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Sull’esclusione alla gara disposta da un soggetto diverso dal RUP

Monica Piovi e Piero Fidanza

Un nostro lettore chiede se il provvedimento di esclusione dalla partecipazione ad una gara possa essere adottato anche da un soggetto diverso dal R.U.P.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 9 luglio scorso, avente ad oggetto una vicenda relativa ai requisiti di partecipazione di carattere generale ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici, ha affrontato, tra gli altri, il tema della competenza ad adottare il provvedimento di esclusione della gara. Nel caso di specie, l’impresa ricorrente, di cui il TAR, in primo grado, aveva accolto il ricorso, aveva contestato il provvedimento di esclusione anche per uno specifico vizio di forma. Il provvedimento, infatti, in contrasto con quanto disposto dall’art. 31 del codice dei contratti, sarebbe stato adottato esclusivamente dall’Amministratore delegato della società pubblica che aveva bandito la gara, dalla figura cioè di vertice della stazione appaltante, in luogo del Responsabile unico del procedimento (R.U.P.). La ricorrente, sul punto, richiamava anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che in una pronuncia del febbraio scorso (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020 n. 1104), aveva sostenuto che “l’art. 31, comma 5, d.lgs. n. 50 cit. riconosce la competenza generale del R.U.P. a svolgere tutti i compiti (id est, ad adottare tutti gli atti della procedura)” evidenziando che tra questi poteva essere ricompresa anche l’adozione di veri e propri atti amministrativi e non solo operazioni di carattere materiale. La sentenza in questione, replica il Consiglio di Stato nella pronuncia di luglio, non ha inteso minimamente attribuire in via esclusiva al R.U.P. la facoltà di adottare provvedimenti amministrativi, ma solo demandare all’organizzazione interna dell’impresa la facoltà di valorizzare/implementare il ruolo dello stesso, finanche al riconoscimento diretto di funzioni rilevanti all’esterno (com’è tipicamente l’adozione di provvedimenti amministrativi, riscontrabili nei procedimenti “ad evidenza pubblica”). Il Consiglio di Stato, a sostegno della propria tesi, richiama giusto l’art.80, il quale attribuisce alla “stazione appaltante” la competenza ad adottare il provvedimento di esclusione (cfr. art. 80, co. 5, del D.Lgs. 50/2016). A questo proposito, chiarisce il Giudice di Palazzo Spada, “il riferimento alla stazione appaltante, contemplata dalla norma nella sua “unitarietà” (non venendo indicato puntualmente questo o quell’organo) consente di affermare che non contrasti con l’orientamento sopra richiamato ravvisare la competenza all’esternazione dell’atto scrutinato anche in capo all’organo della stazione appaltante che, istituzionalmente, assume la posizione apicale. Sia in base ai principi del diritto societario, sia in base ai principi del diritto amministrativo […….] competente ad esprimere ed esternare la volontà dell’ente è l’organo di vertice, ossia l’amministratore delegato-organo apicale dell’ente, cosicché il precetto dell’art. 80, che imputa la decisione sull’esclusione dei partecipanti alla gara “alla stazione appaltante” può dirsi pienamente rispettato”. La soluzione proposta, continua il Consiglio di Stato, peraltro, non contrasta con il su richiamato orientamento, poiché esso si riferisce, specificamente, alla diversa questione della competenza all’adozione del provvedimento di esclusione fra R.U.P., quale organo ordinario della stazione appaltante con competenza estesa e residuale su tutti gli aspetti della gara, e Commissione giudicatrice, quale organo straordinario e deputato ad un’attività di giudizio “consistente nella” e “limitata alla” “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie” e, quindi, a specifici compiti, non certo di rappresentanza dell’ente. In definitiva, alla stregua di quanto chiarito dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa, il Rup non è il solo soggetto che può adottare un provvedimento di esclusione.

Coopservice Digital Twin Ospedale di Castelfranco Veneto: il BIM dall’obbligo all’opportunità per la gestione degli asset nella sanità 4.0

L’evoluzione digitale sta radicalmente trasformando processi e attori dell’intera società. Nel settore immobiliare l’avvento del digitale è tangibile: edifici, impianti e città diventano “smart”: interagiscono con cose e persone, adattano i propri comportamenti, migliorano le prestazioni di comfort, sicurezza, salubrità, sostenibilità. Coopservice, nel quadro della Digital Transformation dei propri servizi, ha sviluppato il progetto Digital Twin: un filone di ricerca e innovazione rivolto alla creazione di un modello informativo per gli asset edilizi e impiantistici, in grado di ottimizzare i processi di global service. Un “gemello digitale” che riproduce le caratteristiche fisiche degli asset, supportando le informazioni statiche (schede tecniche, documentazione, programmi di manutenzione…) e dinamiche (reportistica eventi, tracciamento dello storico manutenzione, referenziazione sensori e attuatori…). Il modello BIM è il fondamento documentale essenziale per la gestione del contratto: per questo in Italia, a partire dal 2019, è stato introdotto l’obbligo progressivo del BIM nelle procedure di appalto pubbliche. Mediante la piattaforma cloud Coopservice Digital Twin è possibile accedere a ogni informazione, dalle planimetrie al rilevamento della temperatura ambiente. Con l’implementazione del BIM, Coopservice fornisce ai propri clienti, per le gare di appalto, una base dati conforme alla normativa in materia di appalti pubblici basata sul cloud per consultare il modello 3d e le planimetrie, i dati di prestazione energetica, aprire un ticket per la manutenzione, etc..

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Piattaforma Coopservice Digital Twin: modello BIM ed elaborati grafici planimetrici Sede Centrale Coopservice

Le Linee di Indirizzo sulla valutazione del processo di sanificazione per il controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) sono ufficialmente buone pratiche del Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità

Nella direzione di porre la sanificazione come una delle misure principali nella prevenzione del rischio infettivo, è importante segnalare che sul portale del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) è stato pubblicato il documento “Linee di indirizzo sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA)” come buona pratica clinico-assistenziale. Queste linee di indirizzo sottoscritte dalle principali Società scientifiche ed Associazioni della Sanità italiana, rappresentano adesso un punto di riferimento oltre che tecnico-scientifico, anche di responsabilità medica per quanto riguarda la relazione tra igiene dell’ambiente e rischio di infezioni correlate all’assistenza. La loro pubblicazione sul portale come buona pratica clinico-assistenziale come previsto dalla Legge 24/2017 meglio conosciuta come “Legge Gelli-Bianco”, rappresenta adesso un punto di riferimento anche di rilevanza giuridica per la valutazione di responsabilità inerenti al corretto svolgimento del processo di sanificazione e al suo controllo – commenta Filippo Barbieri Responsabile Innovazione di Copma. Queste linee di indirizzo intendono infatti indicare criteri di valutazione e validazione della sanificazione degli ambienti assistenziali sia ospedalieri che territoriali in un’ottica di gestione e contenimento del rischio clinico correlato a processi di contaminazione microbica ambientale, proponendo modalità di controllo di processo, risultato ed esito. In particolare il controllo microbiologico anche nelle aree a medio rischio come misura dell’esito del processo di sanificazione – conclude Filippo Barbieri.

www.copma.it

Igiene assicurata con A-B Plus

Il carrello A-B Plus assicura il massimo in termini di igiene: è realizzato in polipropilene ad alta intensità per rendere i componenti facili da pulire e disinfettare ed è caratterizzato da superfici non porose che non assorbono lo sporco. Inoltre, inibisce la proliferazione di batteri, funghi e muffe grazie al trattamento con zinco piritione, un additivo antibatterico non pericoloso e regolarmente testato. Equodose arricchisce le funzionalità del carrello A-B Plus: il dosatore meccanico permette di impregnare i panni al momento e direttamente sul posto, regolando la quantità di soluzione detergente da 50 a 350 ml a seconda della superficie da trattare. Il sistema di impregnazione previene la diffusione di virus e batteri rendendo semplice e accessibile pulire ogni area con un panno diverso e sempre pulito. Il carrello A-B Plus può essere attrezzato con il Secchio in plastica 4 lt per l’impregnazione di Mono-Roll, il panno monouso in TNT a trama forata che assicura elevate prestazioni: rimuove e intrappola lo sporco, lasciando la superficie pulita e igienizzata. Inoltre, garantisce la massima efficienza grazie all’elevata assorbenza e al rilascio omogeneo della soluzione detergente. Infine, il carrello A-B Plus può essere accessoriato con un pratico porta guanti e disinfettante per mani, rendendo subito disponibili gli strumenti indispensabili per prevenire la diffusione virus e batteri.

www.filmop.com

Kiehl disinfetta le superfici

Il successo sul mercato della gamma di prodotti e delle soluzioni Kiehl è il risultato di 100 anni di approfondite indagini di mercato e di intense ricerche. Per l’innovativa gamma di prodotti per la sanificazione delle superfici - vero cavallo vincente dell’azienda - parliamo di Desgoquat e Desgomin. Entrambi sono ideali per la pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti, soffitti e mobili resistenti all’acqua in ambienti in cui l’igiene riveste la massima importanza. Desgomin è adatto anche per superfici protette. Ecco nel dettaglio le caratteristiche dei due prodotti: Desgoquat è un disinfettante liquido concentrato per la disinfezione di superfici, registrato PMC, testato EN ed elencato nel IHO. Funge da battericida, fungicida e virucida ed è privo di aldeide, fenoli e principi attivi metallorganici. Detergente inodore, attivo, asciuga senza lasciare aloni. È efficace contro batteri gram-positivi e gram-negativi, lieviti, virus con e senza membrana (virucida incl. HIV, HBV, HCV, Adeno - e Poliovirus). È sottoposto a certificazione per l›impiego nel settore alimentare. Desgomin è un disinfettante battericida liquido concentrato per superfici per uso professionale, registrato PMC. Privo di aldeide, fenoli e principi attivi metallorganici, il prodotto è inodore, attivo e asciuga senza la-sciare aloni. È efficace contro batteri gram-positivi e gram-negativi, lieviti, salmonella, listeria e virus con membrana (parzialmente virucida incluso HIV, HBV, HCV). È sottoposto a certificazione per l’impiego nel settore alimentare.

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