Attività Istituzionali
Ricomincia la pesca dilettantistica sportiva. Le norme per il rilascio delle licenze
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al 4 maggio è nuovamente possibile in tutto il territorio della Città metropolitana di Torino l’attività della pesca sportiva, ovviamente nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. “La pesca, - spiega Barbara Azzarà, Consigliera metropolitana delegata all’ambiente e alla tutela della fauna e della flora - è consentita nella sua forma dilettantistica individuale sportiva, che è considerata un’attività intesa a perseguire l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni”. L’ordinanza 50 del 2 maggio del Presidente della Regione
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Piemonte ha inoltre eliminato le limitazioni allo spostamento degli animali da compagnia. È quindi consentito l’allenamento e addestramento dei cani nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone e nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente. L’attività dovrà essere svolta singolarmente, insieme ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle zone di addestramento e allenamento e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa in tema di contenimento della diffusione del Coronavirus. La Regione Piemonte ha inoltre comunicato che è possibile riprendere le attività di censi-
CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA
mento della fauna, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione, in forma individuale o al massimo con la partecipazione di due persone.
PESCA SPORTIVA: LE NORME VALIDE IN PIEMONTE L’esercizio della pesca dilettantistica nelle acque della Regione Piemonte, ad eccezione delle acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinata al possesso della licenza di pesca di tipo B e D dilettantistica o di un permesso di pesca temporaneo (non sono attualmente previsti per la Città metropolitana di Torino). La licenza di tipo B è costituita dalle ricevute di versamento alla Regione delle tariffe della tassa e soprattassa provinciale, che devono essere sempre ac-