6 minute read

pandemia e gare

Antonino Oceano - Foro Palermo

Emergenza pandemica e risvolti sulle procedure di gara in ambito sanitario

Secondo la dettagliata analisi fornita dall’ ANAC - Autorità nazionale anticorruzione - durante l’emergenza Covid-19, fra marzo e aprile, l’importo medio degli affidamenti diretti nel settore sanitario è stato di 719.000 euro e per le procedure negoziate di 1,4 milioni; inoltre dall’analisi condotta emerge che ben il 41,1% della spesa nazionale (pari a circa 2,38 mld di euro) è stata gestita dal commissario straordinario e dal dipartimento per la Protezione Civile. A causa dell’emergenza nazionale le procedure più utilizzate sono state quelle non ad evidenza pubblica nell’85% dei casi e per il 93% della spesa complessiva. In particolare, gli importi medi di questi affidamenti sono stati per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando pari a 1.410.000 euro e per gli affidamenti diretti pari a 724.000 euro. Dal punto di vista delle stazioni appaltanti si osserva un massiccio ricorso delle stesse alla centralizzazione degli appalti (per il 78,4% della spesa complessiva). Questo viene considerato dall’Anac come un «risultato insperato» visto che «spesso il ricorso a centrali di committenza e a soggetti aggregatori viene visto come causa di complessità e di dilatazione dei tempi, laddove in una situazione emergenziale il fattore tempo è di vitale importanza». La dettagliata ed esaustiva analisi condotta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ci rivela che durante l’emergenza pandemica l’83% degli appalti pubblici sono stati aggiudicati dalle centrali di committenza senza gara, con il ricorso predominante a procedure più snelle e veloci, quali appunto gli affidamenti diretti e le procedure negoziate, che soprattutto in ambito sanitario hanno rappresentato una risposta immediata alle esigenze improrogabili ed indefettibili di celerità. Ed invero, nel corso dell’emergenza pandemica, se da una parte l’Italia è stata costretta a “rallentare”, dall’altra le strutture ospedaliere e tutto il mondo che gira intorno alla sanità ha dovuto trovare risposte immediate a criticità legate in primis al complicato sistema di approvvigionamento dell’intero comparto sanitario, trovandosi ad organizzare, in piena emergenza e con urgenza, l’acquisto di elevati volumi di dispositivi medici, protezioni individuali, attrezzature. In molti casi è stato necessario ricorrere con urgenza a complessi interventi di conversione di interi reparti di strutture ospedaliere, al fine di garantire sufficienti posti in terapia intensiva in tutte le Regioni d’Italia. Questo trend volto alla ricerca di soluzioni veloci, che consentono aggiudicazioni tempestive e l’inizio dei lavori in tempi ragionevolmente brevi, è stato fatto proprio dal Governo nazionale che al fine di evitare il collasso dell’economica è intervenuto sullo spinoso tema in maniera decisa. Ed infatti, con il DL semplificazioni, in vigore dal 17 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione al fine di consentire una rapida ripresa dell’intera economia nazionale, con diverse deroghe al codice degli appalti, si è ulteriormente ampliata le possibilità di ricorrere a questi due strumenti. Grazie alle deroghe introdotte infatti, sarà così possibile, fino al 31 dicembre 2021, utilizzare l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, di importo inferiore a75.000 euro; e la procedura negoziata per i lavori compresi tra 150.000 euro e le soglie comunitarie (5,35 milioni di euro) e per i servizi di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con il medesimo DL, al fine di contemperare le esigenze di semplificazione e sburocratizzazione del sistema appalti, si è provveduto a dettare stringenti regole volte a garantire la trasparenza delle procedure. In forza del Decreto Semplificazioni la Stazione Appaltante dovrà, ad esempio, pubblicare sul proprio sito un avviso sull’avvio della procedura negoziata, oltre all’esito dell’aggiudicazione. Ad evitare

che si creino delle posizioni di rendita in capo al della documentazione amministrativa presentata da gestore uscente nelle procedure negoziate, bisognerà tutti i partecipanti. Il d.l. n. 32/2019 (c.d. Decreto rispettare rigorosamente il criterio della rotazione Sblocca cantieri) aveva già introdotto nel Codice degli inviti. Principio già ampiamente conosciuto e dei contratti pubblici un’espressa previsione sull’incollaudato dal nostro sistema che, a giudizio dello versione procedimentale nei contratti sotto soglia. scrivente, rappresenta un tassello fondamentale per Tuttavia, in sede di conversione del decreto, la legge l’armonioso funzionamento delle recenti introdu- n. 55/2019 ha eliminato l’intero comma in questiozioni legislative. Il criterio della rotazione, infatti, ne (art. 36, co. 5), disponendo al contempo che la nasce dalla necessità di bilanciare il potere di scelta norma sull’inversione procedimentale nei settori spein capo alla PA degli operatori economici da invitare ciali – l’art. 133, co. 8 – si applichi anche ai settori alla negoziazione, o a cui destinare gli affidamenti ordinari fino al 31 dicembre 2020. Di recente, la diretti, con il principio di non discriminazione, onde Corte costituzionale è stata chiamata a vagliare la evitare che la stazione appaltante rispetti solo formal- legittimità costituzionale di una legge della Regione mente l’obbligo di con- Toscana che prevedeva sultare più soggetti. La la facoltà per le stazioni Stazione Appaltante, a appaltanti – nelle progaranzia del principio di cedure negoziate sotto trasparenza, dovrà pub- Il Decreto Sblocca cantieri aveva soglia da aggiudicarsi blicare un avviso idoneo e assicurare la rotazione già introdotto una previsione col criterio del minor prezzo – di utilizzare degli inviti. In forza sull’inversione procedimentale l’inversione procedidel DL semplificazioni, mentale (art. 1, l. r. inoltre, si potrà utiliz- nei contratti sotto soglia. In Toscana n. 46/2018). zare la procedura nego ziata anche per l’affida - sede di conversione in legge, è La Corte costituzionale pronunciatasi sul mento di lavori urgenti stato eliminato l’intero comma punto, con la Sent. n. di importo superiore alle soglie comunitarie, in questione, disponendo 39 del 6/03/2020, ha confermato l’interpretariguardanti opere di edilizia sanitaria, sco- al contempo che la norma zione per cui, al di fuori dei casi espressamente lastica, universitaria e sull’inversione procedimentale previsti dalla legge stacarceraria, le infrastrutture per la sicurezza nei settori speciali si applichi tale, e dunque nel caso di specie dall’art. 133, pubblica e dei trasporti, anche ai settori ordinari fino al co. 8, del Codice, l’inle infrastrutture strada li, ferroviarie, portua - 31 dicembre 2020 versione procedimentale non è consentita. li, aeroportuali, ecc.. Tutto ciò considerato, L’obiettivo dichiarato alla luce delle recenti del DL Semplificazioni introduzioni normatiè l’aggiudicazione o ve in materia di appalti quanto meno l’individuazione definitiva del contra- pubblici, è chiara l’intenzione di avviare una strutente entro 2 mesi dall’indizione della gara, aumentati turale riforma del codice del 2016, volta alla sema 4 in specifici casi e a 6 per i contratti sopra la soglia plificazione delle procedure di gara, auspicata già da comunitaria. Un ulteriore strumento volto a ridurre i tempo dall’Europa, che facendo salvi i principi di tempi di espletamento delle procedure di gara è l’in- concorrenza, trasparenza e legalità consenta di garanversione procedimentale, ovvero quell’istituto per cui tire il rapido inizio dei lavori a beneficio dell’intera si anticipa l’esame delle offerte rispetto al control- economia nazionale. D’altra parte è ormai acclarato lo sul possesso dei requisiti di partecipazione, siano che la regolarità (in tutte le sue sfaccettature) di una essi di ordine generale, di idoneità professionale o di procedura di gara e della successiva aggiudicazione capacità economica-finanziaria e tecnica. La finalità non è, giammai, garantita dalla dilatazione dei tempi è evidentemente quella di semplificare le procedure di affidamento, ma dalla irreprensibilità e neutralità di gara e ridurre il tempo necessario per la verifica delle commissioni di gara.

This article is from: