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e quelle previste dal Decreto Rilancio
Dopo il Decreto Cura Italia e quello Liquidità, sul supplemento ordinario n. 21/L della Gazzetta Uffi ciale n. 128 dello scorso 19 maggio 2020 è approdato il Decreto Rilancio, con tantissime novità fi scali per le imprese al fi ne di contrastare gli effetti dell’emergenza ma soprattutto di porre le basi per una rapida ripresa economica del Paese. Si va dallo spostamento dei termini al 16 settembre delle scadenze fi scali al potenziamento delle detrazioni con consistenti crediti d’imposta per gli investimenti. Ma non solo. C’è spazio anche per il fondo perduto e per il bonus al 60% per la sanifi cazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Come già visto in precedenza, sono stati rinviati al prossimo 16 settembre i pagamenti in scadenza nei mesi di maggio e giugno, a eccezione del versamento del saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e del primo acconto per il 2020, con la possibilità di far slittare la scadenza al 30 luglio, con il pagamento della maggiorazione dello 0,40%, per tutti i contribuenti ai quali già erano stati sospesi, prima col Cura Italia e poi col Decreto Liquidità, le scadenze fi scali. Altra signifi cativa misura per sostenere le imprese, con un volume di ricavi realizzato nel 2019 fi no a 250 milioni di euro, è l’azzeramento del versamento del saldo Irap (dovuto per l’anno 2019) e della prima rata d’acconto, pari al 40%, dovuto per il 2020. Va ricordato che l’importo non versato in acconto viene comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021 (l’esclusione, quindi, opera fi no a concorrenza dell’importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale).
Proroghe delle scadenze fi scali
Agevolato il rafforzamento patrimoniale
Fondo perduto
Credito d’imposta su locazioni
Per incentivare il rafforzamento patrimoniale delle Spa, Sapa, Srl, Srls e delle società cooperative, con ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro, in caso di aumento del capitale da effettuare entro il 31 dicembre 2020 e in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, con riferimento ai conferimenti in denaro effettuati nel 2020 per l’aumento del capitale sociale, spetta un credito d’imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di due milioni di euro (il bonus è utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene l’investimento sia in quelle successive fino al termine dell’utilizzo anche in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento). La condizione richiesta per usufruire dell’agevolazione è che le società abbiano subito una contrazione del fatturato negli scorsi mesi di marzo e aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza Covid-19.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile gratuitamente il modello (da inviare con modalità telematica fino al prossimo 13 agosto) nonché le relative istruzioni sui passi da compiere per ottenere il bonus, riservato alle aziende con un fatturato inferiore a 5 milioni di euro nel 2019. Ricordiamo che l’ammontare spettante va determinato in percentuale sulla differenza dei ricavi riscontrata nel mese di aprile 2020 che deve essere stata non inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato di aprile 2019 (in pratica, sulla differenza si applica il 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro, il 15% per quelli con ricavi superiori a 400mila euro e inferiori a un milione di euro ed il 10% per i soggetti con ricavi superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro).
Oltre al bonus sulle utenze elettriche, è possibile usufruire di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo (anche in categorie catastali diverse dalla C/1 e per i rapporti di affitto d’azienda) per coloro che nei mesi di marzo, aprile e maggio hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32/E, ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i consueti servizi telematici delle Entrate. Ricordiamo che, ai fini della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi (super ammortamento), è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la loro consegna, sempre che entro la fine di dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo.