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nuovo codice appalti - III appuntamento
from TEME n. 5-6/2023
by edicomsrl
se il concorrente dichiara di aver adottato una misura di autodisciplina, quest’ultima verrà valutata discrezionalmente.
La differenziazione a mio avviso serve da monito all’operatore economico, che deve ricordarsi che nel caso in cui incorra in una causa di esclusione automatica prima della partecipazione alla procedura di gara, dovrà per forza attuare misure correttive, proprio perchè il RUP non potrà valutare la gravità del fatto commesso, ma solo la capacità dell’impresa a rimediare e a cambiare la propria gestione imprenditoriale.
Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni rese in gara
L’articolo 96 del Dlgs 36/2023 disciplina l’esclusione dei concorrenti dalla procedura di gara.
Esso impone al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di valutare attentamente se le condizioni per ammettere un concorrente alla gara siano presenti, in quanto considera l’esclusione quale rimedio estremo limitato a situazioni tanto gravi, quanto insanabili.
Inoltre, il Dlgs 36/2023 introduce un nuovo obbligo per gli operatori economici: quello di dichiarare le cause di esclusione in qualsiasi momento della procedura di gara.
Il Dlgs 50/2016 prevedeva che l’operatore dovesse dichiarare le cause di esclusione solo durante la fase di partecipazione alla gara, senza obbligo di aggiornamento successivo.
L’articolo 36, comma 3 e 4 del Dlgs 36/2023, al contrario, viene differenziata la situazione in cui l’operatore economico ricada in una causa di esclusione prima della presentazione dell’offerta, dal caso in cui la causa maturi dopo tale momento (e quindi nel corso la procedura di gara).
Entrambi i comma chiedono all’operatore economico di palesare il motivo di esclusione (anche potenziale), evidenziando le ragioni che rendano non possibile l’espulsione, anche mediante la presentazione delle azioni di autodisciplina eventualmente adottate.
Il comma 3 dell’articolo 36 del Dlgs 36/2023 prevede un’opzione aggiuntiva per i casi in cui una causa di esclusione si verifichi prima della presentazione dell’offerta. In questi casi, l’operatore economico può comprovare di non essere ancora in grado di adottare misure di autodisciplina prima della consegna dell’offerta.
Si pensi al caso di una cartella esattoriale che viene notificata il giorno stesso dell’invio dell’offerta, per la quale la legge assegna un termine di 60 giorni per il pagamento ovvero per l’impugnazione.
In sede di gara il concorrente è tenuto a dichiarare l’avvenuta ricezione della notifica della violazione, ma potrà limitarsi a rendere noto che al momento la contestazione è in fase di valutazione interna, sulla sua fondatezza e sul rimedio che s’intende porre in essere.
Il comma 3 prevede, infatti, che questa giustificazione sia sufficiente a permettere l’ammissione dell’operatore economico, il quale dovrà comunicare alla stazione appaltante come intende sanare la propria posizione (in questo caso vuoi pagando, vuoi rateizzando, vuoi impugnando la cartella esattoriale).
Altro aspetto innovativo è contenuto al comma 4, che onera l’operatore economico a mantenere aggiornata la stazione appaltante sull’esistenza di un motivo di esclusione, anche se sorto successivamente alla data di presentazione dell’offerta.
Si consideri il caso, ad esempio, di un cambio del CdA di una azienda, avvenuto durante l’esperimento della procedura di gara. In tale caso il concorrente deve comunicare spontaneamente il nuovo insediamento, depositando le nuove dichiarazioni dei soggetti tenuti a rilasciarle.
Si badi bene che l’articolo 96 del Dlgs 36/2023 non fissa un termine per rendere queste dichiarazioni inte -