Risponde Pietro di Giovanni, Avvocato cassazionista, giurista d'impresa, esperto di diritto condominiale e consulente per associazioni di categoria, amministratori e condomini. Autore di numerose pubblicazioni, relatore in convegni e seminari a livello internazionale.
LA VOSTRA POSTA
ANTINCENDIO E COVID
Il termine del 6 maggio 2020 entro il quale i fabbricati di civile abitazione dovevano essere adeguati alle nuove norme antincendio introdotte dal DM 19 gennaio 2019 deve ritenersi sospeso a causa dell’emergenza coronavirus? Durante il periodo di emergenza sanitaria da covid-19, è venuto a scadenza il 6 maggio 2020 il primo dei termini fissato dall’articolo 3 del Decreto del ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 per l’adeguamento delle caratteristiche strutturali dei fabbricati di civile abitazione. È legittimo chiedersi se, anche in considerazione della sospensione di tutte le attività, comprese quelle edilizie, imposta con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2020, il termine debba intendersi sospeso o in qualche modo prorogato. Alla luce della normativa emergenziale finora emanata non può ritenersi che la scadenza del 6 maggio 2020 sia stata automaticamente prorogata, in quanto nessuna delle norme che determinano la sospensione di termini giurisdizionali o procedimentali, contenute nel DL 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) convertito in legge 27/2020,
10 - CONDOMINIO SC
può essere utile al caso di specie. Non produce, infatti, alcun effetto l’articolo 83, che al comma 2 dispone la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Né trova automaticamente applicazione l’articolo 103 comma I per effetto del quale ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (termine finale così modificato dall’articolo 37 comma 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 23). Infatti, il termine previsto dall’articolo 3 del DM 25.01.2019 non può essere equiparato né ad un procedimento civile o penale, né ad un procedimento amministrativo pendente.
Quando scatta la sospensione Possono configuarsi eccezioni? La sospensione prevista dall’articolo 103 comma I DL Cura Italia, potrebbe trova-
re applicazione nel caso in cui, su istanza di parte o d’ufficio, fosse già in corso un procedimento amministrativo relativo alla procedura di adeguamento degli edifici. Tale ipotesi non è remota, considerato che il punto 9 dell’allegato 1 al citato DM dispone che «qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151». Pertanto, il procedimento promosso per effetto di una istanza di deroga già presentata, deve considerarsi sospeso dal 23 febbraio al 15 maggio 2020. Va, poi, considerato che il citato articolo 103 DL Cura Italia, al comma 2, prevede che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (…) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza». A oggi lo stato di emergenza è stato dichiarato per sei mesi a far data dal 31 gennaio 2020 e, quindi, salvo eventuali proroghe, cesserà il 31 luglio 2020. Ne consegue che il nuovo termine di adeguamento contenuto nel provvedimento con il quale la deroga ai sensi del citato punto 9 sia stata concessa, sarebbe soggetto, ovviamente se prevedesse un termine inferiore, all’estensione di validità di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Altra ipotesi in cui potrebbe operare la sospensione prevista dall’articolo 103 ricorrerebbe nel caso in cui l’avvenuto adeguamento alla nuova normativa debba essere comunicato, così come previsto dall’articolo 3 comma 2 del DM 25.01.2019, in sede di rinnovo periodico della conformità antincendio, atteso che detto rinnovo periodico gode della estensione di validità prevista dall’art. 103 comma 2.