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SPAZIO ODONTOIATRIA
Approvato il Regolamento Regionale
Finalmente chiarezza sulle prestazioni e i requisiti strutturali organizzativi e tecnologici degli studi e degli ambulatori odontoiatrici
Advertisement
di Alessandro Nisio Presidente CAO Bari Componente Nazionale Albo Odontoiatri Componente della Commissione Nazionale Formazione Continua Ministero della Salute
La faticosa battaglia che da oltre 15 anni impegnava la nostra categoria sui percorsi autorizzativi degli studi e degli ambulatori odontoiatrici, ha finalmente scritto la parola FINE. Con la approvazione del Regolamento di attuazione della L.R. n.9/2017, sono state individuate le prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e sono stati definiti i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici. La Regione Puglia, in adempimento alla Legge 3/2018 (la cosiddetta Lorenzin) ha pienamente fatto seguito al ruolo di sussidiarietà degli Ordini, instaurando con la Commissione Albo Odontoiatri di Bari, quale portavoce di tutte le sedi provinciali pugliesi, un fitto scambio di incontri e di stretta collaborazione al fine di redigere un documento quanto più rispondente alla legge e alle esigenze della categoria sempre nel rispetto e tutela della salute dei cittadini. Ci preme quindi ringraziare in primis il Governatore Emiliano per la sensibilità dimostrata alla categoria nel mettere a disposizione degli Ordini Provinciali l’intero staff dell’Assessorato alla Salute, dal Dirigente di Sessione Giovanni Campobasso, al Funzionario istruttore Antonella Caroli, al Respon sabile P.O. Debora Grimaldi, al Dirigente del Servizio “Accreditamenti e Qualità” Mauro Nicastro, al Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”: Vito Carbone, al Direttore di Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti Vito Montanaro. Un altro ringraziamento particolare vorremo farlo al lavoro svolto dall’ARES Puglia nella persona di Ettore Attolini, che ha seguito tutto l’iter del documento individuando in particolare, sempre insieme agli Ordini, le tabelle delle prestazioni odontoiatriche.
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Negli ultimi incontri abbiamo anche espresso la volontà di confrontarci periodicamente con i nostri amministratori istituendo un tavolo permanente per la categoria, anche perché consideriamo questo Regolamento un punto di partenza per dialogare con la Politica e valorizzare il ruolo istituzionale degli Ordini a tutela della salute orale della cittadinanza. Entrando nel merito del Regolamento con l’articolo 2 e l’articolo 3 si chiarisce la netta distinzione tra studio e ambulatorio, definendo quale “studio professionale” la sede di espletamento dell’attività del professionista abilitato (che esercita personalmente in regime di autonomia) non aperto al pubblico che, In ragione della prevalenza dell’apporto professionale ed intellettuale, può essere gestito in forma individuale, associata o societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011 ed al D.M. 34/2013. Se lo studio professionale eroga prestazioni a minore invasività indicate nell’allegato 1A (vedi fig.1) il procedimento autorizzativo da seguire per esercitare è la semplice comunicazione di inizio attività alla ASL territorialmente competente (si definisce quindi studio odontoiatrico di livello base), mentre se vuole erogare prestazioni a media invasività indicate nell’allegato 2A (vedi fig.2) deve chiedere l’autorizzazione all’esercizio (di competenza comunale) e sotto questo regime autorizzativo potrà anche richiedere l’accreditamento al SSN, laddove il fabbisogno lo consentirà (e si definisce studio odontoiatrico di livello intermedio).
Considerando quindi che le prestazioni a minore invasività contemplano la stragrande maggioranza delle prestazioni odontoiatriche, sarà dunque molto più agevolato l’iter per intraprendere l’attività lavorativa. Viceversa è stato definito come “ambulatorio” il presidio sanitario caratterizzato da una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi che opera in regime di impresa attrezzato per l’erogazione delle prestazioni a maggiore invasività di cui all’Allegato 3A (fig.3) del presente provvedimento. Fermo restando che il Responsabile Sanitario (i.e., il Direttore sanitario) deve essere iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo in cui insiste la sede operativa della struttura de qua, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, comma 536 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, l’apporto del professionista sanitario abilitato non è l’elemento prevalente rispetto all’organizzazione dei beni, strumenti ed accessori che ne fanno parte e, pertanto, il titolare dell’ambulatorio può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, e nel caso di persona fisica può anche non avere il titolo di odontoiatra. Le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica si rivolgono alla generalità dei cittadini e, pertanto, sono considerate locali aperti al pubblico. Queste strutture sono sottoposte ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo parere di compatibilità al fabbisogno regionale, e ad autorizzazione all’esercizio di competenza regionale.
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L’altra importante novità del Regolamento è quella di aver attivato la verifica di compatibilità al fabbisogno ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio; l’articolo 8 sancisce che il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime privatistico relativo alle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica deve ritenersi corrispondente ad una struttura ogni 500.000 abitanti (o frazione superiore a 250.000 abitanti) per ASL. Ciò significa che allo stato attuale NON vi sono le condizioni e la necessità di nuove aperture, essendo il fabbisogno di prestazioni ampiamente soddisfatto dalle oltre 400 “strutture” sparse per la Puglia. Infine il lungo articolo 10 definisce la “disciplina transitoria”, che prevede 6 mesi di tempo per adeguarsi al nuovo Regolamento dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, consentendo comunque di fatto delle deroghe per le strutture già autorizzate e accreditate ed anche a quelle gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Infine vengono definiti negli Allegati 1B-2B3B i requisiti strutturali, impiantistici ed organizzativi di tutte e 3 le categorie e cioè per lo studio base, che non sono sottoposti ad autorizzazione all’esercizio ma all’obbligo di comunicazione di apertura alla ASL, dello studio di livello intermedio, sottoposto ad autorizzazione di competenza comunale, e degli ambulatori. Le differenze sostanziali tra le 3 categorie e che devono possedere almeno 1 locale che contiene un’unità operativa rispettivamente di 9 (studio base), 12 (studio intermedio) e 16 metri quadri (ambulatorio), non necessitano i doppi bagni nelle due categorie di studio mentre sono obbligatori negli ambulatori, i quali hanno anche l’obbligo del Direttore Sanitario con almeno 5 anni di anzianità di servizio.
Insomma, rimandando il lettore alla attenta valutazione del Regolamento in oggetto, scaricabile dal BURP nei prossimi giorni, vorrei concludere affermando che abbiamo cercato da un lato di “frenare” la indiscriminata apertura di “strutture” spesso gestite non da medici odontoiatri ma da catene di società di capitali, dall’altro di agevolare al giovane collega l’iter per l’apertura di uno studio in piena autonomia o in associazione con altri (nella forma di S.t.P.). Mi preme infine ringraziare tutto il coordinamento degli Albi Odontoiatrici degli Ordini dei Medici Provinciali di Puglia e le Associazioni Sindacali (ANDI e AIO) per aver agito, di concerto con la Regione, nella stesura di questo Regolamento che chiarisce la legge 9/2017, fonte di troppe interpretazioni errate o ambigue che hanno generato nel tempo solo disguidi, incertezze, ricorsi e incomprensioni. Sicuramente il documento rappresenta un punto di partenza per definire dei percorsi ancora più snelli e definiti, in accordo anche con gli organi di controllo quali le ASL, con le quali mi auguro si possa intraprendere un tavolo permanente con gli Ordini, al fine di chiarire ancora dei dubbi rimasti e di uniformare delle procedure di controllo su tutto il territorio pugliese. Ribadisco che tutti (Istituzioni, Amministrazioni, Ordini) abbiamo la necessità/obbligo di confrontarci più spesso perché accomunati dall’articolo 32 della Costituzione e quindi dalla necessità di garantire la Salute Pubblica nel rispetto di regole condivise e finalizzate al bene del cittadinopaziente.
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Allegato 1A - Prestazioni odontoiatriche a minore invasività
Conservativa - Edondonzia - Estrazione dentarie - Gnatologia - Igiene e profilassi cavo orale - Implantologia esclusi gli impianti zigomatici - Interventi che non comportano il grande rialzo del seno mascellare - Interventi che comportano asportazione di neoformazioni dei tessuti duri e molli mascellari inferiori ai 3 cm - Interventi sul mascellare inferiore che non prevedano trasposizione del nervo alveolare inferiore - Chiusura di fistole oro antrali inferiori ai 5 cm - Odontoiatria infantile - Ortodonzia fissa e mobile - Paradontologia Protesi fisse e mobili - Sbiancamento dentale - Procedure diagnostiche e di prelievo bioptico di lesioni del cavo orale
Allegato 2A - Prestazioni odontoiatriche a media invasività
Implantologia zigomatica - Grande rialzo del seno mascellare - Trasposizione del nervo alveolare inferiore - Neoformazioni dei tessuti duri e molli dei mascellari superiori ai 3 cm - Neoformazioni dei tessuti duri e molli dei mascellari di natura neoplastica
Allegato 3A - Prestazioni odontoiatriche a maggiore invasività
Neoformazioni della pelvi orale supriore ai 3 cm - Ampie resezioni mandibolari e mascellari di natura neoplastica - Chiusura di fistole oro - antrali superiori a 5 cm - Sedazione cosciente per via endovenosa in presenza (collaborazione) dell’anestesista