#CONDOMINIO
La diffamazione dell’amministrazione di condominio
Teresa Pane
Diciamoci la verità, di solito si pensa pregiudizialmente che l’Amministratore di Condominio sia una specie di Arsenio Lupin che stia lì per ore alla fioca luce della lampada della sua scrivania tra il fumo della sigaretta a vedere come intersecare numeri e cifre per “derubare” i poveri Condomini “datori di lavoro” peggio dell’ultimo dei più infedeli dipendenti. Chi non conosce orde di condòmini “giustizieri” che, una vota ricevuto il bilancio annuale e trovata qualche, a loro parere, imprecisione, anziché avere la misericordia di contattare privatamente l’Amministratore per avere chiarimenti, aspettano ghignosi l’Assemblea dei condòmini per esordire in filippiche neogiacobine contro l’Amministratore apostrofandolo più o meno velatamente come ladro ed auspicandone la decapitazione sul patibolo della votazione contraria entro l’Assemblea suc46
100% Fitness Mag
cessiva? Ora, tralasciando tutti gli aspetti inerenti alla professionalità degli amministratori e della maldicenza che taluni comportamenti di alcuni in contrasto con essa hanno contribuito ad alimentare, vorrei soffermarmi sulle reali conseguenze addirittura di carattere penale che determinate condotte dei Condomini contro l’amministratore possono comportare. Sembra infatti, quasi scontato che le urla, gli insulti e le maldicenze avverso l’amministratore unitamente alle illazioni di truffa o disonestà debbano rimanere impuniti ma non è così. Art.595 del Codice Penale sul reato di DIFFAMAZIONE recita infatti: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a
tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. (…)”. Ed inoltre, recentemente nella sentenza 2627, depositata in data 22 Gennaio 2018, dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione si è stabilito che : (…) ”affermare in uno scritto sottoposto all’assemblea e riferire negli incontri con altri condòmini che il bilancio condominiale sia stato falsato dall’amministratore, rappresenta una vera e propria aggressione personale nei confronti dello stesso, anche qualora l’amministratore non venga esplicitamente menzionato, in quanto appare evidente che è costui il delegato alla predisposizione del bilancio trattandosi, comunque, di soggetto agevolmente individuabile (…)”. Diffamazione ex art. 595 c.p. significa “parlare male di qualcuno alle spalle con più persone”. Secondo la giurisprudenza si può essere ugualmente puniti per diffamazione quando si sparla di qualcuno in momenti diversi: oggi con una persona, domani con un’altra, dopodomani con un’altra ancora. In buona sostanza non è necessario che la pluralità di persone sia presente nello stesso istante, ma può es-