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COPERTURA PERDITE l'utilizzo della riserva di rivalutazione Giovanni Di Filippo dottore commercialista | revisore ufficiale dei conti giovanni@studiodifilippo.it
Quando un’assemblea straordinaria può rendere superfluo l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
L
a facoltà di pervenire alla rivalutazione dei beni d’impresa riproposta dalle recenti norme rappresenta un percorso introdotto dal Legislatore volto ad intervenire in maniera indiretta a supporto e protezione delle imprese danneggiate economicamente dalla pandemia, in aggiunta ai modi più noti e diretti, quali la concessione di contributi a fondo perduto, di crediti d’imposta vari, l’emissione di norme tipo esenzione IRAP o sospensione dei ruoli esattoriali, e altri. Nell’ambito di tale procedura, il presente contributo si concentra sulle possibilità di utilizzo dell’emergente saldo attivo di rivalutazione, in particolare su quella relativa alla copertura delle perdite di esercizio e di quelle pregresse, in considerazione dell’attuale scenario economico nel quale la salvaguardia del patrimonio netto societario sta
rappresentando per numerose aziende un compito molto arduo. La disamina di questo aspetto impatta direttamente sul costo della rivalutazione, perché per quanti propenderanno per la rivalutazione dei beni con l’obiettivo precipuo di utilizzare, integralmente o parzialmente, il saldo di rivalutazione a copertura di perdite di esercizio e pregresse, potrebbero ben non procedere all’affrancamento del medesimo, il cui costo in termini di imposta sostitutiva, come noto, è pari al 10% dello stesso. In tal modo, l’opportunità offerta dal Legislatore si appalesa ancor più conveniente, essendo il costo fiscale dell’operazione limitato alla sola imposta sostitutiva del 3% calcolata sul maggior valore attribuito ai beni, da versarsi in tre rate annuali senza interessi. Come noto, a norma dell’art. 13 della Legge 342/2000, il saldo attivo di rivalutazio-
ne deve essere imputato al capitale oppure accantonato in un’apposita riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Se, quindi, detta riserva viene attribuita ai soci mediante sua riduzione o mediante riduzione volontaria del capitale sociale precedentemente aumentato dalla stessa, tale distribuzione concorre a formare il reddito imponibile della società, oltre che il reddito imponibile dei soci. In altre parole, in tale sede subiscono una doppia tassazione. Il disposto normativo dà la possibilità di affrancare questa riserva, evitando così che essa non costituisca materia imponibile ai fini fiscali per la società in caso di distribuzione o di riduzione volontaria del capitale sociale precedentemente aumentato per effetto di attribuzione della citata riserva, mediante suo affrancamento con contestuale pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%. L’af-
giugno | luglio 2021
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