PRIMO PIANO TECNOCONDOMINIO -1
ASSEMBLEE VIRTUALI? OK I dubbi sulla validità delle riunioni istituzionali di amministratore e condòmini attraverso un collegamento telematico sono fugate dalla giurisprudenza e dal governo. Ma anche dal buonsenso Rosario Dolce
L’
assemblea dei condòmini non potrebbe celebrarsi in sede telematica, siccome l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile indica che nell’avviso di convocazione si deve specificare il luogo. Quindi, una ipotetica delibera adottata da un’assemblea condominiale «telematica» sarebbe invalida, specificatamente nulla: l’articolo 66 è norma inderogabile all’autonomia privata considerato il richiamo contenuto nell’articolo 72 delle disposi34 - CONDOMINIO SC
Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi (Antoine De Saint-Exupery)
zioni di attuazione al Codice civile. Anzi, secondo altri autori, l’assemblea dovrebbe, invece, considerarsi affetta da un vizio «sanabile» di annullabilità, in quanto inciderebbe sul procedimento di costituzione dell’adunanza. A tal proposito è stato riferito che «una impugnazione della deliberazione condominiale che deduca vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, o alla adozione con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale,
con riguardo all’intervento ed all’espressione del voto da parte di condòmini collegati con mezzi di telecomunicazione, o che lamenti irregolarità nel procedimento di convocazione, per aver consentito di partecipare alla riunione in videoconferenza, introduce comunque questioni non di nullità, ma di annullabilità, con conseguente soggezione al termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, comma secondo, Codice civile» (Scarpa, «Decreto Rilancio: è davvero invalida l’assemblea