Voci - Numero 4 Anno 2 - Amnesty International in Sicilia

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Tortura

IL REATO DI TORTURA, CONTRO OGNI IMPUNITÀ di Vincenzo Ceruso

Lo scorso luglio, il segretario della Lega, Matteo Salvini, esultava dopo la sospensione al Senato del provvedimento che prevedeva l’introduzione del reato di tortura: “La Lega è appena riuscita a bloccare Renzi e il Pd, che avrebbero voluto complicare la vita a poliziotti, carabinieri e uomini in divisa. Noi stiamo con chi ci difende!” 1 Senza entrare nei dettagli del tortuoso iter parlamentare, ciò che è stato impedito, ancora una volta, è stata l’approvazione di una norma che avrebbe posto l’Italia in linea con i principali paesi civili e con le convenzioni internazionali. Nel 1989 l’Italia ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura, ma da allora non ha mai saputo dare una definizione del reato stesso, né sanzionare adeguatamente i numerosi atti di brutalità che si sono susseguiti in oltre un quarto di secolo, sul territorio nazionale e oltre, da parte di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. All’articolo 1 della Convenzione abbiamo la definizione di tortura: «Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il  1 - http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/19/reato-tortura-il-senato-sospendelesame-della-legge-il-centrodestra-esulta-zanda-verificare-la-maggioranza/2919292/

Voci - OTTOBRE 2016 N. 4 / A.2

quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate». Per secoli, la tortura è stata utilizzata per ottenere informazioni, prove o per infliggere sanzioni al “colpevole”. In tempi più recenti “è utilizzata soprattutto come mezzo per reprimere il dissenso politico e ideologico” 2. L’idea propagandata da una parte del nostro ceto politico sarebbe che con l’introduzione del reato di tortura si voglia “complicare la vita a poliziotti, carabinieri e uomini in divisa”,  2  -  A. Cassese, I diritti umani oggi, Laterza, Bari, 2005, p. 174.

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