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Sulla decorrenza del termine del ricorso al Tar

Il tema della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di gara è stato affrontato e risolto dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020 e, successivamente, precisato a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa.

Il fondamentale e dirimente arresto giurisprudenziale del Supremo Consesso ha scandito su tre momenti la decorrenza dei termini per l’impugnazione: i) il primo dies a quo è costituito dalla generale pubblicazione online, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, di tutti gli atti di gara, ivi compresi i verbali della commissione di gara e le valutazioni delle offerte da parte della stessa commissione, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016; ii) il secondo dies a quo decorre dalle comunicazioni, d’ufficio o su richiesta del concorrente, ex art. 76 d.lgs. 50/2016 nella (sola) parte in cui comportano l’acquisizione di ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri, consentendo la proposizione dei motivi aggiunti ed anche del ricorso principale; iii) il terzo dies a quo è invece costituito dall’accesso agli atti qualora, a seguito della ostensione di ulteriori informazioni, l’impresa non aggiudicataria venga a conoscenza di altri possibili vizi, in particolare di quelli derivanti dalla valutazione dell’offerta tecnica ovvero dalle giustificazioni poste alla base del giudizio di anomalia dell’offerta stessa.

Preme soffermarsi su quest’ultima ipotesi di dilazione del termine di impugnazione a seguito dell’accesso agli atti, in quanto sulla stessa si sono formati tre diversi orientamenti giurisprudenziali, segno di una mancanza di uniformità applicativa, idonea peraltro a genera- re non poche incertezze agli operatori del settore: a) il primo teso a valorizzare il termine “certo” di 45 giorni (30+15) quale termine massimo per l’impugnazione degli atti di gara; b) il secondo volto a far decorrere il termine ordinario di trenta giorni dall’evasione tempestiva dell’istanza ostensiva, con la conseguenza che il termine massimo finisce per essere spostato al sessantesimo giorno (15+15+30) dall’aggiudicazione; c) il terzo orientamento, facente leva sulla c.d. “sottrazione dei giorni”, prevede invece che dal termine ordinario di 30 giorni debbano essere sottratti i giorni che ha impiegato la stazione appaltante per consentire l’accesso agli atti (che non potrebbe essere posto a carico del privato) e, al contempo, addizionati i giorni che il ricorrente ha impiegato tra la partecipazione dell’aggiudicazione e la domanda di accesso.

Orbene, la giurisprudenza più recente (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2023, n. 2736) ha inteso aderire al primo orientamento che individua come termine ultimo il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione (o comunicazione) della intervenuta aggiudicazione, in quanto soluzione idonea a bilanciare il canone di certezza delle situazioni giuridiche con le esigenze difensive e, parimenti. Pertanto, è stata ribadita la regola per cui, al di fuori delle ipotesi eccezionali di comportamento ostruzionistico tenuto dall’amministrazione, una volta avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, in una delle diverse modalità possibili, il concorrente pregiudicato è tenuto nel termine massimo di quarantacinque giorni a proporre ricorso al TAR competente.

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