Italia Ornitologica - numero 4 2021

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Il profilo del Giudice F.O.I. di S ERGIO PALMA

I

Lettere in Redazione

l presente articolo tende a delineare gli aspetti normativi legati all’area Giudici della FOI, con particolare riferimento al loro ruolo all’interno dell’attività espositiva. L’interesse ad approfondire tale argomento si fonda sulla constatazione dell’assenza di un solido impianto normativo e dell’inesistenza di un codice operativo o di una casistica che dir si voglia. A fronte della tradizionale importanza attribuita dagli operatori del settore alla scheda di giudizio, nonché in base ad esperienze strettamente personali, ho individuato un oblio relativo a tutti gli atti obbligatori e non. Tutto ciò dovrebbe far riflettere. La mancanza di una norma capace di legittimare una Commissione con il compito di comminare sanzioni certe per eventuali irregolarità commesse con dolo o per imperizia/incompetenza, sia dagli Operatori che dagli Espositori, ancorché dagli organizzatori di eventi espositivi, fa porre alcune domande.

Commissario di Mostra Art. 22 R.G.M. “In caso di irregolarità riconosciute all’ingabbio, il Comitato Organizzatore dovrà escludere il soggetto dalla manifestazione. Se le irregolarità saranno rilevate durante o dopo il giudizio, il Comitato dovrà, in ogni caso, escludere i soggetti dalle classifiche e dalla premiazione. Nel caso l’irregolarità sia considerata dolosa, cioè nel caso di provata frode intesa ad ingannare il Comitato Organizzatore od il Giudice, l’esemplare dovrà essere eliminato da qualsiasi classifica o premio. Le infrazioni dolose ed espressamente palesi, rilevate durante il giudizio, dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dal Responsabile di Giuria, dal Giudice interessato e dal Direttore Mostra. Gli atti relativi dovranno essere inviati alla Segreteria FOI per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. L’attualità complessiva della tematica è resa ancor più rilevante dall’attuale discussione sul disegno normativo in esperimento, per modificare il sistema di giudizio, a confronto o ancor meglio con sistema misto, cioè giudicare solo i migliori con scheda analitica. L’esistenza di uno ius tacendi affonda le sue radici già nel diritto romano, che prevedeva cause legittime di esenzione, introdotte con eccezioni e finalizzate a rispettare il segreto imposto a determinate categorie di persone con l’impossibilità di far valere le ragioni delle norme applicate durante il lavoro svolto

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Deferimenti Con questo scritto si vuole analizzare l’approccio allo strumento “deferimento-squalifica” da parte degli operatori del giudizio e, soprattutto, come esso viene utilizzato nella fase della comminazione di sanzioni. Inoltre, si è cercato di capire se e come sia possibile sfruttare le potenzialità del Giudice, rendendole più trasparenti e funzionali all’attività svolta ed efficaci sotto il profilo dell’utilizzabilità nella fase sanzionatoria. In sostanza, si cerca di verificare se lo strumento (rapporto di giudizio), conformemente all’attuale quadro normativo ed alla interpretazione sistematica che in esso viene data, sia relegato a mero supporto per l’attività medesima o meno. Nello specifico si è dato valore – superando una tradizionale considerazione della materia più vicina all’area del buonismo della commiserazione (interessata?) - alla diversità del ruolo che il Giudice riveste, rispettivamente, nell’ambito dell’acquisizione di iniziativa di elementi da parte del collegio giudicante, volti a raccogliere elementi utili a ricostruire le modalità esecutive che il deferito utilizza per contravvenire alle regole evidenziandone le criticità. Attività e dipendenza funzionale dal Presidente di Giuria Il Giudice F.O.I., oltre al primario ma non esclusivo compito di giudizio dei soggetti esposti è l’Elemento del procedimento, incaricato a collaborare con il Presidente di Giuria nell’evidenziare violazioni normative. L’individuazione dei presunti autori delle violazioni e l’assicurazione delle fonti di prova con l’assolvimento di compiti meramente esecutivi, intesi a dare procedibilità ai provvedimenti della Commissione predisposta dal Consiglio Direttivo Federale, rende quanto sia importante la figura del Presidente di Giuria. Tra le attività ad iniziativa del Giudice, l’attività informativa assume un’importanza prioritaria e può identificarsi nell’esercizio di due distinte funzioni: una di individuazione del problema e l’altra di comunicazione dello stesso alla Commissione competente tramite il Presidente di Giuria. Lo stesso articolo 55 del Regolamento Generale Mostre descrive le funzioni e precisa che il Giudice “ha l’obbligo, pena provvedimento disciplinare, di compilare il verbale delle infrazioni”. La notizia costituisce l’informazione destinata alla Commissione competente che la acquisisce come propria attraverso il verbale stesso.


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