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ritardi pagamenti della PA

Eugenio Tristano - Studio Legale Tristano - Roma

Ritardato pagamento dei fornitori della PA. Qualcosa si muove: la sentenza della corte costituzionale n. 78/2020 e il decreto rilancio

Come confermato dai recenti dati Eurostat, la PA, negli ultimi anni, ha costantemente aumentato il proprio debito per crediti commerciali verso le imprese, arrivando a superare, secondo la stima della Banca d’Italia, il tetto dei 50 miliardi di Euro. Il debito complessivo comprende al suo interno anche i crediti scaduti e pagati in tempi molto dilatati, spesso soltanto parzialmente. Tale situazione costituisce un grave peso per l’economia, reso ancor più intollerabile in seguito alla crisi economica dovuta alla pandemia di COVID-19. La Corte di Giustizia UE, ad inizio di quest’anno (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 28 gennaio 2020, causa C-122/18), ha stigmatizzato il comportamento di molti Stati membri, evidenziato che “I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l’altro, l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l’introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l’altro, che l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua”. A fronte di una situazione così conclamata ed intollerabile, appare opportuno approfondire due “eventi” giuridici assai rilevanti: la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2020 ed il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con legge 17 luglio 2020, n. 77). La sentenza della Corte Costituzionale 24 aprile 2020, n. 78 Come noto, al fine di ovviare al ritardo cronico dei pagamenti della PA, malcostume particolarmente evidente nel campo delle forniture in Sanità, - e per non incorrere nella comminatoria di multe dalla Comunità Europea - il legislatore, attraverso l’art. 1, comma 865, della legge n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha stabilito che gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettino i tempi di pagamento dei fornitori hanno l’obbligo di prevedere, nei contratti dei direttori generali e amministrativi, uno specifico obiettivo che condizioni almeno il 30 per cento dell’indennità di risultato al rispetto della tempistica prevista dalla legge per il saldo. In base al ritardo registrato, la norma gradua il riconoscimento di tale quota, fino a escluderlo per ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo. Il comma 860 della stessa legge, al fine dell’applicazione delle misure di cui al comma 865, prende come riferimento i tempi di pagamento e il ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all’art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Infine, a norma del comma 857, nell’anno 2020 la quota dell’indennità di risultato condizionata al rispetto dei tempi di pagamento è raddoppiata nei confronti degli enti che non hanno richiesto l’anticipazione di liquidità – oggetto della disposizione di cui al comma 849 – entro il termine di cui al comma 853 (fissato al 28

febbraio 2019) e che, avendola ottenuta, non hanno Rilancio sarà articolato in due sezioni: poi effettuato il pagamento dei debiti nel termine La prima, definita “Sezione per assicurare la liquifissato. Con separati ricorsi, la Regione Lazio e le dità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigiProvince autonome di Trento e di Bolzano hanno bili degli enti locali e delle regioni e province autoimpugnato innanzi alla Corte Costituzionale il sud- nome per debiti diversi da quelli finanziari e sanidetto art. 1, commi 865 e 866, della legge 30 dicem- tari”, con una dotazione complessiva di 8 miliardi bre 2018, n. 145. di euro, sarà a sua volta suddivisa in due quote, La Consulta, con la sentenza 24 aprile 2020, n. 78, rispettivamente di 6 miliardi e mezzo di Euro, per ha respinto entrambi i ricorsi. Si ritiene questa pro- il finanziamento degli enti locali, e di un miliardo nuncia di particolare importanza, in quanto, oltre e mezzo destinato a Regioni e Province autonome; ad aver dato il “via libera” alla legge, conferma un La seconda è la “Sezione per assicurare la liquidità cambio di mentalità che può dirsi epocale, affer- alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei mando la necessità di tutela economica dei forni- debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio tori, quale parte contrattuale più debole. La Corte Sanitario Nazionale”, con una dotazione di 4 miliarCostituzionale, con la sentenza in esame, nel respin- di. L’accesso a queste risorse è stato garantito, previa gere i ricorsi, ha ribadito deliberazione di Giunta, a che, soprattutto in tempi tutti gli enti che ne abbiano di crisi, il rispetto dei tempi fatta richiesta e che abbiano di pagamento da parte dei soggetti pubblici ha una Gli enti del Servizio sanitario dimostrato l’impossibilità di far fronte ai pagamenti notevole incidenza sul siste- nazionale hanno l’obbligo di debiti certi liquidi ed ma economico. La Corte ha altresì precisato che, sebbe- di prevedere nei contratti esigibili, già maturati alla data del 31 dicembre 2019, ne le riforme in precedenza dei direttori generali relativi a contratti di somintrodotte e le risorse stan- ministrazione e forniture, ziate avessero consentito e amministrativi, uno appalti e ad obbligazioni indubbi miglioramenti, esse non sono state tuttavia obiettivo che condizioni per prestazioni professionali. L’anticipazione dovrà risultate sufficienti a ricon- almeno il 30% dell’indennità essere restituita dagli enti durre i ritardi dei pagamenti a dimensioni fisiologiche. di risultato al rispetto della attraverso un piano di rientro a rate costanti di durata La Corte Costituzionale ha quindi evidenziato come tempistica, prevista dalla massima trentennale, ovvero in un’unica soluzione, in lo Stato italiano, responsa- legge, per il saldo conseguenza dell’avvenuto bile anche dei ritardi degli ripristino della normale enti territoriali, debba pro- gestione della liquidità. seguire ad incentivare un Tale strumento tende a cambio di cultura, nel senso di favorire pagamenti configurarsi come un aiuto straordinario, al di fuori celeri dei fornitori. Sotto questo primo aspetto, si della corrente situazione debitoria degli enti territoauspica, dunque, la prosecuzione della normazione riali. Al riguardo, è sufficiente porre mente alla cirnel senso di sensibilizzare e responsabilizzare la PA costanza che ne è consentita la fruizione anche agli verso le esigenze delle imprese che contraggono con enti in disavanzo, in esplicita deroga alla disciplina la parte pubblica. per l’utilizzo del risultato di amministrazione, di cui alla legge n. 145/2018 sopra citata. Questo provveIl Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dimento può giudicarsi di grande utilità e deve essere conv. con legge 17 luglio 2020, n. 77) lodato perché consente a numerosissime imprese di L’art. 115 del Decreto Rilancio, ha “istituito nello recuperare parte dei propri crediti in un momento stato di previsione del ministero dell’Economia e delle di evidente difficoltà. E’ tuttavia percettibile la limiFinanze un fondo, denominato “Fondo per assicurare tatezza dell’intervento, che copre soltanto un quarla liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed to del debito complessivo e si ferma al 31 dicembre esigibili”, con una dotazione di 12.000 milioni di euro 2019, non comprendendo gli ulteriori debiti contratper il 2020”. Il nuovo Fondo previsto dal Decreto ti nell’anno corrente e nei successivi.

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