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MANAGEMENT L’esperto risponde - Beatrice Masserini

MANAGEMENT

L’ESPERTO RISPONDE

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Dalle domande di chi dirige imprese, società e centri sportivi, le risposte di una delle più autorevoli esperte del nostro settore.

Beatrice Masserini, che cura da tempo questa rubrica, risponde ad una serie di quesiti su tematiche molto attuali e comuni, con focus particolare anche sulla fase delle riaperture e delle osservanze in merito alle nuove regole anti covid

“L’art. 124 del D.L. 34/2020 prevede l’azzeramento dell’aliquota Iva fino al 31 dicembre 2020 per i “detergen ti disinfettanti per mani”. Mentre è chiara l’applicabilità per i prodotti classificabili come “presidio medi co chirurgico”, si chiede se sono da includere nell’agevolazione anche i prodotti che rientrano comunque nei “materiali sanitari e farmaceuti ci necessari per contrastare i diffondersi dell’epidemia”. Nello specifico, un prodotto igienizzante che contie ne oltre il 66% di alcol, e serve quindi ad inattivare il virus, è ammesso all’esenzione Iva, benché non sia presidio medico-chirurgico?”

Si ritiene che il prodotto descritto nel quesito possa rientrare nel regime di esenzione, previsto dall’art. 124 del D.L. 24/2020 (Decreto Rilancio), nella misura in cui possa essere classifi cato nella categoria dei “detergenti disinfettanti”. Secondo le definizioni fornite dall’ISS nel proprio sito web, “i termini detergente e disinfettante sono spesso confusi tra loro: mentre il primo ha lo scopo di rimuovere lo sporco (detergere), il secondo è for mulato per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus (disinfettare)”. Inoltre, la vendita dei disinfettanti è soggetta ad auto rizzazione, a differenza di quanto accade per i semplici detergenti. Dalle caratteristiche che sinteticamente sono descritte nel quesito, pare di capire che vi siano le condizioni per classificare il prodotto come un “di sinfettante” e non come un semplice “detergente”. “In seguito all’emergenza Covid-19 una SRL chiede un finanziamento per il 25% del suo fatturato con ga ranzia dello Stato e di Confidi. Se, un anno dopo avere ottenuto il fi nanziamento, a causa del crollo del commercio, questa società si tro vasse in stato di insolvenza verso i fornitori e fosse costretta a chiedere il fallimento, chi pagherebbe il pre stito alla banca? E che cosa rischierebbe l’imprenditore che ha fatto la richiesta?”

Se il beneficiario dei finanziamenti non rimborsa le somme dovute alla banca, quest’ultima attiverà la garan zia rilasciata dal Fondo, che pagherà la banca in sostituzione del debito re. Una volta erogatala la somma, il Fondo di garanzia è surrogato nei

La vendita dei disinfettanti è soggetta ad autorizzazione, a differenza di quanto accade per i semplici detergenti

Palestre e impianti sportivi possono rilasciare la certificazione per la deduzione del costo dalla denuncia dei redditi ph GymNation Dubai

Istruttori e la possibilità di passare da lavoro occasionale a partita iva - ph Shane Wridgway

diritti della banca verso il beneficiario del finanziamento, e potrà pertanto esercitare il diritto di rivalsa nei con fronti dell’impresa inadempiente. In altri termini, il Fondo di garanzia re cupererà il credito direttamente dal beneficiario del finanziamento. Ciò avviene attraverso la procedura di ri scossione esattoriale: sarà notificata una cartella di pagamento (trattan dosi di un credito avente origine da un contratto, il credito del Fondo sog giace alla prescrizione decennale), con aggravio degli agi di riscossione. Se, nel frattempo, l’impresa è sotto posta alla procedura fallimentare, il Fondo creditore – così come ogni altro creditore – dovrà insinuarsi nel passivo del fallimento e concorrere alla ripartizione dell’attivo secondo le norme di legge.

Che differenza c’è fra autocertifica zione sullo stato di salute e la dichiarazione COVID?

La prima, con cui un soggetto certi fica il proprio stato di salute è nulla, considerata l’indisponibilità del bene salute. Per lo stesso motivo sono nul le le clausole di esonero da responsabilità sottoscritte al momento della partecipazione ad una compe tizione o in occasione dell’iscrizione ad un corso sportivo. La dichiarazione Covid, prevista dalle linee guida mini steriali e recepita dai protocolli attuativi federali, non è un’autocertificazione sul proprio stato di salute, ma una dichiarazione avente ad oggetto fatti determinati; si pensi, tra l’altro, alla presenza di sintomatologia ricondu cibile al COVID, alla positività accertata, alla frequentazione di soggetti positivi. Una simile dichiarazione, d’altra parte, consente al medico di venire a conoscenza di un presupposto di fatto necessario a comprendere l’iter da seguire (nel caso di atleti positivi e guariti, ad esempio, la ripresa deve essere graduale).

Come va conservata la documenta zione sanitaria relativa al COVID?

Tutta la documentazione sanitaria esibita dall’atleta (dall’autodichiara zione, ai referti di eventuali accertamenti compiuti dagli atleti positivi e/o sintomatici necessari alla ripresa dell’attività) contenente dati sensibili, deve essere conservata nel rispetto della normativa sulla privacy.

“Una mia cliente è istruttrice sporti va e percepisce mensilmente compensi ex art. 67, comma 1, lettera m, del Tuir (PR 917/1986) da un’associa zione sportiva dilettantistica per un importo annuo superiore a 10.000 euro. Non ha altri redditi e non è so cia di alcuna società. Ora vorrebbe aprire la partita Iva con il nuovo re gime forfettario, lavorando sempre per la stessa associazione. Può fru ire della riduzione dell’aliquota del

Il Fondo di garanzia recupererà il credito direttamente dal beneficiario del finanziamento

Prodotti per la sanificazione per il rimborso vanno distinti fra disinfettanti e detergenti ph - Anna Shvets da Pexels

5% per i primi 5 anni, oppure rientra nell’ambito del proseguimento dell’attività precedentemente svolta e, quindi, deve applicare da subi to l’aliquota del 15%? Cambierebbe qualcosa se l’associazione fosse di versa da quella con cui ha collaborato finora e se il luogo di lavoro non fosse più lo stesso?”

L’art. 67, comma 1, lettera m, del Tuir (DPR 917/1986) qualifica come redditi diversi i compensi percepiti nell’eser cizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tale inquadramento è ammissibile a condizione che le pre stazioni rese nei confronti dell’ente sportivo non abbiano natura pro fessionale: diversamente, infatti, sarebbe già stato sussistente l’obbligo di apertura della posizione Iva. Ve rificato il presupposto della natura professionale dell’attività che andrà a svolgere l’istruttrice, e in considerazio ne del fatto che, per esempio, potrebbe effettuare le proprie prestazioni in modo abituale nei confronti di una pluralità di enti, la pregressa collabo razione nei confronti di una ASD non rappresenta una condizione ostativa all’applicazione del regime forfettario, né alla fruizione dell’aliquota ridotta per il primo quinquennio dell’attività. Resta inteso, però, che quest’ultima agevolazione spetta a condizione che non siano riscontrabili elementi di continuità, di fatto, rispetto all’atti vità precedentemente svolta in forma non professionale.

“Ho una figlia minorenne che fre quenta una palestra. Questa risulta formalizzata sotto forma di associa zione culturale, alla quale ci si associa pagando le rette. I responsabili del Centro rilasciano ricevuta di pa gamento, nonché un’attestazione

Le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi, per essere detraibili, devono essere documentate attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento

La dichiarazione Covid non è un’autocertificazione sul proprio stato di salute, ma una dichiarazione avente ad oggetto fatti determinati

riepilogativa a fine anno dei versa menti effettuati da soci. I titolari mi hanno assicurato che tale forma giuridica risulta compatibile con la possibilità di detrarre le somme pa gate per frequentare la palestra, in sede di dichiarazione dei redditi. E’ corretta questa interpretazione del la normativa vigente?” Con la Circolare 13/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (fornendo un elenco a titolo esemplificativo) che la detrazione prevista – dall’art. 1, comma 1, lettera 1-quinquies, del Tuir (DPR 9217/1986) – per le spese soste nute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi, di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, non spetta se l’attività sportiva è praticata presso:

- Le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilet tantistica” (ASD), quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimen to del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva; - Le società di capitali di cui alla Leg ge 91 del 1981 (sport professionistico); - Le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che Da quanto esposto, sembrerebbe agevolabile la spesa per l’attività spor tiva praticata in palestra con associazioni non sportive che organizzino corsi (è il caso proposto nel quesito). Con l’occasione si fa presente che le spese sostenute per la pratica spor tiva dilettantistica dei ragazzi, di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, svolta presso ASD e SSD, per essere detrai bili, devono essere documentate attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pa gamento. La documentazione deve riportare, a norma dell’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del citato Decreto 28 marzo 2007:

- La ditta, la denominazione o ragione sociale o il cognome e nome (se per sona fisica) e la sede o la residenza, nonché il codice fiscale, del percet tore (associazioni sportive, palestre ecc.); - La causale del pagamento (iscrizio ne, abbonamento ecc.); - L’attività sportiva esercitata (per esempio nuoto o pallacanestro); - L’importo pagato; - I dati anagrafici del ragazzo prati cante l’attività sportiva dilettantistica ed il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La pregressa collaborazione nei confronti di una ASD non rappresenta una condizione ostativa

I corsi dei figli fino a 18 anni sono deducibili purchè il servizio sia offerto da una ASD nel rispetto dei requisiti richiesti - ph Pool Academy Aquatics Dubai

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