergenza sanitaria, per il 2020 e il 2021 saranno previste misure volte ad adeguare la normativa ISA alla situazione emergenziale. Ciò non implicherà aggravi dichiarativi per i contribuenti e punterà alla massima valorizzazione delle informazioni già a disposizione dell’amministrazione finanziaria. A questo proposito la SOSE introdurrà specifiche modifiche agli indici.
Sospensione versamenti accertamento con adesione, conciliazione, ecc. (art. 149) Sono stati sospesi fino al 16 settembre 2020 i termini di versamento: - delle somme in scadenza nel periodo 9 marzo – 31 maggio 2020 dovute a seguito degli atti di accertamento con adesione, conciliazione, ecc.; - delle somme in scadenza nel periodo 9 marzo – 31 maggio 2020 relativa alle somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate dei PVC.
Sospensione pignoramenti su stipendi (art. 152) Prevista la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuate dall’agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni ed altre indennità. La sospensione opera dal 19 maggio al 31 agosto 2020. Rimangono fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione.
Stop accertamenti (art. 153) Viene fermata la notifica ad imprese e cittadini degli atti di accertamento e cartelle esattoriali per i Comuni della zona rossa di prima istituzione. Le notifiche da parte dell’Agenzia della riscossione dei circa 30 milioni di atti riprenderà il 1° settembre 2020. Con riferimento gli atti di accertamento e gli avvisi bonari l’Agenzia delle entrate potrà lavorarli fino al 31 dicembre 2020 mentre le notifiche slitteranno al prossimo anno.
Blocco notifiche (art. 157) Gli avvisi bonari, gli atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni e le cartelle di pagamento riferite a 36-bis, 54-bis e 36-ter, i cui termini di
decadenza scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 saranno emessi entro il 2020 ma notificati ai contribuenti nel 2021 e non prima. Si vuole consentire una distribuzione della notifica degli atti in un lasso temporale più ampio rispetto ai termini ordinari di decadenza.
730 senza sostituto d’imposta (art. 159) Per i redditi riferiti alla sola annualità 2019 il 730 potrà essere presentato dai contribuenti con sostituto d’imposta anche con la modalità “senza sostituto”. In questo modo il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate e non dal datore di lavoro. Ciò al fine di evitare criticità legate ad eventuali difficoltà o impossibilità ad effettuare il conguaglio da parte del datore di lavoro in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
Tax credit vacanze (art. 176) Istituito un credito d’imposta a favore dei nuclei familiari con una ISEE non superiore a 40.000 euro utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Il credito sarà utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare con un valore massimo di 500 euro per i nuclei familiari con figli a scendere a 300 euro per i nuclei composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona. È richiesto che la spesa sia documentata da fattura elettronica o documento commerciale nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che beneficerà del credito e il pagamento deve avvenire senza l’intervento di soggetti terzi come ad esempio gestori di piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi come ad esempio istituti di credito o intermediari finanziari.
Imu alberghi (art. 177) Prevista l’abolizione del versamento della prima rata dell’Imu in scadenza il 16 giugno 2020 per
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alberghi e pensioni. L’abolizione riguarda esclusivamente gli immobili a destinazione turistica e riguarda sia la quota di competenza statale sia quella comunale. Gli immobili sono quelli rientranti nella categoria catastale D/2, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli affittacamere, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
vestimenti pubblicitari. Prevista inoltre: la forfettizzazione delle rese dei quotidiani per riduzione e pagamento Iva aumentata al 95%; credito d’imposta dell’8% della spesa del 2019 per l’acquisto della carta; contributo una tantum di 500 euro per gli edicolanti; credito d’imposta del 30% della spesa nel 2020 per acquisto di servizi di server, hosting e banda larga per le testate digitali.
Esenzione TOSAP/COSAP (art. 181)
Per i soggetti maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, città metropolitane, capoluoghi di provincia e comuni con più di 50.000 abitanti è previsto un bonus pari al 60% della spesa sostenuta nel periodo 4 maggio-31 dicembre 2020 per l’acquisto di biciclette anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali monopattini e i servizi di mobilità condivisa ad esclusione degli autoveicoli. L’agevolazione è concessa fino ad un massimo di 600 euro e può essere richiesta una sola volta. Il Ministero dell’ambiente individuerà le disposizioni attuative.
I pubblici esercizi che dispongono di concessioni o autorizzazioni relative all’utilizzo del suolo pubblico, per il periodo 1° maggio – 31 ottobre 2020 sono esonerati dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).
Bonus pubblicità ed editoria (art. 186, 187 e 188)
Monopattini e biciclette elettriche (art. 229)
Sale dal 30% al 50% il credito d’imposta per gli in-
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(PZ)
Diritti doganali
ulteriore differimento del pagamento periodico
Facendo seguito alla precedente Determinazione Direttoriale del 21 aprile 2020, l’Agenzia delle Dogane ha emanato una nuova Determinazione del 22 maggio che, in attuazione di quanto stabilito dal Decreto legge “Rilancio”, prevede la possibilità di richiedere una proroga di 60 gg per il pagamento periodico e differito dei diritti doganali in scadenza dall’1 maggio al 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, laddove risulti che il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale. La richiesta può essere presentata anche dalle imprese di trasporto (in quanto incluse tra le categorie in crisi indicate dal decreto legge Cura Italia),
che a tal fine devono comunque autocertificare il proprio codice Ateco di appartenenza, nonché di trovarsi in situazione di grave difficoltà di carattere economico o sociale. Gli Uffici delle Dogane potranno autorizzare: - la proroga di 60 giorni anche dei pagamenti già oggetto delle proroghe disposte con le Determinazioni Direttoriali di cui in premessa ed ora in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020; - o l’estensione della proroga di ulteriori 60 giorni per i pagamenti il cui termine è scaduto tra il 1° e l’8 maggio 2020, che sono già stati prorogati di 30 giorni in applicazione della Determinazione Direttoriale n. 121878/RU del 21 aprile 2020. La Determina dell’Agenzia delle Dogane può essere prelevata da questo link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/determinazione+dirett oriale+con+allegato.pdf/890ba757-9648-4e66a473-9abb8f24438e
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(C)
È IL MOMENTO DI COSTRUIRE UN NUOVO FUTURO DI SUCCESSO
“
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Versamento Irap
i chiarimenti delle entrate
Con la Risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulla cancellazione dei versamenti dell’IRAP introdotta dal cosiddetto “Decreto Rilancio” (articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), con particolare riguardo ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare. La citata disposizione prevede, espressamente, che “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”. In sostanza, la norma abroga il saldo IRAP 2019 e la prima rata dell’acconto IRAP 2020. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che la norma non trova applicazione per alcune categorie individuate nel successivo comma 2, tra le quali figurano le imprese con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 34 del 2020. In pratica, volendo sintetizzare, dalla norma si ricava che:
- il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È, invece, dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste; - l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto ed il saldo 2020; - le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati. Viene, pertanto, confermato dall’Amministrazione finanziaria che la norma ha carattere omnicomprensivo e che, quindi, anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti beneficiari, per cui anche le associazioni di categoria sono escluse dal versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 dell’IRAP. Con il documento di prassi in esame, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il citato articolo 24 del decreto legge n. 34 del 2020, esplica i propri effetti anche nei confronti di tutti i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (esercizi “a cavallo”). Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale circostanza ed ai corrispondenti termini di versamento. In particolare, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001: - per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento del saldo deve avvenire entro il 30 giugno e quello di acconto entro il medesimo termine (prima rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell’acconto). In pratica, tali soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020; - per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’“ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta” (saldo periodo precedente e prima rata dell’acconto) e l’“ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta” (seconda rata dell’acconto). Risulta, quindi, determinante individuare il «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019» e, a tal fine, la nota dell’Agenzia contiene alcuni esempi a cui si fa rinvio.
Pag. 22 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2020
La nota dell’Agenzia delle Entrate può essere prelevata da questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/docu-
ments/20143/2471167/RISOLUZIONE+N.+28. pdf/4b4f089f-7015-a906-8ac2-3a4391a8fbd9 (C)
Pag. 23 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2020
Autorità Garante per la Concorrenza a luglio il versamento per l’anno 2020
A partire dal 1° luglio p.v. e fino al 31 luglio p.v., le società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro sono chiamate a versare il contributo al funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM). Come per il 2019, il contributo ammonta allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 10 marzo u.s. (data della delibera AGCM n. 28248) - voce A1 del conto economico “ricavi delle vendite e delle prestazioni”. La soglia massima di contribuzione non può essere superiore a cento volte la misura minima, quindi a 275.000 €. Il pagamento del contributo potrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine, verrà
spedito a ciascuna società contribuente, tramite posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’avviso di pagamento PagoPA. Tale avviso potrà essere pagato: - presso gli sportelli bancari sul territorio nazionale dei prestatori di servizio di pagamento (PSP) abilitati; - attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai PSP abilitati; - presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati); - presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5. L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) all’indirizzo: https://www.agid.gov.it/it/ piattaforme/pagopa/dove-pagare. In caso di tardivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento, nonché le maggiori spese connesse alla riscossione coattiva tramite ruolo.
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1980-2020 La Legotecnica Onlus compie 40 anni di attività 40
anni di impegno non soltanto lavorativo, ma anche e soprattutto sociale. È la Onlus La Legotecnica, con sede a Colloredo di Prato, realtà nata il 21 marzo 1980 per volontà di 19 persone diversamente abili, la maggioranza delle quali residente nella struttura della Comunità Piergiorgio di Udine in quanto portatrici di gravi svantaggi fisici. Oggi, quell’ideale di solidarietà reciproca è intatto e ha consentito a molte persone di ritagliarsi un posto di lavoro, assicurandosi un inserimento sociale ancor più compiuto. La Legotecnica, che si poggia su 12 soci lavoratori e quattro soci volontari, è qualcosa di più di una semplice legatoria. Oltre alla rilegatura e stampa dei volumi, si occupa di confezione di depliants, cuciture a punto metallico, restauro e recupero volumi, rilegature di manuali, raccolte e fascicoli, oltre alla stampa digitale di numerosi prodotti. Ne ha fatta di strada, la cooperativa che dal 1992 ha trovato casa a Pasian di Prato: nei suoi quattro decenni ha rilegato oltre 20 milioni di volumi, con 45 inserimenti lavorativi di persone diversamente abili e 95 posti di lavoro creati; sono 38, invece, gli stage o tirocini riservati a studenti diversamente abili o in stato di svantaggio. Il fatturato si attesta su circa 380 mila euro.
Particolare importanza la riveste il progetto So.la.re (Solidarietà-Lavoro-Recupero), nato nel 2009 con la posa della prima pietra e inaugurato nel 2015 grazie all’impegno della Legotecnica e finanziato in parte grazie al sostegno della Regione Fvg, della provincia di Udine e della Fondazione Friuli. L’iniziativa consiste nella realizzazione di un Centro Diurno e di un Laboratorio Protetto ove accogliere persone che si trovano in stato di svantaggio psico-fisico e/o sensoriale o legate ad una pregressa dipendenza da sostanze e che non sono in grado di affrontare e gestire autonomamente un reinserimento lavorativo.
Tra le novità più recenti, invece, c’è quella dell’assemblaggio: «Abbiamo avviato questo settore circa quattro anni fa - racconta Nicola Valent, presidente della cooperativa La Legotecnica - e per questo recentemente abbiamo preso in affitto una porzione di capannone. Intendiamo acquistare questi nuovi spazi entro cinque anni, anche perché il settore che sta dando ottimi risultati e vogliamo rafforzarlo». Packaging, etichettature, pesature di precisione e insacchettamento sono alcune delle pratiche di assemblaggio capaci di offrire riscontri incoraggianti. E poi, nel 2017 sono arrivati nuovi investimenti, con l’acquisto di due macchinari per la brossura grazie anche al sostegno della Regione Fvg e della Fondazione Friuli, «mentre l’anno scorso - aggiunge il presidente - abbiamo cominciato a utilizzare la cucitura punto Singer, una tecnica “di nicchia” in grado di nobilitare la stampa. Sta piacendo sempre più!». La clientela principale oggi è composta da tipografie, per il 90% localizzate in regione (ma non manca qualche commessa dal Veneto). Ma quali sono i punti di forza de La Legotecnica? «Oltre all’aspetto etico e sociale -conclude Valent- possiamo assicurare puntualità nelle consegne e qualità nel lavoro, soprattutto dopo gli ultimi investimenti, oltre al rapporto diretto con il cliente».
“Mi avevano detto che la cooperativa aveva come scopo l’integrazione lavorativa e sociale di alcune persone diversamente abili, ma per quanto mi guardassi intorno non mi pareva di vederne: tutti mi sembravano abili, anzi abilissimi. Se c’era qualcosa a distinguerli, ma lo scoprii a fatica, era qualcosa nel loro sguardo: quella luce di gioia di vivere che non si trova più nel mondo imbronciato in cui viviamo.”
“E’ una bella storia di impresa che pone al centro non solo lo sviluppo economico e del territorio ma soprattutto l’integrazione sociale GIUSEPPE MORANDINI PRESIDENTE FONDAZIONE FRIULI
PAOLO MAURENSIG
Via D’ Antoni 26 -33037 Pasian di Prato (Ud) tel. 0432.652113 fax. 0432.652115 legotecnica@tin.it commerciale@lalegotecnica.com www.lalegotecnica.it
Tributi locali
possibile il differimento dei termini
Con la Risoluzione n. 5 dell’8 giugno 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito in quali casi e con quali modalità i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza. Nel rinviare gli interessati alla lettura del documento di prassi, una particolare sottolineatura merita il passaggio relativo all’IMU: per questa imposta, infatti, la possibilità di differimento da parte del Comune è preclusa, in via generale, dal comma 762 dell’art. 1 della legge di Bilancio per il 2020 ma, tale disposizione, deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) che, invece, consente ai Comuni di stabilire, con proprio regolamento, differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto. Peraltro, il Comune potrebbe esercitare questa facoltà con esclusivo riferimento alle entrate di pro-
pria spettanza, senza quindi toccare quelle di competenza statale. Tale principio, pertanto, porta ad escludere che i Comuni possano decidere interventi - anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva (classificati nel gruppo catastale D). La Risoluzione, inoltre, esclude anche l’eventualità, alternativa al differimento del termine, di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, ma dando possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l’acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi. Secondo il Ministero, infatti: - tale ipotesi equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini; - sia per la quota comunale che per quella statale, non sembra possibile che il Comune possa rinunciare integralmente alle sanzioni, trattandosi di materia coperta dalla riserva di legge. Tuttavia, viene ricordato che, in capo agli enti locali, sussiste la possibilità di introdurre agevolazioni, ossia ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (sulla base dei principi delineati dall’art. 50 della L. n. 449 del 1997) e la regolamentazione delle modalità di rateazione delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo.
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Presentazione al CAF del modello 730 la documentazione da presentare per la dichiarazione semplificata Premessa Con il modello 730 i lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati, possono dichiarare i propri redditi con una procedura che consente di ottenere i rimborsi oppure effettuare i versamenti delle somme a debito direttamente in busta paga. Possono presentare il modello 730 i soggetti che nel 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Possono utilizzarlo anche i contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad eseguire il rimborso. Da quest’anno lo possono presentare anche gli eredi dei soggetti deceduti nel 2019 oppure nel 2020 ma entro il 27 luglio 2020. I contribuenti possono scaricarsi dal sito delle En-
trate il proprio modello 730 precompilato telematicamente, procedendo alla conferma dei dati in esso indicati oppure modificandoli. In alternativa è possibile rivolgersi ad un CAF al quale è necessario rilasciare apposita delega affinché provveda allo scarico del modello precompilato o, alternativamente alla trasmissione autonoma del modello. Resta impregiudicata la possibilità, anche nei casi di ricorso al CAF, di confermare il modello predisposto dall’amministrazione, qualora lo stesso sia completo, oppure procedere alla sua integrazione qualora incompleto.
I nuovi termini di presentazione L’art. 16-bis del D.L. 124/2019 ha rivisto i termini di presentazione del modello 730 con decorrenza dal 2021. Il D.L. 9/2020 (decreto Coronavirus) ha anticipato la decorrenza dei nuovi termini all’anno in corso. Il nuovo termine ultimo per la presentazione del modello 730 direttamente o tramite il CAF è fissato al 30 settembre 2020. In base alla data in cui il contribuente presenta al CAF la documentazione per il 730, sono previsti termini differenziati di trasmissione del modello all’amministrazione finanziaria.
DATA DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AL CAF
TERMINE ULTIMO DI INVIO 730 ALLE ENTRATE
Entro il 31 maggio
entro il 15 giugno
dal 1° giugno al 20 giugno
entro il 29 giugno
dal 21 giugno al 15 luglio
entro il 23 luglio
dal 16 luglio al 31 agosto
entro il 15 settembre
dal 1° settembre al 30 settembre
entro il 30 settembre
L’invio scaglionato delle dichiarazioni determinerà un differenziamento degli addebiti e accrediti risultanti dalle operazioni di conguaglio. Il conguaglio, infatti, deve essere eseguito nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione. Alla luce di questa nuova tempistica i contribuenti con posizioni a debito nei confronti dell’amministrazione finanziaria potranno scegliere di spedire
la dichiarazione a settembre posticipando conseguentemente, senza sanzioni, il momento di versamento delle imposte a ottobre. Per i soggetti autorizzati a presentare il 730 la scelta della sua presentazione risulta conveniente anche rispetto alla presentazione del modello unico che rimane vincolato alle ordinarie scadenze di giugno. Diversamente per i soggetti con posizioni a credito avranno convenienza ad anticipare il momento
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di presentazione del modello 730 per avere il rimborso il prima possibile.
Emergenza Covid Il decreto Liquidità (D.L. 23/2019) in merito all’attività di assistenza fiscale ha previsto la possibilità, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, di fornire la documentazione a “distanza”. Conseguentemente sarà possibile trasmettere in via telematica, tramite una copia per immagine, ovvero tramite e-mail o messagistica istantanea, la delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la documentazione di supporto per la compilazione del 730.
I redditi interessati al modello Con il modello 730 possono essere dichiarati i seguenti redditi: - di lavoro dipendente e assimilato; - di collaborazione coordinata e continuativa; - di terreni e fabbricati; - di capitale; - di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; - redditi occasionali derivanti da attività commerciali; - indennità per la cessazione di rapporti di co.co. co. non assoggettati a tassazione separata; - alcuni redditi diversi; - alcuni redditi assoggettati a tassazione separata.
Soggetti che possono utilizzare il modello La compilazione del modello 730, affinché il rimborso sia effettuato direttamente dal sostituto d’imposta, richiede che il rapporto di lavoro sia in vigore. Nei casi in cui manchi il sostituto d’imposta ma i redditi ricadano tra quelli dichiarabili tramite il modello 730, il conguaglio a credito sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle entrate. Qualora non sia possibile utilizzare il modello 730, ad esempio in presenza di redditi d’impresa, si dovrà presentare il modello Unico 2020. Il modello 730 può essere inoltre presentato, oltre che da pensionati e lavoratori dipendenti, da: - soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente; - soci di cooperative di produzione e lavoro; - sacerdoti della chiesa cattolica; - titolari di redditi di collaborazione;
- giudici costituzionali, parlamentari nonché titolari di cariche pubbliche ed elettive; - soggetti impegnati in lavori socialmente utili; - lavoratori con contratto a tempo determinato se il rapporto di lavoro dura almeno dalla data di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; - i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti nel 2019 o entro il 23 luglio 2020; - produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione Irap, Iva e 770.
Chi non può utilizzare il modello Non possono utilizzare il modello 730 e conseguentemente devono presentare il modello Unico, i contribuenti che per il 2019 dichiarano: - redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; - redditi di lavoro autonomo per i quali è stata richiesta la partita Iva; - redditi diversi non compresi tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730, quali quelli derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende o dall’affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende; - i soggetti che devono presentare un’altra dichiarazione, come ad esempio Iva, Irap o il modello 770; - i soggetti che non sono residenti in Italia nel 2019 e/o nel 2020; - i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente erogati da soggetti non sostituti d’imposta, come ad esempio i collaboratori familiari; - i soggetti che nel 2019 hanno percepito redditi derivanti da TRUST; - i soggetti che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli indicati al rigo G4; - i soggetti che nel 2019 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata.
A chi si presenta Al contribuente è riconosciuta la facoltà di gestire in autonomia la propria dichiarazione, infatti, l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti il proprio modello 730/2020 precompilato. In questi casi l’accesso avviene nell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate alla quale è possibile accedere tramite:
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- Fisconline attraverso l’username e la password rilasciate dall’Agenzia delle entrate; - credenziali INPS dove il PIN rilasciato dall’istituto consente l’accesso alla dichiarazione; - Carta Nazionale dei Servizi, inserendo la carta nel lettore e registrandosi, il sistema fornisce PIN e password di accesso a Fisconline; - Sistema pubblico di identità digitale (SPID) in questi casi è richiesta l’abilitazione ad Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it o Namirial; - per i soli dipendenti della pubblica amministrazione il portale Noipa. Per utilizzare Fisconline il contribuente può registrarsi anche sul sito delle Entrate: - direttamente dalla sezione servizi telematici http://telematici.agenziaentrate.gov.it; - tramite App delle Entrate; - presentandosi presso un ufficio delle Entrate con un documento di riconoscimento. Qualora non si voglia gestire autonomamente la dichiarazione, il modello può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, se questi presta l’assistenza diretta, oppure ad un CAF. Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, questi possono presentare il modello 730 direttamente all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta. Il 730 può inoltre essere presentato a un professionista abilitato. Ricordiamo che i sostituti d’imposta, anche se non prestano l’assistenza fiscale, sono obbligati a effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730.
Documentazione da presentare Nelle ipotesi in cui si intenda utilizzare un CAF è possibile presentare un modello 730/2020 precompilato dal contribuente unitamente alla relativa documentazione giustificativa. È inoltre richiesta la consegna del modello 730-1, completo dei dati anagrafici, anche nei casi in cui non si desideri esprimere la destinazione dell’8 o del 5 per mille. Per agevolare le operazioni di raccolta della documentazione, è necessario preparare tutti i documenti riguardanti i redditi e gli oneri inerenti alla dichiarazione stessa, nonché le relative fotocopie. Le fotocopie vengono trattenute dal CAF, mentre gli originali sono restituiti ai contribuenti.
Elenco documentazione da presentare al CAF Al CAF deve essere presentata la seguente documentazione:
- copia documento d’identità valido del dichiarante e del coniuge in caso di dichiarazione congiunta; - dichiarazione dei redditi relativa al 2018 per compilare la delega di accesso alla precompilata; - dati anagrafici aggiornati (indirizzo e numero di telefono). Se la residenza è variata indicare data di variazione; - codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (è necessario fornire fotocopia del tesserino); - notizie su coniuge e familiari a carico (reddito complessivo, grado di parentela); - dati del datore di lavoro o del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio; - dati relativi a terreni e fabbricati: è necessario presentare un documento da cui si possa desumere la rendita catastale (effettiva o presunta) attribuita al fabbricato, ad esempio: a) foglio catastale aggiornato, visura catastale aggiornata ed eventuali comunicazioni dell’Ufficio Tecnico Erariale per variazioni o attribuzioni di rendita; b) dichiarazione Ici/Imu; c) atti notarili riguardanti acquisti, vendite, donazioni; d) dichiarazione di successione; e) contratto di locazione immobili di proprietà o ricevute degli affitti; f) contratto multiproprietà; - CU 2020 attestante il reddito di lavoro dipendente, di pensione o di collaborazione coordinata e continuativa relativo al 2019 (dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio se diverso dal datore di lavoro del CU); - documentazione attestante il possesso di altri redditi: a) cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità e altre indennità erogate da Inps o altri Enti; b) redditi da borse di studio o da stage; c) redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge (come da sentenza di separazione); d) certificazione redditi da compensi, indennità, gettoni di presenza per cariche elettive; e) certificazione redditi da lavoro occasionale; f) redditi da utili; g) certificazione riscatto premi assicurativi; h) certificazioni INAIL relative a indennità per inabilità temporanea; i) pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza Complementare;
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l) pensioni estere; - imposte e oneri rimborsati nel 2019 e già dedotti o detratti in anni precedenti; - documentazione probatoria degli oneri deducibili o detraibili: a) spese mediche (fatture di visite specialistiche, cure odontoiatriche ecc.); b) scontrini “parlanti” acquisto medicinali da banco, per i dispositivi medici la documentazione attestante la marcatura CE, anche per occhiali e lenti con gli estremi della normativa di riferimento; c) spese veterinarie; d) spese mediche e paramediche di assistenza ai portatori di handicap; e) ricevute o dichiarazioni di assicurazioni vita e/o infortuni pagate nel 2019; f) contributi previdenziali volontari e obbligatori; g) contributi previdenziali ed assistenziali per addetti servizi domestici e familiari; h) contributi versati per il riscatto del corso di laurea proprio e dei familiari fiscalmente a carico; i) certificazioni interessi passivi su mutui ipotecari rilasciate dalla banca; l) copia del contratto di mutuo ipotecario e copia della compravendita; m) spese per intermediazione immobiliare; n) contratto di locazione relativo ad abitazione principale; o) spese funebri; p) tasse scolastiche relative alle Università e alle scuole di istruzione secondaria superiore; q) spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per la pratica di attività sportiva per ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni; r) erogazioni liberali a favore di ONLUS, istituzioni religiose, organizzazioni non governative (ONG) ecc.; s) documentazione detrazione ex 36%, ora 50% (copia comunicazione inizio lavori con ricevuta della raccomandata, bonifici bancari, fatture o dichiarazione dell’amministratore se trattasi di spese condominiali); t) documentazione detrazione 65% per spese sostenute per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici già esistenti; u) spese per l’acquisto di mobili per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%;
v) spese per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico; z) premi assicurativi per rischio eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo; - ricevute versamenti assegno corrisposto al coniuge, sentenza di separazione o divorzio e codice fiscale del beneficiario; - spese per canoni di locazione per studenti; - fatture, bonifici, ricevuta trasmissione telematica alle Entrate relativi alle spese sostenute per beneficiare del credito d’imposta per videosorveglianza; - documentazione riferita a crediti d’imposta di anni precedenti; - deleghe di versamento Irpef per acconti. Importante sottolineare che ai fini della compilazione della delega per lo scarico del 730 precompilato dell’Agenzia delle entrate, è necessario allegare sia un documento d’identità valido, sia i redditi e il dato del rigo differenza riferiti al periodo d’imposta 2018.
Quando il 730 non basta Ci sono dei casi in cui oltre al modello 730, è necessario presentare anche dei quadri aggiuntivi del modello Unico 2020 PF nei modi e nei tempi previsti per quest’ultimo. I casi interessati a questo adempimento riguardano: - le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate nel corso del 2019, in questi casi si dovrà presentare il quadro RT del modello Unico 2020 PF. - gli investimenti in attività finanziarie all’estero, in questi casi si dovrà presentare, in aggiunta al modello 730, il quadro RW del modello Unico 2020 PF, anche ai fini del versamento dell’Ivie e dell’Ivafe; - l’incasso nel corso del 2020 di redditi di capitale di fonte estera, come ad esempio interessi, premi o altri proventi di obbligazioni e titoli similari pubblici e privati ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96 o non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dagli intermediari; - l’incasso di indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; - la rivalutazione del valore dei terreni nel corso del 2019; - il noleggio occasionale di imbarcazioni o navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.
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Negli ultimi quattro casi si dovrà presentare il quadro RM del modello Unico 2020 PF.
telematicamente apposito modello qualora siano variati i dati comunicati nell’anno precedente.
Invio telematico del modello 730/4
Presso la Vostra Associazione il servizio è già operativo
Ricordiamo che la ricezione del modello 730/4 viene eseguita attraverso una procedura telematica che consente ai datori di lavoro di scaricare i conguagli da operare, direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate. A tal proposito i sostituti d’imposta devono comunicare con il modello CU le informazioni per la ricezione dei dati riguardanti l’assistenza fiscale prestata. In alternativa è possibile trasmettere
Si ricorda che presso l’Associazione è operativo il servizio del CAF per il ritiro e la compilazione del modello 730/2020, al quale è possibile rivolgersi per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo, previa presentazione di tutta la documentazione in originale e in fotocopia fissando un appuntamento e anticipando la documentazione via e-mail.
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(PZ)
Il finanziamento per l’anticipo degli ammortizzatori sociali accordo operativo con confidi friuli e prima cassa fvg In questi giorni abbiamo sottoscritto, insieme a CONFCOMMERCIO UDINE e CONFINDUSTRIA UDINE, un accordo operativo con PRIMA CASSA FVG - Credito Cooperativo FVG Società Cooperativa e CONFIDIFRIULI a beneficio delle Imprese che desiderassero anticipare l’integrazione salariale ai propri dipendenti attingendo alla liquidità necessaria attraverso un finanziamento garantito. Grazie a questa collaborazione PRIMA CASSA FVG si impegna a: - valutare la concessione di una linea di credito a favore dell’impresa finalizzata all’anticipo della C.I.G. o di altro ammortizzatore sociale; - deliberare la linea di credito nei tempi più rapidi possibili compatibilmente all’acquisizione completa della documentazione richiesta; - rendere la linea di credito erogabile alla ricezione delle ore effettive di CIG utilizzate dall’impresa, e CONFIDIFRIULI si impegna: - al rilascio della garanzia sulla linea di credito deliberata dall’Istituto di credito per un importo massimo dell’80% del fido accordato all’azienda associata. Le aziende richiedenti l’intervento del Confidi non dovranno presentare posizioni classificate come “NPL” dal Confidi e dalla Banca e, comunque, dovranno possedere i requisiti di affidabilità secondo le ordinarie procedure di valutazione del merito di credito; - a dare priorità all’istruttoria e a rilasciare il proprio certificato di garanzia nei tempi più rapidi possibili e possibilmente in contestualità con la delibera dell’Istituto di Credito; - ad applicare uno sconto pari alla riduzione del 65% della componente rischio di credito.
La documentazione richiesta dalla banca per avviare la pratica di concessione di credito è la seguente: - Bilancio o bozza di bilancio dell’ultimo anno concluso e copia del bilancio definitivo dell’anno precedente; - DURC in corso di validità (anche nel caso in cui il documento sia stato prorogato per i termini di validità); - Documentazione prevista ai termini di legge per l’apertura della pratica di Fido (moduli privacy, antiriciclaggio, etc.). La Banca trasmetterà nei tempi più rapidi possibili la documentazione raccolta al Confidi corredata da eventuali integrazioni richieste da quest’ultimo. L’azienda socia del CONFIDIFRIULI dovrà presentare domanda per la concessione di garanzia avvalendosi della usuale modulistica messa a disposizione dal Confidi sul proprio portale; nel caso l’azienda non sia ancora iscritta al CONFIDIFRIULI congiuntamente alla richiesta di garanzia dovrà presentare domanda di adesione al Confidi. La garanzia sarà rilasciata di norma in regime d’aiuto “De Minimis” per le aziende qualificabili come P.M.I. ai sensi delle vigenti normative. Negli altri casi il Confidi potrà avvalersi della facoltà di rilasciare la garanzia a valere su “Fondi Propri” o a valere su fondi rischi ricadenti nel “Quadro Temporaneo” di aiuti di stato della UE qualora disponibili. Per il rilascio della garanzia il Confidi potrà avvalersi dell’utilizzo di specifici Fondi Rischi meglio indicati nel certificato di garanzia. La valutazione circa la concessione della linea di credito da parte della Banca e della garanzia da parte del Confidi sono oggetto di autonoma valutazione che terrà conto del merito creditizio e della solvibilità dell’impresa richiedente. L’importo minimo e massimo delle operazioni potrà essere oggetto di eventuale deroga in specifici casi, adeguatamente motivati. Le principali condizioni relative all’affidamento sono quelle riportate nella seguente scheda tecnica. Le imprese interessate allo strumento possono fare riferimento ai nostri Uffici.
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(LCP)
Grazie ai suoi 25 anni di esperienza nel campo della progettazione di macchine e impianti industriali OREB Sistemi Industriali è in grado di offrire ai propri clienti non solo consulenza ma anche soluzioni complete chiavi in mano per la messa in sicurezza di macchinari singoli o linee di produzione. Il tutto nel rispetto delle norme più rigorose. Interventi forniti completi delle certificazioni obbligatorie e realizzati nell’ottica di migliorare gestione ed efficienza nella produzione. OREB Sistemi Industriali opera in tutti i settori, dalla meccanica pesante all’automazione leggera.
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Indennità NASpI emergenza covid-19. chiarimenti inps sull’indennità erogata a lavoratori licenziati in violazione di legge Attraverso il messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, l’Inps ha dato via libera al riconoscimento dell’indennità NASpI anche a beneficio di quei lavoratori oggetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, durante il periodo di 5 mesi a decorrere dal 17 marzo u.s. (quindi, fino al 17 agosto p.v.), in cui questi licenziamenti sono stati invece vietati dal decreto legge Cura Italia (d.l. 18/2020) e da quello Rilancio (d.l 34/2020). Il decreto Rilancio ha peraltro previsto la possibilità, per il datore di lavoro, di revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo eseguiti nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo, richiedendo contestualmente la cassa integrazione a partire dalla data di efficacia del licenziamento. Con nota prot. n. 5481 del 26 maggio 2020, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo aver premesso che l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ha osservato che “non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo –
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intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”. Di conseguenza, in presenza di tutti i requisiti previsti, viene data via libera all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori con rapporto di lavoro cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato articolo 46 del d.l 18/2020 –, anche se intimato in data successiva al 17 marzo 2020. Peraltro, in questi casi l’Inps provvederà ad erogare l’indennità in esame con riserva di ripetizione qualora, a seguito di vittoria del lavoratore nel contenzioso giudiziale o stragiudiziale attivato, questi fosse reintegrato nel posto di lavoro. L’Inps procederà al recupero delle somme erogate a titolo di NASpI anche quando il datore di lavoro, tornando sui suoi passi, decida di chiedere la revoca del licenziamento impartito illegittimamente e, contestualmente, il trattamento di cassa integrazione salariale a beneficio del lavoratore riassunto, a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento. Il messaggio può essere prelevato dal seguente link: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202261%20del%2001-06-2020. pdf (C)
Contagio da Coronavirus in occasione di lavoro l’inail interviene sulle responsabilità del datore di lavoro
Dopo il comunicato stampa di qualche giorno fa, in cui l’Inail aveva già precisato i contorni della responsabilità datoriale a fronte di casi di dipendenti contagiati dal Coronavirus in occasione di lavoro, l’Istituto ha ora formalizzato la sua posizione con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020. Nel rinviare alla lettura del documento di prassi, in sintesi la posizione dell’Inail può essere così schematizzata: - Il riconoscimento di un indennizzo a favore del lavoratore contagiato dal Coronavirus in occasione di lavoro, non determina un’automatica responsabilità del datore di lavoro né in sede penale (considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero), né tantomeno in quella civile (tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento); - la responsabilità datoriale è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che, nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33; - peraltro, il rispetto delle misure di contenimento, se è sufficiente ad escludere la respon-
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sabilità civile del datore di lavoro, non basta certo all’Inail per disconoscere l’infortunio sul lavoro dovuto a contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero; - a questo proposito, l’Inail evidenzia che il riconoscimento dell’origine lavorativa del contagio si fonda su un giudizio ragionevole di probabilità, per cui si valuta se tenuto conto delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, delle indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc., appaia probabile che il lavoratore abbia contratto il virus in occasione di lavoro. Ciò – sottolinea l’Istituto – “è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”; - inoltre, l’Istituto ricorda che nell’ambito della disposizione del Cura Italia che ha previsto questa forma di tutela del lavoratore (ovvero il comma 2, art. 42 del decreto legge 18/2020, convertito con legge 27/2020), è espressamente stabilito che “gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese”. - Infine, quanto all’eventuale azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, anche in questo caso l’attivazione da parte dell’Istituto presuppone l’imputabilità nei confronti del datore di lavoro, a titolo quantomeno di colpa, della condotta che ha causato il danno; per cui, non può basarsi sul semplice riconoscimento dell’infezione da Sars-Cov-2. (C)
CCNL Uniontessile confapi e femca cisl, filctem cgil e uiltec uil rinnovano il ccnl. circolare informativa È stata sottoscritta in data 24 gennaio 2020 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Uniontessile CONFAPI scaduto il 31 marzo 2019.
Parte Normativa Decorrenza e durata (art. 77) In linea con quanto previsto con l’A.I. in materia di assetti contrattuali del 26 luglio 2016, il CCNL avrà validità 4 anni con decorrenza dal 1.04.2019 e scadenza alla data del 31.03.2023 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Relazioni Industriali Sistema Informativo Osservatorio Nazionale Tessile per i settori rappresentati - Informazioni a livello aziendale Lavoro esterno - Politiche di reshoring (artt. 15, 16 e 18)
Il rinnovo del CCNL ha apportato le seguenti variazioni alle normative sopra richiamate: - oltre a quanto già previsto in materia di compiti e finalità affidate all’Osservatorio Nazionale Tessile, le parti hanno convenuto di dare avvio entro la data del 30 giugno 2020 alle attività previste; - hanno inoltre stabilito di affidare a tale osservatorio ulteriori compiti in materia di Responsabilità sociale dell’impresa, attraverso la creazione di linee guida, e definire interventi per far fronte alle conseguenze dell’invecchiamento attivo e dell’integrazione lavorativa tra generazioni; - è stato previsto nelle aziende con almeno 30 dipendenti l’esercizio del diritto, da parte delle Pag. 36 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2020
RSU, all’informazione e consultazione annuale sulle materie indicate; - nelle aziende con almeno 100 dipendenti, qualora sia presente una RSU composta da almeno 3 componenti e nell’ambito della stessa, può essere costituita la figura del “delegato alla formazione” in possesso di adeguate competenze, con il compito di essere il referente per l’azienda nella condivisione dei piani formativi aziendali. Per tale figura non sono previste particolari agevolazioni in termini di permessi, fermo restando il monte ore contrattuale a disposizione delle RSU per le attività sindacali. - Agli obblighi già previsti dalla normativa contrattuale in materia di Lavoro esterno – politiche di reshoring, è stato aggiunto per le aziende committenti lavorazioni a terzi e/o appalti, l’inserimento nel contratto di commessa di apposita clausola “richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché l’applicazione delle leggi dello Stato sul lavoro.”
Mercato del lavoro Contratto a termine e somministrazione a tempo determinato (art. 30) Si è proceduto, ai fini dell’attuazione delle previsioni di legge, al completamento ed integrazione degli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva. Pertanto è stato previsto che le percentuali di assunzione dei lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato saranno le seguenti: a) Media annua L’impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell’anno solare, non superiore al 30%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. b) Singolo mese Rimane confermato che non potrà essere
utilizzato in ogni singolo mese, per le tipologie di assunzione sopra riportate (l’utilizzo disgiunto e/o congiunto dei due istituti), un numero di lavoratori superiore al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato. c) Casi particolari Nelle aziende dove l’applicazione delle percentuali previste dai punti a e b di cui sopra dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi. d) In tema di intervalli temporali è stato pattuito: 1. in caso di rinnovo dei contratti a termine con durata fino a 6 mesi, l’intervallo temporale è ridotto da 10 a 5 giorni. 2. l’assenza di intervalli temporali nei casi di contratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo (quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici in maternità, ferie superiori a 5 giorni lavorativi, malattia, ecc..). Oltre a quanto sopra, il rinnovo contrattuale ha confermato che: - il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari alla metà della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. - In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla scadenza prevista- ad opera del lavoratore, trovano applicazione le normative contrattuali del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste per i lavoratori con qualifica di operaio, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello. - per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all’assenza. Pag. 37 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2020
Part-time (art. 32) E’ stata elevata dall’8% al 9% la percentuale prevista dall’art. 32 per “l’ accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi”.
Diritto alle prestazioni della bilateralità (ENFEA/ENFEA SALUTE) A seguito della costituzione del Fondo Sanitario Enfea Salute avvenuta in data 11 ottobre 2018 tra CONFAPI e CGIL, CISL, UIL, UNIONTESSILE CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC hanno proceduto in data 25 ottobre 2018 alla sottoscrizione dell’accordo di recepimento della sanità integrativa secondo le modalità e le condizioni previste. Pertanto il rinnovo del CCNL ha previsto che: - la contribuzione annua dovuta ad Enfea Salute è fissata in euro 120 (euro 10 al mese) per ciascun lavoratore a carico dell’azienda; - tale contribuzione è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2019 tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate; - sono iscritti ad Enfea i lavoratori dipendenti – superato il periodo di prova – rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali: * contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part – time o a domicilio; * contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione; * apprendistato. La sussistenza dei requisiti di adesione, mantenimento e/o perdita del diritto alle prestazioni è definita da Enfea Salute con apposito regolamento. In attesa del rilascio da parte dell’Inps del relativo codice, per il versamento della contribuzione ad Enfea Salute dovrà essere utilizzato il codice “Enfe” secondo le modalità riportate sul sito www.enfeasalute.it. E’ rimasto confermato, nelle misure e modalità già in essere, il versamento al fondo bilateralità Enfea (www.enfea.it), previsto dai precedenti CCNL, per l’erogazione alle aziende e ai lavoratori delle numerose prestazioni oggi operative.
Si ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dal vigente CCNL: - le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro; - i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti; - che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità (ENFEA/ENFEA SALUTE) dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità; - tale elemento aggiuntivo è comunque dovuto anche in caso di mancata adesione anche ad uno solo degli Enti bilaterali (ENFEA /ENFEA SALUTE); - tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta; - per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l’elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente alinea è forfettariamente compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato. Settori
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO Flessibilità dell’orario di lavoro (Art. 39) A fronte di una esplicita richiesta di Uniontessile, si è concordato di elevare il monte ore, contrattualmente previsto per il ricorso alla flessibilità, dalle attuali 96 ore fino ad un massimo di 104 ore annue, ulteriormente elevabili con accordo sindacale sino a 112 ore complessive. Permessi, assenze ed aspettative – (Art. 58) Alle casistiche previste dall’art. 58 in materia di permessi, assenze ed aspettative sono stati aggiunte le seguenti ipotesi: a) costituisce giustificato motivo (di assenza) la richiesta di permessi non retribuiti avanzata dai lavoratori che abbiano a carico figli in malattia di età compresa tra i tre e i dodici anni fino a un massimo di 8 giorni, comprensivi di quelli eventualmente riconosciuti dalla legislazione in materia e fatti salvi ulteriori giorni definiti dalla contrattazione aziendale; b) il lavoratore titolare dei permessi mensili previsti dall’art 33 della Legge n. 104/1992 comunica per iscritto al datore di lavoro i periodi di fruizione degli stessi, di norma su base mensile, con un preavviso di almeno 10 gg., al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell’impresa. Il lavoratore ha facoltà di modificare la data comunicata per comprovate e documentate ragioni. Sono fatti salvi accordi tra le parti di differimento della calendarizzazione dei permessi programmati.
Malattia e infortunio non sul lavoro – Aspettativa non retribuita (Art 63) Sono stati incrementati di mesi 4 i periodi di aspettativa non retribuita concessi dall’azienda, su richiesta del lavoratore, laddove sia stato superato, causa lunghi periodi di ricovero ospedaliero e/o gravi patologie ecc., il periodo massimo di comporto previsto dalla normativa di ogni singolo settore. I nuovi periodi risultano i seguenti: Precedente periodo
Nuovo periodo
a) Settore tessile-abbigliamento-moda
Mesi 4
Mesi 8
b) Settore calzature
Mesi 8
Mesi 12
c) Settore pelli e cuoio
Mesi 4
Mesi 8
d) Settore penne, spazzole e pennelli
Mesi 6
Mesi 10
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Settori
Precedente periodo
Nuovo periodo
e) Settore occhiali
Mesi 6
Mesi 10
f) Settore giocattoli
Mesi 6
Mesi 10
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 15 PARTE OPERAI / Art. 6 PARTE INTERMEDI / Art. 8 - PARTE IMPIEGATI E QUADRI Procedendo al recepimento delle modifiche legislative intervenute in materia, è stata integrata e aggiornata l’attuale normativa contrattuale richiamando “per il solo congedo parentale di cui all’art. 32, 1° comma, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.” le disposizioni previste per il caso di modalità di fruizione del congedo su base oraria. Tale fruizione è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art.32, 1° comma, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro per iscritto, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso pari a 2 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Si è convenuto inoltre che “sono fatti salvi accordi tra le parti per una diversa fruizione del congedo su base oraria in relazione alla distribuzione settimanale dell’orario di lavoro e alle giornate in cui è previsto un orario di lavoro ridotto.”
SEZIONE I - Classificazione del personale Su espressa richiesta di Uniontessile, si è concordato di modificare il periodo massimo di permanenza nel primo livello, previsto dalle declaratorie di ogni singolo settore, per “i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti ai lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro”. La permanenza nel suddetto livello, prima del passaggio al livello superiore, è stata quindi stabilita in 12 mesi (prima 9 mesi) che, in caso di assunzione a tempo indeterminato, può arrivare fino a 18 mesi complessivi.
Avvisi comuni da presentare ad Enfea Uniontessile e FILCTEM-FEMCA-UILTEC hanno concordato di procedere alla presentazione ad Enfea di 2 avvisi comuni per l’introduzione di nuove prestazioni economiche riguardanti le seguenti tipologie: - assenze non retribuite durante le malattie del Pag. 39 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2020
bambino nei primi 3 anni di vita (art. 47 comma 1 del Dlgs 151/2001); - sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 D.Lgs. 80/2015.
parte economica Previdenza integrativa (Art. 33) Dal 1° gennaio 2021 le aliquote contributive a carico dell’azienda vengono incrementate dello 0.10%.
Elemento di garanzia retributiva (Art. 12 bis) Il rinnovo del CCNL ha previsto che l’attuale Elemento di Garanzia contributiva dall’anno 2021 sarà corrisposto con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno anziché nel mese di gennaio come oggi previsto. Non subiscono variazioni le condizioni e le modalità per l’erogazione del suddetto elemento retributivo.
Indennità sostitutiva in caso di mancata applicazione di quanto previsto dalla lettera C) dell’art. 12 (Art. 12 ter) Con il rinnovo del CCNL, per le aziende in cui non è prevista la contrattazione di secondo livello, così come definita dall’art. 12, e quindi non sono in atto accordi sindacali per l’erogazione di trattamenti economici collettivi legati all’andamento dell’azienda e/o ad altri parametri, è stata introdotta l’erogazione di un elemento retributivo denominato “Indennità sostitutiva in caso di mancata applicazione di quanto previsto dalla lettera C) dell’art. 12.” Tale elemento retributivo, fissato in euro 110 lordi su base annua, ha decorrenza dall’anno 2020 e verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno. L’importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà
proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all’anno. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Con la sottoscrizione di accordi aziendali e/o vigenti che danno attuazione a quanto previsto dalla lettera C) dell’art. 12, l’erogazione del presente elemento economico viene a cessare. Nell’eventualità di accordi aziendali che prevedano erogazioni di importi inferiori, a quanto previsto al primo comma, dovrà essere corrisposta l’integrazione sino a concorrenza dei 110 euro lordi.
Tabelle degli elementi retributivi
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contrattuali a decorrere dal 1° febbraio 2020 Per effetto dei recuperi inflattivi relativi al rinnovo precedente e in considerazione dell’avvio dell’assistenza sanitaria integrativa, gli aumenti salariali riconosciuti per tutta la vigenza contrattuale sono stati stabiliti nella misura di € 80 a regime, sui livelli medi di addensamento, riparti su tre tranches. Il rinnovo del CCNL, sottoscritto a distanza di oltre nove mesi dalla scadenza del precedente CCNL, non prevede erogazioni economiche a copertura per il periodo di scopertura contrattuale. Per le tabelle degli aumenti e dei nuovi minimi retributivi si fa rinvio alla circolare associativa prot. n. 261/2020. (C)
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Misure contenitive del contagio da SARS-COV-2 spiegate le procedure di sanificazione delle strutture non sanitarie
Lo scorso 22 maggio, la Direzione Generale per la prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha diramato una nota con alcuni chiarimenti per facilitare l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni con particolare attenzione al settore dell’abbigliamento. Tra le altre cose, il Ministero ha evidenziato che: - il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale, costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione;
- in fase di riapertura e di ordinarietà delle attività commerciali, con presenza sul luogo di lavoro sia di lavoratori, sia di clienti o di fornitori, la pulizia regolare, seguita periodicamente da idonee procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus; - la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 μm che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire; - i droplets possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Di seguito, si riporta una tabella che, in base a dati sperimentali, indica i tempi di permanenza del virus su alcune superfici:
Particelle virali infettanti rilevate fino a
Particelle virali infettanti NON rilevate dopo
Carta da stampa e carta velina
30 minuti
3 ore
Tessuto
1 giorno
2 giorni
Legno
1 giorno
2 giorni
Banconote
2 giorni
4 giorni
Vetro
2 giorni
4 giorni
Plastica
4 giorni
7 giorni
Acciaio inox
4 giorni
7 giorni
Mascherine chirurgiche strato interno
4 giorni
7 giorni
Mascherine chirurgiche strato esterno
7 giorni
non determinato
Superfici
Valutazione del contesto Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione. Occorre valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.
Sanificazione
e misure organizzative Secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria. I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. Per la sanificazione vengono definite nella nota specifiche misure organizzative:
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- stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva; - aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie; - effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata; - incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione; - informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio: * misure di igiene personale e collettiva * criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata * le linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19.
Svolgimento delle procedure di sanificazione 1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione; 2. la pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno; 3. il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati. È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti se toccati da più persone; 4. i disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione; l’uso di disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio; 5. i disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell’etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati; 6. tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini;
7. indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.
Sanificazione in ambiente chiuso Se il posto di lavoro, o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali (vedi tabella precedente). La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati (es. postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili, ecc.) dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute, per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. Inoltre, occorre disinfettare adeguatamente superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Pertanto: - pulire, come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e sapone; - disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione; - rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione; - eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori).
Scelta di disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell’oggetto/superficie Seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini: a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica - preliminare detersione con acqua e sapone;
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- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; - utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati. b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.
Pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne. Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione. Alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all’aperto e oggetti spesso toccati da più persone. Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio
di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l’ambiente ed il comparto acquatico.
Tipologia di disinfettanti Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida. Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/20208 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all’uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d’uso riportate in etichetta. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore; quest’ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell’efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del prodotto. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente che ne emette l’autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione, conferma l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo. Organismi nazionali ed internazionali suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati nella seguente tabella:
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno
Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1% o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno
Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo 70% o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio)
Servizi
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0,1%
Tessili (es. cotone e lino)
Lavaggio con acqua calda (70 °C-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato
Procedure di sanificazione con l’utilizzo di OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione Tali procedure di sanificazione non sono assimilabili a interventi di disinfezione. Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disin-
fettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica, che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ. Per quanto riguarda l’ozono, il suo utilizzo deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente
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confinati, ed è pertanto preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria. Per il cloro attivo, a causa dell’elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l’utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ. Per il perossido di idrogeno il suo utilizzo vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali. Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (D.lgs. 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l’accesso ai locali e i tempi di decadimento. Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire, da un lato l’efficacia dell’applicazione e, dall’altro, la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze devono essere impiegate esclusivamente da personale ri-
spondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore. Tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria. Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione. In questo ultimo caso, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine: 1. pulizia; 2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati; 3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione; 4. adeguata areazione dei locali. (C)
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Albo Gestori Ambientali. Proroga validità iscrizioni le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 Il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la circolare n. 5 del 22 maggio 2020, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 27/2020, di conversione del dl n. 18/2020 (cd. Cura Italia), in applicazione dell’art. 103, chiarisce che le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020, fermo il rispetto di una serie di adempimenti per le imprese, tra cui: a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni; b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle ca-
tegorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2020; c) comunicare le variazioni dell’iscrizione. L’Albo Gestori Ambientali segnala, infine, che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 ha modificato il comma 1, dell’articolo 103, decretolegge 17 marzo 2020 n.18, disponendo che il termine del 15 aprile 2020 è prorogato al 15 maggio 2020. Pertanto, per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette. Queste direttive sostituiscono quelle contenute nella circolare n. 4 del 23 marzo.
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(CS)
Conai informa su decorrenza contributo imballaggi fino al mese di giugno 2020 compreso l’aliquota rimane invariata
Il CONAI con comunicazione del 4 maggio 2020 ha informato tutti i Consorziati che a seguito degli approfondimenti svolti, in un’ottica di semplificazione e di valutazione costi/benefici complessivi, con riferimento alla dichiarazione del contributo
ambientale mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (cosiddetta procedura semplificata “per tara”), i competenti Organi Consortili hanno ritenuto opportuno far decorrere l’aumento direttamente dal 1° luglio 2020, con il valore di 92,00 €/t. Di conseguenza, fino al mese di giugno 2020 compreso (sia per le dichiarazioni mensili che per il secondo trimestre del corrente anno) l’aliquota rimane invariata, vale a dire 85,00 €/t. Per eventuali ulteriori informazioni, ricordiamo il Numero Verde CONAI 800337799 e l’indirizzo infocontributo@conai.org
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(CS)
Verifiche periodiche attrezzature e formazione sulla sicurezza pubblicate le faq del ministero del lavoro
Tra le FAQ di ultima pubblicazione del Ministero del Lavoro, segnaliamo due importanti indicazioni che sono state fornite sui temi delle verifiche periodiche delle attrezzature e della formazione in materia di salute e sicurezza, come di seguito riportate. Quanto alle verifiche periodiche, viene chiarito che la proroga prevista all’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18/2020 (“Cura Italia”), non può essere estesa alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, detta proroga non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati, e ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la
salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Ministero ha precisato che “al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti”. Inoltre, “in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.” Le FAQ sono disponibili al seguente link: https:// www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx
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(C)
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ANAC: esonero dei contributi da versare in sede di gara fino al 31 dicembre 2020
Con comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 maggio 2020 è stato reso noto che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. È quanto sancisce l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21), che recepisce la
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proposta avanzata dall’Autorità nazionale anticorruzione nelle settimane scorse. Con la delibera 289 del 1° aprile, al fine di sostenere la ripresa del sistema produttivo e in particolare alleggerire le imprese dagli oneri dovuti, l’Anac aveva prospettato la possibilità di esonerare stazioni appaltanti e operatori economici dal suddetto versamento. La contribuzione dovuta varia a seconda dell’importo posto a base di gara e oscilla da 20 a 500 euro per le imprese e da 30 a 800 euro per le stazioni appaltanti. Secondo le stime, il provvedimento consentirà un risparmio quantificabile in circa 40 milioni di euro. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. (CS)
ANAC: SAL in deroga al contratto pagare le prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori L’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 213, co. 3, lettere c) e d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) ha il potere di segnalare al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore nonché di formulare al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore. Nella particolare situazione di emergenza sanitaria che investe il nostro Paese, l’Autorità con Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020 Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 385 del 29 aprile 2020 l’ANAC ha formulato una proposta di intervento normativo che definisca il comportamento delle stazioni appaltanti in caso di sospensione dei lavori con riguardo al pagamento delle prestazioni eseguite. L’attuale quadro normativo di riferimento in materia di sospensione delle attività contrattuali è rappresentato dall’articolo 107 del Codice dei contratti e dagli articoli 10 e 23 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»). In materia, invece, di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto i riferimenti normativi sono l’articolo 113-bis del Codice medesimo e l’articolo 14 del citato d.m. n. 49/2018. Dalle richiamate disposizioni, si ricava che al verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, il direttore dei lavori dispone la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori. Non è prevista in corrispondenza della sospensione l’ePag. 51 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2020
missione di uno Stato avanzamento lavori (SAL), che, quindi, interviene, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 14 del d.m. n. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione. La disciplina previgente al nuovo Codice dei contratti era in parte diversa, in quanto contemplava l’emissione dello stato di avanzamento lavori nei casi di sospensione dei lavori aventi una certa durata. Nello specifico, l’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), abrogato con l’entrata in vigore del Codice medesimo, stabiliva che in «caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione». Tale previsione sembra che sarà riprodotta nel Regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del Codice dei contratti pubblici nell’ambito della disciplina inerente alla sospensione dei lavori, ancora in fase di redazione. Nella particolare situazione di emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura di tutti i cantieri in corso, una indicazione di tale portata che consente alle Stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività. In considerazione di quanto sopra esposto con riferimento alle disposizioni suindicate l’Autorità Segnala al Governo l’opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività. (CS)
Tabelle ministeriali manodopera edile sono divise per province
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all’articolo 23, comma 16, prevede che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Il Decreto Ministeriale n. 26/2020 emanato in data 22 maggio 2020 prevede il costo medio ora-
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rio del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, è determinato da tabelle pubblicate al link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/ focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Settore-delle-imprese-edili-e-affini.aspx Le tabelle rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data del 22 maggio 2020. Il costo del lavoro determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti; b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (CS)
Approvati i prezzi edili per emergenza Covid-19 approvato dalla giunta regionale del fvg il documento che ha visto coinvolta anche la nostra associazione Con delibera n. 670 del 8 maggio 2020 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l’Appendice al Prezziario regionale dei lavori pubblici - edizione 2019 - contenente i prezzi per l’adeguamento alle misure della sicurezza anti Covid-19. La nostra Regione, considerando lo stato d’emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31.1.2020, su sollecitazione anche della nostra Associazione, ha ritenuto
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di procedere con immediatezza all’aggiornamento del Prezziario Regionale, al fine di fornire agli operatori del settore gli strumenti necessari per l’aggiornamento o la redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto delle indicazioni normative e dei protocolli per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. La Regione ha proceduto a tale integrazione mediante approvazione di un’appendice al Prezziario Regionale 2019. Il documento sottoposto al tavolo tecnico, di cui fa parte la CONFAPI FVG, è costituito da n. 21 voci di elenco prezzi. L’appendice è disponibile per la visualizzazione sul sito web della Regione al link http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2020 &num=670&tx_dataDel=&key=&uf (CS)
Prodotti lattiero-caseari per il Giappone il ministero della salute ha adottato un nuovo certificato Vi informiamo che i prodotti lattiero-caseari che arrivano presso le dogane giapponesi, a partire dal 1° giugno 2020, devono essere accompagnati da un nuovo certificato sanitario. Le merci che arriveranno accompagnate da precedenti versioni del certificato potrebbero essere oggetto di respingimento da parte delle dogane giap-
ponesi e dovranno essere reimportate o distrutte. Le autorità sanitarie italiane potranno sostituire i certificati delle merci attualmente in viaggio se l’arrivo delle stesse in Giappone è previsto dopo il 1° giugno. Si ricorda la necessità di riportare in modo esteso e corretto i dati degli stabilimenti che producono i prodotti lattiero caseari destinati all’esportazione (nome dello stabilimento, approval number CE IT XXX, indirizzo) così come gli stessi appaiono nella sezione IX della master list ministeriale pubblicata sul sito del Ministero della Salute al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/portale/temi/ trasferimento_PROD.jsp
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(C)
Test sierologici ai dipendenti intervento del garante per la privacy sulla loro legittimità Il Garante per la privacy, nell’ambito delle FAQ pubblicate sul trattamento dei dati dei lavoratori nel quadro dell’emergenza Coronavirus, ha diffuso un importante chiarimento circa la possibilità, per l’azienda, di imporre al lavoratore l’effettuazione di test sierologici per accertare l’eventuale contagio da Coronavirus (https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro). In pratica, il Garante ha affermato che il datore può richiedere lo svolgimento di questi test solo se disposto dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test. Soltanto il medico competente, infatti, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. Una volta fatto l’esame del sangue, le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del
lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro. Fermo restando che le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti. Peraltro, i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, a sua volta coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti. Sempre il datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza tuttavia poter conoscere l’esito dell’esame.
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(C)
Motorizzazione Civile FVG. Operatività l’elenco delle attività indifferibili del servizio della motorizzazione civile regionale Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 196/2020 per ricordare che, con comunicazione riportata il 7 maggio 2020 sul sito web della Re-
gione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), il Servizio della Motorizzazione civile regionale ha riportato l’elenco aggiornato delle attività inderogabili da esso erogate nonché gli orari di apertura, decorrenti dall’11 maggio 2020, dei singoli uffici territoriali (ex provinciali). Per l’importanza della materia si riporta il testo integrale della nota. Per ogni altra informazione o necessità gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
OGGETTO: EMERGENZA DA COVID-19 – Operatività degli Uffici del Servizio Motorizzazione civile nel territorio regionale (fino a nuova disposizione) ATTIVITA’ INDEROGABILI Si indicano di seguito l’elenco aggiornato delle attività inderogabili erogate dalla Motorizzazione Civile Regionale con decorrenza immediata ove non diversamente indicato: 1. Immatricolazione e re-immatricolazione per tutti i veicoli; 2. Visita e prova di veicoli da destinare a disabili o ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, veicoli ATP ecc.); 3. Visita e prova di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone; 4. Visita e prova (artt. 75 e 78 del C.d.S.) di tutte le categorie di veicoli (dal 18 maggio 2020); 5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (per carta di circolazione non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 18 maggio 2020); 6. Revisione veicoli dell’ambito regionale destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE; 7. Revisione veicoli industriali dell’ambito regionale destinati al trasporto merci e degli autobus in sevizio pubblico (dal 18 maggio 2020); 8. Domanda di rilascio dei certificati ATP; 9. Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN); 10. Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità; Rilascio dei permessi provvisori di guida a seguito della sospensione dell’attività delle Commissioni Mediche Locali; 11. Rilascio duplicati CQC e patenti per guida mezzi destinati a circolare all’estero a scopo professionale; 12. Rilascio duplicato patente di guida per deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020); 13. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare o di patente estera (dall’11 maggio 2020); 14. Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020); 15. Ritiro patenti sospese/revocate. Restituzione patenti sospese. Restituzione carte di circolazione sospese. NUOVI ORARI DI APERTURA (a decorrere dall’11 maggio 2020 e fino a nuova disposizione) Ufficio territoriale di Udine Gli sportelli avranno apertura ridotta, dalle 9:00 alle 12:00, nei seguenti giorni:
Sportello “Immatricolazioni”
Sportello “Veicoli con titolo” Sportello “Revisioni e Collaudi” Sportello “Macchine agricole” Sportello “Patenti”
Ufficio “Contenzioso”
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aperto Lunedì, Mercoledì e Venerdì aperto Lunedì e Venerdì aperto Martedì e Giovedì aperto Lunedì e Mercoledì aperto Martedì, Mercoledì e Giovedì aperto di Giovedì
Ufficio territoriale di Trieste Gli sportelli avranno apertura ridotta, dalle 9:00 alle 12:00, nelle seguenti giornate:
Sportello “Merci” Sportello “Patenti” Ufficio “contenzioso” Sportello “Veicoli” Sportello “Ciclomotori”
aperto Martedì aperto Martedì e Giovedì aperto Martedì aperto Lunedì e Mercoledì aperto Mercoledì
Ufficio territoriale di Pordenone Gli sportelli avranno apertura ridotta, dalle 9:00 alle 12:00, nelle seguenti giornate:
Sportello “Patenti” Sportello “Immatricolazioni” Sportello “Collaudi” Sportello “Merci” Sportello “Informazioni – protocollo”
Ufficio “Contenzioso”
aperto Lunedì e Mercoledì aperto Martedì e Venerdì aperto Martedì e Venerdì aperto Lunedì e Mercoledì aperto Lunedì, Martedì, Mercoledì e venerdì aperto Lunedì e Mercoledì
Ufficio territoriale di Gorizia Gli sportelli avranno apertura ridotta, dalle 9:00 alle 12:00, nelle seguenti giornate:
Sportello “Veicoli” e “Immatricolazioni” Sportello “Patenti”
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aperti Lunedì e Mercoledì aperto Lunedì e Mercoledì
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per l’aprile 2020
Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 6/2020, p. 57, per segnalare che l’11 maggio 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di aprile 2020. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’aprile 2020 (pari a 1.302,41 euro in diminuzione rispetto al mese di marzo 2020, quando ammontava 1.378,22 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,067 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,853 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es., il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)