9 minute read
Cap. I Il perché della denominazione •Scuole Sottufficiali
CAPITOLO I
Il perché della de11orni11azio11e • cuole Sol/ufficiali•
Advertisement
Fino agli anni 1979-80. le scuole per l'istruzione dei volontari nella Marina Militare erano state denominate •Scuole C.E.M.M ... ; in quel biennio, non si sa con precision<.: quando, esse riceverrero il nom<.: di «Scuole Allievi Sorrufficiali· eh<.: conservarono fino al 1980 quando. con il Foglio d'Ordini n. 69 in data 20 agosto 1980, fu stabilito che: "Con la da/a del 1 ° settembre 1980, le Scuole Allievi Sol/ufficiali di Taran10 e La Maddalena assumono la denominazione di Scuole Sorrufficiali ··.
La ragione di questa nuova denominazione va ricercata nella Legge 26 maggio 1983 n. 212 •Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanza men/o dei sottufficiali de1t·r;sercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardie, di Fi-
nanza. Legge che, anche se posteriore al 1980, modificava sostanzialmente l'iter formativo dei sottufficiali della ,\llarina, unificandolo con quello già in uso per l'Esercito, in particolare quello per l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia. quando quest'ultima era ancora un Corpo Militare. Infatti 1'a1 t icolo 11 cli tale legge swbiliva: ,;i uo/011/ari arruolali conseguo110. ad anzianità previo giudizio di idoneità, i gradi o le classifiche di: I - Caporale. Comune di 1° classe. Aviere scelto. al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento. 2 - Caporale Maggiore. Sottocapo, Primo Aviara, al compimento del settimo mese di se,vizio dall'an11olamento. 3 - Sergente dal primo giorno successit'O al compimento del dodicesimo mese di se,vizio dall'armo/amento ...
L'articolo '1 prevedeva la partecipazione al concorso per la promo7.ione a Secondo Capo, e gradi corrispondenti, alla fine della ferma volontaria di 3 anni e 6 mesi. In tal modo i gradi gerarchici di , ottocapo e Sergente, \·enivano assegnati ad allievi che non esercirnvano alcuna funzione di comando, al solo scopo di dare ad essi la paga del grado assegnato.
In .\farina, prima dell'entrata in vigore di tale legge, si usciva dalle Scuole C.E.~I.M. col grado di Comune di 2• classe e si \'Cniva promossi Comuni di 1" classe dopo circa un altro anno di servizio, e Sottocapi dopo un periodo da 1 a 3 anni di Comune di l" classe.
La permanenza nel grado di Sottocapo poteva prolungarsi anche per 8-10 anni, che si ridussero a 5 anni dopo l'istituzione nel 1938 del grado di Sergente. L'applicazione di questa Legge, che imponeva alla Marina di adottare l'iter formativo in uso presso le altre Forze Armate e conferiva il grado di Sergente all'uscita dalle Scuole C.E.M.M. provocò uno sconvolgimento nell'organizzazione della Marina, in quanto sulle navi i Sottocapi volontari costituivano l'ossatura portante di tutti i servizi anche perché, non avendo lo "status" di sottufficiali, adempivano a tutti i loro doveri senza creare problemi logistici quali gli alloggi, le mense particolari e le uniformi. Si sottolinea che, a norma della citata Legge, la ferma volontaria nelle altre Forze Armate era di 3 anni e 6 mesi, mentre ben diversa era la durata della ferma volontaria in Marina.
L'Ordinamento del Corpo Reale Equipaggi della Regia Marina stabiftito con il R. Decreto 18 giugno 1931 n. 914, rimasto praticamente invariato fino al 1983, stabiliva infatti: "Titolo III - Personale Volontario (articolo 7 - T U 21 agosto 1924 n . 1525)
Finalità del personale volontario
Il personale volontario del Corpo Reale Equipaggi Marittimi è istituito essenzialmente per provvedere alla Regia Marina i sottufficiali di carriera ed i militari a lunga.ferma necessari per il servizio.
I sottufficiali di carriera si reclutano esclusivamente fra i Sottocapi brevet-
tati.
Articolo 8 - Facoltà di ordinare arruolamenti volontari ordinari e volontari a premio
Volontari ordinari con ferma di anni 6 .
Volontari a premio con ferma di anni 4 ...
Articolo 48- Class{fica a Comune di 1a classe
Gli allievi ... vengono classijìcati Comuni di 1 a classe dal 1 ° dicembre successivo al termine del 1 ° anno di corso.
mio Articolo 68 - Avanzamento a Sottocapo dei volontari ordinari e apre-
L'avanzamento a Sottocapo dei Comuni di ia classe volontari ... ha luogo ad anzianità, dopo una permanenza nel grado da 1 a 3 anni.
Articolo 70 - Avanzamento a Secondo Capo
L'avanzamento a Secondo Capo ha luogo a scelta comparativa fra i Sottocapi brevettati (cioè che hanno superato il Corso I. G.P), la promozione avviene al termine della ferma ordinaria di anni 6" .
Dalle norme su riportate risultano le seguenti differenze di carriera:
Un gruppo di allievi in
franchigia varca il cancello
della sede delle Scuole di Taranto. La targa riporta la denominazione ufficiale di "Scuole Sottufficiali" adottata nel 1980. (Collezione Gay)
Promozione a Comune di 1" classe
Promozione a Sortocapo
Promozione a Sergente
Promozione a Secondo Capo
Norme in vigore dal 1931
al 1 ° dicembre dopo la fine corso (circa 1 anno)
dopo 1-3 anni da Comune di P classe
grado non esistente nel 1931
dopo 6 anni di ferma
Norme in vigore dal 1983
dopo 3 mesi di servizio
dopo 7 mesi di servizio
dopo 12 mesi cli servizio
dopo 3 anni e 6 mesi di servizio
Per ottenere le suddette promozioni, a norma del Regolamento del 1931 erano previsti dei periodi minimi di imbarco, diversi a seconda delle varie categorie.
La carriera riportata nella precedente tabella era quella in atto fino agli anni successivi aUa seconda guerra mondiale, per cui un volontario in Marina
doveva rimanere Sottocapo per okre 6 anni, mentre un sottufficiale dell'Esercito veniva promosso Sergente dopo circa un anno di corso presso una Scuola Sottufficiali. Considerato quesro lungo periodo di permanenza nel grado di Sottocapo, nell'anno 1932 fu concesso, ai Sottocapi che si raffermavano a fine ferma volontaria, di indossare la divisa da sottufficiale. Il Foglio d'Ordini n. 254 in data 4-5 novembre 1932 disponeva: "Art. 3 - Ai Sottocapi vincolati alla/erma di anni 6 a premio (R.D.L. 15 oltobre 1925 n. 1927) che rimarranno in servizio al 1° dicembre 1932, con successivi vincoli di ferma annuale, saranno applicale le seguenti disposizioni riguardanti il vesliario e il vitto:
Vesliario la divisa (grande, piccola e ordinaria) dei Sottocapi raffermati sarà identica a quella dei Secondi Capi, salvo i f!,alloni che saranno di cotone 1·osso anziché di argento dorato, e i houoni del cappotto che saranno quelli da Sollocapo.
Vitto
Ai Sottocapi di cui sopra, quando imbarcati, spetta a carico del capitolo viveri, un assegno supplementare vitto di L. 0,65 giornaliere. il quale sarà corrisposto direttamente agli interessati nel caso che essi non prendano parte ad una mensa separata ... Tali norme, per le quali questi Sottocapi vennero scherzosamente denominati "caporaloni", rimasero in vigore per soli due anni, e furono revocate con il Foglio d'Ordini n. 247 in data 23 ottobre 1934, iJ quale tuttavia, disponeva che: ''.Art. 2 ...
Dopo la 4° rafferma annuale (cioè dopo 10 anni di ferma) [i Sottocapi] applicheranno sotto il nodo di Savoia una barretta di argento dorato Lunga 45 mm in posizione simmetrica rispetto al nodo, e alla disLanza di mm 5 da questo.
Dopo compiuti altri 4 anni di vincolo, aggiungeranno una seconda barretta identica alla prima, al disotto di questa e alla distanza di mm 3 ··.
Con il successivo Foglio d'Ordini n. 248 in data 24 ottobre 1934, si disponeva che i Sottocapi che avessero già ricevuta la divisa da sottufficiale la dovevano restituire e che: " ... Tale corredo ... chiuso in pacchi sigillati con la indicazione del nome del Sottocapo, sarà custodito dall'Autorità che li ha in forza durante il Corso I.C.P. AL termine del Corso tali corredi ... saranno mantenuti in custodia presso la Scuola C.R.E.M., che provvederà a spedirli Loro all'atto della promozione a Secondo Capo"
Una parziale modifica alla lunga permanenza nel grado di Sottocapo fu apportata dal R. Decreto in data 1 luglio 1938 n. 1368 che istituiva, anche per la Marina, il grado di Sergente, apportando modifiche all'Ordinamento del C.R.E.M. approvato nel 1931 che si riassumono qui di seguito.
Nell'articolo 5 la durata della ferma volontaria era stabilita in anni 5.
Nell'articolo 7 si disponeva che ·' .. i Sottocapi volontari con ferma di anni 5 di tutte Le categorie, tranne i Meccanici ... sono promossi Sergenti all'alto dell'ammissione a/La ferma complemenlare a premio di anni 2''.
La cerimonia del giuramento degli allievi volontari del corso 1986/ 3 della Scuola di TaJ·anto; questo momento, alla fine di ogni corso, sancisce solennemente l'entrata
delle nuove leve fra i
sottufficiali della Marina MiUtare. (Collezione GAY)
Nell'articolo 8 si stabiliva che per i Meccanici la promozione avvenisse all'inizio del 5° anno di ferma volontaria a premio. (Questa disposizione era necessaria per equiparare i militari di tale categoria, che facevano due anni di scuola, con quelli delle altre categorie che ne facevano solo uno). :-Jell'articolo 9 si stabiliva che i Sergenti, tranne i Meccanici, fossero promossi Secondi Capi al termine della ferma complementare di anni due. I periodi di imbarco minimi per la promozione a Secondo Capo erano: - 2 anni e 6 mesi per le categorie Marinari, Cannonieri, Elettricisti, S.D.T., Carpentieri. Siluristi, Fuochisti, JV1eccanici; - 1 anno per le catego1ie: Segnalatori, Istruttori di Educazione Fisica, Radiotelegrafisti; - 6 mesi per le categorie: Torpedinieri, Furieri, Infermieri. Nell'articolo 10 si stabiliva che i Sergenti Meccanici erano promossi Secondi Capi al termine del primo anno di ferma complementare. Quindi, a pa1 t ire dall'anno 1938, i Sottocapi venivano promossi Sergenti dopo 5 anni di servizio. Questi Sergenti, erano in realtà dei Sottocapi con galloni dorati invece che rossi; infatti vestivano l'uniforme da marinaio, come disposto con il Foglio d'Ordini n. 212 in data 14 settembre 1938, mangiavano ai ranci insieme ai marinai, dormivano in branda nei locali comuni e, a bordo, occupavano in tabella posti da Sottocapo.
Questo Ordinamento, come si è detto, rimase in vigore dal 1938 fino all'anno 1963, quando con Decreto Ministeriale in data 1 agosto 1963 fu adottata la divisa da sottufficiale anche per i Sergenti.
Tuttavia, considerata la presenza in servizio di molti Sergenti cli leva e la scarsa utilizzazione del corredo da marinaio da parte dei Sergenti volontari, con l'articolo 3 delle •I orme per il Servizio del Vestiario• (SMM/ TL 176), la divisa da sottufficiale fu assegnata ai soli Sergenti con più di 4 anni di grado (Sergenti + 4), mentre gli altri continuarono a indossare la divisa da marinaio.
Detta norma, ovviamente, è stata abolita con l'entrata in vigore della Legge 26 maggio 1983, in base alla quale non esistono più i Sergenti + 4 volontari, in quanto la promozione a Secondo Capo avviene dopo 3 anni e 6 mesi di ferma; pertanto la divisa da marinaio è rimasta per i soli Sergenti di leva raffermati.
In conclusione, poiché oggi dalle "Scuole'' si esce con il grado di sottufficiale e non più di Comune di 2• classe, si giustifica la denominazione di "Scuole Sottufficiali" stabilita con il Foglio d'Ordini del 20 agosto 1980