Voci - Numero 4 Anno 2 - Amnesty International in Sicilia

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VOCI

DIAMO VOCE AI DIRITTI UMANI

i fatti e le idee

OTTOBRE 2016

NUMERO 4 - ANNO 2

VERITÀ PER

GIULIO REGENI

«Quando ho acceso la prima candela di Amnesty avevo in mente un vecchio proverbio cinese: “Meglio accendere una candela che maledire l’oscurità” Questo è oggi il motto per noi di Amnesty» (Peter Benenson)


VOCI Rivista del Centro di Documentazione per la Promozione e l’Educazione alla Tutela dei Diritti Umani “Peter Benenson”

COMITATO DI REDAZIONE Giuseppe Provenza Responsabile della Redazione Liliana Maniscalco Responsabile Regionale di Amnesty International Daniela Conte Responsabile del Centro di Documentazione per la Promozione e l’Educazione alla Tutela dei Diritti Umani “Peter Benenson”

IN QUESTO NUMERO #VeritàperGiulioRegeni 3 di Liliana Maniscalco

Rapporto 2016 di Freedom House sull’Italia

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Intersessualita’ e Diritti

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di Giuseppe Provenza

di Daniela Tomasino

Dalla sicurezza delle persone in mare alla “sicurezza interna dell’Unione Europea”

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Il reato di tortura, contro ogni impunità

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Buone notizie

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di Fulvio Vassallo Paleologo

di Vincenzo Ceruso

di Giuseppe Provenza

TUTTI I GIORNI

Andrea Cuscona Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Amnesty International in Sicilia

www.amnestysicilia.it

Silvia Intravaia Grafica e D.T.P.

/amnesty-sicilia

COLLABORANO

/Amnestysicilia

Aurelio Angelini, Clelia Bartoli, Giorgio Beretta, Daniela Brignone, Paola Caridi, Francesco Castracane, Giovanna Cernigliaro, Vincenzo Ceruso, Cissé Mouhamed, Coordinamento America Latina - Amnesty International Sezione Italiana, Marta D’Alia, Aristide Donadio, Vincenzo Fazio, Maurizio Gemelli, Javier Gonzalez Diez, Giuseppe Carlo Marino, Maria Grazia Patronaggio, Paolo Pobbiati, Rossella Puccio, Bruno Schivo, Daniela Tomasino, Fulvio Vassallo Paleologo

www.amnestysicilia.org ai.sicilia@amnesty.it Via Benedetto d’Acquisto 30 90141 Palermo

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OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2 - Voci


Editoriale

#VERITÀPERGIULIOREGENI

Scariche elettriche, pestaggi, violenze non possono essere accettati e nemmeno l’incoerenza. di Liliana Maniscalco

Sono giorni in cui per i difensori dei diritti umani, italiani e non, è necessaria la più convinta delle resilienze. Da pochissimo il Comune di Trieste ha deciso di rimuovere lo striscione oggetto della campagna di Amnesty International e del quotidiano “La Repubblica” attraverso la quale si chiede la verità sul caso di Giulio Regeni. Una dismissione che ha provocato grande clamore e mosso le coscienze, ma che è specchio dei tempi in corso. Si è trattato di “un atto intempestivo e fuori luogo, che mostra una grave mancanza di sensibilità in chi lo ha compiuto. La ricerca della verità non può essere sottoposta a date di scadenza, non si prescrive neppure quando occorrono decenni perché gli autori di gravi violazioni dei diritti umani siano portati davanti alla giustizia” – come ha dichiarato Antonio Marchesi, presidente dell’organizzazione in Italia – “Quello striscione, appeso sui municipi di oltre 170 città italiane, sta a significare un impegno non effimero per la ricerca della verità sulla tortura e l’uccisione di Giulio Regeni. È davvero triste che un vicenda umana così tragica sia diventata oggetto di polemica politica, soprattutto in una città così importante nella vita di Giulio come Trieste”. 3

La capacità di reazione degli attivisti di Amnesty in Friuli Venezia Giulia ha creato le condizioni per un’affissione presso il palazzo regionale, riproducendo, in un’area piccola ma altamente significativa del nostro paese, quello che sta succedendo da noi ed in tutto il mondo: l’entropia dei diritti umani che si reclamano e si negano a seconda di circostanze e convenienze. L’indifferenza, a tratti lo spregio, dei diritti umani è un fatto gravissimo. Il caso Regeni ha portato alla ribalta una realtà tanto sconcertante quanto diffusa. Ha anche acceso i riflettori sul metodo delle sparizioni forzate praticato in maniera sistematica oggi in Egitto per cui è necessario arrivare alla verità e fermare questa terribile pratica. Sono tanti i cittadini che hanno ricominciato a chiedere ed a partecipare, moltissime le istituzioni, le scuole, le università, le biblioteche, gruppi e associazioni e la stampa. Lo stesso governo ha chiesto spiegazioni all’Egitto. Eppure, nonostante tutto questo, e solo per fare un esempio, perché basterebbe semplicemente sottolineare la situazione permanente in Siria, negli OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2 - Voci


Editoriale

stessi giorni la Ministra Pinotti si è recata in Arabia Saudita per promuovere contratti militari. I media sauditi riportano che nei colloqui con re Salman abbia discusso “le modalità per rafforzare le relazioni bilaterali” e abbia “passato in rassegna i recenti sviluppi sulla scena regionale ed internazionale”. Con il Vice principe ereditario, invece, sono state discusse “le modalità per migliorare le relazioni bilaterali, soprattutto nel settore della difesa”. Francesco Vignarca, coordinatore della Rete italiana per il Disarmo, ha già sottolineato come l’estremo riserbo per questa visita costituisca grave motivo di preoccupazione. Da marzo dell’anno scorso, infatti, l’Arabia Saudita si è posta a capo di una coalizione militare che è intervenuta nel conflitto in Yemen con bombardamenti anche sulle zone civili, tra cui alcune strutture sanitarie di Medici senza Frontiere, segnalate come tali a tutti i contendenti. In Italia la Legge n. 185 del 9 luglio 1990 sancisce che l’esportazione «di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia» e che «tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la

guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». La Legge vieta specificamente l’esportazione di materiali di armamento «verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere», nonché «verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della Costituzione». Rete Italiana per il Disarmo e Amnesty International Italia hanno pertanto chiesto a tutti i gruppi parlamentari di presentare interrogazioni e si rendono disponibili a fornire informazioni. Sottolineare che la mancanza di coerenza, interna ed estera, sull’atteggiamento nei confronti del rispetto e della tutela dei diritti umani non ci porterà alcuna verità, alcuna giustizia e alcuna protezione è pleonastico.

Liliana Maniscalco Responsabile Regionale di Amnesty International

APPELLO: STOP ALLE SPARIZIONI FORZATE IN EGITTO! La brutale uccisione di Giulio Regeni ha scioccato il mondo, ma ha anche acceso i riflettori sul metodo delle sparizioni forzate praticato in maniera sistematica oggi in Egitto. Un nuovo modello di violazione dei diritti umani che i ricercatori di Amnesty International hanno documentato attraverso fatti e testimonianze ...

SPARIZIONI FORZATE IN EGITTO LA STORIA DI GIULIO REGENI NON È UN CASO ISOLATO!

Voci - OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2

FIRMA L’APPELLO ---> http://appelli.amnesty.it/

egitto-sparizioni-forzate/

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Attualità

RAPPORTO 2016 DI FREEDOM HOUSE SULL’ITALIA di Giuseppe Provenza

Su questa rivista abbiamo già avuto modo di occuparci dei Diritti Umani in Italia. Sul numero 1 del 2015 un articolo del sottoscritto illustrò la valutazione compiuta dal ONU mediante l’Universal Periodic Review compiuta sull’Italia nell’ottobre del 2014. Sul numero 3 del 2016 un articolo dell’Avvocato Iacoviello ha risposto alla domanda “Perché l’Italia non è uno Stato di Diritto ?” In questo articolo ci occuperemo della relazione 2016 (sul 2015) di Freedom House. Freedom House è una ONG con sede a Washington D.C. che si occupa di ricerca e divulgazione dello stato dei Diritti Politici e delle Libertà Civili in buona parte dei paesi del mondo. Con questo articolo intendiamo illustrare per grandi linee la metodologia utilizzata dall’ONG, che consiste, in sostanza, nel rispondere ad una serie di domande, relative ai vari aspetti dei Diritti Politici e delle Libertà Civili, e, nel contempo, riportare quali siano, secondo la stessa ONG, le principali limitazioni al pieno godimento, in Italia, dei Diritti Umani.

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L’esame della metodologia e delle conclusioni a cui, mediante essa, giunge Freedom House desta qualche perplessità. Sembra infatti che non sempre si colga la sostanza della situazione per fermarsi al suo aspetto formale, proprio per effetto della metodologia. Si veda l’esempio del processo elettorale, passato a pieni voti poiché considerate “giuste” le leggi elettorali, malgrado la sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale abbia considerato “incostituzionale” la legge che regola le elezioni politiche. Altro rilevante esempio riguarda la tortura, non essendo stato sottolineato come manchi la legge che istituisce il reato di tortura, malgrado sia stato rilevata l’esistenza di casi di eccessivo uso della forza da parte della polizia. Nel complesso, comunque, si ottiene un quadro abbastanza chiaro dello stato dei diritti umani, e risulta soprattutto apprezzabile la sottolineatura di due aspetti che spesso sfuggono ad altre analisi, l’importanza, nella limitazione dei diritti umani in Italia, del gravissimo livello della corruzione e della pesante presenza della criminalità organizzata. Vediamo, punto per punto, ma in estrema sintesi, la metodologia utilizzata da Freedom House ed i rilievi OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2 - Voci


Attualità

conseguenti per l’Italia.

Diritti Politici (36/40)

1. Il capo liberamente eletto del governo ed i rappresentanti legislativi nazionali determinano le politiche del governo?

Processo elettorale (12/12)

2. Il governo è libero dalla corruzione dilagante?

da 0 a 4 per ognuna delle seguenti domande:

3. Il governo è responsabile verso l’elettorato tra le elezioni, e funziona in modo aperto e trasparente?

1. è il capo del governo o di altre autorità nazionali sono espressioni di elezioni libere e giuste? 2. I rappresentanti legislativi nazionali sono eletti mediante elezioni libere e giuste? 3. Le leggi elettorali sono giuste ? Riguardo alla riforma del Senato: “I critici hanno affermato che il progetto farebbe aumentare l’influenza dei governi regionali, che sono spesso corrotti”; Riguardo alla riforma della legge elettorale: “i critici sostengono che il nuovo sistema consentirà ad un singolo partito di ottenere un potere eccessivo”.

Pluralismo politico (14/16) da 0 a 4 per ognuna delle seguenti domande: 1. Le persone hanno il diritto di organizzarsi in diversi partiti politici o altri raggruppamenti politici competitivi di loro scelta, ed il sistema è aperto per l’ascesa e la caduta di questi partiti o raggruppamenti concorrenti? 2. Esiste una opposizione significativa e la realistica possibilità per l’opposizione di aumentare il suo consenso o conquistare il potere attraverso le elezioni? 3. Sono le scelte politiche del popolo libere dalla dominazione da parte dei militari, potenze straniere, partiti totalitari, gerarchie religiose, oligarchie economiche, o di qualsiasi altro gruppo potente? 4. Le minoranze culturali, etniche, religiose, o altre, hanno pieni diritti politici ed opportunità elettorali? “I legami tra la criminalità organizzata e pubblici ufficiali persistono”;

“Gli sforzi per combattere la corruzione sono continuati nel 2015”; “Il governo ha continuato anche a combattere la criminalità organizzata durante l’anno”.

Libertà Civili (53/60) Libertà di espressione e di fede (15/16) da 0 a 4 per ognuna delle seguenti domande: 1. Ci sono media liberi e indipendenti ed altre forme di espressione culturale? 2. Sono le istituzioni e le comunità religiose libere di praticare la loro fede ed esprimersi in pubblico e in privato? 3. Esiste la libertà accademica, ed il sistema educativo è libero da indottrinamento politico? 4. C’è aperta e libera discussione privata? “La concentrazione della proprietà dei media rimane una delle principali preoccupazioni, anche se è migliorata rispetto all’amministrazione Berlusconi, che controllava fino al 90 per cento dei mezzi radiotelevisivi del paese attraverso le emittenti di proprietà dello Stato e i suoi media privati”; “Nel mese di agosto, la Commissione parlamentare antimafia ha pubblicato un rapporto che ha espresso preoccupazione per l’elevato numero di attacchi contro i giornalisti da parte di gruppi criminali organizzati. Il rapporto ha registrato 2.060 “atti di ostilità” nei confronti di giornalisti tra il 2006 e l’ottobre 2014, e ha rilevato che, al momento della pubblicazione, 20 giornalisti in Italia vivevano sotto la protezione di guardie armate”.

Diritti di associazione e organizzazione (12/12)

“Le questioni di interesse per le minoranze etniche svolgono un ruolo marginale nelle agende politiche nazionali e locali, e alcune politiche comunali aggravano l’esclusione dei Rom”.

da 0 a 4 per ognuna delle seguenti domande:

Funzionamento del Governo (10/12)

2. Esiste la libertà per le organizzazioni non governative ?

da 0 a 4 per ognuna delle seguenti domande:

Voci - OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2

1. Ci sono libertà di riunione e dimostrazione, e aperto dibattito pubblico?

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Attualità

3. Ci sono liberi sindacati ed organizzazioni contadine o equivalenti, e c’è efficace contrattazione collettiva? 4. Ci sono libere organizzazioni professionisti ed altri?

private

di

“I cittadini italiani sono liberi di riunirsi, di istituire associazioni sociali e politiche, e di organizzare manifestazioni”.

Stato di Diritto (12/16) da 0 a 4 per ognuna delle seguenti domande: 1. Esiste un sistema giudiziario indipendente? 2. La Stato di diritto prevale in materia civile e penale? La polizia è sotto il diretto controllo civile? 3. C’è protezione dal terrore politico, la detenzione ingiustificata, l’esilio, o la tortura, da gruppi che sostengono o che si oppongono al sistema? C’è la libertà dalla guerra e dalle insurrezioni? 4. Le leggi, le politiche e le pratiche garantiscono la parità di trattamento tra i vari segmenti della popolazione? “Il sistema giudiziario è minato da ritardi in lunghi processi e dall’influenza della criminalità organizzata. A marzo 2014 la relazione della Commissione Europea ha dimostrato che all’interno dell’Unione Europea (UE), l’Italia ha un comparativamente alto numero di cause civili pendenti in proporzione alla sua popolazione. L’Italia ha anche uno dei più bassi numeri di giudici pro capite nell’UE”; “Le carceri italiane rimangono sovraffollate, con più di 52.400 detenuti in strutture costruite per circa 49.600, secondo un rapporto dell’ottobre 2015 del Ministero della Giustizia”; “Nonostante i divieti di legge contro la tortura, ci sono state segnalazioni di uso eccessivo della forza da parte della polizia, in particolare contro i clandestini. L’Italia è un importante punto di ingresso per gli immigrati irregolari che cercano di raggiungere l’Europa, e il governo è stato criticato per tenere gli immigrati clandestini in condizioni di sovraffollamento e con mancanza di igiene e per negare loro l’accesso agli avvocati”.

superiore? 2. Gli individui hanno diritto ad avere una proprietà e ad istituire imprese private? L’attività delle imprese private è indebitamente influenzata da funzionari di governo, forze di sicurezza, partiti politici / organizzazioni, o dal crimine organizzato? 3. Vi sono libertà sociali personali, tra cui la parità di genere, la scelta dei coniugi, e la grandezza della famiglia? 4. Vi sono parità di opportunità ed assenza di sfruttamento economico? “Nonostante alcuni recenti miglioramenti, la Heritage Foundation giudica l’Italia come un’economia moderatamente libera a causa di problemi come la corruzione, i limiti alla libertà del lavoro, e la cattiva gestione delle risorse pubbliche, che indeboliscono l’accesso a opportunità e risorse economiche. I ritardi nei procedimenti giudiziari spesso minano l’applicazione delle protezioni dei diritti di proprietà”; “la disuguaglianza di genere è ancora molto diffusa. Secondo il rapporto 2015 di Global Gender Gap, le donne italiane devono affrontare seri ostacoli sia nella partecipazione alla forza lavoro che nell’uguaglianza salariale. La violenza contro le donne continua ad essere un problema”; “Il traffico di esseri umani, in particolare il traffico di donne e ragazze a scopo di sfruttamento sessuale, è rimasto una delle principali preoccupazioni nel 2015. Le agenzie governative hanno notato un aumento del numero riportato di casi di traffico durante l’anno, molto probabilmente a causa del flusso di richiedenti asilo e altri migranti, che sono particolarmente vulnerabili agli abusi”. Giuseppe Provenza Responsabile Gruppo Italia 243 di Amnesty International Sezione Italiana Membro del Coordinamento Europa di Amnesty International Sezione Italiana

Autonomia personale e diritti individuali (14/16) da 0 a 4 per ognuna delle seguenti domande: 1. gli individui godono di libertà di viaggiare o di scelta di residenza, occupazione, o istruzione

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OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2 - Voci


LGBTI

INTERSESSUALITA’ E DIRITTI di Daniela Tomasino

Il recente caso di modifica chirurgica del sesso su un bambino di 2 anni, eseguito a fine settembre da una équipe di chirurghi pediatrici, neonatologi, genetisti e ginecologi del Dipartimento materno-infantile del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, che ha avuto un’ampia eco sui media, è l’occasione per riaprire una riflessione sullo stato dei diritti delle persone intersessuate in Italia. Cos’è l’intersessualità? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, “Intersex is defined as a congenital anomaly of the reproductive and sexual system. An estimate about the birth prevalence of intersex is difficult to make because there are no concrete parameters to the definition of intersex. The Intersex Initiative, a North-American based organization, estimates that one in 2,000 children, or five children per day in the United States, are born visibly intersex.” “L’Intersessualità è definita come una anomalia congenita del sistema riproduttivo e sessuale. Una stima sulla prevalenza nascita di intersessualità è difficile fare perché non ci sono parametri concreti per la definizione di intersessualità. Intersex Initiative, un’organizzazione nord-americana, stima che negli USA siano nati intersessuali uno su 2.000 bambini, o cinque bambini al giorno.” Secondo il rapporto della FRA, “The fundamental rights situation of intersex people”, Intersex is a collective term for many natural variations in sex characteristics. It is not a medical condition – l’Intersessualità è un termine collettivo per delle naturali variazioni delle caratteristiche sessuali, e non una condizione medica.” Il numero esatto di interessuali non è certo, e dipende da quali variazioni vengono prese in esame. Come scrive Michela Balocchi, “secondo la biologa Fausto-Sterling l’1.7% dei neonati può essere definito intersessuale, e l’Intersex Society of North America (ISNA) afferma che l’1% della nascite presenta un certo grado di intersessualità; secondo l’equipe del biologo Page circa il 10% della popolazione presenta variazione cromosomiche che non rientrano nella categorizzazione dicotomica XX e XY (Fausto-Sterling 1989). Il punto fondamentale però è che la natura umana si presenta in molteplici forme che non rientrano necessariamente nel rigido dimorfismo sessuale di cui è invece imbevuta la cultura occidentale.“ In altre parole un certo numero di persone possiede naturalmente caratteristiche genitali, ormonali o Voci - OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2

cromosomiche che non corrispondono agli standard tradizionalmente stabiliti per gli organi riproduttivi o anatomici relativi alle categorie sessuali binarie, ovvero ‘maschile’ o ‘femminile’. La maggioranza delle forme di intersessualità non è visibile alla nascita, ma si manifesta durante la pubertà, mentre la stragrande maggioranza delle variazioni sessuali visibili alla nascita vengono “corrette” chirurgicamente entro pochi giorni di vita del neonato. “Congratulazioni! È maschio o femmina?” Probabilmente è la prima domanda che si è sentito porre ogni genitore. La distinzione maschio-femmina è profondamente ed inconsciamente presente in molteplici aspetti della nostra cultura, sin da prima della nascita, come può facilmente constatare chiunque abbia dovuto comprare abbigliamento per bambini (rosa o azzurro?), arredamento per camerette per bambini o giocattoli. I neo genitori non sono preparati in nessun modo alla possibilità che il sesso del nascituro o del neonato possa essere indefinito: è semplicemente un’eventualità non contemplata. Ciò che non è riducibile a una delle due categorie maschio-femmina è considerato sbagliato, ambiguo, patologico, anormale; va nascosto e normalizzato rapidamente. Per questo motivo l’intersessualità, da parte dei genitori, è vissuta come una grave patologia e come un dramma sociale e psicologico, ed una soluzione rapida e apparentemente definitiva prospettata dai medici viene sempre accettata. È per questo motivo 8


LGBTI

che i bambini intersessuati, silenziosamente, vengono sottoposti a interventi chirurgici per l’assegnazione a un sesso, nel tentativo di uscire da una situazione vissuta come un doloroso segreto. Fino pochi anni fa, come ha raccontato l’attivista intersessuata Lucy Veith nel corso della tre giorni “Il genere, luogo precario”, organizzata da Arcigay Palermo nel 2014, quasi tutti i bambini intersessuati diventavano chirurgicamente donne, pochi giorni dopo la nascita, perché per un chirurgo “è più facile scavare una buca che non piantare un albero”. Il sesso di appartenenza viene cioè ancora oggi spesso scelto per ragioni mediche, che prescindono da un approfondimento scientifico o, a maggior ragione, dalla volontà o dall’identità di genere espressa dal bambino. Gli interventi chirurgici vengono generalmente seguiti da trattamenti ormonali, allo scopo di ‘”fissare” il genere sessuale assegnato al bambino. Si tratta di trattamenti che, salvo rari casi, non hanno lo scopo di curare una patologia, ma di rassicurare i genitori e di normalizzare socialmente l’identità del bambino. Come ha scritto Amnesty International, “La chirurgia e la precoce assegnazione di genere può causare gravi traumi emotivi e fisici all’individuo e spesso ne consegue una ridotta sensibilità sessuale. Inoltre, può molto spesso provocare perdita della fertilità e, in alcuni casi, causare problemi alle vie urinarie. Molte persone intersessuate alle quali è stato assegnato un genere particolare nell’infanzia si rendono poi conto che non si identificano con il sesso e il genere assegnato.” La letteratura scientifica registra infatti numerosi casi di persone intersessuate che iniziano una procedura per cambiare sesso, tentando di correggere l’abuso medico subito alla nascita. Negli ultimi anni è aumentato l’interesse sull’intersessualità, sui diritti delle persone intersessuali e sui protocolli medici. Sulla necessità di evitare trattamenti di normalizzazione sessuale, violando l’integrità fisica degli interessati, su bambini troppo piccoli per poter esprimere la propria volontà si sono espressi l’Onu (nelle sue articolazioni principali: Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN Women, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), the UN Development Programme (UNDP), UN Population Fund (UNFPA) oltre all’UN’s Children’s Fund (UNICEF), l’OMS, la Fra (Fundamental Rights Agency), il Consiglio d’Europa, il Parlamento Europeo, oltre alle principali associazioni per la difesa dei diritti delle persone LGBT. ILGA Europe ha iniziato a lavorare su questo tema nel 2008, mentre Arcigay ha modificato il proprio nome nel 2015, diventando “Arcigay Associazione LGBTI italiana”, proprio per 9

sottolineare l’inizio di un impegno verso un tema così a lungo trascurato. Solo poche settimane prima dell’intervento, il 2 settembre, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) aveva ammonito l’Italia per le pratiche di mutilazione genitale per gli intersessuali (IGM, Intersex Genital Mutilations), denunciando tali pratiche come una violazione dell’art. 17 CRPD sulla “Protezione dell’integrità della persona”. Il senatore Lo Giudice, ex presidente di Arcigay, ha presentato a fine settembre 2016, dopo la diffusione della notizia dell’operazione palermitana, un’interrogazione in cui si chiede che “Le Regioni e il Ministero della salute attivino un monitoraggio del fenomeno e un’azione di informazione rivolta alle famiglie per evitare a bambini in tenerissima età che una decisione non matura e non necessaria produca domani ulteriori sofferenze”. Alla comunicazione del CRPD e all’interrogazione del sen. Lo Giudice non è stata data, per quanto a nostra conoscenza, alcuna risposta. L’associazione Intersexioni e Certi Diritti chiedono da tempo che il governo italiano provveda a stabilire adeguati percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali per le persone intersessuali che ne abbiano bisogno, e garantire il necessario supporto informativo ai loro genitori, così come il supporto psicologico, se richiesto; l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori e le operatrici interessate con la partecipazione di persone intersessuali ed esperti per i diritti umani delle persone intersex; l’istituzione di Centri specializzati. Ma il percorso per i diritti delle persone, e soprattutto dei bambini intersessuali, in Italia come nel resto del mondo, sembra ancora lungo e accidentato.

Per approfondire: ff Dichiarazione programmatica di Amnesty International sui diritti delle persone intersessuate ff Italy > UN-CRPD investigates Intersex Genital Mutilations

Daniela Tomasino Attivista per i diritti LGBTI e volontaria della Croce Rossa

OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2 - Voci


Migranti

DALLA SICUREZZA DELLE PERSONE IN MARE ALLA “SICUREZZA INTERNA DELL’UNIONE EUROPEA” L’ESTERNALIZZAZIONE DEI CONTROLLI DI FRONTIERA UCCIDE. di Fulvio Vassallo Paleologo

Il 14 settembre 2016 veniva approvato in via definitiva il Regolamento europeo riguardante la Polizia di frontiera e la Guardia Costiera europea. Il Regolamento “istituisce una guardia di frontiera e costiera europea per garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne, allo scopo di gestire efficacemente l’attraversamento delle frontiere esterne. Ciò implica affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così a lottare contro la criminalità grave di dimensione transfrontaliera, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno”. Tutto l’impianto della nuova normativa appare orientata al contrasto dell’immigrazione irregolare attraverso accordi con le autorità dei paesi di origine o di transito, anche in vista di una possibile collaborazione nelle attività di soccorso in mare e di riammissione o di respingimento verso i porti di partenza. Obiettivo centrale è la sicurezza all’interno delle frontiere europee minacciata dall’attraversamento delle frontiere esterne da parte dei migranti irregolari. Voci - OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2

Molti articoli del nuovo testo normativo, che tra poche settimane diventerà vincolante in tutti i paesi UE che non abbiano espresso specifiche riserve, sono destinati all’esecuzione delle operazioni di rimpatrio. Ma si prevedono anche obblighi di soccorso in mare. E accordi di cooperazione di polizia con i paesi terzi nei quali verranno inviati funzionari di collegamento. L’art. 4 del nuovo Regolamento richiama espressamente gli obblighi di ricerca e salvataggio sanciti per l’Agenzia europea Frontex dal Regolamento 656 del 2014. La gestione europea integrata delle frontiere consiste dei seguenti elementi: a) controllo di frontiera, comprese, se del caso, misure volte ad agevolare l’attraversamento legittimo delle frontiere e misure connesse alla prevenzione e all’individuazione della criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, e misure relative all’orientamento in favore delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso; b) operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, avviate e svolte a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 10


Migranti

e del diritto internazionale, che hanno luogo e sono avviate in situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare; c) analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne; d) cooperazione tra gli Stati membri sostenuta e coordinata dall’Agenzia; e) cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere e tra le istituzioni, gli organi,gli organismi e i servizi dell’Unione competenti, compreso lo scambio regolare di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, ad esempio il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (“EUROSUR”) istituito dal regolamento (UE)n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; f) cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un’analisi dei rischi come paesi di origine e/o di transito dell’immigrazione illegale; g) misure tecniche e operative nello spazio Schengen che sono connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l’immigrazione illegale e a combattere la criminalità transfrontaliera; h) rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro; i) uso di tecnologie avanzate, compresi sistemi d’informazione su larga scala; j) un meccanismo di controllo della qualità, in particolare il meccanismo di valutazione Schengen ed eventuali meccanismi nazionali, per garantire l’applicazione della normativa dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere; k) meccanismi di solidarietà, in particolare gli strumenti di finanziamento dell’Unione. La formulazione degli obblighi di salvataggio appare tuttavia alquanto generica, e rimette in sostanza agli stati membri il compito di decidere quando intervenire, con la dichiarazione di un evento SAR (per fare scattare attività di ricerca e salvataggio) (Attività SAR – Search and Rescue) che non rientrano tra i compiti principali della nuova Guardia Costiera europea. Il nuovo regolamento riconduce così in modo molto esplicito ai singoli stati, e quindi ai rapporti bilaterali con i paesi terzi, l’adempimento primario degli obblighi di ricerca e salvataggio. Il ruolo dei mezzi di Frontex, che sarà trasformata nella nuova Polizia delle frontiere e Guardia Costiera Europea rimane sullo sfondo. Il nuovo Regolamento prevede con un atto vincolante, perché adottato con procedura legislativa, una collaborazione più intensa tra le autorità di polizia dei diversi paesi UE in vista di un maggiore controllo delle frontiere esterne, che sarebbe necessario per garantire il regime di libera circolazione dettato dal Regolamento 11

Schengen per le frontiere esterne. Lo stesso Regolamento costituisce un fondamento legislativo essenziale per le politiche di esternalizzazione dei controlli di frontiera che sino a questo momento erano rimaste frutto di accordi di polizia privi di una base legale. Si tratta in sostanza di una espansione delle attività dell’Agenzia Frontex, che viene dotata di una base legale più ampia, e di una sua maggiore autonomia nello stabilire rapporti diretti con le autorità di polizia dei paesi terzi, anche in vista di possibili operazioni di rimpatrio o di respingimento. Se sono previsti accordi con i paesi terzi per semplificare le operazioni di respingimento e di riammissione, non sembra esservi alcun richiamo alla necessità di concordare con questi stessi paesi, come oggi l’Egitto, e domani la Libia, una qualsiasi attività coordinata nelle attività di ricerca e salvataggio al limite tra le acque territoriali e le acque internazionali (tra le 12 e le 24 miglia dalla costa). Al di là delle solenni dichiarazioni di principio e del richiamo al diritto internazionale ed ai diritti umani gli accordi con paesi terzi che non rispettano quei principi, ed in genere i diritti umani, svuotano di effettività le norme di salvaguardia che il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno inserito dopo un faticoso dibattito interno. In merito alle attività di ricerca e salvataggio si prevede soltanto quanto già imposto dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare in base alle quali una volta che venga dichiarato dalle autorità nazionali un evento SAR tutti i mezzi civili e militari che si trovano nella zona possono essere chiamate ad intervenire dalle stesse autorità nazionali per soccorrere i naufraghi. Come peraltro si è già verificato in questi ultimi due anni sulle rotte del Mediterraneo centrale. Manca qualunque spiraglio per una qualsiasi missione di soccorso che abbia soltanto carattere umanitario. La prospettiva dominante è il controllo delle frontiere esterne come elemento che dovrebbe dare sicurezza all’interno dell’Unione Europea. Dunque il richiamo ai diritti fondamentali rischia di restare esclusivamente sulla carta. In base all’art. 34 del nuovo Regolamento, titolato alla “Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali”, la guardia di frontiera e costiera europea “garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell’Unione, in particolare la Carta, il diritto internazionale pertinente, compresi la Convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati e il suo protocollo del 1967, così come degli obblighi inerenti all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l’Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2 - Voci


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che preveda un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.” “Nell’esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea provvede affinché nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.” “Nell’esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.” “La guardia e di frontiera e costiera europea presta particolare attenzione ai diritti dei minori in modo da garantire che in tutte le sue attività sia rispettato il loro interesse superiore.” Gli accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi al fine di esternalizzare i controlli di frontiera. Che fine farà l’Operazione Eunavfor Med (Operazione Sophia)? Il nuovo Regolamento sulla Polizia e Guardia Costiera Europea non richiama espressamente l’Operazione Eunavfor Med oggi denominata Operazione Sophia, né menziona espressamente un legame tra questa nuova Guardia Costiera europea, che di fatto è un potenziamento dell’Agenzia Frontex, della quale mantiene a personalità giuridica, con l’operazione di contrasto dell’immigrazione illegale EUNAVFOR MED

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(Operazione Sophia). Una omissione che lascia in ombra, e privi di base legale, gli accordi che i vertici di questa operazione hanno concluso con le autorità libiche che fanno riferimento al Governo di unità nazionale, con sede a Tripoli, ed alle forze navali che questo controlla. Nel mese di agosto di quest’anno, si è diffusa la notizia ufficiale della conclusione di un Memoriale di intesa (MOU) tra EUNAVFOR MED ed i vertici della Guardia Costiera libica. Si tratta di un corpo militare che risponde soltanto ai comandi del governo Serraj, insediato a Tripoli dalle Nazioni Unite, un governo che il parlamento di Tobruk ed il generale Haftar (sostenuto dagli egiziani) non hanno ancora riconosciuto. Il programma vedrà attivamente coinvolti numerosi altri organismi quali EUBAM Libia (EU Border Assistance Mission in Libya), l’agenzia europea Frontex e le Nazioni Unite. Di fronte della situazione di conflitto armato che si sta aggravando giorno dopo giorno attorno ai porti ed ai terminali petroliferi, rimane da chiedersi oggi quale sarà la portata effettiva della collaborazione che la cd. Guardia Costiera libica potrà garantire alle diverse navi europee impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio. Rimane invece certo il destino delle persone che dopo essere state “soccorse” dai mezzi libici in acque territoriali, o in zona contigua, entro le 24 miglia dalla costa, saranno riportate a terra e internate nei tanti centri di trattenimento che esistono da anni in Libia. Luoghi nei quali si verificano abusi di ogni sorta, come documentato da testimonianze univoche ed inoppugnabili di tanti migranti che sono riusciti a fuggire, e hanno comunque raggiunto l’Italia. Dai contenuti pubblicati di questo ennesimo Memoriale d’intesa emerge come, con i finanziamenti dell’Unione Europea, si passerà presto all’addestramento delle Guardie di frontiera

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e della Guardia costiera “libica”, e quindi ad intese operative. La collaborazione tra i libici ed i mezzi navali coinvolti nella missione europea EUNAVFOR MED (Operazione Sophia), iniziata in realtà da tempo, ha prodotto anche qualche “incidente”. I media hanno dato notizia che il 17 agosto scorso un battello veloce della Guardia Costiera libica avrebbe aperto il fuoco sulla nave umanitaria Bourbon Argos di Medici Senza Frontiere mentre svolgeva attività SAR (Ricerca e salvataggio) nella stessa zona, oggetto di tanti salvataggi in passato. Salvataggi che oggi sono in forte diminuzione a causa del rallentamento delle partenze dalla costa libica, effetto della situazione di conflitto armato che rende sempre più difficili e pericolosi gli spostamenti dei migranti che attraversano la Libia per imbarcarsi verso la Sicilia. Nel Comunicato della Guardia Costiera libica si fa riferimento al ritiro degli uomini armati dalla nave umanitaria, occupata per 50 minuti, solo dopo avere avuto notizia che la stessa nave “avrebbe fatto parte dell’Operazione Sophia”. Sull’”incidente”, ammesso anche dai libici e riportato dal Guardian, è subito calata la censura internazionale. Come è avvenuto anche qualche giorno più tardi, dopo il sequestro di due operatori umanitari tedeschi che si trovavano su un gommone di servizio alla nave umanitaria Sea Eye al largo di Zawia, rimessi in libertà dopo 48 ore, come se si fosse trattato di un “incidente” per difetto di comunicazione tra l’imbarcazione tedesca ed i mezzi della Guardia costiera libica. Gli accordi tra l’Unione Europea, tramite i rappresentanti militari dell’Operazione Eunavfor Med con una parte della Guardia Costiera libica, oltre alla situazione di grave insicurezza che si vive sul territorio libico, hanno comportato la riapertura della rotta egiziana, non certo nelle misure epocali annunciate dagli esperti di Frontex o dei servizi di informazione, ma comunque in misura significativa e tale da rendere sempre più frequenti incidenti e veri e propri naufragi, come si è verificato ancora il 21 settembre scorso. Al largo della costa di Rashid (Rosetta), una città portuale egiziana, un barcone che da giorni stava caricando migranti provenienti da imbarcazioni più piccole, ha fatto naufragio e sarebbero disperse centinaia di persone, oltre ad una cinquantina di cadaveri già recuperati. Un naufragio tutto da chiarire, se è vero come risulta dalle prime testimonianze, che la guardia costiera egiziana è intervenuta davanti alla costa di Rashid (Rosetta) con gravissimo ritardo e che i primi soccorsi sono stati apportati da pescherecci ed altri mezzi commerciali. Una circostanza che deve fare riflettere a lungo sulla opportunità di evocare accordi di cooperazione pratica

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di polizia con paesi che non rispettano gli obblighi primari di salvataggio, neppure al limite delle loro acque territoriali. Il naufragio sarebbe avvenuto a sole 12 miglia dalla costa della città portuale di Rosetta (Rashid). Una tragedia che era ampiamente annunciata, per il numero sempre più consistente di imbarcazioni in partenza dall’Egitto verso l’Italia, una delle rotte più lunghe e pericolose del mondo, ma che nessuno ha saputo impedire, mentre tanti si sono limitati a riferire notizie sommarie sulle prime vittime recuperate, sminuendo la gravità dei fatti e nascondendo del tutto le responsabilità politiche e militari. Operazione mediatica che si è completata come al solito con l’arresto dei presunti scafisti e l’internamento dei migranti “illegali” soccorsi in mare, ma rigettati subito in un centro di detenzione egiziano. Questo naufragio ha purtroppo numerosi precedenti, che sono stati presto rimossi dall’attenzione dell’opinione pubblica, al punto che le notizie sui soccorsi operati a sud dell’isola di Creta o dei ribaltamenti di imbarcazioni su quella stessa rotta sulla quale si è verificata la tragedia di ieri, sono stati sistematicamente omessi. Non si è mai avuto notizia sull’esito di un’ azione di ricerca e salvataggio affidata alla nostra Guardia Costiera il 4 giugno scorso, dopo un allarme lanciato da una imbarcazioni che si trovava ancora nella zona SAR egiziana. Una missione impossibile, a fronte dei mezzi di cui dispone la nostra Guardia Costiera. Dalla Grecia e da Malta non risultano attività di ricerca e soccorso al limite della zona SAR egiziana. Un buco nero nel quale le persone continuano a scomparire. Tutte queste circostanze dovrebbero fare riflettere l’opinione pubblica ed i decisori politici europei, non meno che i vertici militari e di polizia, sul fondamento giuridico e morale di accordi bilaterali con paesi che, sia in mare che a terra, non garantiscono i diritti fondamentali della persona, a partire dal diritto alla vita, e che non adempiono neppure gli obblighi di ricerca e soccorso in mare stabiliti dalle Convenzioni internazionali, come la Convenzione di Amburgo del 1979 e la Convenzione UNCLOS del 1984 che anche l’Egitto ha ratificato e che dunque dovrebbe rispettare dotandosi di mezzi e assetti aero-navali di intervento, in accordo con i paesi responsabili delle zone SAR confinanti, come prevedono le stesse Convenzioni.

Fulvio Vassallo Paleologo Docente di Diritto d’Asilo e Statuto Costituzionale dello Straniero

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IL REATO DI TORTURA, CONTRO OGNI IMPUNITÀ di Vincenzo Ceruso

Lo scorso luglio, il segretario della Lega, Matteo Salvini, esultava dopo la sospensione al Senato del provvedimento che prevedeva l’introduzione del reato di tortura: “La Lega è appena riuscita a bloccare Renzi e il Pd, che avrebbero voluto complicare la vita a poliziotti, carabinieri e uomini in divisa. Noi stiamo con chi ci difende!” 1 Senza entrare nei dettagli del tortuoso iter parlamentare, ciò che è stato impedito, ancora una volta, è stata l’approvazione di una norma che avrebbe posto l’Italia in linea con i principali paesi civili e con le convenzioni internazionali. Nel 1989 l’Italia ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura, ma da allora non ha mai saputo dare una definizione del reato stesso, né sanzionare adeguatamente i numerosi atti di brutalità che si sono susseguiti in oltre un quarto di secolo, sul territorio nazionale e oltre, da parte di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. All’articolo 1 della Convenzione abbiamo la definizione di tortura: «Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il  1 - http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/19/reato-tortura-il-senato-sospendelesame-della-legge-il-centrodestra-esulta-zanda-verificare-la-maggioranza/2919292/

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quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate». Per secoli, la tortura è stata utilizzata per ottenere informazioni, prove o per infliggere sanzioni al “colpevole”. In tempi più recenti “è utilizzata soprattutto come mezzo per reprimere il dissenso politico e ideologico” 2. L’idea propagandata da una parte del nostro ceto politico sarebbe che con l’introduzione del reato di tortura si voglia “complicare la vita a poliziotti, carabinieri e uomini in divisa”,  2  -  A. Cassese, I diritti umani oggi, Laterza, Bari, 2005, p. 174.

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secondo le parole prima citate del leader leghista. Non è difficile comprendere che il fatto di delimitare il perimetro in cui può essere esercitata la forza, sia anche una garanzia per una corretta azione da parte degli stessi pubblici ufficiali. La Convenzione europea sui diritti umani (CEDU) del 1950 e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, hanno distinto la tortura da altre forme di violenza. All’art. 3 della Convenzione europea si legge: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». L’art. 3 fa parte, insieme all’art. 2 (diritto alla vita), all’art. 4.1 (divieto di schiavitù e di servitù) e all’art 7 (principio di irretroattività della legge penale), del cosiddetto «nocciolo duro» della CEDU, cioè di quell’insieme di articoli che “non sono passibili di alcuna deroga o limitazione da parte degli Stati membri” 3. Una lettura, anche rapida, della giurisprudenza europea su questo tema, basterebbe a far comprendere quanto siano irrazionali gli emendamenti al disegno di legge che sono stati proposti nel corso del dibattito parlamentare, in particolare quello per cui si può parlare di tortura solo nel caso di reiterazione della violenza, e che è stato all’origine della decisione di sospendere il cammino del disegno di legge in Senato. Infatti, secondo l’emendamento inserito in fase di discussione e sostenuto dal ministro dell’Interno Alfano, si sarebbe dovuto stabilire “che il reato di tortura fosse tale solo nel caso in cui ci fossero ripetute azioni che portano a lesioni o sofferenze” 4. Si tratta di un criterio che non è mai emerso, nei numerosi casi in cui la Corte di Strasburgo è stata chiamata ad esprimersi sul divieto di tortura. Semmai, nelle motivazioni delle sentenze della CEDU è possibile leggere il “carattere evolutivo” del significato odierno di tortura, in base al principio per cui atti che un tempo venivano tollerati o giustificati, vengono oggi qualificati come inumani o degradanti, se non come tortura vera e propria: “Il senso profondo di questa giurisprudenza sta proprio nella constatazione che il tasso di sviluppo del senso di civiltà giuridica espresso nell’ordinamento europeo consenta oggi un livello di protezione della dignità umana molto più elevato che non in passato” 5.

delle violenze possono contare su una sostanziale impunità, proprio per la mancanza di un reato specifico sulla tortura, unitamente ad una errata concezione della solidarietà tra membri di uno stesso corpo dello Stato. Si legga, per tutti, quanto scrive la Cassazione in merito ai famigerati fatti della caserma di Bolzaneto, le violenze inflitte a uomini e donne di diverse nazionalità nei giorni del G8 di Genova, nel 2001, e per i quali l’Italia è già stata condannata in sede europea. A proposito di uno dei funzionari coinvolti nelle vicende di quella tragica notte, hanno scritto i magistrati: ella “si spostò all’interno della struttura, così da avere una chiara visione dell’aspetto atterrito e sanguinante degli arrestati, del modo in cui venivano apostrofati e trattati dai loro seviziatori; e comunque, anche dal proprio ufficio aveva certamente udito le urla di dolore delle vittime, nonché i canti e i suoni inneggianti al fascismo che provenivano ora dall’esterno della caserma, ora dal corridoio”; su tali presupposti la Corte ha fondato la convinzione che, non solo la funzionaria non avesse impedito le violenze, ma “con la propria consapevole inerzia avesse anzi rafforzato nei suoi sottoposti la certezza dell’impunità” 6. Colmare un vuoto normativo con l’introduzione del reato di tortura, serve a porre un argine contro quel senso d’impunità che, a volte, muove i comportamenti di uomini e donne che dovrebbero proteggere le leggi dello Stato e che dovrebbero tutelare, insieme la stessa dignità dell’uomo.

Vincenzo Ceruso Docente di Filosofia del Diritto alla Link Campus University di Catania

Purtroppo, l’arretratezza del dibattito italiano, insieme al susseguirsi di gravi episodi di violenza su cittadini inermi, da parte di esponenti delle forze dell’ordine, suscita molti dubbi sull’effettiva protezione della dignità umana nel nostro paese. Spesso, gli autori  3  -  C. Russo – P. Quaini, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Giuffrè, Milano, 2006, p. 84.  4 - http://www.ilpost.it/2016/07/20/ddl-reato-tortura/  5  -  F. Bilancia, Anche l’Europa condanna la violenza di Stato, in A. Gianelli – M. P. Paternò (a cura di), Tortura di Stato. Le ferite della democrazia, Carocci, Roma, 2004, p. 171.

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6  -  Corte Suprema di Cassazione, Quinta sezione penale, R. G. N. 33919/2012, p. 57. OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2 - Voci


Buone Notizie USA – TEXAS Il 23 agosto 2016 la corte penale d’appello del Texas ha sospeso l’esecuzione del 43enne Jeffery Wood, condannato per un omicidio che non ha commesso materialmente. Insieme ad un amico era stato condannato a morte per l’uccisione di un uomo nel corso di una rapina avvenuta nel 1996. Ad uccidere era stato il suo complice (giustiziato nel 2002) mentre lui faceva da palo. Questa circostanza aveva provocato dubbi anche fra i sostenitori della pena capitale, dato che Wood non aveva ucciso, ma era stato condannato a morte in base ad una legge del Texas che rende ugualmente colpevoli tutti i partecipanti ad un omicidio. Determinante, nella condanna, era stata la testimonianza del discusso psichiatra James Grigson, che aveva dichiarato in tribunale che l’imputato avrebbe commesso atti di violenza in futuro e rappresentava un rischio per la società. In seguito il dott. Grigson, noto come il dottor Morte, per la sua propensione a raccomandare la pena capitale, è stato espulso dall’ordine degli psichiatri del Texas. Intanto è stata presentata richiesta al Texas Board of Pardon and Parole di commutare la pena di Wood nell’ergastolo, richiesta appoggiata dal governatore repubblicano dello Stato, Jeff Leach, che sta raccogliendo firme bipartisan a questo scopo.

TURCHIA Bruxelles 8 agosto – L’Unione europea conferma la sua posizione contro l’introduzione della pena di morte in Turchia: “se mai la pena di morte dovesse essere reintrodotta in Turchia, questo porterebbe immediatamente all’interruzione dei dialoghi per l’ingresso in Ue”. Lo ha dichiarato la portavoce Mina Andreeva, commentando la dichiarazione del presidente Erdogan che ha detto che una tale decisione dovrebbe essere sostenuta dal parlamento.

BIELORUSSIA In occasione della riunione del 5 ottobre, i Delegati dei Ministri (del Consiglio d’Europa) hanno adottato una dichiarazione in cui si deplora la conferma della condanna a morte di Siarhei Vostrykau, emessa dalla Corte Suprema della Bielorussia il 4 ottobre 2016. Il Comitato dei Ministri condanna l’applicazione della pena capitale in Bielorussia, unico paese in Europa in cui vige ancora, e invita la Bielorussia a instaurare una moratoria come primo passo in favore della sua abolizione. Il Comitato dei Ministri esorta le autorità bielorusse a non procedere all’esecuzione di Siarhei Vostrykau, considerando l’intenzione del paese di diventare membro del Consiglio d’Europa.

FEDERAZIONE RUSSA Il 14 giugno 2016 sono stati liberati dalla Federazione Russa Gennady Afanasiyev e Yuri Soloshenko. Afanasiyev è un giovane Crimeo arrestato nel maggio 2014 per aver partecipato a dimostrazioni e disordini antirussi. Dopo la cattura era stato a lungo duramente torturato e costretto a testimoniare contro Oleg Sentsov e Oleksander Kolchenko (a favore dei quali Amnesty Italia ha inviato una petizione alla Procuratrice Voci - OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2

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Buone Notizie

Generale di Crimea). Successivamente in tribunale, in occasione dei processi contro Sentsov e Kolchenko, aveva ritrattato la testimonianza dichiarando che gli era stata estorta con la tortura. Nel dicembre 2014 Afanasiyev era stato condannato a 7 anni in un campo di lavoro. La liberazione di Afanasiyev, come quella di Soloshenko è stata otttenuta nell’ambito di uno scambio di prigionieri fra La Federazione Russa e l’Ucraina. Oleg Sentsov (condannato a 20 anni di carcere) e Oleksander Kolchenko (condannato a 10 anni di carcere) rimangono in carcere.

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«Qui ad Atene noi facciamo così. La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi non siamo sospettosi l’uno dell’altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo.» (Pericle – Discorso agli ateniesi – 461 a.c.) www.amnestysicilia.org

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