servizi) trattati riguarda essenzialmente la documentazione tecnica e illustrativa (cataloghi, depliants, listini, specifiche tecniche) ad essi inerente. Un caso particolare è quello relativo all’ipotesi in cui l’agente necessiti di campionari29 o collezioni. Pur non potendo ricomprendersi nell’alveo della documentazione in senso stretto si tratta all’evidenza di strumenti imprescindibili per promuovere la conclusione di contratti in determinati settori - ad esempio quello tessile/abbigliamento - per l’attività oggetto del contratto. Vi è l’obbligo della casa mandante di informare l’agente circa i pagamenti ricevuti e le provvigioni maturate mediante invio di estratti conto con cadenza almeno trimestrale nonché di ogni altra utile informazione per la verifica. Se l’azienda non è solita far pervenire le fatture dei clienti tramite l’agente, dovrà, almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire a ciascun agente, con riferimento ad ogni affare, le copie delle fatture di vendita trasmesse direttamente ad essi, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale30. Assai frequente e diffuso è l’inserimento nei contratti individuali di clausole che prevedono l’approvazione dell’estratto conto nel caso di assenza di rilievi entro un determinato lasso temporale. Con ciò, in buona sostanza, il preponente intende conferire al silenzio della controparte non l’ordinario valore neutro, bensì sorta di silenzio/assenso. Obblighi di informazione da parte del preponente È previsto l’obbligo della casa mandante di fornire informazioni all’agente; si tratta della conferma di principi tipici delle obbligazioni. Naturalmente quest’obbligo si incunea nell’alveo della correttezza che deve permeare i rapporti sinallagmatici, con l’obbligo generalizzato per la casa mandante di informare l’agente circa il lancio sul mercato di nuovi prodotti o aggiornarlo su variazioni tecnologiche di quelli già in commercio. Vi è anche l’obbligo di informare l’agente nel caso in cui ci sia una contrazione della produzione, che potrebbe portare a raccogliere ordini cui poi non sia possibile dar corso. Naturalmente si tratta di enunciazione di carattere generale che dovrà tenere conto del bilanciamento fra gli interessi contrapposti delle parti contraenti e comunque facendo riferimento solo a contrazione di volumi rilevanti e non prevedibili da parte dell’agente.
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L’art. 3, comma 3 dell’AEC 30 luglio 2014 prevede che “nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all’agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di dan neggiamento” (come specificato anche nell’apposito capitolo della presente pubblicazione)
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Art. 7, comma 4, A.E.C 30/07/2014
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