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CSI, l’importanza di chiamarsi rete
from Stadium n. 1/2022
by Stadium
DUE RIFORME PER IL CSI: TERZO SETTORE E SPORT. LA PRIMA GIÀ AVVIATA, CON IL REGISTRO DEL TERZO SETTORE OPERATIVO DALLO SCORSO NOVEMBRE. LA SECONDA, QUELLA SPORTIVA, RICHIEDERÀ PIÙ TEMPO, COMPLICI LE DIVERSE TEMPISTICHE DA ULTIMO PROROGATE
A cura di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio
Sport e Terzo Settore, il Centro Sportivo Italiano come modello di riferimento per la conformità alle due riforme. Come noto, l’avvio del Registro unico nazionale (RUNTS) ha segnato una tappa decisiva per l’operatività della riforma del Terzo Settore. Il RUNTS ha, infatti, sostituito e “assorbito” i previgenti registri di settore (i.e. Anagrafe Onlus; registri delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV) e ha creato un unico sistema pubblicitario a livello nazionale ove trovano collocazione tutti gli Enti che intendono assumere la qualifica di ente del Terzo Settore (ETS). L’iscrizione assegna la qualifica di ETS e costituisce un lasciapassare per accedere ai benefici (fiscali e non) previsti dal Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore o “CTS”).
Il nuovo registro è una vera e propria piattaforma telematica ispirata alla trasparenza dei dati verso i terzi. Ai fini dell’iscrizione occorre tenere conto delle diverse qualifiche già in possesso dagli Enti, come ad esempio quelle di Onlus, ODV e APS. In questo quadro si pone il percorso del CSI nel Terzo Settore. In quanto iscritto nel previgente Registro APS detenuto dal Ministero
del lavoro, i dati del CSI sono già stati trasferiti al RUNTS. Si tratta della c.d. “trasmigrazione”, ossia di quella procedura che ha segnato il trasferimento di tutti i dati delle ODV/ APS al nuovo Registro unico e che è stata completata il 21 febbraio. Altra importante novità è che lo scorso 21 gennaio, il Ministero del lavoro ha espressamente riconosciuto il CSI quale rete del Terzo Settore in questa fase transitoria di avvio al RUNTS. Una qualifica riservata solo a quelle specifiche tipologie di ETS che aggregano un numero non inferiore a 100 Enti. Alle reti spetta infatti un ruolo chiave nell’affrontare le sfide del Terzo Settore, anche grazie alle funzioni di controllo e rappresentanza ad esse espressamente attribuite rispetto agli Enti aderenti, oltreché di assistenza tecnica (art. 41 CTS). Pensiamo, solo per fare un esempio, alla chance attribuita alle reti dal Codice di presentare le richieste di iscrizione al RUNTS in nome e per conto degli Enti aderenti. Nonché alla possibilità di predisporre per quest’ultimi dei modelli standard tipizzati che gli Enti potranno adottare per iscriversi nel RUNTS.
Sport e Terzo Settore: gli Enti a cavallo tra le due riforme
Sport, la veste di ente del Terzo Settore si aggiunge a quella di associazione sportiva dilettantistica (ASD). Uno dei grandi temi della riforma dello Sport ruota attorno al rapporto con la normativa del Terzo Settore (Dlgs 117/2017 o CTS). Vale a dire alla possibilità per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte nel Registro CONI di accedere anche al RUNTS senza rinunciare alla propria natura sportiva. Conferme importanti arrivano dalla riforma Sport. Il legislatore ha infatti suggellato il binomio Sport – Terzo Settore, prevedendo espressamente che le ASD/SSD, al ricorrere dei presupposti, possono assumere anche la veste di ETS o quella di impresa sociale (di cui al Dlgs 112/2017). Una previsione che conferma, peraltro, l’impostazione del CTS, ove l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche rientra proprio tra i settori di interesse generale in cui gli ETS sono chiamati ad operare in via esclusiva o principale. L’accesso al RUNTS per gli Enti sportivi non si pone, dunque, come un “aut aut” ma rappresenta per gli Enti l’opportunità di cumulare i vantaggi legati al Terzo Settore a quelli dello Sport. È il caso, ad esempio, dei finanziamenti stanziati dal Ministero del lavoro ai soli Enti dotati della qualifica di ETS: quest’ultimi, ove l’ente abbia anche la qualifica di ASD, si vanno infatti a sommare alle ulteriori risorse attribuite a quest’ultime tipologie di Enti dal Dipartimento Sport. Nello stesso senso, si pone il tema degli adeguamenti statutari. Ove l’Associazione sportiva intenda assumere la doppia qualifica di APS/ASD sarà importante declinare correttamente questa duplice veste nello Statuto. Vale a dire dotandosi di uno Statuto che tenga conto sia delle indicazioni del CTS sia di alcune peculiarità specifiche della normativa sportiva. Si pensi, per fare un esempio, alla clausola in tema di devoluzione del patrimonio: per essere conforme ad entrambe le normative, occorrerà infatti prevedere, in caso di scioglimento o estinzione dell’ente, la devoluzione del patrimonio ad altro ETS che persegue analoghe finalità sportive. Restano tuttavia da chiarire gli aspetti legati all’istituendo Registro delle attività sportive dilettantistiche. Come noto, infatti, la riforma dello Sport ha istituito un nuovo Registro, non ancora operativo, che andrà a sostituire quello del CONI e ove troveranno collocazione tutti gli Enti che intendano essere riconosciuti come ASD/SSD ai fini sportivi. La normativa che ne prevede l’istituzione e il funzionamento sarà infatti efficace non prima del 31 agosto prossimo (art. 17-bis Dlgs 39/2021). Da quella data occorreranno, poi, ulteriori 6 mesi per adottare un apposito decreto volto a regolare il funzionamento del registro. Con la conseguenza che occorrerà attendere almeno il 2023 per poter arrivare ad un effettivo passaggio di consegne dal CONI al Dipartimento Sport. Da notare, peraltro, che seppure il nuovo Registro non è ancora operativo, le nuove previsioni in tema di riconoscimento ai fini sportivi di ASD/SSD sono già efficaci dal 1 gennaio scorso (art. 10 Dlgs 36/21). Una disposizione che attribuisce anzitutto agli Organismi sportivi del CONI (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva) il compito di riconoscere le ASD/SSD ad essi affiliati. Inoltre, la norma rimette al nuovo Registro nazionale attività sportive dilettantistiche, destinato a sostituire il registro CONI, la certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta dagli enti. Certificazione di fondamentale importanza, posto che costituisce il presupposto per accedere alle agevolazioni fiscali e previdenziali riservate alle ASD/SSD. Si pensi, ad esempio, al regime di vantaggio previsto ai fini IRES e IVA dalla L. 398/91 o alla detassazione dei compensi sportivi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR. In conclusione, tante le novità che interessano gli enti sportivi a cavallo tra le due riforme. Diversi i nodi da sciogliere legati al coordinamento delle tempistiche di efficacia della riforma Sport, su cui si attendono chiarimenti.
Il CSI è rete associativa nazionale di Terzo Settore. Il riconoscimento arriva dal Ministero del Lavoro che ha identificato l’Associazione fra le 32 organizzazioni che possono operare con questa particolare tipologia di Ente di Terzo Settore. Con questo riconoscimento il CSI assume le funzioni istituzionali di coordinamento, rappresentanza e supporto per le proprie affiliate che intendono iscriversi nel RUNTS, in qualità di APS