Produzione & Igiene Alimenti n. 1/2022

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DIRITTO ALIMENTARE

Pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agroalimentare

P

er anni nelle aule del Parlamento europeo si è dibattuto dell’annoso tema della c.d. Pratiche Sleali nella filiera agroalimentare: una serie di prassi non corrette che si sono sviluppate nella relazione tra fornitori e compratori, che hanno molto spesso prodotto un effetto a cascata sugli operatori a monte della filiera, con ripercussioni negative soprattutto nel settore agricolo. Situazione che ha avuto effetti sui prezzi, sull’efficienza e sulla distribuzione dei prodotti. L’iter legislativo ha portato all’emanazione della Direttiva 2019/633 attuata in Italia con il Decreto Legislativo n. 198/2021 pubblicato sulla G.U. del 30.11.2021 e in vigore dal 15 dicembre 2021. In modo molto chiaro il primo comma dell’art. 1 dichiara che: “Il decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli

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Rientrano nelle blacklist, i ritardi nei pagamenti di prodotti deperibili di cui è prevista la consegna su base periodica

operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche”. L’esplicitazione dei concetti di buona fede e correttezza, della tutela dei fornitori manifesta il significato e la finalità di garanzie che la normativa intende raggiungere. Come si ricorderà il precursore del D.Lgs. 198//21 è stato l’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 la cui disciplina, oggi per ragioni di sistematicità, è confluita nel Decreto Legislativo in

esame, con gli adeguamenti imposti dal legislatore europeo, specie per quanto concerne l’individuazione specifica delle singole pratiche commerciali sleali vietate e sanzionate di conseguenza. Le disposizioni della norma si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dalla sua entrata in vigore (15.12.2021). I contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data devono essere resi conformi al Decreto Legislativo entro sei mesi dalla stessa.

Produzione & Igiene

Febbraio 2022


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