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DOMANDE & RISPOSTE ANTINCENDIO E COVID

Risponde Pietro di Giovanni, Avvocato cassazionista, giurista d'impresa, esperto di diritto condominiale e consulente per associazioni di categoria, amministratori e condomini. Autore di numerose pubblicazioni, relatore in convegni e seminari a livello internazionale.

ANTINCENDIO E COVID

Il termine del 6 maggio 2020 entro il quale i fabbricati di civile abitazione dovevano essere adeguati alle nuove norme antincendio introdotte dal DM 19 gennaio 2019 deve ritenersi sospeso a causa dell’emergenza coronavirus?

Durante il periodo di emergenza sanita- ria da covid-19, è venuto a scadenza il 6 maggio 2020 il primo dei termini fissato dall’articolo 3 del Decreto del ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 per l’ade- guamento delle caratteristiche strutturali dei fabbricati di civile abitazione. È legit- timo chiedersi se, anche in considerazione della sospensione di tutte le attività, com- prese quelle edilizie, imposta con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2020, il termine debba intendersi sospeso o in qualche modo prorogato. Alla luce della normativa emergenziale finora emanata non può ritenersi che la scadenza del 6 maggio 2020 sia stata automatica- mente prorogata, in quanto nessuna delle norme che determinano la sospensione di termini giurisdizionali o procedimentali, contenute nel DL 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) convertito in legge 27/2020, può essere utile al caso di specie. Non pro- duce, infatti, alcun effetto l’articolo 83, che al comma 2 dispone la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Né trova automaticamente appli- cazione l’articolo 103 comma I per effetto del quale ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo- procedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti ammi- nistrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 mag- gio 2020 (termine finale così modificato dall’articolo 37 comma 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 23). Infatti, il termine previsto dall’articolo 3 del DM 25.01.2019 non può essere equiparato né ad un procedi- mento civile o penale, né ad un procedi- mento amministrativo pendente.

Quando scatta la sospensione

Possono configuarsi eccezioni?

La sospensione prevista dall’articolo 103 comma I DL Cura Italia, potrebbe trova- re applicazione nel caso in cui, su istanza di parte o d’ufficio, fosse già in corso un procedimento amministrativo relativo alla procedura di adeguamento degli edi- fici. Tale ipotesi non è remota, considera- to che il punto 9 dell’allegato 1 al citato DM dispone che «qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti nor- me potrà essere avanzata istanza di dero- ga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151». Pertanto, il procedi- mento promosso per effetto di una istanza di deroga già presentata, deve considerarsi sospeso dal 23 febbraio al 15 maggio 2020. Va, poi, considerato che il citato articolo 103 DL Cura Italia, al comma 2, prevede che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abili- tativi comunque denominati (…) in sca- denza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 lu- glio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza». A oggi lo stato di emergenza è stato dichia- rato per sei mesi a far data dal 31 gennaio 2020 e, quindi, salvo eventuali proroghe, cesserà il 31 luglio 2020. Ne consegue che il nuovo termine di adeguamento conte- nuto nel provvedimento con il quale la deroga ai sensi del citato punto 9 sia sta- ta concessa, sarebbe soggetto, ovviamente se prevedesse un termine inferiore, all’e- stensione di validità di 90 giorni succes- sivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Altra ipotesi in cui potrebbe operare la sospensione prevista dall’articolo 103 ricorrerebbe nel caso in cui l’avvenuto adeguamento alla nuova normativa debba essere comunicato, così come previsto dall’articolo 3 comma 2 del DM 25.01.2019, in sede di rinnovo pe- riodico della conformità antincendio, at- teso che detto rinnovo periodico gode della estensione di validità prevista dall’art. 103 comma 2.

Niente proroga per i Vigili

Qual è la posizione dei Vigili del Fuoco?

Il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con comunicazione del 24.03.2020 indirizzata al Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche in risposta alla richiesta di informazioni in materia di differimento e proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio, ha confermato che la scadenza del 6 maggio non può ritenersi prorogata, anche se ha precisato che «da parte del Cnvvf sarà certamente adottata la massima dilatazione dei termini, anche se si evidenzia che il D. lgs 758/1994 accorpa le competenze di più ministeri, per cui non è facoltà del Cnvvf né del solo ministero dell’Interno modificare le scadenze previste».

Adempimenti obbligatori

Quali sono gli altri adempimenti in materia di antincendio che interessano il condominio?

Per quel che riguarda gli altri adempimenti in materia di antincendio che interessano il condominio, si evidenzia che con circolare del 25.03.2020, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha precisato che: la sospensione disposta dall’articolo 103 comma 2 del DL Cura Italia interessa «le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’articolo 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D. Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonchè i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D. lgs.139/2006 e s.m.i.»; nella fattispecie disciplinata dall’articolo 103 comma I, «ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015»; nella fattispecie disciplinata dall’art. 83 del DL. Cura Italia rientrano «i procedimenti D.lgs. 758/94 essendo gli stessi procedimenti volti alla depenalizzazione di contravvenzioni penali».

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