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BLOCCO DEI LICENZIAMENTI: esteso anche nel caso di inidoneità sopravvenuta alla prestazione Paolo Ambron avvocato giuslavorista info@studiolegaleambron.it
Il commento alla sentenza n. 578 del Tribunale di Ravenna: no a interpretazioni restrittive della norma
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a pandemia di Covid-19 ha generato enormi danni e nuovi problemi in tutti gli ambiti, in particolare in quello sanitario, e una conseguente generale e diffusa crisi economica. Per questo sono stati varati dal legislatore, in tutti i settori, provvedimenti posti a presidio dei fondamentali interessi sociali e volti anche a mantenere la coesione sociale ulteriormente indebolita dalla pandemia. Tra di essi assume particolare rilevanza, per la delicatezza della questione trattata, il contenuto del d.l. 18/2020 che, all’art. 46, ha introdotto il temporaneo “blocco” dei licenziamenti per giustificato motivo, ora prorogato con il d.l. 41/2021, “decreto sostegni”, al 30 giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021 per le aziende che fruiranno dei trattamenti di integrazione salariale. In buona sostanza il legislatore ha, sia pur tempo-
raneamente, limitato la libertà di iniziativa economica della impresa pur tutelata dalla Costituzione all’art. 41. Ciò ha comportato e comporta notevoli difficoltà sul piano sia economico, sia gestionale da parte delle imprese che si trovano anche a dovere dare una interpretazione più o meno restrittiva al “blocco” dei licenziamenti previsti dal d.l. 17/3/2020 n.18 (e successive modifiche) che, all’art. 46, prevede che «il datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15/7/1966 n. 604». La sentenza n. 578 del 7.1.2021 emessa dal Tribunale di Ravenna - sezione lavoro - assume un importante significato perché è la prima pronunciata, insieme ad altra ordinanza del Tribunale di Roma del 26.1.2021 relativa al licenziamento di un diri-
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«Il d.l. 18/2020, all’art. 46, ha introdotto il temporaneo “blocco” dei licenziamenti per giustificato motivo, ora prorogato con il d.l. 41/2021, “decreto sostegni”, al 30 giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021 per le aziende che fruiranno dei trattamenti di integrazione salariale» _________________________
gente, durante il blocco dei licenziamenti. Il Fatto. Un dipendente di una società a responsabilità