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ASSEMBLEE VIRTUALI? OK

TECNOCONDOMINIO -1 ASSEMBLEE VIRTUALI? OK

I dubbi sulla validità delle riunioni istituzionali di amministratore e condòmini attraverso un collegamento telematico sono fugate dalla giurisprudenza e dal governo. Ma anche dal buonsenso

Rosario Dolce

Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi (Antoine De Saint-Exupery)

L’ assemblea dei condòmini non potrebbe celebrarsi in sede telematica, siccome l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile indica che nell’avviso di convocazione si deve specificare il luogo. Quindi, una ipotetica delibera adottata da un’assemblea condominiale «telematica» sarebbe invalida, specificatamente nulla: l’articolo 66 è norma inderogabile all’autonomia privata considerato il richiamo contenuto nell’articolo 72 delle disposi

zioni di attuazione al Codice civile. Anzi, secondo altri autori, l’assemblea dovrebbe, invece, considerarsi affetta da un vizio «sanabile» di annullabilità, in quanto inciderebbe sul procedimento di costituzione dell’adunanza. A tal proposito è stato riferito che «una impugnazione della deliberazione condominiale che deduca vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, o alla adozione con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, con riguardo all’intervento ed all’espressione del voto da parte di condòmini collegati con mezzi di telecomunicazione, o che lamenti irregolarità nel procedimento di convocazione, per aver consentito di partecipare alla riunione in videoconferenza, introduce comunque questioni non di nullità, ma di annullabilità, con conseguente soggezione al termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, comma secondo, Codice civile» (Scarpa, «Decreto Rilancio: è davvero invalida l’assemblea

virtuale di condominio?» Quotidiano giuridico, Ipsoa, 15 magio 2020).

Il quesito

A tal punto, sorge spontaneo un quesito: si può sostenere, senza alcun imbarazzo giuridico di sorta, che le assemblee telematiche siano da ritenere invalide, pur senza dover scomodare il ricorso allo strumento dell’analogia legis per legittimarle? Una Faq pubblicata sul sito web del governo ha di recente ammesso la leicità delle assemblee telematiche, a patto che tutti i condòmini possano collegarsi virtualmente.

Il luogo nel condominio

Il luogo della riunione assume nell’ambito condominiale, in ogni caso, ha una importanza del tutto peculiare, a sé specifica. L’annotazione luogo in seno all’articolo 66 delle disposizioni attuazione del Codice civile è stata valorizzata nei termini dei requisiti contenutistici dell’avviso di convocazione. Quando il regolamento di condominio non stabilisce, infatti, la sede in cui debbono essere tenute le riunioni assembleari, l’amministratore ha il potere di sceglierlo («il luogo») in rapporto alle contingenti esigenze del momento.

Le caratteristiche del luogo

La scelta del luogo, insito dunque nel potere di convocazione rimesso ex lege all’amministratore, incontra un duplice limite, secondo la giurisprudenza che ha affrontato l’argomento. Il primo ostacolo è specifico per le assemblee fisiche e si con nota nell’elemento della territorialità. In questo ambito, risulta necessario scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l’edificio in condominio. Il secondo ostacolo, di più ampia portata, risponde all’astratta idoneità di essere luogo idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza di tutti i condòmini e l’ordinato svolgimento delle discussioni.

La giurisprudenza

Il fatto che la legge non regoli esplicitamente il luogo dell’assemblea non può significare che la scelta di esso sia insin dacabilmente rimessa a chi ha il potere di convocarla, dovendosi rinvenire nell’ordinamento e nel principio di ragionevolezza un criterio, obiettivo e, per quanto possibile, sicuro, che (in assenza di una apposita norma regolamentare o di uno specifico accordo tra tutti gli interessati) debba, comunque, presiedere alla scelta stessa (Corte di appello di Firenze, sentenza 1249 del 6 settembre 2005). Il luogo prescelto dall’amministratore, in buona sostanza, deve essere in grado di assicurare la partecipazione agli aventi diritto, secondo il principio della parità di trattamento, assicurando identiche facoltà di intervento e votazione.

La dottrina

In sostanza, il minimum imperativo che governa l’assemblea dei partecipanti alle comunioni di godimento è dato soltanto dall’osservanza del metodo collegiale (la cui funzione consiste nel rendere possibile un’assunzione ponderata delle deliberazioni, soddisfacendo l’esigenza che dal confronto dialettico del dibattito assembleare tra i condòmini discendano decisioni meditate) e delle regole che presidiano le procedure assembleari, previste nell’esclusivo interesse della minoranza (M. Fragali, «La comunione», in Tratt. di dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, 1, Milano, 1973, 22 e ss.).

L’assemblea a distanza

Ora, gli attuali sistemi informatici, implementati anche alla luce del ricorso alle teleassemblee sia nel campo associativo che societario, sono in grado di ben sod disfare tutte le esigenze sopra prospettate. Non solo, il condominio, quale forma di comunione in proprietà forzosa di parti comuni di un edificio esprime una organizzazione sociale posta a tutela della “proprietà” (articolo 42 Costituzione), che, in quanto tale, si ritiene, non possa essere compromessa da qualsivoglia problematica di sorta, seppure legata ad esigenze contingenti (come quella in essere).

Gli studiosi

La stessa dottrina (Scarpa-Chiesi), infatti, ritiene che il luogo fisico non sia ostativo alla celebrazione dell’assemblea telematica, in quanto i sistemi di videoconferenza o audiovisivi in essere consentono comunque ai condòmini di comunicare contestualmente in tempo reale tra di loro, di scambiarsi opinioni e, dunque di intervenire personalmente alle riunioni e di manifestare il voto seppure a distanza. Ergo, lo svolgimento di una assemblea a distanza non sembra porsi in contrasto con il metodo collegiale, «se consente al presidente di verificare la legittimità a partecipare degli intervenuti, il contestuale dibattito tra i condòmini e la possibilità di votare contestualmente per gli stessi. Sicché, nell’ottica di sopperire alle impellenti esigenze di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, allora, potrebbe validamente soprasseder si all’indefettibilità dell’unitarietà spazio temporale della formazione della volontà assembleare». (A.Scarpa e G.A. Chiesi, «Riunione, Condominio e covid-19», Il Sole 24Ore, marzo 2020).

Conlusione

La stessa dottrina, a cui chi scrive aderisce appieno, propende, quindi, per ritenere valido lo svolgimento del procedimento assembleare di condominio mediante sistemi di video comunicazione bidirezionali, laddove consentano ai condòmini di poter prendere parte, seppure non fisicamente, virtualmente, e di poter, nel corso dell’assemblea, secondo le medesime forme organizzative, contribuire alla cosiddetta collegialità virtuale e concorrere alla adozione della decisione assembleare di cui all’articolo 1136 Codice civile.

Rosario Dolce

Avvocato e autore di diversi articoli e monografie in tema di diritto condominiale. Cura per conto delle principali associazioni e società corsi per la formazione e l’aggiornamento professionale degli amministratori.

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