Il design comunitario come strumento per ampliare la tutela del marchio
La protezione del logo aziendale Il design, se depositato tramite l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO), protegge l’aspetto esteriore visivo di un prodotto o di una sua parte ed anche il suo ornamento, purché nuovo e dotato di carattere individuale. Rientrano quindi nella tutela del design comunitario i prodotti industriali o artigianali bidimensionali o tridimensionali ed i loro componenti, gli imballaggi, le presentazioni, compresi i simboli grafici come i loghi. Qui di seguito verranno illustrate le principali differenze per la tutela di un logo mediante marchio oppure design. A differenza del marchio che conferisce al titolare un diritto di esclusiva su un segno limitato ad una o più classi merceologiche di prodotti o servizi, la protezione di un design registrato non è limitato all’impiego del logo su un determinato prodotto o per un particolare servizio. Pertanto i loghi e i simboli grafici registrati come design possono essere applicati ad una vasta gamma di prodotti differenti e possono essere 16
utilizzati in relazione a qualsiasi tipologia di servizi. In altre parole, la registrazione del proprio logo anche come design permette al titolare di ottenere una protezione extramerceologica rispetto alla sola registrazione del marchio. Tra gli ulteriori vantaggi nella protezione di un logo mediante design c’è il fatto che, in caso di mancato utilizzo e se sono trascorsi almeno cinque anni dalla registrazione, un marchio è passibile di un’azione di decadenza per non uso per tutti i prodotti e/o servizi per i quali sia stata richiesta la registrazione. Al contrario, non è richiesto che il design venga utilizzato dal titolare per mantenere in vita la privativa.
Il design è un importante strumento per rinforzare ed ampliare la protezione conferita da un marchio
Occorre comunque ricordare che la durata della tutela di un design a livello europeo è limitata ad un arco di tempo ben definito e che non può superare i venticinque anni, mentre l’Istituto del Marchio conferisce al titolare un diritto che può essere rinnovato senza limiti di tempo. Anche l’aspetto inerente i costi di deposito e registrazione è da tenere in considerazione. Il