Voci - Numero 1 Anno 1 - Amnesty International in Sicilia

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AMNESTY DONNE

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL, LUCI ED OMBRE

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, conosciuta da molte e molti come Convenzione di Istanbul è stata approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011. La Convenzione è l’ultima di una serie di iniziative intraprese fin dal 1990 dal Consiglio d’Europa per promuovere soluzioni efficaci a favore delle donne che soffrono violenza maschile e che sono richiamate tutte nel preambolo. Aperta alla firma l’11 maggio del 2011 a Istanbul il trattato è stato firmato da 32 paesi e il 12 marzo 2012 la Turchia è diventata il primo paese a ratificare la Convenzione, seguito dai seguenti paesi nel 2014: Albania, Portogallo, Montenegro, Italia, Bosnia-Erzegovina, Austria, Serbia, Andorra, Danimarca, Francia, Spagna e Svezia. Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione si sono giuridicamente vincolati alle sue disposizioni, una volta entrata in vigore. La Convenzione di Istanbul è “il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza”[7]. Le innovazioni apportate dalla

convenzione sono rilevanti e importanti, discendono da una valutazione delle iniziative e dell’attuazione di atti pregressi, e da una valutazione sull’omogeneità delle risposte nazionali alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Risponde alla necessità di norme giuridiche armonizzate per garantire che le vittime beneficino dello stesso livello di protezione in tutta Europa. Il Consiglio d’Europa ha deciso che era necessario stabilire degli standard globali per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Riconosce che “la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione” e che l’elemento chiave per prevenire la violenza è il raggiungimento reale dell’uguaglianza di genere. La convenzione riconosce e definisce la violenza di genere, ne elenca le varie forme (la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore” e le mutilazioni genitali femminili, gli stupri e violenze sessuali sistematici e diffusi nei casi di conflitti armati tra stati) e soprattutto stabilisce che queste forme di violenza costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze. Riguardo alla violenza domestica afferma che anche gli uomini possono essere vittime di tale forma di violenza ma che questo fenomeno colpisce in modo sproporzionato le donne. E che le donne e le ragazze sono

esposte maggiormente al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini. Riconosce, altresì, la violenza assistita e cioè che i bambini e le bambine sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia. La struttura dello strumento è basato sulle “quattro P”: prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento dei colpevoli e politiche integrate e organiche. Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne che gli Stati dovrebbero includere, se non lo avessero già fatto,nei loro codici penali o in altre forme di legislazione. I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica, gli atti persecutori - stalking, la violenza fisica la violenza sessuale, compreso lo stupro, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata, le molestie sessuali. In Italia, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la ratifica della convenzione in data 28 maggio 2013 e sempre all’unanimità il Senato ha convertito il testo in legge il 19 giugno 2013. La convenzione però entra in vigore solo il primo agosto del 2014 quando si è raggiunto il numero necessario di ratifiche (10 di cui 8 da parte degli stati membri). Un atto inevitabile, per lo stato Italiano, la ratifica della convenzione, un atto raccomandato dalla Special Rapporteur delle Nazioni Unite per il contrasto della violenza sulle donne, Rashida Manjoo,che nelle sue osservazioni faceva notare che “Femmicidio e

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Voci [ GENNAIO 2015 - N. 1 / A. 1 ] 18


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