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dalle associazioni
from TEME n. 5-6/2023
by edicomsrl
cedure con durata protratta nel tempo, come appunto quello dei Sistemi Dinamici di Acquisizione. Per l’accertamento circa il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti di carattere tecnico professionale, si potrà richiedere l’esecuzione nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara di un numero minimo di contratti analoghi a quello in affidamento. Altra importante novità riguarda l’obbligo, contemplato dall’art.60, di prevedere espressamente, nelle procedure di affidamento, le clausole di revisione prezzi che si attivano in caso di variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente6. Tale previsione ha voluto colmare quella lacuna normativa che, in seguito allo squilibrio economico dovuto alla pandemia e della crisi economica connessa alla guerra in Ucraina, aveva messo in evidenza tutta la debolezza di un sistema privo di una disposizione in tal senso.
La modifica normativa, infine, incide anche sulla figura del RUP, andandone a modificare la denominazione. Questi, invero, da Responsabile Unico del Procedimento diviene Responsabile Unico di Progetto. L’ Avv. Eugenio Tristano, tuttavia, ha sottolineato come si tratti di una novità “filosofica” anziché normativa. Al cambio di denominazione, invero, non corrisponde uno stravolgimento del ruolo del nuovo RUP, che rimane sostanzialmente inalterato con riguardo alle sue funzioni fondamentali. Con ogni probabilità, l’obiettivo era quello di uscire dall’equivoco per cui si confondeva il RUP, come inteso nel Codice degli Appalti, con il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990. Ad ogni modo, nel testo del nuovo Codice, all’art. 157, si individua il RUP (Responsabile Unico di
6 Art. 60 D.lgs. 36/2023 «1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. 2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. 3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT. 5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.»
7 Art. 15 D.lgs. 36/2023 «1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento. 3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 4. Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. 5. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture. 8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. 9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.»
Progetto) come la persona responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. L’art. 15 del Codice rinvia all’allegato I.2 per l’individuazione dei requisiti e dei compiti del RUP. Un’importante novità si rinviene nel comma 6 del citato articolo, ove si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di istituire una struttura di supporto al RUP, potendo destinare risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. Si chiarisce, tuttavia, come solo qualche giorno dopo l’entrata in vigore del Codice, l’ANAC abbia manifestato delle perplessità in ordine alla previsione descritta, suggerendo degli aggiustamenti. Proprio con riferimento alla figura del RUP, si è acceso, nella fase conclusiva del Convegno, un dibattito sull’opportunità di parlare di qualificazione non soltanto in relazione alle stazioni appaltanti, ma anche con riguardo a tale figura. Si tratta di una questione che almeno per il momento non sembra essere stata sollevata, non potendo escludere, tuttavia, che questo possa accadere nei prossimi mesi. Ad ogni modo, in conclusione, si evidenzia come l’entrata in vigore del nuovo Codice non consenta ancora di salutare il vecchio testo normativo dettato dal D.lgs. n.50/2016, che continuerà a trovare applicazione per alcuni istituti sino al 1° luglio 2023 e per altri addirittura sino al 1°gennaio 2024. Le Stazione Appaltanti hanno a disposizione ancora un po’ di tempo prima di abbandonare definitivamente il Codice che dal 2016 occupa le scrivanie di innumerevoli provveditori italiani. Si dovrà quindi attendere ancora qualche mese per valutare gli effetti della riforma nella realtà pratica. Si ritiene di concludere richiamando quanto affermato dal Dott. Angelo Aliquò, Direttore Generale della ASL di Frosinone, che ha congedato la platea dei partecipanti al Convegno ricordando che, al di là degli schemi normativi che si succederanno nel corso degli anni, quello che non occorre dimenticare mai è l’obiettivo finale delle Enti pubblici della Sanità, ossia la salvaguardia della salute del paziente.
Annalisa Damele - Dirigente S.C. Approvvigionamenti e Gestione della Concessione ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda