7 minute read
Lettere in Redazione
Il profilo del Giudice F.O.I.
di SERGIO PALMA
Il presente articolo tende a delineare gli aspetti normativi legati all’area Giudici della FOI, con particolare riferimento al loro ruolo all’interno dell’attività espositiva. L’interesse ad approfondire tale argomento si fonda sulla constatazione dell’assenza di un solido impianto normativo e dell’inesistenza di un codice operativo o di una casistica che dir si voglia. A fronte della tradizionale importanza attribuita dagli operatori del settore alla scheda di giudizio, nonché in base ad esperienze strettamente personali, ho individuato un oblio relativo a tutti gli atti obbligatori e non. Tutto ciò dovrebbe far riflettere. La mancanza di una norma capace di legittimare una Commissione con il compito di comminare sanzioni certe per eventuali irregolarità commesse con dolo o per imperizia/incompetenza, sia dagli Operatori che dagli Espositori, ancorché dagli organizzatori di eventi espositivi, fa porre alcune domande. Commissario di Mostra Art. 22 R.G.M. “In caso di irregolarità riconosciute all’ingabbio, il Comitato Organizzatore dovrà escludere il soggetto dalla manifestazione. Se le irregolarità saranno rilevate durante o dopo il giudizio, il Comitato dovrà, in ogni caso, escludere i soggetti dalle classifiche e dalla premiazione. Nel caso l’irregolarità sia considerata dolosa, cioè nel caso di provata frode intesa ad ingannare il Comitato Organizzatore od il Giudice, l’esemplare dovrà essere eliminato da qualsiasi classifica o premio. Le infrazioni dolose ed espressamente palesi, rilevate durante il giudizio, dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dal Responsabile di Giuria, dal Giudice interessato e dal Direttore Mostra. Gli atti relativi dovranno essere inviati alla Segreteria FOI per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. L’attualità complessiva della tematica è resa ancor più rilevante dall’attuale discussione sul disegno normativo in esperimento, per modificare il sistema di giudizio, a confronto o ancor meglio con sistema misto, cioè giudicare solo i migliori con scheda analitica. L’esistenza di uno ius tacendi affonda le sue radici già nel diritto romano, che prevedeva cause legittime di esenzione, introdotte con eccezioni e finalizzate a rispettare il segreto imposto a determinate categorie di persone con l’impossibilità di far valere le ragioni delle norme applicate durante il lavoro svolto Deferimenti Con questo scritto si vuole analizzare l’approccio allo strumento “deferimento-squalifica” da parte degli operatori del giudizio e, soprattutto, come esso viene utilizzato nella fase della comminazione di sanzioni. Inoltre, si è cercato di capire se e come sia possibile sfruttare le potenzialità del Giudice, rendendole più trasparenti e funzionali all’attività svolta ed efficaci sotto il profilo dell’utilizzabilità nella fase sanzionatoria. In sostanza, si cerca di verificare se lo strumento (rapporto di giudizio), conformemente all’attuale quadro normativo ed alla interpretazione sistematica che in esso viene data, sia relegato a mero supporto per l’attività medesima o meno. Nello specifico si è dato valore – superando una tradizionale considerazione della materia più vicina all’area del buonismo della commiserazione (interessata?) - alla diversità del ruolo che il Giudice riveste, rispettivamente, nell’ambito dell’acquisizione di iniziativa di elementi da parte del collegio giudicante, volti a raccogliere elementi utili a ricostruire le modalità esecutive che il deferito utilizza per contravvenire alle regole evidenziandone le criticità. Attività e dipendenza funzionale dal Presidente di Giuria Il Giudice F.O.I., oltre al primario ma non esclusivo compito di giudizio dei soggetti esposti è l’Elemento del procedimento, incaricato a collaborare con il Presidente di Giuria nell’evidenziare violazioni normative. L’individuazione dei presunti autori delle violazioni e l’assicurazione delle fonti di prova con l’assolvimento di compiti meramente esecutivi, intesi a dare procedibilità ai provvedimenti della Commissione predisposta dal Consiglio Direttivo Federale, rende quanto sia importante la figura del Presidente di Giuria. Tra le attività ad iniziativa del Giudice, l’attività informativa assume un’importanza prioritaria e può identificarsi nell’esercizio di due distinte funzioni: una di individuazione del problema e l’altra di comunicazione dello stesso alla Commissione competente tramite il Presidente di Giuria. Lo stesso articolo 55 del Regolamento Generale Mostre descrive le funzioni e precisa che il Giudice “ha l’obbligo, pena provvedimento disciplinare, di compilare il verbale delle infrazioni”. La notizia costituisce l’informazione destinata alla Commissione competente che la acquisisce come propria attraverso il verbale stesso.
L’attività informativa che il Giudice può fare rappresenta un insostituibile motore di ricerca nella fase dei primi accertamenti, se non funzione preventiva. L’autonomia riconosciuta in questa fase al giudice dall’art. 45 del R.G.M. “Il Giudice deve astenersi dall’iniziare o proseguire il giudizio: a) di soggetti appartenenti a specie o razze per le quali non è abilitato; b)di soggetti appartenenti a specie o razze non previste a concorso; c) in ambienti non idonei, o comunque con luce insufficiente o a temperatura inadeguata (per le razze da canto vale quanto disposto dal Regolamento speciale); d)quando infrazioni regolamentari impediscano od ostacolino gravemente il suo operato. Al termine del giudizio il Giudice compilerà le classifiche ufficiali, secondo quanto stabilito dal regolamento-programma della manifestazione ed un verbale, in triplice copia, su modello federale, sul quale vanno annotati il numero dei soggetti giudicati, quelli dichiarati primi classificati, nonché una relazione sull’andamento del giudizio. La consegna del suddetto verbale sancisce l’uf ficialità e la chiusura delle operazioni di giudizio.”È sottolineata dalla scelta del “regolamentatore” di vincolare all’osservanza delle decisioni prese tutti gli attori della scena mostra, nonché la possibilità di continuare a svolgere l’attività di iniziativa fino alla comunicazione ufficiale della fine lavori con apposito verbale. Queste norme, di fatto, riconoscono una potestà autonoma al Giudice che assume pregnanza di significato, nell’ambito del procedimento disciplinare, solo nella misura in cui il Giudice sia in grado di raccogliere di iniziativa quello che di fatto non è acquisibile attraverso il compimento di meri atti di Giudizio. L’espletamento di una efficace attività di iniziativa presuppone un’autonomia che è sancita, bensì non in maniera soddisfacente per le fasi successive. (Art. 56 R.G.M.) Le infrazioni al presente regolamento ed ai regolamenti speciali… commesse dalle Associazioni… vengono perseguite dal Consiglio Direttivo Federale” La dipendenza funzionale comporta la “subordinazione” di chi è tenuto al rispetto delle regole ma, di contro, non ha la possibilità nei confronti dell’autorità sovraordinata di far valere il lavoro e gli accertamenti svolti in sede di comminazione di eventuali sanzioni. Tale subordinazione non rappresenta un modello di subordinazione gerarchica. I compiti istituzionali demandati dai vari regolamenti ed enfatizzati dalla legittimazione a compiere giudizi e redigere verbali, o quanto altro si renda possibile per l’accertamento di infrazioni e lo svolgimento del giudizio, enfatizzano ulteriormente il ruolo di soggezione rispetto ad altri organi, anche alla luce dei più ampi poteri che dovrebbero essere riconosciuti per l’acquisizione di elementi probatori destinati a confluire all’attenzione del C.D. Il giudizio, il rilievo di infrazioni, l’accertamento di esse e la comminazione di sanzioni, non possono essere considerate come entità distinte, poiché rappresentano fenomeni in interazione tra loro. Nelle riunioni delle varie Commissioni, non sempre è possibile evincere dagli atti quanto l’informazione diretta potrebbe avere sul procedimento stesso, in quanto il giudizio finale può trovare fondamento unicamente nel valore oggettivo delle prove formatesi durante la discussione. Nella fase di valutazione, momento naturale di formazione del quadro probatorio, sulla cui base il Presidente della Commissione formerà il proprio convincimento per il giudizio finale, l’attività del Giudice avrà già esaurito la propria funzione con il contenuto di quello che era il verbale, e potrà comparire in tale fase mai sotto forma di testimonianza dello stesso Giudice divenuto testimone o del Presidente di Giuria. La figura del Giudice non risulta compresa in alcuna fase e, di fatto, la sua figura è marginale rispetto al procedimento. L’attenzione su alcuni aspetti significativi e, in particolare, sull’analitica individuazione degli elementi distintivi del fatto sanzionato, è del tutto avulsa alla figura del Giudice stesso. L’utilizzabilità delle notizie inserite nel verbale di accertamento della infrazione Oggi non possono giungere avanti alla Commissione entità probatorie formatesi al di fuori del verbale stesso. Alla luce di tale considerazione, emerge una chiara svalutazione di tali notizie nel contenuto delle norme stesse che non prevedono la diretta citazione del Giudice o Presidente di Giuria ma solo l’ammissibilità della deposizione e relative controdeduzioni del deferito. Tecnicamente, qualora i deferiti non siano esaminati, le informazioni fornite con il verbale del Giudice non solo non possono essere “utilizzate” ma neanche “acquisite”. Si sente quindi la necessità di una Giuria che non sia formata dai Giudici, come di fatto avviene; la disparità tra accusa e difesa è di contrappeso notevolmente a favore dei primi, in quanto verbalizzanti e sanzionatori. Il rappresentante dell’Ordine dei Giudici fungerà da Pubblica accusa durante i vari procedimenti disciplinari; si avverte anche l’esigenza di conoscere, da parte dei Giudici, l’esito dei propri verbali di contestazione delle varie infrazioni anche quando sono archiviati.