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Conosciamo le leggi: guida in stato di ebbrezza

Conosciamo le leggi di Erica Vicentini*

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA QUALE SORTE PER LA PATENTE?

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La guida in stato di ebbrezza costituisce uno dei reati che, più di frequente, gli avvocati si trovano a trattare. Spesso, però, oltre al fatto di essere chiamati a rispondere di un reato davanti ad un giudice (penale), la grande preoccupazione del soggetto fermato alla guida dopo qualche bicchiere di troppo riguarda la sorte della patente di guida. Infatti, la norma che prevede la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, declinata secondo diverse soglie di rilevanza penale (prima ipotesi: tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro; seconda ipotesi: tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro; terza ipotesi: tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) stabilisce anche la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente, anch’essa diversificata in base al tasso alcolemico. Il periodo di sospensione della patente di guida può andare da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni, con possibilità di raddoppio in casi particolari. È evidente come un periodo così lungo di sospensione della patente di guida possa comportare disagi notevoli, nella gestione ad esempio del lavoro o delle esigenze familiari. Il provvedimento di sospensione della patente di guida è emanato dal Prefetto o dal Commissariato del Governo (per la provincia di Trento) e può essere impugnato davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla sua notifica. La valutazione dell’impugnazione è questione delicata, sia perché ovviamente comporta un esborso economico in capo al soggetto che la richiede, sia per il fatto che la sua possibilità di accoglimento dipende, in larga parte, dalla strategia che verrà attuata nel giudizio penale. Va detto infatti che il processo penale può riverberare i suoi effetti anche sul periodo di sospensione della patente, pur se si tratta di due accertamenti diversi che seguono iter indipendenti. Nell’ambito del processo penale è prevista la possibilità di definire la posizione dell’imputato attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis C.d.S.): ciò consente, alla fine del periodo di lavori, di ottenere un dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida, oltre all’estinzione del reato. Nel momento in cui, però, alla guida in stato di ebbrezza si aggiunge il coinvolgimento in un incidente stradale, la situazione si aggrava non poco e, ancor di più, è opportuno lo studio attento di come procedere. La citata forma di lavori di pubblica utilità non può essere attivata: vi sono altri utili strumenti, come la messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p. che possono essere applicata ma con preclusioni specifiche come il fatto che può essere richiesta solo una volta. In caso di messa alla prova (ex art. 168 bis c.p.) le sanzioni amministrative rimangono impregiudicate ma di competenza dell'Autorità Amministrativa, quale è obbligata a svolgere una specifica valutazione prima di irrogare le medesime. Certo è che un tempestivo contatto con un legale di fiducia può condurre a soluzioni decisamente positive, limitando al minimo i disagi.

*Avvocato Erica Vicentini, del Foro di Trento, Studio legale in Pergine Valsugana, Via Francesco Petrarca, 84) ,

Chi desiderasse avere un parere su un problema o tematica giuridica oppure una risposta su un particolare quesito, può indirizzare la richiesta a: direttore@valsugananews.com

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