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PRIMO TRATTATO DELLA TRIPLICE ALLEANZA
Le LL. MM. l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia etc. e Re apostolico di Ungheria, l'Imperatore di Germania, Re di Pru ssia e il Re d'Italia, animati dal desiderio di aumentare le garanzie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e con ciò di mantenere intatto l 'o rdine soc iale e politico nei loro rispettivi Stati , si sono trovati d 'accordo nel conchiudere un trattato che, per la sua natura essenzialmente conservatrice e difensiva, non persegue altro scopo che di premunirli contro i pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza dei loro Stati e la tranquillità dell'Europa.
Per questo scopo le LL. MM. hanno nominato:
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S. M. l'Imperatore d'Austria, Re cli Boemia etc. e Re apostolico cli Ungheria il conte Gustavo Kàlnoky, generale, suo ministro della casa imperial e e degli affari esteri;
S. M. l'Imperatore di Germania, Re cli Prussia il principe Enrico Yll di Reuss, aiutante di campo generale, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso S. M. imperiale e reale apostolica;
S. M. il Re d ' lt.alia il conte Carlo Felice Nicolis cli Robillant, tenente-generale, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso S. M. imperiale e reale apostolica , i quali, muniti di pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno convenuto gli artico I i seguenti:
Articolo I
Le alte Parti contraenti s i promettono mutualmente pace ed amicizia e non entreranno in ne ss una alleanza od impegno diretto contro alcuno dei loro Stati.
Esse s'impegnano a venire a uno scambio cli idee sulle questioni politiche cd economiche di indole generale che potesse pre- sentarsi e si promcllono in oltre il loro mutuo appoggio nel limite dei loro propri interessi.
ART ICOLO Il
I cl caso che l'Italia, senza provocazione dirclla da parte sua. fosse per un qualunque motivo attaccata dalla Francia, le due altre Parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata aiuto e assistenza con tutte le loro forze.
Questo stesso obbligo incomberà all'Italia nel caso di un'aggressione, non direttamente provocata, della Fran cia contro la Germania.
ARTICOLO Ill
Se una o due delle alte Parti con traenti , senza provocazione dirella da parte loro, venisse ad essere attaccata e a trovarsi impegnata in una guerra co n due o più g randi potenze non firmatarie del prese nte trattato, il "cas11s foederis" si presenterà simultaneamente per tutte le a lt e Parti co ntraenti.
A Rticolo Iv
Nel caso di una grande Potenza non firmataria del presente trattato minaccias se la sicurezza degli Stati di una delle alte Parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò costretta a farle la guerra, le due altre P arti si obbligano ad osservare verso la loro alleata una neutralità benevola. In questo caso ciasc una cli esse si ri serba la facolti:1 di prendere parte al la guerra, se lo g iudi chi opportuno, per fare causa comune con il suo alleato.
Articolo V
Se la pace di una delle alte Parti contraenti venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le alte Parti contraenti si concerteranno in tempo util e s ulle misure militari da prendere in vista di un'eventuale cooperazione.
Esse s' imp egnano fin d'ora. in ogni caso di partecipazione ad una gue rra , a non concl ud ere né armisti7io, né pace, né trattaro, che di comune accordo tra di loro.
Art Icolo Vii
Le alte Parti contraenti si promellono scambievo lm en te il segreto s ul contenuto e sull'esistenza d e l presente rrattato.
Articolo Vii
11 presente trattato r esterà in vigo re durante cinque anni a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche.
ARTICOLO vm ln fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
L e ratifiche del presente trattato saranno scambiate a Vienna nel tempo di tre settimane, o più presto se far si può.
Falto a Vienna. il i·entesimo giorno del mese di maggio del/' anno mille ortocenlo ollantadue .
Kàlnoky E. V11 cli Reuss C. Robillant
NOTA: Cfr. Alfrcd Francis PRIBRAM. Die politischen Ceheirn1 •ertrage Oe srerreich-U11gams /879-/914. pag. 24 (dall'Archivio di Stam di Vienna. att i segreti VII. 75). Gli ori g in ali sono in l ingua francese.
Patto Di Londra
"Accordo concernente la cooperazione dell'Italia alla guerra contro le Potenze Centrali - Londra, 26 aprile 1915".
D'ordine del suo Governo, il marchese Imperiali , ambasciatore di Sua Maestà il re d'Italia, ha l 'ono re di comunicare al molto onorevole Sir Eclward Grey, Sottosegretario di Stato cli Sua Maestà Britannica per gli affari es teri, e alle LL. EE. Paul Cambon, ambasciatore del la Repubblica francese, e conte dc Benckendorff, ambasciatore di Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russic, il seg uente memorandum:
Memorandum
Art. I 0 : - Una convenzione militare sarà immediatamente conclusa tra gli stati maggiori generali della Francia, della Gran Bretagna , dell'Italia e della Rus sia; que s ta convenzione fisserà il minimum delle forze militari che la Russia dovrà impiegare contro l'Austria-Ungheria per impedire a questa Potenza di concentrare tutti i suoi sforzi contro l'Italia, nel caso in cui la Russia decidesse cli esercitare i I suo sfo rzo principale contro la Germania.
La convenzione militare regoler~t la questione degli armistizi, che dipende essenzialmente dal comando in capo degli eserciti
Art. 2 ° : - Da parte sua, l'Italia s'impegna a impiegare la totalità delle sue risorse per continuare la guerra insieme con la Francia, la Gran Bretagna e la Russia contro tutti i loro nemici.
Art. 3° : - Le flotte della Francia e della Gran Bretagna daranno il proprio concorso attivo e permanente all'Italia fino alla distruzione della flotta austro-ungarica o fino alla conclusione della pace.
Una convenzione navale sarà immediatamente conclusa a questo fine tra la Francia, la Gran Bretagna e la Russia.
Art. 4 ° : - Ne l trattato di pace, l'Italia otterrà il Trentino, il Tirol o cisalpino con il s uo confine geog rafico e natural e (la fronti era del Bren nero), nonché Tri es te. le contee <li Gorizia e di Gradisca, tutta ri stria fino al Quarnaro, ivi comprese Volosca e le isole istriane di C herso, Lu ss in. co me pure le iso le tt e di Plavnik , U ni e, Cani<lole. Palazzuol i, San Pi et ro cli Nembi. As in e ll o. Gruica e gli iso lotti vici ni .
Nota
TI con fin e necessario per assicurare l 'esecuz ione dell'Articolo 4 sarà tra cc iato come a ppresso: dal Pi zzo U mbrail fino al nord d e llo Stelvio, seg uir ~1 la cres ta delle a lpi R e ti c he fino a ll e sorgen ti dell'Adige e dcll'Eisach. pas-,ando allora su i monti Reschen e Brennero e sulle alture dcll'Oet1 e dello Zillcr. Successivamente il confine s i dirigerà verso s ud , traverse rà il monte Toblach e raggiungerà il co nfine a uual e d e ll e A lpi Carniche. Seguirà q ues to confine fino al monte T arvis. e dopo il m on te Tar vi-, la s pa rti ac qu e delle Alpi Giulie per il co ll e Predi i, i l m o nt e Man ga rt, il Tricorn o (Te rgl o u ) e lo spar tiacqu e dei colli di Podberdo. di P o dl aniscam e d'Idria. A partire da questo punto. il confine seguirà la direzione sud -est verso lo Sc hn ecbcrg, lasciando fu o ri del te rritorio it a liano tutto il bac ino d e lla Sava e elci s uoi tributari; dallo Schnecbcrg il con fin e d isce nd erà ve rso la cos ta in modo da includere Castua, Mauuglia e Volosca nel territo ri o italiano.
Art. 5° : - L ' I talia olle rr à anc he la pro vinc ia cli Dalmazia nei suoi a uuali limit i a mmini s trati vi co mprendendovi al nord Lisarica e Trib a nia , e al s ud fino ad una lin ea c he parte s ulla cos t a dal capo Planka e seg ue verso est le c ime d e ll e altur e c he formano lo spa rti acque in modo da lasc iare nel territorio italiano tutte le valli e corsi d'acqua c he scend o no ve rso Seben ico, come la Cicola, la Kc rka, al Butisnica e i loro afflu e nti. Ess a o tterrà anche tulle le isole poste a nord e ad oves t dell a Dalma z ia d a Premu d a. Se lve, Ul b o, S cherda. M ao n , Pa go e Pata dura al nord. fino a Me leda a s ud c ompre nd e ndovi Sant' Andre a, Bu s i , Lissa, Te rcola , C urzola , C a zza. e La gos ta, come pure g li scog li e g li iso lo tti cin.:ostanti e Pelagosa, fatta eccez io ne so lt a nt o delle isole Grande e Pi ccola Z ir ona, Bu a, Solta, e Braaa.
Sarann o neutrali zz ate:
1. tutta la cos ta del Capo Planka a nord fino alla base meridionale della pe ni so la di Sabbioncello a s ud , in modo da includ e re tutt a questa peni so la;
2. la parte del litorale che com incia a nord in un punto sit uato I O c hil ometri a sud della punta di Ragusa Vecchia sce ndendo a sud fino al fi um e Voiussa, in modo da in cludere il go l fo e i porti di Cattaro , Antivari, Dulcigno, San Giovanni di Medua , Dura zzo, se n za preg iu dizio dei diritti del Montenegro risult.ati dalle dichiarazioni scambiate tra le Potenze in aprile e maggio 1909. Poiché questi diritti non s'applicano che all ' attuale territorio montenegrino non potranno essere estesi ai terri tori o porti che potessero venire attribuiti al Montene gro . Quindi , ness una parte delle coste attualmente appartenenti a l Mont e neg ro potrà esse r e ne utraliz za ta. L e re s trizioni riguardanti il porto di Antivari alle quali lo stesso Mon tenegro ha a de rito ne l 1909 rimarranno in vigore;
3. e, infine , tutte le isole che non sono attribuite aJJ ·Italia.
Nota
l territori dell ' Adriatico qui appresso elencati saranno attribuiti dalle qu a ttro Pote nze alleate alla Croazia, alla Serbia e al Montene gro: nell 'A lto Ad ri at ico, tutta la costa da ll a baia di Vo losca ai confini dell ' Istria fino a lla frontiera settent ri ona le d i Dalmazia incluso tutto i I Iitorale attualmente un g he rese e tutta la costa di Croazia, col porto di Fiume e i piccoli porti di Nov i e di Carlopago, come pure le isole di Veg li a , Pervecc h io , Gregorio, Goli e Arbe. E nel B asso Adriatico (nella regione che interessa la Serbia e il Monte negro) , tutta la costa dal Capo Planka fino a l fiume Drin , con i porti importanti d i Spalato , R agusa , Cattaro. Antivari , Dulcigno e San Giovanni di Medua e le iso le di Zirona Grande, Zirona Piccola , Bua Solta, Brazza, Jaclian e Cala motta. Il porto di Dura zzo rimarrebbe asseg nat o allo Stato in d ip ende nt e musulmano d'Albania.
A rt. 6° : - L ' Itali a otterrà l ' inte ra sovra nit à s u Valona, l ' isola di Sasona e un territorio s uffi c ie nt e me nt e esteso per a ss ic ura re la difesa di questi luo g hi ( dalla Voiu ss a a no rd e ad est, approssimativamente fino a l co n fi ne se tt e ntrion a le del di s trett o di Chimara a s ud ) .
A rt. 7 ° : - Se l ' Italia ott iene il Tre ntino e l ' Ist ria in conformità dei termini dell'articolo 4, la Dalmaz ia e le isole dell'Adriatico nei limiti indicati nel l 'artico lo 5 e la baia di Valona (artico lo 6), e s e la parte ce ntr a le dell 'A lb an ia è ri servata per la cos titu z ion e di un piccolo stato a utonom o ne utra! izz ato, non s i opporrà perc hé le parti se ttentrionale e m e ridional e del l 'A lbania s iano , se questo è di desiderio della Fra nc ia, d e ll a Gran Bretag na e della Ru ss ia, divise tra il Montenegro , l a Serbia e la Grecia. La costa a partire dal confi - ne meridionale del possesso italia n o di Valona (ved. l'articolo 6) fino a l Capo Stylos sa r à neutralizzata. o·a1tro canto, l" It alia accetta di lasciare in ogni caso atrest dell'Albania un territorio sufficiente per garantire l'esistenza di una fr o n t iera com u ne a l la G rec ia e a ll a Serbia a ll 'oves t d e l lago d'Oc hri d a.
L' It a li a sa rà inca ri cata di rapp rese nt are lo S ta to d'A lbania ne lle s ue relaz ioni con l 'estero.
Art. 8°: - L' Italia otterrà I" intera sovranità sulle isole del Dod ecan neso che occupa a tt ua lme n te.
Art. 9 ° : - In l inea generale, la Francia. la Gran Bretagna e la R ussia riconoscono che l'Italia è interessata al mantenimento del!'eq u ili b ri o nel Med iterraneo e c h e dovrà, in caso cli s pa r t iz ione totale o parziale de ll a Tu rc h ia As iatica. ottenere un 'eq u a par te nella regione mediterranea prossima alla provincia d ·Adalia in cui ri talia ha già acquisito di r itti e interessi che hanno costituito l'oggetto d ' un a co n ve n zio ne it a lo-br it a nni ca. La zo na c he sarà event u a l mente attr ib uit a a ll ' It a l ia sarà delimi tata. a l momento opportuno, tenendo conto deg l i interessi esistenti della Francia e della Gran B retagna.
Gli inte ressi dell'Italia saranno ugualmente presi in consideraz io ne ne l caso in c ui l 'i n tegr it à terr it o ri a le cicl i ' Im pero Otto m ano venis'ic co n servata e fossero introdotte modificazioni a ll e zone d' interesse delle Potenze.
Se la Francia, la Gran Bretagna e la R ussia occupano territori tur c hi dura nt e la g uerra, la reg io ne m e d i terranea prossi m a a ll a p rovincia d'Ada lia nei limiti sopra indicati sarà riservata a ll ' It alia. che avrà d irillo di occuparla.
A rt. 10° : - L' It a lia s u be ntre r à in L ib ia ai d ir ill i e p r iv il eg i appart e nen ti a tt ua lme n te al Su lt a no per effe tt o de l t ra t tato di Losanna.
A r t. 1 1° : - L" It a lia riceve rà una parte proporzionata ai suoi sforzi e d ai s uoi sac rifi c i d e ll'eve ntual e in de nnit ~ l di gue rra.
Art. 12 ° : - L' It a lia dichiara di associa r si alla dic h iarazio ne fatta dalla Francia, da l la G r an B retagna e da ll a R ussia allo scopo di lasc ia re l ' Ara b ia e i luo g hi sa nti mu s ulm a ni in Ara bia so tt o l ' aut orit à d ' un po te re mu s ulm a no indip e nden te.
A rt . 13 ° : - Ne l cas i in c ui la Fra ncia e la Gra n Bre tag na a um e ntasse ro i pro pri dom i ni co lo ni a li d ' Afri ca a s pese d e ll a Ge rm a- n ia, le due Potenze riconoscono in I inea di principio che l'Italia potrebbe reclamare qualche equo compenso specialmente nel regolamento in suo favore delle questioni riguardanti le frontiere delle colonie de li 'Eritrea, del la Somalia e della Libia e de lle vicine colonie della Francia e della Gran Bretag na. ln fede cli che sottoscritti hanno firmato i I presente accordo e vi hanno appos to loro s uggelli.
Art. 14°: - La Gran Bretagna s'impegna a facilitare la conclusion e immediata, a eque condizioni, d'un prestito di almeno 50.000.000 di s terline da emettersi s ul mercato di Londra.
Art. 15 ° : - La Francia, la Gran Bretagna e la Russia sosterranno l 'oppos izione che l'Italia farà ad ogni proposta mirant e a introdurre un rappresentante della Santa Sede in tutti i negoziati per la pace e per il regolamento dei problemi creati dalla presente g uerra.
Art. 16° : - La presente intesa sarà tenuta seg reta . La sola adesione cieli' Italia al la dichiaraiione ciel 5 sc ll emb re 1914 sa rà resa pubblica subito dopo la dichiarazione cli guerra da parte o contro l'Italia.
Dopo aver preso atto di questo memorandum, i rappresentanti della Francia, della Gran Bretagna e della Rus s ia, debitamente autorizzati a que s to fine, hanno concluso col rappre sen tante cicli ' I talia , ugualment e autorizzato dal suo Governo, il seg uente accorcio: la Francia, la Gran Bretagna e la Ru ssia danno il loro pieno assenso al memorandum prese ntato dal Governo Italiano. Con riferimento agli articoli I , 2 e 3 del memorandum. che prevedono la cooperazione militare e navale delle quattro Potenze, l' Italia dichiara che entrerà in campo al più presto possibile e in un per iodo di tempo che non potrà oltrepassare un mese dalla firma de lle presenti.
Fatto a Lo ndra, in quadrup l ice originale , il 26 aprile 1915.
(seguono le firme)
NOTA: Traduz ione it al iana letta alla Camera dei Dep utati il 13 febbraio 19 18 dall'On. Bevione ; il testo origina le in l ing ua franc ese s i tro va in Tra/lati e co11,•en:io11i fi'a il Regno d ' Italia e altri Stati vo i. XXIIl (Roma 1930) , pag. 284-292
Forte He Nsel O Di Malborghetto
l. CONSIDERAZIONI GENERALI
Cenno Topog rafi co :
La valle de l Fella è pe rcorsa dalla rotabil e pontebbana la quale dallo s bocco in piano della valle de l Tagliamento , presso Ospedal e tt o, pe r Pontebba, ove attraversa la frontiera, per Saifnitz, ove passa il di sp lu vio e per Tarv is m e tt e a Vi ll ach in val Drava . Questa rotabile è s barrata presso Malborg he tto, in va ll e del Fella, dal forte H ense l I o di Malborghetto.
La va ll e del Fella d a Stazione pe r la Carnia, ove immette in quella d e l Ta g liamento , si no a Ponte bba, ha andame nto trasversal e ri s petto ai rilievi. e quindi fianchi dirupati e fondo ristretto all'a lveo del fiume. Da Pontebba sino all a sella di Saifnitz la va lle assume anda m e nto para ll e lo ai r ili ev i e d ive nta ape rta e verdeggiante; ma i fianchi. rotti s pe sso da burroni, si mantengono semp re ripidi e difficilmente accessibili.
Uhica:ione e ji111:io 11 e del forte H ensel
Dal fianco se tt e ntrionale de ll a va ll e ne l punto in cui esso è formato dal ma ssiccio impraticabi le e fittamente boscoso del lo Stabet, a circa m età distanza dai vi ll agg i di Ma lborghetto e di Ugovizza, s i protende ve rso il fiume uno .sperone avente l'altezza cli circa I 00 m. sul fondo va ll e Lun go la s tretta dorsale di qu esto sperone e s ul .s uo m a rgine infer iore s orge il forre Hen sel c he s barra la
1 È denom in ato fo r te Hensel dal nome del cap itano de l genio che co mandava i l distaccamenlO il quale difese l e opere costruite in ques to pun to dag l i A ustri aci nella cam pagna de l 1809. L 'e roi ca dife~a è ri corda ta da un monumento ere tto all e falde dello sperone su cui sorge il forte. li mo nu men to rappresenta u n leone m orente. in bronzo. ai pie di d i una piramide di granito rotabile pontebbana ed interessa così le nostre o peraz ioni militari avenri svil uppo pe r la va ll e del Fe ll a.
2 . DESCRIZIO NE DELL' OPERA
Il for te H ense l fu cost ruito neg li a nni 1880 - 83; venne poi s uccessivamente ampliato e mig liorat o ed oggi co nsta: a) d e ll'op e ra , principal e, bassa; b) del!' opera alta; e) di una batteria e di una c upola inte rm ed ie; cl) di opere accessorie e com u nicazioni a) Opera p r incipale bassa. È costruita su di un ripiano ricavato a ll' est re mit à Sud del dosso dello spero ne. Con s t a di un fabbricato a quattro piani che com pre nd e una fronte principale cd un fianco. Ne ll a fronte principale vi so no: l) una batte ri a corazzata, tipo Gruson, per 4 pe7,zi 2 ; li primo ed i I secondo piano so no so tt erra ne i e scavati in gran parte ne ll a roccia; al ter zo piano, che è al li ve llo del co rtile interno , s i trov a la batter ia corazzata e l'ingresso a l forte; ne l quarto piano sono impostate le du e torri corazzate. La stru ttura della batteria corazzata e delle torri è in calcestruzzo. b) Op era alta . Si trova ne lla parte più e leva ta d e l forte e co n s ta di 4 torri corazzate g irevo li ( Panze rturm e) in ciascuna delle quali è installato un mortaio di b ro n zo del ca libro cli cm. 15. c) Batteria e rnpola intermedie. Sul dosso dello sperone, fra le due opere bassa ed alta, si trovano una batteria ed una cupola girevole. La batteria è in barbetta per due pezzi; la cupola girevole è identica alle 4 cupole che formano l'opera alta e si trova poco sotto della batteria. d) Opere accessorie e comunica:ioni. Una comunicazione coperta che si sviluppa, sul rovescio del forte, lungo il dosso dello sperone, congiunge l'opera bassa con la batteria e cupola intermedie e con l'opera alta. All 'estremiti1 Nord di detta comunicazione è ricavata una capponiera di fiancheggiamento che batte il rovescio dell'opera alta ed il rovescio della parte superiore della comunicazione stessa. La parte inferiore di tale comunicazione è fiancheggiata da un ripiegamento che la comunicazione fa verso la sua metà.
2) du e torri corazzate , tipo Gruson, c i ascu na per 2 pezzi \ Nel fianco, che forma l' estremità Sud dell'opera, v i so no diversi ma gazz ini , camcro ni , corpo di g uardia ecc.
Lungo la fronte princip a le ci e li 'opera è scava to un fosso che gira a nche attorno al lato Nord d ell'opera stessa.
TI fosso è fiancheggiato da una ga ll er ia di con tro sca rpa s ituat a ali 'es tremità Nord del fosso stesso.
Un a capponiera è rica va t a verso il mezzo d e l fianco Sud per fianche gg iare tal e fianco nel quale sono ape rte d e ll e feritoie; un a m ezza capponiera ricavata ali 'estremità orientale d e llo s tesso fi a nco, fiancheggia il fronte di gola ne l qual e vi sono anche dell e feritoie.
2 Pare che lo spes sore delle piastre sia di m. O, 42. ' Pare c he lo spessore delle piastre sia di 111. O. 53 p resso l e cannoniere e di m. O, 45 negli al tri punti.
A Nord dell'opera alta vi è uno spianato che serve per esercitazioni, ma che potrebbe eventualmente essere impiegato per il collocamento di bocche da fuoco.
L'ingresso al forte è aperto in un rientrante del fronte di gola dell'opera principale; ad esso si accede per mezzo di un breve tronco di strada che si distacca dalla rotabile pontebbana sul rovescio del forte.
TI forte è protetto sul fronte da un taglio a picco praticato nella roccia, il quale si collega inferiormente al fosso dell'opera bassa e superiormente fa capo ad una capponiera di fiancheggiamento di tale ostacolo.
AZIONE DEL FORTE. Il forte Hensel ha principale azione verso la parte inferiore della valle che può battere sino a portata utile delle bocche da fuoco in esso esistenti. Le recenti impostazioni di torri corazzate girevoli per mortai poi, oltre a dar modo di battere gli spazi in angolo morto, all'azione dei cannoni, nella parte inferiore della valle, permettono anche di battere la parte superiore della valle contro eventuali attacchi che venissero operati sul rovescio del forte.
ARMAMENTO. L'armamento del forte, esclusione fatta delle bocche da fuoco per il fiancheggiamento e per la difesa vicina, è costituito da:
4 cannoni da cm. 12 di bronzo Mod. 80-96, incavalcati su affusti in cannoniera minima, nella batteria corazzata;
4 cannoni di tipo e calibro eguale ai precedenti nelle due torri corazzate;
5 mortai di bronzo del calibro di cm. 15 nelle 5 torri corazzate g irevoli;
2 pezzi, presumibilmente dei calibri di cm. 12 o 15 , nella batteria in barbetta.
In complesso l'armamento principale consta di una venr.ina di bocche da fuoco, tenuto conto anche di quelle che potrebbero essere collocate su llo spianato che si trova nella parte più elevata del forte.