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Claudio Contessa: Il nuovo Codice
from TEME n. 5-6/2023
by edicomsrl
Il nuovo Codice degli Appalti pubblici è in vigore il 1°aprile 2023 e diverrà definitivo il prossimo 1° luglio. Proprio ad aprile, a pochi giorni dall’entrata del nuovo testo normativo, a Pescara l’A.R.E.A. (Associazione Regionale Economi Abruzzo e Molise), con il supporto amichevole dell’AEP&L (Associazioni Economi Puglia e Lucania), sotto la regia scientifica di Claudio Amoroso, Presidente A.R.E.A. e membro del Direttivo F.A.R.E. è stato organizzato un convegno dal tema: “Tutte le novità del nuovo codice dei contratti pubblici”. Il parterre dei relatori è stato di vero rilievo come l’affluenza dei partecipanti ma, d’altro canto, il nuovo Codice, che tra le diverse innovazioni ha dato una fisionoma nuova proprio al RUP che, da propositore di atti diventa ora un vero e proprio decisore di atti, ha reso l’argomento molto sentito a tutti gli appartenenti alla filiera degli acquisti. Con Claudio Contessa, Presidente della VII Sezione del Consiglio di Stato, presente al convegno come relatore, a latere dei lavori, abbiamo voluto inquadrare alcune particolarità del nuovo Codice chiedendogli di raccontarci le singolarità sulla redazione del nuovo testo che, tra l’altro, ad oggi non ha ancora un vero e proprio nome nonostante in molti lo riconoscano come il Codice Frattini, l’ex Presidente del Consiglio di Stato che alla stesura del nuovo testo ha lavorato fino alla sua morte.
Presidente Contessa perché il nuovo Codice è stato scritto dal Consiglio di Stato?
Al nuovo Codice ha lavorato una commissione istituita presso il Consiglio di Stato, formata da grandi esperti del settore di cui hanno fatto parte anche professori universitari, avvocati ed altri specialisti. Sicuramente il Consiglio di Stato ha dato l’apporto più importante, più centrale. Il testo, va però ricordato, che dopo esser stato redatto dal Consiglio di Stato è stato consegnato al Governo, che lo ha condiviso pienamente anche se ha ritenuto di apportare alcune modifiche. Storicamente il Consiglio di Stato viene riconosciuto come un organismo autorevole e profondo conoscitore della materia degli appalti quindi, probabilmente, si è ritenuto che avesse tutta la competenza, ma anche la necessaria imparzialità, per realizzare un testo che avesse una buona tenuta sia dal punto di vista comunitario che dal punto di vista costituzionale. Ritengo pertanto che probabilmente la vera ragione della scelta sia questa.
È vero che alla redazione del Codice hanno partecipato anche esperti dell’Accademia della Crusca?
In realtà il tentativo che abbiamo realizzato in questo Codice è stato quello di editare un testo che non solo fosse credibile da un punto di vista giuridico (e per questo avevamo tutti gli strumenti), ma che fosse un testo che avesse una qualità in più, quella cioè di essere comprensibile anche al grande pubblico. Molto spesso le questioni tecniche, anche quelle apparentemente più astruse, hanno sempre una ragione di fondo semplice, che poi si complica con i tecnicismi. Nella stragrande maggioranza dei casi però, anche le ragioni più complesse possono essere ricondotte a termini semplici. In questo devo dire che noi giuristi abbiamo molto da imparare dai linguisti che invece operano nel senso contrario. Solitamente, infatti, noi giuristi siamo bravi a complicare le situazioni semplici mentre loro, i linguisti, sono bravi a semplificare le questioni apparentemente complesse. Nella stesura di questo testo abbiamo avuto l’umiltà di renderci conto di questo.
Il 1° luglio 2023 entra definitivamente in vigore il nuovo Codice degli Appalti. L’interregno come sarà? Non esiste un passaggio tra una normativa vecchia e una nuova che non determini delle problematiche nell’interregno. Questo si verifica tutte le volte in cui si passa da un sistema complesso precedente ad un sistema complesso nuovo. Non è la prima volta che accade e sicuramente non sarà l’ultima. Un problema di diritto intertemporale c’è sempre sui testi nuovi che intervengono sui testi complessi ormai in disuso. Quello che, come Consiglio di Stato, abbiamo ritenuto di dover evitare in modo assoluto è stato sottrarsi a un’incertezza che non avesse mai una fine. E’ successo nel passato, ad esempio con la legge Merloni del 1994 e con il Codice De Lise del 2006 che il periodo intertemporale si allungasse fino a 4/5 anni. In questo caso abbiamo tentato di ridurre al minimo questo periodo di “interregno” anche se una fase intermedia è ineliminabile. Abbiamo per questo voluto fare tutti gli sforzi necessari per contenerla in uno spazio temporale brevissimo pur sapendo che un tasso di difficoltà nei momenti di passaggio c’è. Quindi i mesi da aprile, a luglio serviranno essenzialmente a due cose: agli operatori per prendere dimestichezza con un testo nuovo complesso e articolato e al Governo per adottare i regolamenti necessari per sostituire gli allegati.
Come saranno gestite le gare nel periodo di interregno?
Le gare indette da aprile a luglio continueranno ad applicare il Codice 50/2016, le gare indette dopo il 1° luglio applicheranno il nuovo Codice con una eccezione: le gare del Pnrr che avranno scadenza nel 2026 e applicheranno il quadro normativo in vigore al 2021/2022.