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La revisione delle concessioni inerenti gli impianti sportivi pubblici (art. 216, C. 2, del decreto rilancio) - Lorenzo Bolognini

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LA REVISIONE DELLE CONCESSIONI INERENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (ART. 216, C. 2, DEL DECRETO RILANCIO)

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È auspicabile che i limiti attuali del Decreto Rilancio vengano cancellati e corretti al fine di dare reale sostegno ai soggetti gestori che altrimenti rischiano di essere schiacciati da scelte che, di fatto, non risolvono

Recentemente, in piena crisi epidemiologica e con il totale lockdown disposto dai vari provvedimenti nor mativi intervenuti per contrastarla, avevamo già approfondito la temati ca della revisione delle concessioni che includessero la gestione di im pianti sportivi, richiamando le norme che si sono succedute nel tempo (l’art. 19, c. 2-bis, legge n. 109/1994, prima, l’art. 143, cc. 8 e 8-bis, d.Lgs. n. 163/06, poi, ed infine l’art. 165, c. 6, d.L gs. n. 50/16 e s.m.i.). Il tema era e continua ad essere la necessità di recuperare il disequi librio economico-finanziario generato dalla crisi a causa dei minori ricavi – azzerati in periodo di lockdown – e dei maggiori costi che derivano, in particolare, dalla necessità di ade guare gli impianti sportivi alle misure anticontagio e, una volta riaperti, di sostenere oneri aggiuntivi (es. forma zione del personale, intensificazione della presenta del personale con fun zioni di assistenza all’utenza e controllo, sanificazioni, pulizie, DPI ecc.). Il tema è talmente importante che il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (il c.d. De creto Rilancio, non ancora convertito nel momento i cui stiamo scrivendo) ha voluto tentare di affrontarlo con il suo art. 216, c. 2:

“2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i de creti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

Questa scadenza (31- 07-2023) non ha senso né logico, né giuridico, né economico: il disequilibrio economico-finanziario prodotto dalla crisi c’è e rimane

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modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rappor ti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scaden za entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie ori ginariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisio ne deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’opera tore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le par ti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere re alizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal conces sionario, nonche’ delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto”. specificamente agli impianti sporti vi pubblici il principio del riequilibrio economico-finanziario affermato dal le norme generali sulle concessioni commentate nell’ambito del recente articolo sopra richiamato. Ci sono al cuni aspetti, tuttavia, che si auspica siano modificati in sede di conver sione.

Innanzitutto, il prevedere che il diritto alla revisione dei rapporti concessori riguardi soltanto quelli scadenti en tro il 31.7.2023. E il titolare di una concessione scadente il 1.8.2023? A causa di un solo giorno “di ritardo” perde rebbe tale diritto?

L’esempio è utile solo per evidenziare che questa scadenza non ha senso né logico, né giuridico, né economico: il disequilibrio economico-finanzia rio prodotto dalla crisi c’è e rimane a prescindere dalla data di scadenza della concessione. Anzi, per assurdo, una concessione che dovesse scade re prima, per esempio oggi, subirebbe un minor disequilibrio perché non soffrirebbe il pregiudizio che si svilup perà nei prossimi mesi a causa delle misure restrittive. Non ci si dilunga ulteriormente su questo specifico ar gomento perché, viste anche le varie richieste di emendamento, si confida nel fatto che la scadenza del 31.7.2023 venga meno in sede di conversione. Un altro aspetto che si ritiene merite vole di commento è quello che attiene alle “motivazioni” della revisione dei rapporti concessori che il testo della norma in commento parreb be circoscrivere “alla sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti” che si sono succeduti nel periodo di febbraio e marzo: parados salmente, si potrebbe sostenere che la sospensione delle attività è quella che ha generato il minor disequilibrio perché, nel periodo del lockdown, sebbene si siano azzerati i ricavi, è sta to oggettivamente possibile ottimizzare anche i costi.

I problemi maggiori si hanno con la riapertura degli impianti perché, in tale fase, occorre tornare a sostenere i costi ordinari incrementati degli oneri, come si diceva, delle specifi che misure anticontagio a fronte di

La crisi è di per sé una causa di forza maggiore: rientra tra i “fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario”

ricavi sensibilmente ridotti. E la riduzione dei ricavi ha una doppia causa: una è direttamente ricollegabile alle prescrizioni che limitano l’utilizzo de gli impianti, ma l’altra è riconducibile alla minor propensione dell’utenza alla frequentazione di centri di ag gregazione come gli impianti sportivi, che si registra e si registrerà nel prossimo futuro.

Ed infatti, il disequilibrio da riequili brare è anche quello imputabile alla crisi epidemiologica in se stessa, a prescindere alle misure adottate per contrastarla con strumenti normativi. La crisi è di per sé una causa di forza maggiore o, per utilizzare le parole del Codice dei Contratti Pubblici, rientra di per sé tra i “fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’e quilibrio del piano economico finanziario”. Tuttavia, per sostenere il diritto al riequilibrio anche in relazione agli effetti non direttamente imputabili ai decreti che hanno disposto la so spensione delle attività, ci sono le norme generali attinenti alle concessioni, già commentate e sopra richiamate, che peraltro sono norme di fonte co munitaria gerarchicamente sovraordinate. L’ultimo commento sull’art. 216, c. 2, del Decreto Rilancio riguar da la soluzione per la quale parrebbe volersi propendere, vale a dire la soluzione della “proroga della durata del rapporto”. Si vuole sottolineare che quello, probabilmente, non può esse re l’unico strumento considerato che il lockdown, con l’azzeramento dei ri cavi, e la riapertura, con l’aumento dei costi e la riduzione dei ricavi, produce soprattutto un problema di liquidità che non può essere risolto con la po sticipazione della scadenza della concessione. Bisogna però sottolineare che il decreto include il termine “an che” (“attraverso la proroga”) e, quindi, non introduce alcun limite specifico.

In definitiva, ben venga la norma dell’art. 216, c. 2, oggetto di commen to che evidenzia una certa sensibilità per il problema gravante sulle gestioni degli impianti sportivi. La critica che deve essere mossa è quella per cui ri sulta essere troppo riduttiva al punto che, in alcuni casi, invece, di risolvere il problema, lo acuisce (i gestori con scadenza del contratto oltre il 31.7.2023, si stanno sentendo rispondere dalle Amministrazioni che non hanno dirit to al riequilibrio sic!).Si confida che, in sede di conversione (e non si esclude che, al momento in cui questo articolo sarà pubblicato, la conversione sia già stata attuata) i limiti della norma sia no stati risolti. SUNTO L’art. 216, c. 2, del Decreto Rilancio recepisce il principio del riequilibrio economico-finanziario proprio del le concessioni nello specifico settore delle concessioni che interessano la gestione di impianti sportivi. Tutta via, la norma introduce dei limiti tali per cui, se non risolti in sede di con versione, c’è il rischio che generi più problemi che soluzioni: la previsione che la revisione interessi solo i rap porti scadenti entro il 31.7.2023 o che riguardi solo il disequilibrio generato dalla sospensione delle attività quan danche la ripresa delle stesse risulti ancora più penalizzate e la propen sione per la soluzione della proroga dei contratti. Si confida che, in sede di conversione, questi limiti siano ri mossi.

Un problema di liquidità che non può essere risolto con la posticipazione della scadenza della concessione

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