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CITTADINANZA DIGITALE Ci sarà Internet nella Costituzione?

Le fonti del diritto si distinguono in due categorie: fonti di produzione e fonti di cognizione.

LE FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO

Le fonti di produzione del diritto servono a creare le norme giuridiche, e quindi permettono all’ordinamento di rinnovarsi in continuazione, allo scopo di soddisfare le diverse esigenze della collettività.

Le fonti di produzione, a loro volta, si distinguono in fonti atto e fonti fatto. Le fonti atto sono i documenti scritti emanati dagli organi dell’autorità che hanno il potere di creare le norme giuridiche. Questi organi nel nostro ordinamento giuridico sono il Parlamento, il Governo e le Regioni. Le fonti fatto sono i comportamenti che nascono spontaneamente all’interno della collettività e che le persone rispettano nel tempo, perché sono convinte che siano regole giuridiche. Questi comportamenti danno origine a norme giuridiche non scritte, chiamate consuetudini o usi.

nn ESEMPIO Se due vicini di casa vogliono separare i rispettivi giardini piantando degli alberi sul confine, scelgono determinate specie arboree previste dalle consuetudini della zona in cui abitano. Queste consuetudini si sono affermate nel tempo in base al tipo di ambiente naturale, al clima, all’aspetto geografico, e continuano a essere rispettate perché le persone sono convinte che esse servano a mantenere l’identità della propria zona.

Sia le fonti atto sia le fonti fatto, a loro volta, si distinguono in fonti interne e fonti esterne. Le fonti interne o nazionali sono chiamate così perché danno origine a norme giuridiche che vengono emanate e applicate all’interno dell’ordinamento giuridico di uno Stato. Le fonti esterne o sovranazionali sono chiamate così perché danno origine a norme giuridiche che vengono emanate da organi esterni al proprio ordinamento giuridico, ma che lo Stato applica al suo interno.

nnESEMPIO Una fonte esterna è il Trattato di Schengen che è stato indicato nella pagina “Nella tua esperienza”, perché è un accordo internazionale firmato da più Stati che fanno parte dell’Unione europea, ciascuno dei quali lo ha poi accolto nel proprio ordinamento giuridico, impegnandosi ad applicarlo ai suoi confini.

Nel corso degli anni è notevolmente aumentata l’importanza delle fonti esterne. Questo ruolo più significativo di produzione giuridica da parte di fonti sovranazionali è dovuto alla collaborazione sempre più intensa tra gli Stati, che origina accordi nei settori più diversi, per esempio rapporti economici, lotta alla criminalità, tutela dell’ambiente ecc.

CITTADINI consapevoli

Trattato: è un accordo con il quale due o più Stati decidono di regolare tra loro un determinato rapporto di natura politica, economica, sociale. Dati personali: sono le informazioni che riguardano la vita privata di una persona, come la sua data di nascita, il luogo in cui vive, il suo stato di salute ecc. Trattato di Schengen: è l’accordo firmato nel 1985 (cui ha fatto seguito una convenzione firmata nel 1990) con il quale gli Stati membri dell’Unione europea hanno stabilito il principio della libera circolazione dei cittadini europei all’interno dei propri territori. La libera circolazione, che è stata prevista allo scopo di facilitare l’integrazione dei popoli, si realizza attraverso l’abolizione dei controlli dell’identità dei viaggiatori alle frontiere in entrata e in uscita dai Paesi aderenti all’accordo.

Fonte del diritto: Source of law

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