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un fatto imputabile all’agente42, mentre è dovuta se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante (salvo la giusta causa di recesso); l’AEC nel dettaglio43 stabilisce come conteggiare questa indennità. Indennità meritocratica: spetta all’agente, sempre secondo le regole già illustrate per la indennità suppletiva di clientela, a condizione che alla cessazione del contratto l’agente abbia apportato un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi44. L’AEC nel dettaglio45 stabilisce – a differenza del codice civile - come conteggiare questa indennità sulla base di due principali fattori. Da un lato la base imponibile (pari alla differenza tra il volume complessivo dei guadagni provvigionali - e di ogni altro compenso - annuali finali dell’agente e quelli annuali iniziali, rivalutati46 e, dall’altro lato, l’aliquota percentuale che si applica sull’eventuale incremento47. L’AEC ha poi aggiunto il cosiddetto periodo di prognosi48 e il tasso di migrazione49.50
Una dichiarazione a verbale contenuta nell’AEC stabilisce che l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e l’indennità suppletiva di clientela saranno riconosciute all’agente anche nel caso in cui il loro importo ecceda l’ammontare massimo stabilito dall’art. 1751, comma 3, c.c.; in tale fattispecie l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dai citati importi. Il patto di non concorrenza (art. 1751 bis c.c.; art. 14 AEC 30.07.2014) L’art. 1751 bis, comma 2, c.c. (introdotto dall’art. 23 della legge n. 422 del 29.12.2000) prevede che l’accettazione del patto di non concorrenza per il periodo successivo al termine del contratto comporta, in occasione della cessazione 42
Non si considerano fatto imputabile all’agente le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti ad invalidità permanente e totale; dovute ad infermità o/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento, nel caso di persona fisica, della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco/INPS; sempreché tali fatti si verifichino dopo che il rapporto di agenzia sia durato almeno un anno
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L’art. 10, capo II dell’AEC specifica che si deve prendere a riferimento l’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall’agente fino alla data di cessazione del rapporto.
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Le condizioni per aver diritto a questa indennità prevista dall’AEC sono molto simili a quelle previste per aver diritto all’indennità in base al codice civile.
45
Art. 10, capo III e art. 11 dell’AEC
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Rivalutati secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro
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Il raffronto tra dati iniziali e dati finali, di cui si parla, va effettuato in termini omogenei. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione, infatti, intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti e le provvigioni, gli efet ti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti (art. 11, punto 1, ultimo comma, dell’AEC)
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La durata del periodo nel corso del quale la casa mandante continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta dall’agente (art. 11, punto 2, AEC)
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Quantifica la parte della clientela che si allontana o viene perduta (art. 11, punto 3, AEC)
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In appendice all’AEC, per chiarire il sistema di calcolo, è anche riportato un esempio, fondato su dati ipotetici, delle fasi di calcolo dell’indennità meritocratica
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